TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 3 settembre 2020, n. 1638

Procedura di chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 - criteri di valutazione dei candidati e funzioni che caratterizzano il settore scientifico disciplinare della procedura - determinazione dei criteri di valutazione e conoscenza dell'elenco nominativo dei candidati

Data Documento: 2020-09-03
Area: Giurisprudenza
Massima

In riferimento ad una procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, per la copertura di un posto a professore di prima fascia, il TAR Lombardia ha ritenuto illegittima la disposizione del bando che prevedeva che la chiamata alla copertura del posto fosse subordinata al soddisfacimento del seguente requisito: “aver ricoperto incarichi gestionali di particolare rilevanza dal punto di vista tanto qualitativo quanto quantitativo negli Atenei di provenienza”. Il Giudice, infatti, ha accolto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 18, primo comma, lett. a), della legge n. 240 del 2010, “pur nella sua asciutta formulazione, pone la regola secondo cui i criteri di selezione dei candidati alla copertura dei posti di professore universitario devono essere individuati esclusivamente facendo riferimento alle materie ed alle funzioni che caratterizzano i singoli settori scientifico-disciplinari a loro volta individuati da un apposito decreto ministeriale (D.M. n. 855 del 2015). Lo scopo della disposizione è quello di evitare che i singoli atenei – individuando criteri di valutazione che danno rilievo allo svolgimento di particolari attività diverse da quelle generali che caratterizzano il settore scientifico disciplinare – avvantaggino deliberatamente i candidati che abbiano già svolto tali particolari attività“. Secondo il giudice amministrativo, “le specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore non possono essere confuse con il settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti e possono costituire solo oggetto di “informazioni” contenute nel bando che, proprio in quanto informazioni, al pari di quelle relative ai diritti e ai doveri nonché al relativo trattamento economico e previdenziale, sono funzionali a far conoscere al candidato tali elementi, al fine esclusivo di orientare la scelta di partecipare o meno alla procedura” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 24 agosto 2018, n. 5050; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 10 febbraio 2020, n.278; T.A.R. Toscana, sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1284). Accogliendo tale indirizzo pretorio, il Giudice ha ritenuto che l’Amministrazione abbia effettivamente dato rilievo, al fine della selezione dei canditati, ad elementi estranei a quelli che caratterizzano il settore concorsuale di interesse, violando in tal modo le prescrizioni contenute nell’art. 18, primo comma, lett. a), della legge n. 240 del 2010.

In secondo luogo, il TAR ha ritenuto che la Commissione giudicatrice abbia violato il principio di imparzialità giacché la stessa ha, in prima battuta, preso conoscenza del nominativo dei canditati e, solo successivamente, stabilito i criteri di valutazione dei titoli da loro presentati. A tal fine, il Collegio osserva che “secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo per discostarsi, le Commissioni di concorso debbono predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove prima di aver preso conoscenza del nominativo dei candidati, e ciò per evitare che possa sorgere il sospetto che i criteri vengano individuati al fine di favorire o penalizzare taluno dei candidati stessi. Questo principio ha valenza generale trovando il suo aggancio normativo direttamente nell’art. 97 Cost. Esso è inoltre ricavabile da una serie di norme di rango inferiore, fra cui l’art. 12, primo comma, del d.P.R. n. 487 del 1994 e l’art. 4, primo comma, del d.P.R. n.117 del 2000, norma ancora vigente che riguarda proprio la materia delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865).

 

Contenuto sentenza

N. 01638/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00781/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 781 del 2019, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Eustachi, n. 7; 
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; 
COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA CON D.R. n. 17300 del 9 novembre 2018, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; 
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via G. Serbelloni, n. 7; 
per l’annullamento
del D.R. n. 17422 del 22 gennaio 2019 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la chiamata della Prof.ssa -OMISSIS-nel ruolo di professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/C2 – Diritto Ecclesiastico e [#OMISSIS#], settore scientifico disciplinare IUS/11 – Diritto Ecclesiastico e [#OMISSIS#], presso il Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2018;
dell’art. 1 del D.R. n. 16977 del 23 luglio 2018 di indizione della procedura di selezione per la copertura di n. 2 posti di professore di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010 [#OMISSIS#] parte in cui individua il profilo del candidato anche con riferimento alle “specifiche funzioni che il candidato sarà chiamato a svolgere”;
dei verbali n. 1 e n. 2 (doc. 4), della Relazione riassuntiva e dell’allegato n. 1 alla Relazione riassuntiva della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/C2 – Diritto Ecclesiastico e [#OMISSIS#], settore scientifico disciplinare IUS/11 – Diritto Ecclesiastico e [#OMISSIS#], presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2018;
del D.R. n. 17300 del 9 novembre 2018 con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice per la procedura di selezione n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/C2 – Diritto Ecclesiastico e [#OMISSIS#], settore scientifico disciplinare IUS/11 – Diritto Ecclesiastico e [#OMISSIS#], presso il Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law);
dell’art. 6 della “Modifica al Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con D.R. n. 15673 del 29 [#OMISSIS#] 2017 e dell’art. 9 del D.R. n. 16977 di indizione della procedura selettiva ove interpretati nel senso che la Commissione giudicatrice non sia tenuta ad esprimere i giudizi individuali e il giudizio comparativo sui candidati;
di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di nomina e di chiamata della Prof.ssa -OMISSIS- a svolgere l’impegno didattico come professore di prima fascia con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, [#OMISSIS#] previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano Bicocca e della prof.ssa -OMISSIS–OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 giugno 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con D.R. n. 16977 del 23 luglio 2018, l’Università degli Studi di Milano Bicocca ha indetto una procedura di selezione per la copertura di n. 2 posti di professore di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, di cui uno per il settore concorsuale 12/C2 – Diritto Ecclesiastico e [#OMISSIS#].
Alla procedura riguardante quest’[#OMISSIS#] settore concorsuale hanno partecipato due concorrenti, il prof. [#OMISSIS#] Anello, odierno ricorrente, e la Prof.ssa -OMISSIS–OMISSIS-.
All’esito della selezione, la Prof.ssa -OMISSIS- è stata dichiarata idonea a ricoprire il posto e, con D.R. n. 17422 del 22 gennaio 2019, l’[#OMISSIS#] ha approvato gli atti della procedura chiamando la stessa Prof.ssa -OMISSIS- nel ruolo di professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/C2 – Diritto Ecclesiastico e [#OMISSIS#], settore scientifico disciplinare IUS/11 – Diritto Ecclesiastico e [#OMISSIS#], presso il Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law).
Contro questo provvedimento e contro gli atti ad esso presupposti è diretto il ricorso in esame.
Si sono costituiti in giudizio, per opporsi alle domande del ricorrente, l’Università degli Studi di Milano Bicocca e, in qualità di controinteressata, la prof.ssa -OMISSIS–OMISSIS-.
Nel corso del giudizio, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza telematica del 16 giugno 2020, tenutasi ai sensi dell’art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, convertito con legge n. 27 del 2020.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 18, primo comma, lett. a), della legge n. 240 del 2010, nonché dell’art. 3 del Regolamento dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e di seconda fascia emanato con D.R. n. 15673 del 29 [#OMISSIS#] 2017. L’interessato sostiene in particolare che, in violazione delle predette norme, il bando relativo alla procedura selettiva di cui è causa, approvato D.R. n. 16977 del 23 luglio 2018, [#OMISSIS#] stabilire quali dovessero essere le caratteristiche professionali da valutare ai fini della selezione del [#OMISSIS#] candidato, invece di dare esclusivo rilievo [#OMISSIS#] elementi che attengono al settore scientifico disciplinare di riferimento, avrebbe dato altresì rilievo a [#OMISSIS#] inerenti le specifiche funzioni (perlopiù di carattere gestionale) che il soggetto selezionato avrebbe dovuto svolgere una volta assunto l’incarico, funzioni che peraltro verrebbero attualmente svolte dalla controinteressata proprio presso l’Università che ha bandito la procedura.
Ritiene il Collegio che questo motivo sia fondato per le ragioni di seguito esposte.
Stabilisce l’art. 18, primo comma, lett. a), della legge n. 240 del 2010 che le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge n. 168 del 1989, disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia attenendosi, fra l’altro, al seguente criterio: <<…specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari…>>.
Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale questa [#OMISSIS#], pur [#OMISSIS#] sua asciutta formulazione, [#OMISSIS#] la regola secondo cui i criteri di selezione dei candidati alla copertura dei posti di professore universitario devono essere individuati esclusivamente facendo riferimento alle materie ed alle funzioni che caratterizzano i singoli settori scientifico-disciplinari a loro volta individuati, in attuazione dell’art. 15, primo comma, della stessa legge n. 240 del 2010, da un apposito decreto ministeriale (si tratta del d.m. n. 855 del 2015). Lo scopo della disposizione è quello di evitare che i singoli atenei – individuando criteri di valutazione che danno rilievo allo svolgimento di particolari attività diverse da quelle generali che caratterizzano il settore scientifico disciplinare – avvantaggino deliberatamente i candidati che abbiano già svolto tali particolari attività.
La stessa giurisprudenza ha quindi chiarito che le specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore (e a cui pure fa riferimento l’art. 18, comma primo, lett. a, della legge n. 240 del 2010) non possono essere confuse con il settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti e possono costituire solo oggetto di “informazioni” contenute nel bando che, proprio in quanto informazioni, al pari di quelle relative ai diritti e ai doveri nonché al relativo trattamento economico e previdenziale, sono funzionali a far conoscere al candidato tali elementi, al fine esclusivo di orientare la scelta di partecipare o meno alla procedura (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 24 agosto 2018, n. 5050; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 10 febbraio 2020, n.278; T.A.R. Toscana, sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1284).
Ciò premesso va ora osservato che, nel [#OMISSIS#] concreto, il bando che disciplina la procedura selettiva di cui è causa ha esplicitamente previsto, all’art. 11, che la chiamata alla copertura del posto di cui si discute è subordinata al soddisfacimento del seguente requisito: “aver ricoperto incarichi gestionali di particolare rilevanza dal punto di vista tanto qualitativo quanto quantitativo negli Atenei di provenienza”.
Il Collegio non può esimersi dal rilevare come questo requisito non attenga alle funzioni che caratterizzano il settore concorsuale 12/C2 – Diritto Ecclesiastico e [#OMISSIS#], settore scientifico disciplinare IUS/11, così come tratteggiate dall’allegato 3 al d.m. n. 855 del 2015 (secondo il quale < Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 16 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 03/09/2020