N. 00239/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06542/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6542 del 2011, proposto da:
Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
contro
Cobianchi Rosa [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Spina, [#OMISSIS#] Labriola, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Labriola in Roma, viale Gorizia, 25/C;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE II n. 02585/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO PARZIALE DI PERMANENZA IN SERVIZIO IN QUALITÀ DI DOCENTE ORDINARIA DI BOTANICA GENERALE PRESSO L’UNIVERSITÀ DI NAPOLI [#OMISSIS#] II
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Rosa [#OMISSIS#] Cobianchi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2014 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Ventrella e l’avvocato Labriola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto dall’Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.ar. per la Campania, sede di Napoli, ha accolto il ricorso proposto in primo grado dalla professoressa Rosa [#OMISSIS#] Cobianchi contro il decreto rettoriale n. 1783 del 18 maggio 2010, di diniego parziale di permanenza in servizio in qualità di docente ordinaria di botanica generale.
2. Il provvedimento impugnato, in particolare, ha accolto l’istanza della ricorrente solo limitatamente all’anno accademico 2009/2010, anziché per l’intero biennio 2009/2011, con conseguente collocamento a riposto dell’interessata per raggiunti limiti d’età, a decorrere dall’1.11.2010.
3. Il T.a.r. ha accolto il ricorso rilevando che l’Università resistente non abbia svolto quella funzione di adeguata ponderazione e sintesi delle esigenze pubblicistiche richiesta dall’art 16 d.lgs. 503 del 1992. Il provvedimento impugnato, secondo il T.a.r., si incentra, infatti, solo sulle ricadute di carattere organizzativo e finanziario che implicherebbe il trattenimento in servizio dei singoli docenti trascurando l’altro profilo, individuato dalla normativa di riferimento, attinente alla “particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti in funzione dell’efficiente andamento dei servizi”. Sarebbe mancata, in altri termini, secondo il T.a.r, quella ponderata riflessione sull’effettiva utilità di una protratta collaborazione con la ricorrente in ragione del suo vissuto professionale pure richiesta dalla legge.
4. L’appello merita accoglimento.
5. Va preliminarmente evidenziato che nel caso di specie non rileva la previsione contenuta nell’art. 25 della L. 240 del 2010 (richiamata dall’Università nel suo appello), che aveva escluso che i docenti universitari potessero godere del beneficio del prolungamento biennale del servizio previsto per tutti i dipendenti pubblici dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. 503 del 1992.
Tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza 9 maggio 2013, n. 83, perché in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost .
In seguito alla citata sentenza di incostituzionalità, torna ad applicarsi anche per docenti universitari l’art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992. La disposizione contenuta nell’art. 25 costituiva infatti, una disciplina speciale, non abrogatrice di pregresse normative ma solo volta a introdurre un regime peculiare per una particolare categoria di soggetti. Dunque, è evidente come la normativa valida per tutte le altre categorie di dipendenti pubblici, ossia l’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 503 del 1992, riprenda ora ad applicarsi anche ai docenti universitari.
E’, quindi, la norma contenuta nell’art. 16 d.lgs. n. 503/1992 a costituire il quadro normativo del presente giudizio.
Come questa Sezione ha in più occasioni rilevato in analoghe fattispecie (Cons. Stato, sez. VI,24 ottobre 2013, n. 5148; Cons. Stato, Sez.VI, sentenze 4 ottobre 2011, n. 5438; Cons. Stato, 27 luglio 2011, n. 4501; Cons. Stato, 24 gennaio 2011, n. 479), il trattenimento in servizio del personale docente si colloca su un piano di eccezionalità. Di conseguenza, solo nel caso di accoglimento dell’istanza prodotta ai predetti fini, si impone la motivazione in ordine alla specifica esperienza professionale maturata dall’interessato, in presenza di deroga alla disciplina sugli ordinari limiti d’età per il collocamento a riposo.
Ciò in quanto la ratio dell’art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992, come sostituito dall’art. 72, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. dalla legge n. 133 del 2008, il quale consente il trattenimento dei docenti universitari per un ulteriore biennio oltre il limite di età, è essenzialmente di contenimento finanziario; la disposizione non contempla più un diritto soggettivo alla permanenza in servizio del pubblico dipendente, ma prevede che l’istanza, che ha facoltà di presentare, vada valutata discrezionalmente dall’Amministrazione, la quale ha facoltà di accoglierla, e possa trovare accoglimento solo in concreta presenza degli specifici presupposti individuati dalla disposizione, i primi dei quali legati ai profili organizzativi generali dell’amministrazione medesima (“in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali”) ed i seguenti alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente (“in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti”); è, quindi, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione che va incentrata la scelta, non richiedendosi, ove tali esigenze non vengano ravvisate, una speciale esternazione circa la particolare esperienza professionale dell’interessato.
Alla luce di tali principi, ormai consolidati nella giurisprudenza della Sezione, l’appello dell’Università deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono i presupposti, anche in considerazione delle incertezze interpretative sussistenti al tempo della proposizione dell’originario ricorso, per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Baccarini, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Mosca, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)