Nel caso in cui sia presentata un’istanza da parte di assegnisti di ricerca o ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, ove si richiede all’Università l’assunzione a tempo indeterminato ex D.lgs. 75/2017, benchè sia innegabile che la stabilizzazione è una facoltà rimessa in capo all’Amministrazione, e non un obbligo che ricade su essa, ciò non la esime dal dovere di dare una risposta formale a un’istanza, anche solo per rappresentare che non è intenzione dell’Università ricorrere a tale istituto.
L’Università dovrà, pertanto, concludere il procedimento avviata con le istanze degli interessati con un provvedimento espresso.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 13448
Stabilizzazione del rapporto di lavoro, obbligo a provvedere e illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione
N. 13448/2020 REG.PROV.COLL. N. 07210/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7210 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Gian [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Palermo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in [#OMISSIS#], via Cosseria 2;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
dell’obbligo a provvedere e conseguentemente dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza presentata dai ricorrenti all’amministrazione e volta a richiedere tra le altre anche la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs n. 75/2017;
nonché
del diritto dei ricorrenti ad essere assunti a tempo indeterminato come ricercatore o professore associato ovvero ad accedere alla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs n. 75/2017.
e della illegittimità della circolare n. 3/2017 adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione [#OMISSIS#] parte in cui risulta lesiva degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Università degli Studi Roma La Sapienza e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono tutti assegnisti di ricerca o ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010 che hanno richiesto all’Università
resistente di essere assunti a tempo indeterminato ex D.lgs. 75/2017.
La prima doglianza riguarda l’assenza di risposta da parte dell’Università che era tenuta ad adottare un provvedimento motivato sulle istanze ricevute.
In virtù di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, L. 241/1990, ma anche del principio del buon andamento della cosa pubblica ex art. 97 Cost., non può attribuirsi all’Amministrazione una facoltà soprassessoria capace di
tramutarsi in un rinvio sine die delle determinazioni sulla fattispecie concreta.
Successivamente il ricorso, premesso che la questione è stata posta all’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea da alcune ordinanze di questo TAR e del Consiglio di Stato, avanzava una serie di rilievi per affermare il diritto dei ricorrenti di ottenere la stabilizzazione richiesta.
L’Università degli Studi Roma La Sapienza ed il Ministero dell’Università e della Ricerca si costituivano in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.
Il Ministero eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso poichè l’art. 20, comma 1, D.lgs. 75/2017 attribuisce alle amministrazioni la facoltà e non l’obbligo di attivare le procedure dirette alla stabilizzazione del personale a tempo determinato e per essere stato presentato cumulativamente nonostante i ricorrenti abbiano posizioni distinte.
In questa sede il Collegio deve affrontare preliminarmente la domanda relativa al silenzio serbato dall’Università, all’esito dovrà disporsi la conversione del rito per proseguire con rito ordinario sulla richiesta di accertamento del diritto e relativa condanna dell’Amministrazione di assumere i provvedimenti conseguenti. Per affrontare l’unica questione rilevante in questa sede si può prescindere dall’esame delle eccezioni avanzate dal Ministero resistente.
Il ricorso avverso il silenzio è fondato.
I ricorrenti avevano formulato una richiesta che, sebbene secondo l’Università era formulata in modo generico ed era indeterminato il provvedimento auspicato, consentiva di comprendere che in ogni [#OMISSIS#] essi volevano conoscere la posizione dell’Università circa l’applicazione nei loro confronti della disciplina di stabilizzazione dei precari di cui all’art. 20 D.lgs. 75/2017.
Lo stesso direttore dell’area risorse umane dell’Università nell’inviare una nota al collega dell’area legale affermava di non aver risposto dal momento che l’ordinamento non prevede la misura richiesta, ma chiedeva lumi sull’opportunità di un formale riscontro negativo.
La circostanza, segnalata dal Ministero, che la stabilizzazione è una facoltà e non un obbligo per l’Amministrazione non esime dal dovere di dare una risposta formale ad un’istanza anche solo per rappresentare che non è intenzione dell’Università di ricorrere a tale istituto.
L’Università dovrà, pertanto, concludere il procedimento sorto con le istanze dei ricorrenti con in provvedimento espresso.
All’esito della pubblicazione della sentenza il ricorso dovrà essere nuovamente iscritto sul ruolo per proseguire con il rito ordinario.
Le spese in questa fase possono essere compensate poiché appare opportuno una valutazione conclusiva all’esito del giudizio da affrontare nel merito delle istanze presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’obbligo
dell’Università di concludere il procedimento con un provvedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza. Spese compensate.
Dispone la nuova iscrizione del ricorso per la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 14/12/2020