Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti da Professore Ordinario, se il tardivo invio della documentazione non è dovuto a un disguido postale, ma sia invece attribuibile alla responsabilità dell’avente interesse, non puògiustificare né legittimare l’ammissione alla valutazione dei documenti, titoli e valutazioni di quest’ultimo, posto che sullo stesso grava l’onere di “consegnare” il plico all’ufficio postale in tempo utile ed accertarsi che lo stesso fosse “accettato” e “spedito” nel termine.
Nel caso di specie, risulta che l’interessato si era recato presso l’ufficio tardivamente, quando la struttura non era più operativa per il servizio richiesto, e aveva consapevolmente preso atto che il plico sarebbe stato accettato secondo le dovute procedure solo il giorno successivo.
Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2021, n. 769
Procedura di valutazione comparativa per posto da professore ordinario e tardivo invio della documentazione.
N. 00769/2021REG.PROV.COLL. N. 02696/2018
REG.RIC. N. 03507/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2696 del 2018, proposto da
…, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Corso ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Colonna, n. 39;
contro
…, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Porpora, n. 16;
nei confronti
Università degli Studi di Bari, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca non costituiti in giudizio;
…, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, n. 180;
sul ricorso numero di registro generale 3507 del 2018, proposto da
Università degli Studi di Bari [#OMISSIS#] Moro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Prudente e Bianca [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
…. rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Porpora, n. 16;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
… non costituiti in giudizio;
nei confronti per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 336/2018.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma.1, del Decreto Legge n.28 del 30 aprile 2020 e dell’art. 25, comma 2, del Decreto Legge n.137 del 28 ottobre 2020.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 – Il prof. … ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari, per il settore scientifico disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo, indetta con decreto rettorale n. 13659 del 30 dicembre
2004, pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 2005.
1.1 – La Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati il 5 ottobre 2006 e, in quella sede, ha verificato che n. 2 candidati – tra cui il prof. ….- avevano inviato le pubblicazioni dopo la scadenza dei termini; quindi, ha dichiarato idonei i professori … e ….
2 – Con decreto n. 11989 del 30 ottobre 2006, il Rettore – dopo avere dato atto, tra l’altro, del tardivo invio delle pubblicazioni da parte di alcuni candidati – ha rinviato alla Commissione gli atti della valutazione comparativa “perché la stessa provveda all’integrazione dei verbali”.
2.1 – Il prof. …, con nota del 27 ottobre 2006, ha chiesto al Rettore l’ammissione dei propri titoli alla valutazione della Commissione, sostenendo di averli consegnati all’Ufficio postale il 13 settembre 2006 ([#OMISSIS#] giorno utile previsto dal bando), ma che il pacco era stato “accettato” solo in data 14 settembre 2006, come si evince dal timbro postale apposto sullo stesso.
2.2 – Con nota del 18 dicembre 2006 e successivo sollecito dell’8 gennaio 2007, l’Università si rivolgeva a Poste Italiane al fine di verificare la data di consegna del plico del prof. …..
In assenza di riscontri, il 19 gennaio 2007 la Commissione concludeva i lavori, confermando le idoneità assegnate ai professori …. e ….
2.3 – A seguito degli ulteriori chiarimenti di Poste Italiane, con decreto n. 5680 del 16 [#OMISSIS#] 2007, il Rettore riteneva “di dover accogliere la richiesta del prof. … in merito all’ammissibilità ai fini della valutazione dei titoli da parte della commissione giudicatrice in esito [#OMISSIS#] accertamenti disposti” e rinviava gli atti alla commissione medesima che, [#OMISSIS#] seduta del 19 luglio 2007, dichiarava idonei i professori … e ….
3 – Gli atti della procedura sono stati successivamente approvati dal Rettore con decreto n. 8900 dell’11 settembre 2007.
A seguito della deliberazione del Consiglio di Facoltà di Economia dell’Università di Bari del 24 ottobre 2007, con decreto rettorale n. 3055 del 2007, il prof. …. è stato nominato professore di I Fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/10 Diritto Amministrativo.
4 – Con ricorso depositato il 6 dicembre 2007, il prof. … ha impugnato gli atti della procedura, ritenendoli viziati per i seguenti motivi: a) violazione ed errata interpretazione dell’art. 4 del Bando e dell’art. 2 del D.P.R. 1077/1970. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, illogicità manifesta, difetto d’istruttoria; b) violazione degli artt. 3 e 7 della L. 241/1990. Violazione del principio del [#OMISSIS#] procedimento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, omessa valutazione di atti di partecipazione. Difetto di motivazione. Violazione del principio d’imparzialità; c) violazione dell’art. 5 del D.P.R. 117/2000. Illegittimità in parte qua dell’art. 5 del D.P.R. 117/2000. Violazione dell’art. 2 della L. 210/1998 e degli artt. 1 e 2 della L. 241/1990. Illegittimità derivata.
5 – Con la sentenza del 12 gennaio 2018 n. 336, il T.A.R. per il Lazio ha accolto il primo, il secondo e in parte il terzo motivo di ricorso.
Tale sentenza è stata impugnata (ricorso n. 2696/2018) dal prof. …per i motivi di seguito esaminati. Nell’ambito di tale giudizio, ha proposto appello incidentale anche il Prof. …
La sentenza di primo grado è stata impugnata anche dall’Università (ricorso n. 3507/2018).
6 – All’udienza del 14 gennaio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 – In via preliminare, deve disporsi la riunione dei due ricorsi (n. 3507/2018 e n. 2696/2018) ai sensi dell’art. 96 c.p.a., in quanto proposti nei confronti della medesima
sentenza.
2 – Con il primo motivo di appello il Prof … deduce l’improcedibilità del ricorso di primo grado per la mancata impugnazione degli atti successivi.
A tal fine rileva che, quando fu notificato il ricorso di primo grado (19-20 novembre 2007), diretto contro il decreto rettorale di approvazione degli atti del concorso e contro le operazioni della Commissione, erano già intervenuti la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2007, la delibera del Consiglio di Facoltà di Economia (24 ottobre 2007) e il decreto rettorale di nomina del prof. … n. 3055/2007.
Tali atti non sono mai stati formalmente impugnati dal ricorrenti in primo grado, da cui l’improcedibilità del ricorso.
2.1 – La censura è infondata.
La giurisprudenza della Sezione ha escluso l’improcedibilità dell’originario ricorso proposto avverso gli atti della procedura valutativa per la mancata impugnazione degli atti successivi di chiamata e nomina degli idonei, sulla base del rilievo che l’accoglimento del ricorso di primo grado comporta comunque “la caducazione automatica degli atti di nomina e di presa in servizio, in virtù del nesso sostanziale di presupposizione-consequenzialità intercorrente tra esito positivo della procedura selettiva e successivo provvedimento di nomina” (cfr. Cons. Stato, VI, 22 settembre 2017 n. 4427; Cons. Stato, VI, 26 [#OMISSIS#] 2017, n. 2482; Cons. Stato, VI, 8 marzo 2010, n. 1318).
I ravvisati effetti caducanti sugli atti successivi derivanti dall’annullamento degli atti impugnati superano anche il rilievo dell’appellante facente leva sul fatto che la delibera del Consiglio di Dipartimento, la delibera del Consiglio di Facoltà e il decreto rettorale di nomina hanno natura altamente discrezionale, posto che la valutazione di idoneità del candidato è comunque presupposto necessario dei successivi atti di nomina. Ne consegue che, venuto meno il presupposto necessario costituito dal decreto di approvazione degli esiti della procedura, anche gli effetti di questi ultimi vengono meno in via automatica, stanti gli effetti caducanti (e non solo vizianti) dell’annullamento dell’atto presupposto.
3 – Con il secondo motivo l’appellante deduce la carenza di interesse a ricorrere, rilevando che il bando di concorso è stato pubblicato nel dicembre del 2004 e, pertanto, risulta espressamente regolato dalla legge 210/1998, mentre è poi sopraggiunta la legge 30 dicembre 2010, n. 240 in base alla quale il meccanismo di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 avrebbe avuto efficacia per ancora cinque anni dall’entrata in vigore della legge 240/2010 (vale a dire fino alla fine del 2015). Quindi, secondo l’appellante, l’eventuale idoneità che dovesse essere riconosciuta all’appellato ai sensi della legge 210/1998 non gli procurerebbe alcuna utilità.
3.1 – La censura è infondata.
[#OMISSIS#] peculiare materia in questione la giurisprudenza è sempre stata estremamente rigorosa nel considerare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che sorregge il perdurare dell’interesse al ricorso anche un interesse di ordine solo morale, o l’interesse al risarcimento del danno per equivalente, quando sopravviene l’impossibilità di conseguire l’annullamento dell’atto impugnato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2016 n. 5340; Cons. Stato, Sez. V. 17 marzo 2015, n. 1361).
Nel [#OMISSIS#] in esame il ricorrente in primo grado ha rivendicato la sussistenza di tale interesse, essendosi in modo esplicito riservato di promuovere eventuale domanda di risarcimento del danno.
4 – Con il terzo motivo di appello il Prof … contesta la sentenza del TAR nel punto in cui ha ritenuto tardivo l’invio della documentazione, deducendo la violazione dell’art. 4 del Bando e dell’art. 2 del D.P.R. 1077/1970.
Analoga censura è svolta nell’appello proposto dall’Università.
Al riguardo, giova ricordare che il TAR aveva accolto il primo motivo del ricorso, originario sulla base dei seguenti rilievi: a) l’art. 4 del Bando prevedeva un [#OMISSIS#] perentorio per l’invio dei titoli; b) il timbro postale, sul plico recante i titoli dell’appellante, “è stato apposto dall’Ufficio postale accettante il 14 aprile 2006, quindi un giorno oltre il [#OMISSIS#] perentorio» e tale timbro «fa piena fede fino a querela di falso”; c) l’accettazione delle spiegazioni dell’appellante esporrebbe l’operato dell’amministrazione a un’incertezza non plausibile nell’ambito delle selezioni pubbliche.
L’appellante prospetta l’irrilevanza del momento di apposizione del timbro postale di spedizione ai fini della verifica della tempestività dell’invio dei titoli, ricordando di aver consegnato il plico il 13 aprile 2006, anche se è stato poi accettato solamente il giorno successivo.
5 – La censura non deve trovare accoglimento.
L’art. 4 del Bando che regola la procedura di selezione prevede che “I documenti, i titoli e le pubblicazioni che il candidato ha indicato negli elenchi di cui all’art. 3, racchiusi in un unico plico, [#OMISSIS#] spediti presso la Presidenza della Facoltà di Economia…entro il [#OMISSIS#] perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale del decreto costitutivo della commissione giudicatrice mediante raccomandata …(a tal fine farà fede il timbro di spedizione); 2) Il mancato o tardivo invio del plico pur non pregiudicando la partecipazione del candidato alla procedura, consentirà la valutazione del solo curriculum e non dei lavori scientifici. Non saranno presi in considerazione documenti, titoli e pubblicazioni spediti o consegnati dopo il [#OMISSIS#] utile per la presentazione degli stessi”.
Come già argomentato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307), la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni operazione intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti e la par condicio dei concorrenti.
Inoltre, la suddetta disposizione del bando risulta coerente con il dettato dell’art. 4 del DPR n. 487/1994, secondo cui la data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
5.1- I fatti che hanno dato luogo alla questione sottesa alla censura in esame sono stati oggetto di approfondita istruttoria [#OMISSIS#] la fase procedimentale, di cui di seguito si ripercorrono gli atti più rilevanti:
a) con la nota del 26 ottobre 2006, l’assistenza clienti di Poste Italiane dichiarava che la spedizione “è pervenuta nei ns. uffici di Milano 1 il giorno 13/04/2006, come risulta dalla ricevuta di ritorno in Suo possesso”; infatti, la cartolina di ricevimento, compilata dal prof. …, riporta inequivocabilmente la data del 13 aprile 2006;
b) con successiva nota del 24 gennaio 2007, il direttore della filiale di Milano 1 di Poste Italiane confermava al prof. … (e in copia conoscenza all’Università) che: “il Suo accesso all’ufficio postale di Milano il giorno 13 aprile 2006 al fine di spedire un pacco celere assicurato all’Università degli studi di Bari», in un momento tuttavia in cui «l’ufficio postale era in fase di chiusura e gli sportelli avevano cessato la loro operatività per il servizio richiesto», precisando che «anche se l’impossibilità di procedere alla spedizione quel giorno Le è stata correttamente rappresentata, da parte Sua si è acconsentito a lasciare il pacco in ufficio affinché fosse inoltrato al momento della ripresa della ordinaria operatività”;
c) con nota del 19 aprile 2007, l’ufficio di Roma di Poste Italiane confermava all’Università “gli assunti della relazione inviatavi dalla filiale di Milano 1 città datata 22 gennaio 2007, che il mittente si è presentato presso l’Ufficio postale di Milano per effettuare la spedizione del pacco in data 13 aprile 2006 negli orari in cui erano in atto le operazioni di chiusura”.
Alla luce di tali emergenze è pacifico che solo il 14 aprile 2006 – e, dunque, tardivamente – sono state espletate le attività volte alla effettiva spedizione del plico, ivi compresa l’apposizione del timbro postale.
L’art. 4 del bando, nel contenuto sopra riportato, assegnava la caratteristica della perentorietà al [#OMISSIS#] per la spedizione dei plichi e precisava che “a tal fine farà fede il timbro di spedizione”. Il timbro postale, nel [#OMISSIS#] all’esame, è stato apposto dall’Ufficio postale accettante il 14 aprile 2006, quindi un giorno oltre il [#OMISSIS#] perentorio.
A [#OMISSIS#] rileva che i documenti siano stati materialmente consegnati all’ufficio postale il giorno 13 aprile 2006, ove si consideri che l’ufficio interessato, quando si è presentato l’appellante, era in fase di chiusura.
Come già argomentato dal TAR, l’accettazione delle spiegazioni/giustificazioni dell’appellante espone l’operato dell’amministrazione ad una incertezza che nell’ambito delle selezioni pubbliche regolate dalla lex specialis del bando non è ammissibile in presenza di un contenuto inequivoco del bando stesso.
Da un altro punto di vista, in riferimento alla giustificazione fatta valere dell’appellante, deve rilevarsi come lo stesso fosse stato reso edotto che l’ufficio in questione aveva già terminato l’operatività per il servizio richiesto, nondimeno, lo stesso ha acconsentito comunque a depositare presso l’Ufficio i documenti, come emerge dalla nota del 24 gennaio 2007 innanzi citata, secondo cui il direttore della filiale di Milano 1 di Poste Italiane confermava al prof. ….(e in copia conoscenza all’Università) che: «il Suo accesso all’ufficio postale di Milano il giorno 13 aprile 2006 al fine di spedire un pacco celere assicurato all’Università degli studi di Bari», in un momento tuttavia in cui «l’ufficio postale era in fase di chiusura e gli sportelli avevano cessato la loro operatività per il servizio richiesto», precisando che «anche se l’impossibilità di procedere alla spedizione quel giorno Le è stata correttamente rappresentata, da parte Sua si è acconsentito a lasciare il pacco in ufficio affinché fosse inoltrato al momento della ripresa della ordinaria operatività».
Deve dunque concludersi che il tardivo invio della documentazione non sia dovuto ad un disguido postale, ma sia invece attribuibile alla responsabilità dell’appellante, posto che era sullo stesso che gravava l’onere di “consegnare” il plico all’ufficio postale in tempo utile ed accertarsi che lo stesso fosse “accettato” e “spedito” nel [#OMISSIS#]. Viceversa, lo stesso si è recato presso l’ufficio tardivamente, quando la struttura non era più operativa per il servizio richiesto, ed ha consapevolmente accettato che il plico sarebbe stato accettato secondo le dovute procedure solo il giorno successivo.
Alla luce di tali considerazioni non risulta pertinente il richiamo al principio espresso dalla Corte Costituzionale (sentenza 26 novembre 2002, n. 477), che esclude la rilevanza, quanto al rispetto di un [#OMISSIS#] processuale, della successiva attività dell’agente postale sottratta al controllo del richiedente il servizio, posto che nel [#OMISSIS#] di specie, come già rilevato, alcuna responsabilità può essere attribuita al servizio postale.
5.2 – Non appare pertinente neppure la citazione della pronuncia della Corte di Cassazione 11 marzo 2015 n. 4891, dalla quale si desume solo che la data di consegna al destinatario non può desumersi dal timbro apposto sul retro della busta dall’ufficio di destinazione, al momento dello smistamento.
Vale un’analoga conclusione in riferimento alla citazione di Corte di Cassazione, 22 aprile 2005 n. 8500, che afferma il principio per il quale la data di consegna al destinatario è attestata dalla data apposta dall’ufficiale postale sull’avviso di ricevimento, che vale, invece, a confermare il principio che le attestazioni dell’ufficiale postale sono contestabili solo mediante querela di falso.
9 – Il rigetto della censura che precede assorbe le ulteriori questioni relative ai vizi meramente procedimentali denunciati con il ricorso di primo grado.
In definitiva, l’appello del Prof. …. non deve trovare accoglimento, dovendosi, per l’effetto, confermare la decisione del TAR di accoglimento del ricorso di primo grado proposto dal Prof. …
Ciò comporta l’annullamento del decreto rettorale n. 5680 del 16 [#OMISSIS#] 2007 [#OMISSIS#] parte in cui sono stati ammessi alla valutazione i documenti, i titoli e le valutazioni del prof. ….
10 – Tenuto conto di tale esito deve rilevarsi l’improcedibilità dell’appello incidentale del Prof. …., non residuando alcun interesse appezzabile dello stesso alla coltivazione del gravame.
Invero, alla luce della domanda sottesa all’oggetto del giudizio, l’esito dello stesso, come innanzi delineato, non può che riguardare la posizione del Prof. … e del Prof. … e non [#OMISSIS#] quella del Prof. …, la cui posizione di vincitore del concorso non risulta incisa della presente decisione.
La posizione del Prof. … non è stata oggetto di alcuna contestazione: nessuno ha contestato la sua partecipazione alla procedura, né ha mai proposto censure avverso la valutazione di idoneità conseguita dallo stesso e le successive conferme.
11 – La complessità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello di … e dell’Università degli Studi di Bari [#OMISSIS#] Moro, dichiara
improcedibile l’appello incidentale di … e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese di lite integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 25/01/2021