TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 novembre 2020, n. 11634.

Procedura valutative per la copertura di posti di Professore di ruolo di I fascia. Limiti del sindacato giurisdizionale.

Data Documento: 2020-11-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Il giudizio di maggiore congruenza rispetto al settore concorsuale di riferimento e l’apprezzamento sulla innovatività del metodo e l’originalità di alcune analisi sono valutazioni  vicine ad elementi di fatto, come tali non suscettibili di essere sindacati dal Giudice amministrativo, ancorchè esplicitati in modo chiaro e, in termini comparativi, dimostrando un motivato maggiore apprezzamento per il candidato vincitore.

Quanto all’eccepita assenza di motivazione puntuale sui predetti aspetti qualitativi e “di merito”, non solo deve essere ribadito il carattere sintetico e globale che i giudizi sono legittimati ad assumere nei concorsi universitari, dovendosi escludere la possibilità di pretendere una valutazione “titolo per titolo” “articolo per articolo”, ma si deve altresì osservare che si tratta di valutazioni rientranti nel pieno del “merito scientifico” , discorso riservato alla discrezionalità tecnica delle Commissioni giudicatrici i cui giudizi, per quanto opinabili, sono comunque giudizi di valore, sui quali il sindacato giurisdizionale può incidere soltanto, a fronte di peculiari patologie che siano tali da rendere illogico e/o tecnicamente inattendibile (al di là dei confini della fisiologica opinabilità) e/o errato in fatto il giudizio concretamente espresso.

Contenuto sentenza

N. 11634/2020 REG.PROV.COLL. N. 14989/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14989 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.P. Da Palestrina n.47;

contro

Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore p.t., Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Monte di [#OMISSIS#], 22;

per l’annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del decreto n. 2858/2019 del 30.09.2019, con il quale il Rettore dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha approvato gli atti relativi alla procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 10/N3 – Settore scientifico disciplinare L-OR23 presso il Dipartimento Istituto Italiano di Studio Orientali – Facoltà di Lettere e Filosofia, da cui risulta che la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è stata dichiarata vincitrice;

– di tutti i verbali della Commissione giudicatrice approvati con il predetto decreto, ed in particolare, del verbale n. 1 afferente alla riunione del 02.07.2019 e relativo allegato; del verbale n. 2 afferente alla seduta del 23.07.2019; del verbale n. 3 afferente alla riunione del 23.08.2019 e relativo allegato, concernenti la discussione collegiale sul profilo e la produzione scientifica dei candidati e le valutazioni complessive e comparative, nonché la relazione finale e con cui è stata dichiarata vincitrice la prof.ssa [#OMISSIS#];

– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti a quelli impugnati, ivi compresi i provvedimenti con i quali è stata disposta la chiamata della vincitrice, la nomina della stessa a Professore di I fascia e la presa di servizio (dagli estremi non conosciuti), nonché, ove occorrer possa, il bando di concorso ex D.R. n. 204/2019 del 17.1.2019.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 20.12.2019:

per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari:

– del verbale n. 10 del 24.10.2019 del Consiglio di Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali – [#OMISSIS#], di deliberazione ed approvazione della chiamata della prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e relativi allegati ed atti verbali presupposti, conseguenti e connessi, tra cui la proposta di chiamata, la delibera, l’approvazione ed i pareri di pertinenza;

– ove occorrer possa, del provvedimento, laddove adottato, del Consiglio di Amministrazione dell’Università di deliberazione ed approvazione della chiamata ed i relativi atti istruttori, compresi i verbali ed i pareri di pertinenza; ove occorrer possa, del provvedimento, laddove adottato, della Facoltà di Lettere e Filosofia di deliberazione ed approvazione della chiamata ed i relativi atti istruttori, compresi i verbali ed i pareri di pertinenza;

– ove occorrer possa, del provvedimento, laddove adottato, con cui l’Università degli Studi La Sapienza ha disposto la nomina in ruolo e la presa di servizio della prof.ssa [#OMISSIS#]; ove occorrer possa, del DR n. 1857/19 del 17.6.2019 e della comunicazione del 17.10.2019, citati nel verbale del Dipartimento n. 10/2019.

C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 14.1.2020 :

per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari del D.R. n. 4098/19 del 19.12.2019 e la coeva nota prot. 2163/U del 30.12.2019, della delibera n. 377/19 del 03.12.2019 del Consiglio di Amministrazione e relativo verbale, allegati ed atti istruttori, del Verbale di riunione della [#OMISSIS#] della facoltà del 18.11.2019, ove occorrer possa, anche della nota prot. n. 734 del 08.01.2020, e della nota prot. n. 0001033 del 08.01.2020, nonché di tutti gli atti inerenti alla procedura compreso il bando;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi Roma La Sapienza e del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e della prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 28.11.2019 e depositato 5.12.2019 il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] impugnava dinnanzi all’intestato Tribunale il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” che ha approvato gli atti relativi alla procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 10/N3 – Settore scientifico disciplinare L-OR23 (Storia dell’Asia Orientale e Sud-Orientale), presso il Dipartimento – Istituto Italiano di Studi Orientali della Facoltà di Lettere e Filosofia e ha dichiarato vincitrice la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. Con il medesimo ricorso sono stati impugnati anche tutti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice ed approvati con il predetto decreto rettorale e, in particolare, i verbali: n. 1 del 02.07.2019 e relativo allegato (doc. 2 ric.); n. 2 del 23.07.2019 (doc. 3 ric.); n. 3 del 23.08.2019 e relativo allegato (doc. 4 ric.), quest’[#OMISSIS#] riguardante la discussione collegiale sul profilo e la produzione scientifica dei candidati, nonché la relazione finale con cui è stata indicata la vincitrice. Alla procedura concorsuale avevano partecipato soltanto il ricorrente e la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (odierna controinteressata). Entrambi i concorrenti avevano prodotto i rispettivi titoli, schede e curricula (doc. 6 e doc. 7 ric.).

Il ricorrente allega di essere professore associato di Storia del Giappone Contemporaneo in servizio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza, di avere presentato, in sede di concorso, una serie di titoli ed un curriculum vitae “particolarmente lodevole”, come evincibile dai titoli scientifici, accademici, convegnistici e didattici prodotti, oltre che dai progetti di ricerca finanziati, nonché dalle 15 pubblicazioni richieste dal bando di concorso.

2. – I motivi di doglianza [#OMISSIS#] nel ricorso sono diretti a contestare l’esito della procedura concorsuale che ha visto prevalere sul ricorrente, [#OMISSIS#] valutazione della Commissione giudicatrice, la figura della prof.ssa [#OMISSIS#], dichiarata vincitrice del concorso.

Le censure proposte, con un unico e assai articolato motivo, possono essere così sintetizzate, seguendo l’ordine espositivo del ricorso:

Violazione e falsa applicazione del D.R. n. 1820/2019 e del bando di concorso. Violazione falsa applicazione dell’art. 24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90. Eccesso di potere difetto assoluto di motivazione e carenza di istruttoria, travisamento, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Violazione del principio di trasparenza e par condicio. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di tutela del legittimo affidamento”.

Le motivazioni dei giudizi della Commissione sarebbero “criptiche” in quanto obiettivamente inidonee a chiarire perché la candidata [#OMISSIS#] è stata preferita al prof. [#OMISSIS#], anche perché i giudizi sarebbero stati resi facendo riferimento a criteri di valutazione non contemplati nel bando; illegittima ed immotivata sarebbe, in primo luogo, la valutazione (che è stata a favore della vincitrice) relativa al criterio della “continuità dell’esperienza didattica universitaria”, poiché non sarebbe rinvenibile nel bando alcun criterio riconducibile alla “continuità” se riferita alla esperienza didattica, dal momento che il bando la riferisce alla “produzione scientifica” (e quindi ad oggetto ben diverso da quello considerato); ma anche a voler considerare la didattica, il ricorrente dimostrerebbe di integrare pienamente il criterio visto che egli ha insegnato dal 1995, presso diverse università, non soltanto “Storia della Cina”, ma anche “Storia dell’Asia Orientale” “Storia e Istituzioni dell’Asia”; illegittima è anche la valutazione (a favore della prof.ssa [#OMISSIS#]) sulla convegnistica in quanto il bando di concorso (D.R. n. 204/2019) menziona solo la “partecipazione in qualità di relatore, a convegni nazionali e internazionali” e dunque non vi è alcun cenno né alla partecipazione come “convenor”, né all’organizzazione, aspetti valorizzati però dalla Commissione, i quali hanno condotto ad un maggior apprezzamento per il profilo della contro-interessata, senza che la Commissione abbia considerato, contraddicendosi, un “Colloquio internazionale” (sul tema: “Il rientro del Giappone sulla scena internazionale nell’età della [#OMISSIS#] Fredda dal 1951-1960”), tenutosi a Roma 1996 ed organizzato dal prof. [#OMISSIS#]; l’attività convegnistica del ricorrente, a differenza di quella svolta dalla controinteressata, si è svolta spesso in contesti internazionali (con studiosi di varie nazionalità); anche il ruolo di “principal investigator” nell’ambito di progetti di ricerca finanziati non era previsto tra i criteri di valutazione individuale o comparativa (mentre, anche sotto tale aspetto, la controinteressata sarebbe stata ingiustamente “premiata”); in ogni [#OMISSIS#], sul punto, il prof. [#OMISSIS#] ha indicato ben 5 progetti di ricerca finanziati (in luogo della prof.ssa [#OMISSIS#] che ne ha dichiarato solo uno); quanto al criterio della partecipazione a comitati scientifici di riviste, la Commissione avrebbe omesso di considerare che anche il prof. [#OMISSIS#] è membro del comitato direttivo della biblioteca della “Nuova Rivista” di Fascia A; sulle pubblicazioni il giudizio, di sostanziale favore per la prof.ssa [#OMISSIS#], sarebbe del tutto immotivato e comunque smentito per tabulas, atteso che, a dire del ricorrente: le proprie pubblicazioni su riviste di classe A sarebbero in numero superiore a quelle della contro-interessata; i suoi 4 libri riguardano argomenti diversi e variegati, congruenti con le “tematiche interdisciplinari pertinenti”, mentre 2 dei libri della controinteressata sarebbero in realtà due edizioni del medesimo testo; la continuità scientifica della candidata è stata ritenuta “[#OMISSIS#]” rispetto a quella del ricorrente, definita “discreta”, senza che, tuttavia, la Commissione abbia fornito alcuna motivazione su tale diversa graduazione; la valutazione relativa al ricorrente in ordine alla “mancanza di pubblicazioni in cinese o in giapponese”, oltre a non trovare alcuna base nei criteri concorsuali, non considera che, in realtà, nell’elenco generale delle pubblicazioni del prof. [#OMISSIS#] figurano “ben due articoli in lingua giapponese e uno in lingua cinese”; quanto alla congruenza, poiché nel bando si parla di “congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare L-OR/23 e/o con tematiche interdisciplinari pertinenti”, secondo il ricorrente, la lex specialis attribuiva valore e premialità all’attività scientifica e di ricerca del candidato che fosse coerente anche in relazione a tematiche interdisciplinari pertinenti; in questo senso, il fatto che, per la Commissione, “diversi studi [del prof. [#OMISSIS#]] riflettono nondimeno impostazioni metodologiche e interessi di ricerca maggiormente coerenti con gli approcci e il metodo previsti dal SSD SPS-14”, sarebbe valutazione non rispondente al carattere interdisciplinare del criterio, vista l’obiettiva ed indiscutibile congruenza tra il SSD “Storia e Istituzioni dell’Asia” (SPS-14), rispetto al settore L-OR/23 “Storia dell’Asia orientale e sud-orientale”; sarebbe altresì immotivata e, in ogni [#OMISSIS#], erronea la valutazione favorevole alla contro-interessata in merito alla innovatività delle sue ricerche, quando la sua produzione è pressoché interamente rivolta alla storia recente del Partito comunista cinese; a proposito dell’internazionalità degli studi del prof. [#OMISSIS#], la Commissione, errando, non avrebbe tenuto nel dovuto conto l’oggetto delle 15 pubblicazioni sottoposte al vaglio commissariale, nonché la rilevanza scientifica nazionale ed internazionale di tutte le pubblicazioni, comprese quelle indicate nell’elenco generale; anche l’elemento della “[…] premialità per le attività didattiche in due anni accademici”, assunto dalla Commissione a favore della controinteressata, costituisce ulteriore criterio applicato senza che fosse stato contemplato dal bando.

3. – Si è costituita (in data 9.12.2019) la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per resistere al ricorso.

4. – Parte ricorrente ha successivamente proposto, con atto depositato in data 20.12.2019, apposito ricorso per motivi aggiunti nel quale si espone che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta la approvazione della proposta chiamata della prof.ssa [#OMISSIS#] (vedi verbale n. 10 del 24.10.2019 del Consiglio di Dipartimento – Istituto Italiano di Studi Orientali), anche quest’[#OMISSIS#] atto (al pari della successiva nomina e presa in servizio, ove intervenute), ad avviso del ricorrente, è illegittimo e da annullare in quanto assunto in esito ad una procedura valutativa viziata e, quindi, a sua volta, viziato in via derivata, per i “gravi [#OMISSIS#] di illegittimità, denunziati nel ricorso”. L’atto per motivi aggiunti si limita, per il resto, a ripercorrere le censure già esposte nel ricorso introduttivo e sopra riassunte.

5. – Si è successivamente costituita anche l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” che, per resistere al ricorso, ha prodotto ampia documentazione afferente alla procedura concorsuale per cui è causa ed ha esposto le sue difese [#OMISSIS#] relazione prot. n. 01033 dell’8.1.2020, a firma del Direttore dell’Area Affari legali, inviata all’Avvocatura Generale dello Stato ai fini della costituzione nel presente giudizio.

6. – Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 15.1.2020, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto al Collegio rinvio per poter proporre motivi aggiunti.

7. – Con il secondo atto per motivi aggiunti, depositato in data 14.1.2020, il ricorrente, ha impugnato gli atti nelle more adottati dall’Ateneo resistente, vale a dire: la delibera n. 377/19 del 03.12.2019 del Consiglio di Amministrazione e relativo verbale, allegati ed atti istruttori, con cui è stata approvata la proposta di chiamata nel ruolo di Professore di I fascia della prof.ssa [#OMISSIS#]; – il D.R. n. 4098/19 del 19.12.2019 concernete la nomina e la presa di servizio della prof.ssa [#OMISSIS#] a professore di I Fascia a decorrere dal 30.12.2019 e la coeva nota prot. 2163/U del 30.12.2019 a firma del Direttore del Dipartimento con cui viene comunicata la presa di servizio presso il Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali; – la nota prot. n. 734 del 08.01.2020 a firma del [#OMISSIS#] e le allegate controdeduzioni della Commissione giudicatrice; – la (sopra menzionata) nota prot. n. 0001033 del 08.01.2020 a firma del Direttore dell’Area Affari Legali, contenente la relazione inviata all’Avvocatura Generale dello Stato.

Parte ricorrente – oltre a ribadire le illegittimità già esposte nel ricorso (e nei primi motivi aggiunti) le quali, a suo avviso, dovrebbero determinare l’invalidità derivata (anche) degli atti susseguenti sopra elencati – concentra la sua critica sulla dedotta “violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione” (con asserita violazione e falsa applicazione del D.R. n. 1820/2019 e del bando di concorso; dell’art. 24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010; dell’art. 3 della Legge n. 241/90).

Il ricorrente si riferisce alle “note prodotte in giudizio dall’amministrazione (le quali) trattano questioni, affrontano [#OMISSIS#], espongono ragionamenti e contengono riflessioni ultronee rispetto a quanto scritto negli atti del concorso” (pag. 4 sec. mot. agg.). La motivazione postuma, ad avviso del prof. [#OMISSIS#], dimostra che: (a) la motivazione è ab origine assolutamente carente; (b) l’Università tenta ex post di enucleare argomenti per integrare le lacune motivazionali e giustificare il giudizio di preferenza della prof.ssa [#OMISSIS#]; (c) la motivazione postuma viene “disegnata” ad arte per svilire le irregolarità censurate dal ricorrente. Con la propria relazione e con le “controdeduzioni tecniche” del 30.12.2019, firmate dal [#OMISSIS#] e dagli altri due componenti della Commissione, secondo il ricorrente, l’Università resistente tenterebbe in particolare di supportare, con elementi integrativi di valutazione [#OMISSIS#] solo “ex post”, gli assunti già esplicitati nei giudizi pubblicati, i quali restano illegittimi sotto i diversi aspetti già considerati nel ricorso. Nel gravame (secondo motivo) si espongono, criticandoli, i seguenti aspetti della complessiva valutazione della Commissione:

i. è irrilevante e contraria alla lex specialis l’asserzione secondo cui l’attività didattica della prof.ssa [#OMISSIS#] sarebbe preferibile per ragioni di continuità nei vari livelli: si tratta di un criterio “ideato” dalla Commissione, che non trova riscontro alcuno nel bando e che è stato introdotto arbitrariamente dal seggio;

ii. è illogica e frutto di travisamento anche la preferenza espressa per la prof.ssa [#OMISSIS#] concernente i convegni scientifici, per i quali è stato indebitamente valorizzato il dato del “convenor”, estraneo ai criteri declinati dal bando. Sul punto, l’Università avrebbe integrato la motivazione con la relazione predisposta per l’Avvocatura, sostenendo di aver espresso la preferenza riferendosi anche a: (a) un dato numerico; (b) all’indicazione dei titoli degli interventi della prof.ssa [#OMISSIS#] (allegazione non richiesta dal bando); (c) al fatto che la frequenza del prof. [#OMISSIS#] ai convegni sarebbe concentrata in una fase iniziale della carriera; (d) al fatto che i convegni ai quali ha partecipato la prof.ssa [#OMISSIS#] come relatrice avrebbero carattere specialistico, mentre quelli seguiti dal ricorrente sarebbero “generalisti” (tutti elementi non esternati nei giudizi valutativi espressi ed illegittimamente integrati “ex post”);

iii. integrando la motivazione, la Commissione e l’Università rilevano, nelle note predisposte per l’Avvocatura, che la preferenza per la controinteressata sarebbe correlata al fatto che la rivista indicata dal ricorrente non è considerata di classe A per il [#OMISSIS#] settore concorsuale 10/N3, ma per altri macro settori; tale rilievo costituisce integrazione motivazionale postuma (non consentita); in ogni [#OMISSIS#] il criterio declinato dalla lex specialis non indica tra i criteri comparativi e valutativi la funzione di membro di comitati scientifici in riviste di fascia A, nell’ambito del macro settore 10/N3;

iv. l’illogicità, la manifesta irrazionalità e la contrarietà rispetto alla legge di concorso, di tali nuove valutazioni; il bando non consentiva alla Commissione di ritenere preferibile la produzione della prof.ssa [#OMISSIS#] sulla base del numero delle pubblicazioni in rapporto all’età dei due candidati; si tratta di un criterio valutativo introdotto arbitrariamente dal seggio che sarebbe anche illogico; i criteri di valutazione declinati nel bando in relazione ai titoli ed alle pubblicazioni dei candidati si riferiscono, deduce il ricorrente, alla “originalità del contenuto”, al “carattere innovativo” ed al “rigore metodologico”, oltre che alla “congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare L-OR/23 e/o con tematiche interdisciplinari pertinenti” (ed alla rilevanza della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica), alla “continuità temporale e diversificazione”, tutti elementi sui quali non è stata spesa nemmeno una parola da parte della Commissione;

v. l’Università, con le proprie controdeduzioni, integra illegittimamente la motivazione nelle note predisposte per l’Avvocatura anche [#OMISSIS#] parte in cui sostiene che le pubblicazioni della prof.ssa [#OMISSIS#] si distinguerebbero per le interpretazioni storico-politiche, per l’originalità di alcune analisi e per l’utilizzo di fonti originali, senza però mai puntualizzare cosa si sia inteso con le predette locuzioni;

vi. il ricorrente torna poi sui restanti aspetti trascurati dalla valutazione (uso delle fonti originali anche da parte del prof. [#OMISSIS#]; trasversalità degli argomenti e delle materie trattate, elemento che sarebbe stato da valutare in suo favore; continuità ed entità della produzione scientifica; limitatezza delle epoche storiche e degli argomenti trattati [#OMISSIS#] produzione della prof.ssa [#OMISSIS#] ecc.), i quali sono stati già evidenziati e censurati nel ricorso introduttivo (al quale, pertanto, si rinvia), fornendo ulteriori elementi di analisi a supporto delle proprie conclusioni.

8. – La causa veniva ulteriormente rinviata su concorde richiesta delle parti che ne chiedevano la definizione nel merito.

9. – In vista della pubblica udienza hanno prodotto memoria conclusionale sia il ricorrente che la controinteressata. Quest’[#OMISSIS#] ha prodotto anche note di replica.

Infine, alla pubblica udienza del 7 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

10. – Possono trattarsi, congiuntamente, il ricorso ed i primi motivi aggiunti, dal momento che questi ultimi non contengono elementi di differenza rispetto al primo, in quanto si limitano a far valere l’illegittimità derivata della delibera di chiamata approvata dal Dipartimento universitario competente.

Con un motivo formalmente unico ma articolato in plurime censure il ricorrente contesta nel merito le valutazioni della Commissione. Il relativo esame deve essere svolto dal Collegio sulla base del principio generale secondo il quale le valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalle Commissioni d’esame nell’ambito delle procedure comparative per l’accesso ai posti di ricercatore e professore universitario, in via di principio, sono sindacabili in sede giurisdizionale soltanto sotto il profilo della verifica dell’attendibilità delle valutazioni della commissione esaminatrice rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, con la precisazione che [#OMISSIS#] comunque [#OMISSIS#] il limite della relatività e opinabilità dei giudizi di valore, potendo il [#OMISSIS#] amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dello stesso perimetro della opinabilità, poiché altrimenti all’apprezzamento dell’Amministrazione il [#OMISSIS#] sostituirebbe quello proprio e altrettanto opinabile (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 8 luglio 2011, n. 4125).

E’ noto e consolidato l’indirizzo giurisprudenziale che limita il sindacato del [#OMISSIS#] amministrativo, con possibile esito caducatorio, su valutazioni siffatte, alle sole fattispecie in cui emergano palesi illogicità o elementi di macroscopica irragionevolezza oppure, ancora, errori su elementi di fatto (es. assunzione come esistente di un titolo pacificamente non posseduto da un candidato e viceversa).

Ciò chiarito, il Collegio osserva quanto segue in merito [#OMISSIS#] elementi di giudizio emergenti dai giudizi della Commissione (cfr. Verbale n. 3 del 23.8.2019 e giudizi ivi allegati, doc. 4 ric.).

a) Sul criterio della continuità didattica a livello universitario in Italia o all’[#OMISSIS#]: la Commissione ha valutato positivamente il profilo della “continuità di esperienza didattica universitaria per gli insegnamenti di Storia della Cina contemporanea e Istituzioni politico-sociali della Cina”. Pur [#OMISSIS#] sinteticità del giudizio, il riferimento alle materie insegnate dalla ricorrente e la pacifica riconducibilità delle stesse al settore disciplinare L-OR/23 valgono già a valorizzare (a prescindere dai chiarimenti successivamente offerti, in corso di causa, dall’Ateneo) l’attinenza (o “congruenza”) della docenza alla disciplina oggetto del bando per cui è causa. Pertanto, ad avviso del Collegio, il [#OMISSIS#] apprezzamento della controinteressata sul piano della “continuità disciplinare” era già implicito nel giudizio espresso sulla medesima, soprattutto ove lo si raffronti, sul punto, con il giudizio sul ricorrente che, in generale, non è inserito nel settore scientifico oggetto del bando (L-OR/23), bensì nel settore SPS/14 (Storia ed Istituzione dell’Asia) e che, quanto alla didattica, svolge il suo lavoro di docente (oltre che in Storia del Giappone) anche in Storia delle relazioni internazionali, non concentrando, pertanto, la sua intera attività di docente nel solo settore che la Commissione era tenuta a valutare e, legittimamente, in una certa misura, a privilegiare. Ciò in quanto il Regolamento per le chiamate dell’Ateneo resistente, all’art. 8.1, valorizza l’aver prestato attività didattica a livello universitario “congruente” con l’attività didattica prevista nel bando (dunque nel settore L-OR/23), il che rende il criterio impiegato dalla Commissione (non solo quantitativo ma anche qualitativo-curriculare) del tutto legittimo.

Quanto alla continuità cronologia, “[#OMISSIS#] quaestio” emergendo dai titoli allegati dalla prof.ssa [#OMISSIS#] la sua lunga e ininterrotta (oltre che coerente rispetto al settore) carriera didattica.

b) Convegnistica.

Come visto la principale critica di parte ricorrente concerne il fatto che la Commissione avrebbe arbitrariamente introdotto un criterio integrativo, non previsto dalla “lex specialis” e riguardante l’assunzione di un ruolo organizzativo/promozionale [#OMISSIS#] organizzaione di convegni. La valutazione comparativamente sfavorevole riportata dal prof. [#OMISSIS#] è dunque dipesa (anche) dalla considerazione della Commissione secondo la quale “Non risulta (da parte del ricorrente, ndr.) l’organizzazione di convegni scientifici di cui sia stato convenor.”. Il Collegio non ritiene il giudizio sul punto né illogico né irragionevole, essendo evidente e intuitivamente comprensibile anche al “non esperto” che l’assunzione di un ruolo promozionale e ideativo meriti un peculiare apprezzamento, ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quello che può essere riferito alla sola partecipazione al convegno (anche se [#OMISSIS#] veste di relatore). La possibilità di dare rilevanza a tale elemento, ad avviso del Collegio, non richiedeva una preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del bando, trattandosi di aspetto “implicito”, nel senso che è normale e notorio che il convegno o l’evento formativo postuli l’esistenza di diversi protagonisti, con diversi ruoli (ideazione, organizzazione, partecipazione attiva quale relatore, mera partecipazione), suscettibili di differenziato graduato apprezzamento. In ogni [#OMISSIS#], il giudizio sulla controinteressata, sul punto, da parte della Commissione, appare adeguatamente motivato (prescindendo del tutto dalle successive “controdeduzioni” proposte in corso di causa), risultando dal giudizio espresso quanto segue: “Attività di conferenze e presentazione a convegni intensa e continuativa (partecipazione ad almeno un convegno o seminario ciascun anno) per quanto esclusivamente a carattere nazionale. Dal 2010, nell’ambito del Dottorato di Ricerca, ha organizzato 14 tra seminari e convegni, prevalentemente a carattere nazionale, ma che hanno visto anche la partecipazione di alcuni studiosi stranieri”. L’elemento di possibile debolezza (convegni solo a carattere nazionale, anche se con partecipazione di docenti stranieri), pur considerato dalla Commissione, appare dunque ampiamente superato dall’intensità, continuità e dal carattere promozionale dell’attività convegnistica svolta dalla prof.ssa [#OMISSIS#].

Anche il dato quantitativo è del tutto favorevole a quest’[#OMISSIS#], atteso che in 36 anni di carriera il prof. [#OMISSIS#] ha partecipato a 33 convegni (meno di uno per anno), mentre la prof.ssa [#OMISSIS#] ne sostenuto “almeno uno per anno”, assumendo assai spesso ruoli organizzativi quasi assenti, invece, nel curriculum del ricorrente. Quest’[#OMISSIS#], in effetti, ha dichiarato di avere organizzato per l’Università, un unico evento – un “Colloquio internazionale” – che risale al 1996 e, dunque, trattasi di evento unico e di oltre venti anni fa, circostanza che conferma la logicità della preferenza accordata dalla Commissione per l’attività convegnistica e organizzativa della odierna controinteressata.

Il Collegio ritiene, per quanto precede, che la motivazione della Commissione sulla convegnistica sia del tutto congrua e non evidenzi alcuno dei vizi di illogicità o arbitrarietà nei termini dedotti in ricorso.

c) Progetti di ricerca finanziati.

Secondo il ricorrente la Commissione, sul punto, lo avrebbe dovuto preferire perché aveva indicato ben 5 progetti di ricerca finanziati, in luogo della prof.ssa [#OMISSIS#] che ne aveva dichiarato soltanto uno. Inoltre avrebbe, illegittimamente ed arbitrariamente (in assenza di disposizioni del bando che lo consentissero), attribuito rilevanza al fatto che il prof. [#OMISSIS#] aveva sì partecipato a quattro progetti di ricerca finanziati a livello di Facoltà e di Ateneo, ma mai come principal investigator.

Come già sopra osservato nell’esaminare la censura afferente al rilievo assegnato dalla Commissione al ruolo di organizzatore di convegni (e non soltanto di relatore nell’ambito di essi), anche per i titoli della tipologia in esame non può reputarsi arbitrario che la Commissione non si sia basata su una valutazione di tipo meramente quantitativo, avendo attribuito valore anche al ruolo assunto all’interno del gruppo di ricerca (dal 2017 la prof.ssa [#OMISSIS#] è Principal investigator del progetto finanziato dall’Ateneo sull’immagine dell’Italia nelle fonti di viaggio e giornalistiche cinesi).

Pur non essendo tale aspetto esplicitato nel bando, non sembra esulare dai poteri tecnico-valutativi della Commissione, l’avere graduato e differenziato il ruolo assunto dai candidati nei progetti. Può anzi dirsi che la graduazione e la differenziazione denota un esame non superficiale dei titoli presentati. Anche in questo [#OMISSIS#], pertanto, la valutazione (seppure “opinabile”) non appare né illogica né al di fuori dei canoni di attendibilità propri dell’ambito scientifico di riferimento, considerato anche che, come allegato dalla difesa della controinteresata, il bando colloca tra i criteri comparativi, l’avere assunto il ruolo di “responsabile (e non semplice partecipante) di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali” (doc. 5 ric., pag. 4).

d) Membro del comitato direttivo della “biblioteca della Nuova Rivista”. La Commissione avrebbe del tutto omesso di considerare questo incarico del ricorrente, afferente ad una rivista di fascia A, considerando, viceversa, nel proprio giudizio, i soli titoli di questo tipo in possesso della ricorrente, che è stata direttore scientifico di due collane/serie dedicate alla Cina contemporanea (per le quali ha curato anche dei volumi), nonché Membro del Comitato editoriale e scientifico di rivista specialistica (Mondo Cinese) e membro del comitato scientifico di rivista di fascia A (Sulla via del Catai).

Non sembra, invero, rinvenibile l’errore denunciato dal ricorrente, in quanto la rivista citata è in fascia A ma non per il settore concorsuale a cui si riferisce la procedura oggetto di causa. Com’è noto la normativa che sovrintende alla formazione degli elenchi ed alla distinzione in fasce tra le varie riviste scientifiche da parte dell’ANVUR, prescrive la loro ripartizione per Settori scientifici. La Commissione, pertanto, non era tenuta a considerare un ruolo direttivo o scientifico del ricorrente, relativo ad una rivista estranea al settore a cui si riferisce il presente concorso universitario.

e) Valutazione delle pubblicazioni.

Quanto alla valutazione delle pubblicazioni la quale è oggetto di critiche ad opera del ricorrente sotto vari punti di vista (v. “supra”), debbono osservarsi i seguenti passaggi del testo dei due rispettivi giudizi:

– sulla prof.ssa [#OMISSIS#], la Commissione ha affermato che: “[…] La lista delle pubblicazioni è particolarmente ricca, dimostrando un’[#OMISSIS#] continuità temporale; presenta 4 volumi (uno di questi è in stampa) e 7 curatele (alcune nelle collane dirette dalla candidata); 62 articoli in riviste scientifiche nazionali (molte in rivista di cui era membro comitato di redazione), oltre a 47 saggi in opere collettanee (in particolare atti di convegni) e 14 fra traduzioni dalla lingua cinese e introduzioni.

Le quindici pubblicazioni presentate dalla candidata per la procedura di valutazione comparativa, 1 Articolo in cinese 1, 3 Articoli Classe A 3, 3 Articoli [#OMISSIS#] 3, 7 Articoli Italiano 7, 1 Monografia 1-, evidenziano che gli interessi di ricerca [#OMISSIS#] della candidata sono la politica cinese e il Partito Comunista Cinese negli ultimi trenta anni e in età contemporanea, con una particolare attenzione all’evoluzione del [#OMISSIS#] politico, dell’ideologia e della cultura politica, analizzati da una prospettiva storica.”;

– sulle pubblicazioni del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nel giudizio si legge quanto segue: “[…] La lista delle pubblicazioni è ricca, dimostrando inoltre una discreta continuità temporale (4 libri e 1 curatela, tutti in italiano) e 72 articoli e contributi in volume (16 internazionali); una buona parte delle pubblicazioni sono articoli in volumi collettanei/atti di convegni, per quanto riguarda i saggi in rivista la maggior parte sono su riviste italiane di storia contemporanea e di studi orientali.

Le 15 pubblicazioni presentate del candidato per la procedura comparativa comprendono 3 Articoli Classe A del Sc 10N3, oltre a 3 in classe A del SC 14/B, 3 Articoli in [#OMISSIS#], 7 Articoli in italiano, 2 Monografie, mentre non si segnala alcuna pubblicazione in cinese o giapponese. Tali pubblicazioni mettono in luce una considerevole attività di ricerca riguardante la storia del Giappone moderno e la politica estera giapponese contemporanea, ma anche la storia regionale e la storia internazionale. Gli studi hanno fatto uso anche di fonti in lingua giapponese (e in parte cinese), analizzate con sicuro metodo storico. Diversi studi riflettono nondimeno impostazioni metodologiche e interessi di ricerca maggiormente coerenti con gli approcci e il metodo previsti dal SSD SPS-14 in cui è inquadrato il candidato….”.

I giudizi appaiono al Collegio sufficientemente motivati, dovendosi muovere dal presupposto, più volte ribadito anche da questa Sezione (vedi, ex multis, TAR, III, 20/09/2016, n. 9844 e n. 9845), che “la valutazione comparativa di professori universitari concerne la procedura nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura relativamente insufficiente (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7 [#OMISSIS#] 2010, n. 2674; idem, n. 2705/2009 e richiami ivi indicati)”. Per tale ragione si è ritenuto “maggiormente aderente alla ratio della procedura e dotato di [#OMISSIS#] trasparenza…..il procedimento logico di muovere dalla formulazione di giudizi assoluti (individuali e collegiali) per ciascun candidato, giacché un siffatto criterio consente alla Commissione di raffrontare le valutazioni globali ed esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto [#OMISSIS#] altri, che costituisce l’essenza della procedura comparativa”.

In altri termini, secondo la menzionata giurisprudenza, nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie “non è necessario che la Commissione giudicatrice elenchi tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, potendo legittimamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi, giacché il livello della funzione da attribuire implica l’esigenza per la stessa Commissione di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, risultato a cui si perviene a mezzo della valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sull’analitica disamina degli stessi” (cfr. TAR Lazio, sez. III, 17 giugno 2015, n. 11613; idem, n. 6149/2016).

Pertanto, anche [#OMISSIS#] specie, non poteva pretendersi un riferimento analitico alle numerose pubblicazioni sottoposte alla disamina dei commissari.

I giudizi globali e sintetici sopra trascritti evidenziano in modo sufficientemente chiaro:

i. la superiorità della produzione della contro-interessata sul piano quantitativo, in quanto il prof. [#OMISSIS#] ha al suo attivo 4 libri (più 1 da curatore) e 72 tra articoli e atti di convegni mentre la prof.ssa [#OMISSIS#] ha 4 libri (più 1 come curatrice) e 117 (di cui tre in stampa) tra articoli e saggi; tra questi ultimi n. 8 sono stati pubblicati su riviste di fascia A;

ii. il fatto che soltanto gli articoli della controinteressata appaiono centrati, [#OMISSIS#] loro totalità, sul settore scientifico disciplinare di riferimento sia negli argomenti che [#OMISSIS#] metodologia, stante il rilievo secondo cui, come detto, [#OMISSIS#] produzione del prof. [#OMISSIS#] “…diversi studi riflettono nondimeno impostazioni metodologiche e interessi di ricerca maggiormente coerenti con gli approcci e il metodo previsti dal SSD SPS-14 in cui è inquadrato il candidato….”;

iii. il carattere innovativo della ricerca, riconosciuto alla prof.ssa [#OMISSIS#], è di minore evidenza nel ricorrente; inoltre solo per la controinteressata è stato rilevato l’ “uso di fonti originali cinesi a carattere pubblicistico” e “l’interesse per la storiografia, in particolare come strumento per la lettura delle dinamiche politico-ideologiche cinesi.”; “…il carattere innovativo delle interpretazioni storico-politiche e l’originalità di alcune analisi, segnatamente quelle sulle tensioni tra le richieste di aperture democratiche e la resistenza del PCC….”;

iv. il fatto che le “ricerche sono basate su un ampio uso di fonti originali cinesi a carattere pubblicistico”, senza che analogo giudizio sia espresso nei confronti dell’attività del ricorrente.

Pertanto, [#OMISSIS#] ad elementi di fatto non suscettibili di valutazione (quale il dato quantitativo oggettivamente favorevole alla controinteressata), il giudizio di [#OMISSIS#] congruenza rispetto al settore concorsuale di riferimento e l’apprezzamento sulla innovatività del metodo e l’originalità di alcune analisi, sono esplicitati in modo chiaro e, in termini comparativi, dimostrano un [#OMISSIS#] apprezzamento per la candidata dichiarata vincitrice.

Quanto all’assenza di motivazione puntuale sui predetti aspetti qualitativi e “di merito”, il Collegio, oltre a ribadire il carattere sintetico e globale che i giudizi sono legittimati ad assumere nei concorsi universitari, in base [#OMISSIS#] orientamenti poc’anzi menzionati – il che esclude la possibilità di pretendere una valutazione “titolo per titolo” e “articolo per articolo” – osserva altresì che si è qui nel pieno del “merito scientifico” che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è discorso riservato alla discrezionalità tecnica delle Commissioni giudicatrici i cui giudizi, per quanto opinabili, sono comunque giudizi di valore, sui quali il sindacato giurisdizionale può incidere, soltanto, a fronte di peculiari patologie che siano tali da rendere illogico e/o tecnicamente inattendibile (al di là dei confini della fisiologica opinabilità) e/o errato in fatto il giudizio concretamente espresso.

Poiché, in definitiva, non sono stati forniti dal ricorrente argomenti in grado di dimostrare simili patologie, le censure sulla qualità delle pubblicazioni non possono condurre all’effetto caducatorio preteso. Il ricorrente, infatti, laddove contesta la “connotazione giornalistica” di un lavoro della controinteressata, oppure la “monotematicità” della produzione della stessa, esprime a sua volta valutazioni di merito che non possono sovrapporsi e sostituirsi a quelle della Commissione.

Analoga considerazione vale per l’argomento ricorsuale relativo alla congruenza o affinità tra i settori scientifico-disciplinari SPS/14 e L-OR/23 che avrebbe dovuto essere considerata motivo di favorevole apprezzamento per il ricorrente.

Questi, invero, non nega il suo inquadramento di docente nel primo dei settori citati, né la congruenza rispetto ad esso di una parte della sua produzione scientifica.

La valutazione della Commissione – che ha valutato favorevolmente la produzione della prof.ssa [#OMISSIS#], sotto il profilo della totale attinenza al settore oggetto di ricorso – è in definitiva una valutazione di merito insindacabile, non manifestandosi in essa alcun vizio logico e fondandosi, comunque, su elementi di fatto che lo stesso ricorrente non contesta.

Quanto all’uso delle fonti originali (in lingua cinese) da parte della controinteressata, trattasi di aspetto che non appare contestato [#OMISSIS#] sua fattualità.

Per tali ragioni neanche le censure afferenti alla valutazione delle pubblicazioni possono trovare accoglimento.

Può dunque concludersi che, nel loro complesso, le critiche svolte nel ricorso non meritano adesione. Deve dunque essere respinto sia il ricorso che i primi motivi aggiunti i quali appaiono del tutto pedissequi al primo.

11. I secondi motivi aggiunti, oltre a ripetere [#OMISSIS#] già [#OMISSIS#] nel ricorso e sopra puntualmente esaminati, investono la questione relativa alla illegittimità della motivazione postuma dei giudizi la quale sarebbe stata fornita, nell’ambito della presente causa, attraverso la relazione difensiva dell’Università resistente (depositata il 10.1.2020) e, ancor più, mediante le “controdeduzioni” redatte dai commissari di concorso il 30.12.2019 (doc. 8 res.), le quali introdurrebbero, ad avviso del ricorrente, elementi di fatto e valutativi del tutto assenti nei giudizi originariamente espressi, dimostrando, attraverso tale intervento di supporto “ex post”, l’inadeguatezza delle ragioni che hanno condotto a preferire il profilo scientifico della prof.ssa [#OMISSIS#].

Il Collegio non ritiene la censura fondata.

Si deve osservare, in primo luogo, che le censure del ricorrente sono risultate infondate alla luce dei giudizi originariamente espressi dalla Commissione, i quali sono stati sopra ampiamente trascritti e si sono dimostrati sostanzialmente conformi ai criteri del bando e sufficientemente perspicui [#OMISSIS#] esposizione delle ragioni che hanno condotto all’esito concorsuale avverso al ricorrente.

Al riguardo si richiama quanto già esposto nel precedente paragrafo, nel quale il Collegio perviene a respingere le doglianze del prof. [#OMISSIS#] sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione senza dover ricorrere ad argomentazioni integrative, quali sono rinvenibili nei succitati atti processuali.

Le “controdeduzioni” della Commissione, peraltro, appaiono esaurire la loro portata nell’ambito del presente processo, in funzione difensiva, trattandosi, in definitiva, più che di un supporto motivazionale a giudizi ormai esauriti, di un parere tecnico richiesto dall’Università a fronte della natura delle censure ricorsuali, che hanno sollevato questioni la cui disamina richiedeva adeguata conoscenza dell’ambito disciplinare di riferimento (si veda al riguardo quanto dichiarato dal [#OMISSIS#] prof. [#OMISSIS#] nelle note introduttive delle “controdeduzioni”, ove si evidenzia il loro carattere tecnico ed il loro essere in rapporto con il ricorso del prof. [#OMISSIS#]).

Invero il Collegio non nega che vi siano, [#OMISSIS#] relazione dell’Ateneo e nel parere tecnico degli ex commissari, accanto a chiarimenti e a migliori esplicitazioni di aspetti già presenti nei giudizi in termini sintetici, anche elementi oggettivamente nuovi (vedi, ad es., la menzione dei diversi “livelli” in cui la controinteressata ha svolto i suoi insegnamenti, oppure la descrizione di una specifica pubblicazione del prof. [#OMISSIS#] citata in quanto di carattere prevalentemente “compilativo”), i quali non possono ritenersi impliciti nelle valutazioni già espresse a suo tempo dalla Commissione e che, quindi, non possono (ri-)fondare una motivazione ormai formalizzata.

Tuttavia, per quanto già ampiamente esposto nell’esame delle superiori censure, i giudizi espressi non presentano lacune tali da viziare l’esito del concorso e da richiedere, per essere colmate, un illegittimo intervento “ex post”, dovendosi ribadire, sul piano dei principi, l’illegittimità della c.d. motivazione postuma.

Con le precisazioni che precedono debbono dunque essere respinti anche i secondi motivi aggiunti.

12. Alla luce delle ragioni che precedono il Collegio respinge il ricorso ed i motivi aggiunti proposti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti (primi e secondi), come in epigrafe proposti, respinge sia l’uno che gli altri.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00) in favore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed in altrettanti Euro 2.000,00 (duemila/00), in favore della prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], oltre [#OMISSIS#], Cassa Avvocati ed oneri tutti di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore