TAR Lazio, Sez.III-bis, 10 dicembre 2020, n. 13258

Abilitazione scientifica nazionale - Contraddittorietà del giudizio

Data Documento: 2020-12-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Considerata la natura del giudizio sulla maturità scientifica dei candidati ai fini del conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, occorre precisare che il sindacato giurisdizionale relativo alle valutazioni tecniche operate dalla Commissione si limita a verificarne la correttezza e l’attendibilità logica. Nel caso in esame, secondo il giudice, la Commissione ha compiuto un esaustivo esame del percorso scientifico del candidato che, come dimostrato dalle notevoli lacune  nell’ultima monografia, non evidenzia il raggiungimento della piena maturità scientifica necessaria per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni di professore di prima fascia, secondo quanto previsto dall’art. 3, secondo comma, lett. a) del D.M. n. 120/2016. Tale valutazione non è, in conclusione, in alcun modo eccessiva ed illogica e risponde pienamente all’obbligo di formulare un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato di cui all’art. 3 del D.M. n. 120/2016.

A fronte di una valutazione finale negativa, il rilievo, da parte della Commissione, di alcuni aspetti positivi nelle pubblicazioni dei candidati non costituisce di per sé indice di contraddittorietà ed illogicità. Anzi, nel caso in cui il giudizio della Commissione sia supportato da adeguate argomentazioni tali rilievi costituiscono, al contrario, indice di una valutazione finale ponderata, imparziale e completa.

Il fatto che due Commissari su cinque abbiano espresso un giudizio completamente positivo sul profilo scientifico del ricorrente non segnala la contradditorietà del giudizio, ma rientra nella normale dialettica interna alla Commissione. Ciò che acquista rilevanza è, ai fini del giudizio finale e del conseguimento dell’abilitazione scientifica, il giudizio della maggioranza dei componenti della Commissione.

Contenuto sentenza

N. 13258/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2019, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale [#OMISSIS#] n. 14; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca non costituito in giudizio; 
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento del giudizio collegiale reso dalla Commissione giudicatrice [#OMISSIS#] procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia – Settore concorsuale 12/G1 Diritto penale – nominata con DD n. 2404 del 31.10.2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con cui la medesima Commissione ha negato l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di prima fascia al ricorrente Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], giudizio pubblicato telematicamente nel [#OMISSIS#] internet dell’ASN in data 6.11.2018, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, anteriore, conseguente e/o in ogni maniera connesso all’atto impugnato, fatte salve in ogni [#OMISSIS#] le disposizioni del DM 120/2016 del MIUR e del DD 1532/2016 del MIUR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame il ricorrente ha impugnato il giudizio negativo reso dalla Commissione all’esito delle procedure di valutazione per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/CG1- Diritto penale.
Il ricorrente affida ad un unico, articolato motivo:
1) Violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricors.
All’esito dell’udienza pubblica tenutasi in data 17/11/2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Brevemente il Collegio osserva che l’art. 3 del D.M. n.120/2016 prevede che, nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, la Commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, ponendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modulo allegato al bando. L’art. 3, comma 2, lett. a) del D.M. n. 120/2016 specifica che “la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate è volta ad accertare, per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”. Secondo il disposto dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
• a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
• b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
• c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
• d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
• e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
• f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
• La Commissione deve valutare le pubblicazioni scientifiche presentate secondo tutti i criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120 2016.
L’Allegato B al citato D.M. n. 120/2016 chiarisce inoltre che per pubblicazione di qualità elevata deve intendersi la pubblicazione che, per livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale. Infine l’art. 6 del D.M. n. 120/2016 dispone che “la Commissione conferisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 5; b) presentano, ai sensi dell’art. 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’Allegato B.”
Considerata la natura del giudizio sulla maturità scientifica dei candidati ai fini del conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, occorre precisare che il sindacato giurisdizionale relativo alle valutazioni tecniche operate dalla Commissione si limita a verificarne la correttezza e l’attendibilità logica.
In punto di fatto si rileva che la Commissione accertava il possesso, da parte del ricorrente, di almeno tre titoli secondo quanto previsto dall’art. 5, primo comma, lett. b) del D.M. n. 120/2016.
Il ricorrente otteneva, inoltre, una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica.
La Commissione, infine, formulava l’impugnato giudizio negativo sul presupposto di una valutazione non positiva delle pubblicazioni presentate dal ricorrente, con particolare riferimento alla terza monografia.
La Commissione esprimeva il giudizio negativo a maggioranza di tre componenti su cinque.
Il ricorrente denuncia l’illegittimità dell’operato della Commissione che avrebbe formulato il giudizio finale negativo sulla base della valutazione negativa di una monografia su tre presentate. Parte ricorrente, a supporto della propria ricostruzione, segnale anche una decisione del Consiglio di Stato che costituirebbe un precedente in termini (CdS 1949/2017).
Denuncia, inoltre, contraddittorietà e illogicità dei singoli giudizi individuali negativi che presenterebbero più rilievi positivi rispetto alle poche criticità segnalate.
Il motivo di ricorso non è fondato in tutte le sue articolazioni.
E’ opportuno segnalare, a tal proposito, che il giudizio formulato dalla Commissione risulta ragionevolmente argomentato ed esente dai macroscopici errori di valutazione denunciati dal ricorrente.
In primo luogo, contrariamente a quanto riferito da parte ricorrente, il giudizio relativo alle prime due monografie non è completamente positivo. Nel giudizio collegiale si legge, infatti, che “le prime due monografie, pur carenti sotto il profilo del rigore dogmatico e dell’approfondimento concettuale originale, si ponevano su un [#OMISSIS#] standard ricostruttivo e sistematico…”.
La terza monografia avrebbe dovuto, a giudizio della Commissione, segnare la definitiva e piena maturazione scientifica del ricorrente tale da valergli l’abilitazione scientifica all’esercizio delle funzioni di prima fascia nel settore concorsuale 12/G1-Diritto penale. Tale monografia, invece, viene giudicata come un lavoro “poco lineare, costruito con un percorso argomentativo poco [#OMISSIS#] e comunque nel complesso privo di spunti originali ed innovativi”.
Si evince chiaramente che, a giudizio della Commissione, quest’[#OMISSIS#] lavoro dimostri il mancato raggiungimento della piena maturità scientifica da parte del ricorrente e la conseguente impossibilità di riconoscergli l’abilitazione per l’esercizio delle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/G1.
Per quanto concerne la decisione citata a supporto della ricostruzione difensiva (CDS 1949/2017 richiamata da T.A.R. Lazio, sez. Terza Bis n. 3545/2020) è opportuno svolgere le seguenti considerazioni:
1) il [#OMISSIS#] richiamato affrontato dalla menzionata sentenza (CdS 1949/2017) si riferisce ad una abilitazione all’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia. In tale [#OMISSIS#], dunque, la Commissione aveva illegittimamente introdotto criteri più selettivi rispetto a quanto previsto per l’accertamento della sola maturità scientifica necessaria per il conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia, risultando così la valutazione finale irragionevole e sproporzionata. Nel [#OMISSIS#] in esame, al contrario, la Commissione ha compiuto un esaustivo esame del percorso scientifico del candidato che, come dimostrato dalle notevoli lacune evidenziate nell’[#OMISSIS#] monografia, non evidenzia il raggiungimento della piena maturità scientificanecessaria per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni di professore di prima fascia, secondo quanto previsto dall’art. 3, secondo comma, lett. a) del D.M. n. 120/2016. Tale valutazione non è, in conclusione, in alcun modo eccessiva ed illogica e risponde pienamente all’obbligo di formulare un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato di cui all’art. 3 del D.M. n. 120/2016.
Con riguardo alle denunciate contraddittorietà è opportuno precisare che, a fronte di una valutazione finale negativa, il rilievo, da parte della Commissione, di alcuni aspetti positivi nelle pubblicazioni dei candidati non costituisce di per sé indice di contraddittorietà ed illogicità.
Nel [#OMISSIS#] in cui il giudizio della Commissione sia supportato da adeguate argomentazioni tali rilievi costituiscono, al contrario, indice di una valutazione finale ponderata, imparziale e completa.
Nel [#OMISSIS#] in esame si riscontra questa esatta dinamica poichè i giudizi espongono gli aspetti positivi e negativi delle pubblicazioni presentate, consentendo di cogliere pienamente le ragioni della mancata abilitazione del ricorrente. La motivazione de giudizio finale negativo, infatti, è motivata dal mancato raggiungimento della piena maturità scientifica. Una mancanza resa evidente dalle lacune dell’[#OMISSIS#] monografia che ha segnato, a giudizio della Commissione, una significativa involuzione nel percorso scientifico del ricorrente.
Il fatto che due Commissari su cinque abbiano espresso un giudizio completamente positivo sul profilo scientifico del ricorrente rientra [#OMISSIS#] normale dialettica interna alla Commissione. Ciò che acquista rilevanza è, ai fini del giudizio finale e del conseguimento dell’abilitazione scientifica, il giudizio della maggioranza dei componenti della Commissione.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate, attesa la costituzione meramente formale dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 17 novembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 10/12/2020