TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 21 gennaio 2021, n. 853

Abilitazione scientifica nazionale - motivazione - rapporto fra giudizio collegiale e giudizi individuali

Data Documento: 2021-01-21
Area: Giurisprudenza
Massima

Secondo il tribunale amministrativo, le generiche esternazioni contenute nel giudizio collegiale – secondo cui le pubblicazioni presentate “appaiono generalmente prive di spunti critici e di originalità”, risultando prive, in alcuni casi, dell’“l’inquadramento sistematico necessario” – non supportate da alcuna indicazione precisa su quali siano i lavori scientifici non meritevoli di pregio e per quale ragione si sia giunti ad una valutazione negativa, si risolvono in una motivazione tautologica, che non permette all’interprete di ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione per giungere al giudizio negativo finale.
Né in soccorso pare poter essere invocato l’assunto contenuto nel giudizio collegiale finale con cui viene precisato che “i giudizi individuali si devono intendere richiamati esplicitamente nella loro complessità qualora conformi al risultato dello stesso giudizio finale”, e ciò sulla scorta di un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, come peraltro evidenziato nello stesso giudizio, la valutazione finale costituisce una sintesi dei singoli apprezzamenti, dovendo pertanto riportare le motivazioni che hanno indotto la maggioranza dei Commissari ad esprimere un giudizio sfavorevole all’abilitazione del candidato, in ossequio ai dettami della normativa sopra richiamata. In secondo luogo, poi, anche a voler ammettere una tale tecnica motivazionale per relationem, nel caso di specie non può non rilevarsi come tutti i Commissari (apparte uno) abbiano limitato l’oggetto del loro giudizio alla monografia, esprimendo nei riguardi delle rimanenti pubblicazioni una valutazione apodittica sulla loro non originalità.
Come più volte precisato dalla giurisprudenza, invero, “la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione” (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, n. 5894/2020). Sul punto, occorre evidenziare come non sia necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale, ma quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla Commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei Commissari prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione. Deve invero precisarsi che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza la normativa non pretende una motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l’esame analitico delle singole pubblicazioni presentate, essendo possibile, nella successiva formulazione del giudizio che rappresenta il risultato di tale valutazione, che la Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi del candidato. Nel caso in questione, invece, sia il giudizio finale che i singoli giudizi individuali con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni sono espressi in maniera eccessivamente sintetica ed apodittica (fatta eccezione per un unico Commissario), non consentendo di verificare il percorso logico seguito dalla Commissione per giungere al giudizio sulla bontà delle pubblicazioni della candidata.

Contenuto sentenza

N. 00853/2021 REG.PROV.COLL.
N. 13448/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13448 del 2019, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, largo Messico 7; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Commissione Giudicatrice Procedura Conseguimento Abilitazione Scientifica Nazionale Professore Prima e Seconda Fascia non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
1) del provvedimento di approvazione dell’elenco degli abilitati della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, ex art. 16 della L. n. 240/2010, a professore di seconda fascia – Settore concorsuale 12/D2 – Diritto Tributario, pubblicata in data 11/09/2019 sul [#OMISSIS#] del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, [#OMISSIS#] parte in cui è stata dichiarata non abilitata la Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
2) del verbale n. 1 del 24/11/2018 di definizione dei criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
3) del verbale dell’11/03/2019 di tenore sconosciuto (non conosciuti dalla ricorrente);
4) dei verbali del 22/07/2019, del 28/08/2019, del 2/09/2019 e del 9/09/2019 dei lavori della Commissione inerenti la valutazione dei candidati che hanno presentato la domanda nel secondo quadrimestre;
5) dei giudizi individuali e collegiali formulati dalla citata commissione sul profilo scientifico della ricorrente;
6) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi della ricorrente, ancorché di data e tenore sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 12 gennaio 2021 tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato il giudizio negativo con cui le è stato denegato il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale in qualità di professore universitario di seconda fascia, chiedendone l’annullamento.
2. Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 17 dicembre 2019 la medesima parte ha rinunciato all’istanza cautelare.
3. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il respingimento del gravame in quanto infondato.
4. Con memoria del 2 dicembre 2020 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, mentre con note di udienza depositate il giorno 8 gennaio 2021 ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione orale.
5. All’udienza del 12 gennaio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il gravame si affida ad un’unica ed articolata censura con cui viene contestata la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 16, comma 3, della l. n. 240 del 30.12.2010, dell’art. 6, comma 8, del d.P.R. 95/2016, degli artt. 3, 4, 5 e 6 e dell’allegato A e C del d.m. n. 120/2016 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 07.08.1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e perplessità della motivazione, errata valutazione dei fatti, sviamento, contraddittorietà, incongruità ed illogicità.
7. La ricorrente è risultata essere in possesso di sei titoli selezionati dalla Commissione di valutazione, raggiungendo altresì tutti i valori soglia con riferimento [#OMISSIS#] indicatori dell’impatto della produzione scientifica. Con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7 del d.m. n. 120/2016, è stato invece ritenuto che “appaiono generalmente prive di spunti critici e di originalità e si limitano spesso ad una esposizione di tesi già elaborate. [#OMISSIS#] peraltro in alcuni casi l’inquadramento sistematico necessario”.
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
8. Il giudizio negativo finale espresso dalla Commissione si appunta sul fatto che la produzione scientifica della candidata mancherebbe di spunti critici e di originalità, oltre che del necessario inquadramento sistematico in talune circostanze.
9.1 A cogliere nel segno è la censura con cui si lamenta il difetto di motivazione, tenuto conto, come precisato di seguito, le affermazioni contenute nel giudizio finale e nei giudizi dei Commissari risultano essere non sorrette da un sufficiente impianto motivazionale.
9.2 Occorre preliminarmente effettuare un seppur breve richiamo alle disposizioni normative vigenti in materia di abilitazione scientifica nazionale (ASN), con particolare riferimento all’art. 3 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, ove statuisce “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
9.3 Il secondo comma della disposizione richiamata, pertanto, prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, riferibili alla prima ed alla seconda fascia di docenza. La disposizione, in particolare, fissa i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
9.4 L’art. 6, co. 1, lett. b) del richiamato D.M. n. 120/2016 statuisce poi come la Commissione attribuisca l’abilitazione ai candidati che presentano pubblicazioni “valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’allegato B”, ove si precisa che “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
9.5 Per quanto precede, le generiche esternazioni contenuta nel giudizio collegiale secondo cui le pubblicazioni presentate “appaiono generalmente prive di spunti critici e di originalità”, risultando prive, in alcuni casi, dell’“l’inquadramento sistematico necessario”, non supportate da alcuna indicazione precisa su quali siano i lavori scientifici non meritevoli di pregio e per quale ragione si sia giunti a tale valutazione negativa, si risolvono in una motivazione tautologica, che non permette all’interprete di ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione per giungere al giudizio negativo finale.
9.6 Né in soccorso pare poter essere invocato l’assunto contenuto nel giudizio collegiale finale con cui viene precisato che “i giudizi individuali si devono intendere richiamati esplicitamente [#OMISSIS#] loro complessità qualora conformi al risultato dello stesso giudizio finale”, e ciò sulla scorta di un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, come peraltro evidenziato [#OMISSIS#] stesso giudizio, la valutazione finale costituisce una sintesi dei singoli apprezzamenti, dovendo pertanto riportare le motivazioni che hanno indotto la maggioranza dei Commissari ad esprimere un giudizio sfavorevole all’abilitazione del candidato, in ossequio ai dettami della normativa sopra richiamata. In secondo luogo, poi, anche a voler ammettere una tale tecnica motivazionale per relationem, nel [#OMISSIS#] di specie non può non rilevarsi come, fatta eccezione per il giudizio redatto dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], i rimanenti Commissari abbiano limitato l’oggetto del loro giudizio alla monografia, esprimendo nei riguardi delle rimanenti pubblicazioni una valutazione apodittica sulla loro non originalità.
9.7 Come più volte precisato dalla giurisprudenza, invero, “la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione” (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sent. n. 5894/2020).
9.8 Sul punto, occorre evidenziare come non sia necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale, ma quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla Commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei Commissari prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione. Deve invero precisarsi che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza la normativa non pretende una motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l’esame analitico delle singole pubblicazioni presentate, essendo possibile, [#OMISSIS#] successiva formulazione del giudizio che rappresenta il risultato di tale valutazione, che la Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi del candidato. Nel [#OMISSIS#] in questione, invece, sia il giudizio finale che i singoli giudizi individuali con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni sono espressi in maniera eccessivamente sintetica ed apodittica, fatta eccezione per il Commissario sopra menzionato, non consentendo di verificare il percorso logico seguito dalla Commissione per giungere al giudizio sulla bontà delle pubblicazioni della candidata.
10. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del giudizio negativo formulato dalla Commissione e conseguente obbligo dell’Amministrazione di sottoporre la ricorrente ad una nuova valutazione a cura di un organo collegiale in diversa composizione.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) annulla i provvedimenti impugnati;
2) dispone la rivalutazione della candidata a cura di una Commissione in diversa composizione entro il [#OMISSIS#] di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
Pubblicato il 21/01/2021