L’art. 1, comma 17, legge 4 novembre 2005, n. 230 non può essere interpretato nel senso che il limite ordinario di collocamento a riposo dei professori ordinari e associati sia previsto al compimento dei sessantotto anni, salva l’applicazione del prolungamento biennale di cui all’art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Esso, invece, deve essere interpretato nel senso che il limite per il collocamento a riposto dei docenti che hanno optato per il regime introdotto dalla legge n. 230/2005 sia quello dei settant’anni, a prescindere o meno dalla fruizione del biennio aggiuntivo il quale, in ogni caso, non può comportare il superamento della summenzionata soglia.
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 8 ottobre 2015, n. 383 DA SISTEMARE
limite per il collocamento a riposto professori ordinari e associati
Data Documento: 2015-10-08
Area:
Giurisprudenza
Massima