Alla luce delle norme costituzionali (art. 51 e 97 Cost.), l’individuazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi deve essere adeguatamente e prioritariamente motivata, anche sul piano ermeneutico, in ragione dell’interesse dell’amministrazione all’assunzione delle migliori professionalità, trattandosi di interesse comunque sovraordinato rispetto ad altre finalità pure meritevoli di perseguimento, come possono essere quelle legate al superamento del precariato nel settore pubblico.
Pertanto, è ragionevole interpretare in senso ampio la locuzione del bando “altri enti ed istituzioni di ricerca”, di modo che vengano considerate valevoli tutte le attività di ricerca indicate dagli interessati, indipendentemente dalla natura del soggetto presso cui sono state svolte, all’unica condizione, però, che le attività in questione siano effettivamente qualificabili come “ricerca” alla stregua dei parametri (anche internazionali) che consentono di identificare detta attività in senso essenzialmente oggettivo e trasversale, in quanto caratterizzata per l’essenziale funzione di accrescere il patrimonio delle conoscenze raggiunte in un determinato ambito disciplinare, anche per l’utilizzo di un metodo condiviso dalla comunità dei ricercatori, con conseguente assoluta ininfluenza di peculiari caratteristiche dei soggetti che promuovono e organizzano detta attività.
L’introduzione in via interpretativa di un requisito più stringente, non previsto dal bando ed estraneo all’interesse dell’amministrazione al reclutamento del migliore personale qualificato, rappresenta uno sviamento dalle finalità tipiche del pubblico concorso, il quale, una volta individuate le necessità di organico dell’amministrazione e le professionalità richieste, deve necessariamente ispirarsi ai principi di meritocrazia e favor partecipations.
TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 14 dicembre 2020, n. 13431
Bandi concorso CNR: individuazione dei requisiti di partecipazione, motivazione e favor partecipationis.
N. 13431/2020 REG.PROV.COLL.
N. 14259/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14259 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II 326;
contro
Cnr – Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
nei confronti
per l’annullamento:
– del provvedimento del C.N.R. del 13.11.2018, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di 3 unità nel profilo di ricercatore III livello professionale, Area strategica risorse naturali ed ecosistemi, di cui al Bando n. 366.46 del 27.07.2018;
– di ogni atto antecedente, conseguente o comunque connesso;
nonché per l’accertamento del diritto del dott. [#OMISSIS#] a partecipare alla procedura di stabilizzazione per cui è causa, con conseguente condanna dell’amministrazione intimata ad adottare i relativi provvedimenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del CNR – Consiglio Nazionale Ricerche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2020 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e successivamente depositato in data 7 dicembre 2018 [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] premette, in punto di fatto, di aver partecipato al concorso bandito dal CNR con bando di concorso n. 366.46 del 7.8.2018, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, co. 2 del D.lgs n. 75/2017, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di personale con profilo di ricercatore – III livello professionale.
L’amministrazione con provvedimento 13 novembre 2018 respingeva la domanda di partecipazione del ricorrente ritenendo che il medesimo fosse sprovvisto dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 2, comma 1, lett. b) del bando, in ragione dell’impossibilità di computare nel triennio di attività anche quelle svolte presso Istituzioni estere (University of Exeter (GB) e CNRS francese).
In punto di diritto, il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di esclusione, chiedendone l’annullamento. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: I) violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017, nonché della circolare n. 3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione; violazione e falsa applicazione del bando di concorso n. 366.46; eccesso di potere sotto vari [#OMISSIS#]; II) violazione degli articoli 3, 4, 10 Cost., violazione dei principi comunitari contenuti [#OMISSIS#] Carta europea dei ricercatori.
Con ordinanza 3193/2019 la domanda cautelare è stata accolta, in richiamo alle ordd.364 e 366/2019, ed è stata disposta l’integrazione contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati individuati [#OMISSIS#] graduatoria di merito del 21 dicembre 2018.
Con ordinanza 10 marzo 2020, n. 3106/2020 la sezione assegnava il nuovo [#OMISSIS#] del 4 aprile 2020 per l’integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del ricorso, nelle forme ordinarie, nei confronti di tutti i controinteressati quali individuati [#OMISSIS#] graduatoria di merito del concorso approvata dall’amministrazione con atto del 21 dicembre 2018.
Con memoria del 13 agosto 2020 il CNR, costituitosi in giudizio, eccepisce l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 28 settembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’Avvocatura eccepisce l’improcedibilità della graduatoria per omessa impugnativa dell’atto conclusivo del procedimento del 21 dicembre 2018 con il quale il CNR ha approvato la graduatoria di merito.
L’eccezione deve essere disattesa.
Il [#OMISSIS#] odierno non rientra infatti [#OMISSIS#] casistica, ben nota al Collegio, [#OMISSIS#] quale il ricorrente ha l’onere di impugnare non solo gli atti iniziali o intermedi di un procedimento, che risultino immediatamente lesivi, ma anche l’atto finale attributivo ad altri di uno status o di una utilità, pena l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La graduatoria finale – in quanto vede come primo classificato proprio il ricorrente – nel [#OMISSIS#] odierno non ha infatti alcuna portata lesiva ed anzi appare pienamente satisfattiva. Dunque l’atto finale della procedura non reca ex se alcun pregiudizio al dott. [#OMISSIS#] che vede piuttosto, all’esito della selezione concorsuale, confermate le proprie aspettative di partecipante.
Né la lesività è riconoscibile nell’apposizione della clausola con riserva conseguente all’ottemperanza dell’ordinanza cautelare n. 3193/2019.
L’ammissione con riserva va infatti considerata, per orientamento consolidato, come un provvedimento ampliativo a carattere provvisorio, in quanto tale sottoposto alla condizione risolutiva del rigetto del ricorso da parte della sentenza definitiva di merito, sicché, specularmente, la conferma o il consolidamento degli effetti dell’ammissione con riserva potranno conseguire ad una sentenza di accoglimento del gravame nel merito (v. da [#OMISSIS#] TAR Lazio n. 9253/2018). In altri termini l’efficacia di detta clausola va subordinata ipso iure all’esito del giudizio sull’esclusione in quanto destinata a consolidare o eliminare, in via definitiva, la posizione in graduatoria, una volta concluso il giudizio ed eventualmente rimosso dalla realtà giuridica – o confermato definitivamente – l’atto di esclusione.
L’accoglimento del ricorso avverso l’esclusione determina quindi, una volta riconosciuta l’illegittimità dell’estromissione dal concorso, lo scioglimento positivo della riserva di ammissione e, nel [#OMISSIS#] di specie, il consolidamento definitivo della posizione di vincitore del concorso (cfr. Cons. Stato n. 2448/2016 secondo cui la pronuncia di merito favorevole è idonea “a rimuovere dalla realtà giuridica l’atto d’esclusione e, dunque, a porre l’obbligo alla Pubblica amministrazione di provvedere ad attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che le derivano dal superamento del concorso, resi inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione”).
Nel merito il ricorso, proposto avverso l’esclusione, è fondato.
L’impugnato provvedimento di esclusione è motivato con riferimento al mancato possesso del requisito di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) del bando di concorso (inerente l’aver maturato presso il CNR o presso altri Enti o Istituzioni di ricerca almeno tre anni di contratto) in quanto il ricorrente ha svolto parte dell’attività in questione presso Università estere e l’amministrazione ha ritenuto tale periodo non computabile ai fini della partecipazione, dando una interpretazione restrittiva alle norme delle clausole del bando.
Sul punto il Collegio non ha ragione di discostarsi da quanto deciso, in casi del tutto analoghi a quello oggetto del presente giudizio (cfr. le sentenze n. 800 del 21 gennaio 2020 e 886 del 22 gennaio 2020).
Come emerge dagli atti di causa, il dott. [#OMISSIS#] ha infatti svolto, per quanto rileva ai fini dell’ammissione alle prove selettive, attività di ricerca per oltre triennio computando anche i periodi trascorsi presso istituzioni estere quale assegnista di ricerca (presso University of Exeter (GB) dal 1/05/2011 al 31/04/2013; presso CNRS ([#OMISSIS#]) dal 1/04/2010 al 31/03/2011). Come anticipato, secondo l’amministrazione tale periodi non sarebbero invece computabili “in ragione della natura estera della struttura”.
Tale periodo di attività, come precisato nelle decisioni sopra citate, deve invece considerarsi rilevante ai fini del possesso del requisito di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) del bando di concorso, in quanto:
– la locuzione del bando di concorso “altri enti ed istituzioni di ricerca” non reca specificazioni di sorta sulla natura di tali soggetti, nazionale o estera che sia;
– alla luce delle norme costituzionali (art. 51 e 97 Cost.) l’individuazione dei requisiti di partecipazione deve essere adeguatamente e prioritariamente motivata, anche sul piano ermeneutico, in ragione dell’interesse dell’amministrazione all’assunzione delle migliori professionalità, interesse sovraordinato rispetto ad altre finalità pure meritevoli di perseguimento, come, nel [#OMISSIS#] odierno, possono essere quelle legate al superamento del precariato nel settore pubblico (cfr. TAR Lazio 14322/2019 che richiama le argomentazioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 251/2017);
– “l’ampiezza della formulazione utilizzata si spiega ponendo mente alle finalità della peculiare procedura oggi in esame, per la quale importa – e deve importare – lo svolgimento di un’attività di ricerca propriamente detta ([#OMISSIS#] medesima “materia” indicata dal bando), indipendentemente dalle variegate caratteristiche degli enti e istituti di afferenza”;
– rileva in tal senso la raccomandazione 2005/251/CE della Commissione dell’11 marzo 2005, “riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori” (Carta e codice di condotta sono allegati alla raccomandazione), richiamata nelle premesse del bando (“VISTA l’adozione della Carta europea […], cui l’Ente ha deliberato di ispirare la propria azione” con “delibera del Consiglio di Amministrazione n. 129/2005”) e alla quale si riferisce espressamente l’art. 2 d.lgs. 25 novembre 2016, n. 216 (decreto legislativo parimenti richiamato nelle premesse del bando)”;
– ai sensi di quest’[#OMISSIS#] previsione (rubricata, per l’appunto “Carta europea dei ricercatori”), gli “enti pubblici di ricerca” di cui all’art. 1, tra i quali è incluso il CNR, “nei propri statuti e regolamenti recepiscono la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers e assicurano tra l’altro, ai ricercatori e ai tecnologi: a) la libertà di ricerca; b) la portabilità dei progetti; c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche; d) le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento; e) la valorizzazione professionale; f) l’idoneità degli ambienti di ricerca; g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all’adeguato svolgimento delle attività di ricerca; h) la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro; i) la tutela della proprietà intellettuale; l) la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca; m) adeguati sistemi di valutazione; n) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti” (co. 1)”;
– l’attività di ricerca ha “connotazione essenzialmente oggettiva e trasversale”, così da essere “insensibile alla natura giuridica del soggetto a favore del quale essa viene svolta”; la stessa è poi caratterizzata “oltre che per l’essenziale funzione di accrescere il patrimonio delle conoscenze raggiunte in un determinato ambito disciplinare, anche per l’utilizzo di un metodo condiviso dalla comunità dei ricercatori, con conseguente assoluta ininfluenza di peculiari caratteristiche dei soggetti che promuovono e organizzano detta attività”;
– pertanto, “è ragionevole interpretare in senso ampio la locuzione del bando “altri enti ed istituzioni di ricerca”, di modo che ai fini dell’integrazione del requisito per cui è controversia [#OMISSIS#] considerate tutte le attività di ricerca indicate dagli interessati, indipendentemente dalla natura del soggetto presso il quale esse sono state svolte, ma all’unica condizione che le attività in questione siano effettivamente qualificabili come “ricerca” alla stregua dei parametri (anche internazionali) di cui si è detto”;
– ne consegue che l’interpretazione del CNR, nell’escludere dal computo dell’esperienza triennale, quale requisito di partecipazione, le attività svolte presso istituzioni di ricerca estere contrasta quindi con il disposto del bando di concorso che letteralmente stabilisce come requisito all’invocato art. 2, comma 1 lett. b) “aver maturato presso il CNR o presso altri Enti ed Istituzioni di Ricerca almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi e di diverse tipologie, purché riferibili ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale, nell’arco temporale ricompreso tra la data del 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2017”. Il detto bando infatti non qualifica sul piano della nazionalità l’ente ove l’esperienza del candidato sia maturata, indicando solamente e in via omnicomprensiva “enti ed e istituzioni di Ricerca”; se ne deve dedurre che l’esperienza di cui al detto requisito possa maturarsi anche in ambito [#OMISSIS#], qualora come nel [#OMISSIS#] odierno, sia pacifica la natura di ente di ricerca del soggetto presso cui la prestazione è stata svolta; l’amministrazione nell’escludere il ricorrente ha invece ristretto la nozione del requisito in oggetto come stabilita dalla lex specialis della procedura; in tal modo, forzando la lettera del bando di concorso, ha attribuito illegittimamente alla clausola indicata, in funzione integrativa, un preteso significato implicito non contemplato ab origine, agendo in tal modo oltre le proprie prerogative e contravvenendo oltre che ai principi suindicati ad un preciso canone ermeneutico;
– “l’introduzione dunque in via interpretativa di un requisito più stringente, non previsto dal bando ed estraneo all’interesse dell’amministrazione al reclutamento del migliore personale qualificato, rappresenta uno sviamento dalle finalità tipiche del pubblico concorso, il quale, una volta individuate le necessità di organico dell’amministrazione e le professionalità richieste, deve necessariamente ispirarsi ai principi di meritocrazia e favor partecipations” (TAR Lazio, III Ter, sent. 800/2020 e 886/2020).
In ragione di quanto precede, va dichiarata l’illegittimità del provvedimento di esclusione.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della novità e particolarità della questione trattata, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per
l’effetto annulla il suindicato provvedimento del C.N.R. del 13.11.2018.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 28 settembre 2020, 9 dicembre 2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
IL [#OMISSIS#], ESTENSORE [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 14/12/2020