I requisiti necessari per ottenere l’accreditamento in esame sono previsti dall’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827, per il quale “b) la possibilità di istituire nuove università non statali legalmente riconosciute, con esclusione di quelle telematiche a seguito di proposta corredata da apposita documentazione che sarà specificata nel sito del Ministero da far pervenire, a pena di esclusione, al competente comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi 20 giorni il comitato trasmette la predetta proposta corredata dal motivato parere ai fini della successiva valutazione da parte degli organi ministeriali competenti e dell’ANVUR, sulla base, in particolare, dei seguenti requisiti: – documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori; […].
Il TAR Lazio rigetta il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento del MIUR, che aveva negato l’accreditamento della sede e dei relativi corsi di studio per l’istituzione di una Università non statale legalmente riconosciuta in base al parere dell’ANVUR (per il quale “il soggetto proponente non ha dimostrato un’attività di ricerca scientifica pluriennale di convincente rilevanza accademica, potendosi al più ricondurre a ricercatori associati ai proponenti un totale di solo 17 pubblicazioni scientifiche, nell’arco di un intero quadriennio di attività, si tratta peraltro in larga parte di pubblicazioni in lingua italiana presso editori nazionali, mancanti dunque di un significativo profilo di internazionalità, da ritenersi come indispensabile allo svolgimento di una qualsiasi attività di ricerca di rilievo accademico. Complessivamente, può ben dirsi dunque che le attività di ricerca espletate dai proponenti non raggiungono in alcun modo una massa critica sufficiente a sostenere l’esistenza di una pluriennale attività scientifica e a sostenere quindi la creazione di una nuova Università. Il primo requisito di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827, che determina l’esistenza stessa di una università, viene pertanto a mancare). Ciò contro la tesi della società ricorrente, che deduce che erano state depositate 80 pubblicazioni e non 17, e che queste sono pubblicate sulla rivista scientifica “Quaerite” dotate di ISSN che adottano il sistema di valutazione degli articoli peer-review.
Infatti, per il Giudice, “la valutazione dell’attività di ricerca viene effettuata attraverso l’esame delle pubblicazioni scientifiche avendo a riguardo “i principali strumenti bibliometrici o in alternativa le più apprezzate metodologie di valutazione non bibliometrica al fine di valutare la qualità e l’internalizzazione, così come precisato dall’ANVUR nella Relazione Tecnica. Posto che nel caso in esame si discute di valutazione non bibliometrica, l’esame deve essere svolto attraverso l’utilizzo delle “più apprezzate metodologie di valutazione” che altro non sono che quelle utilizzate nelle linee guida Anvur in materia di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, le quali richiedono il possesso di pubblicazioni scientifiche su riviste definite di classe A. D’altronde, risulta logico come la metodologia di valutazione più apprezzata debba essere quella che garantisce l’eccellente qualità della pubblicazione e tale qualità si evince dalla pubblicazione nelle riviste di classe A che, secondo l’allegato D del d.m. 120/2016, sono le riviste “di carattere scientifico definite di classe a, ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione. Prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi di settore”. In sostanza, l’ANVUR ha accertato la mancanza del requisito “documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori” essenziale per ottenere l’accreditamento così come sancito dall’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827. La mancanza di uno dei requisiti necessari per ottenere l’accreditamento esime il Collegio dall’esame dei successivi motivi di ricorso, posto che per ottenere l’accreditamento in esame è necessario il possesso di tutti e tre i requisiti richiesti dal d.m. 827/2013“.
TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 22 febbraio 2021, n. 2134
Accreditamento della sede e dei relativi corsi di studio per l’istituzione di una Università non statale legalmente riconosciuta
N. 02134/2021 REG.PROV.COLL.
N. 13512/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13512 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc [#OMISSIS#] S.p.A., Soc [#OMISSIS#] S.p.A. (Mandataria), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Di Lieto, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] i , 10;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca Anvur, Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Campane non costituito in giudizio;
Con il ricorso originario
per l’annullamento
del decreto n. 563 del 7.8.2015 con il quale è stato negato l’accreditamento della sede e dei relativi corsi di studio concernenti la proposta di istituzione di una università non statale legalmente riconosciuta denominata european university of studies “sedes sapientiae”.
Con i motivi aggiunti
per l’annullamento
– del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di cui si ignorano gli estremi, col quale è stato negato nuovamente l’accreditamento della sede e dei relativi corsi di studio concernenti la proposta di istituzione di una Università non statale legalmente riconosciuta denominata Eu-ropean University of Studies “Sedes Sapientiae”;
– del parere negativo espresso dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 17 [#OMISSIS#] 2017, comunicato con decreto direttoriale del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 0006505 del 29.05.2017, trasmesso via pec il 29.5.2017;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso il predetto decreto direttoriale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca Anvur e di Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui i MIUR ha negato l’accreditamento della sede e dei relativi corsi di studio per l’istituzione di una Università non statale legalmente riconosciuta, denominata European University of Studies “Sedes Sapientiae”.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.m. 15.10.2013, n. 827, del d.lgs. 27.1.2012, n. 19, e del d.m. 30.1.2012, n. 47. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità di motivazione e dei pre-supposti, carenza istruttoria, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.
Sostiene la ricorrente: che l’art. 3 del d.m. 827/2013 individua tassativamente quali sono i corsi di laurea in relazione ai quali non è possibile l’attivazione di un’ulteriore offerta formativa, e tra questi non rientrano quelli proposti dalla ricorrente; che ha tutti i requisiti, normativamente indivi-duati, per l’istituzione di una nuova Università non stata-le legalmente riconosciuta per l’accreditamento e l’attiva-zione di un corso di laurea in “Storia e antropologia delle religioni” (L-42) e di un corso di laurea magistrale in “Historic and religious sciences” (LM-84).
Con ordinanza 464/2016 questo Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza 2985/2016 “Considerato che l’interesse di parte appellante può essere tutelato ordinando all’amministrazione di riesaminare l’istanza di accreditamento, alla luce dei motivi di ricorso” ha accolto la richiesta misura cautelare.
Con motivi aggiunti, del 27 luglio 2017, la ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento del 29 [#OMISSIS#] 2017, con cui il MIUR, in sede di riesame, ha nuovamente rigettato la richiesta, deducendo i seguenti motivi: 1. Sviamento di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della l. 241190, dell’art. 3 del d.m. 15.10.2013, n. 827, del d.lgs. 27.1.2012, n. 19, e del d.m. 30.1.2013, n. 47. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità di motivazione e dei pre-supposti, carenza istruttoria, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. 2. Violazione degli artt. 7 e 10 bis della l. 241/1990.
Sostiene la ricorrente: che i criteri utilizzati per verificare il requisito relativo alla pluriennale attività di ricerca non sono quelli definiti dalla legislazione; che il fatto che la rivista Quaerite non sia fra quelle classificate come scientifiche ai fini dell’Abilitazione scientifica nazionale non è rilevan-te, dal momento che il bando non prevedeva tale necessità; che la rivista in parola è dotata di ISSN 2038-2022 e adotta un sistema di valutazione degli articoli di carattere strettamente accademico ovvero quella della revisio-ne paritaria ed anonima, peer review; che, in relazione all’inopportunità di attivare nuovi corsi di laurea, l’assunto dell’ANVUR circa il netto calo nell’[#OMISSIS#] periodo del numero degli iscritti non è supportato da adegua-te analisi della domanda potenziale, né tiene conto della pro-gressiva attivazione degli anni successivi al primo; che in relazione alla non sostenibilità economico-finanziaria del pro-getto, ogni anno [#OMISSIS#] iscritti si aggiungeranno gli immatricolati, sì che, poi, ragionevole appare la crescita indicata nel piano finanziario; che è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.
Con motivi aggiunti del 19 ottobre 2017, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 2 agosto 2017 con il quale il MIUR ha negato nuovamente l’accreditamento.
All’udienza del 9 febbraio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
I requisiti necessari per ottenere l’accreditamento in esame sono previsti dall’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827, per il quale “b) la possibilità di istituire nuove università non statali legalmente riconosciute, con esclusione di quelle telematiche a seguito di proposta corredata da apposita documentazione che sarà specificata nel [#OMISSIS#] del Ministero da far pervenire, a pena di esclusione, al competente comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi 20 giorni il comitato trasmette la predetta proposta corredata dal motivato parere ai fini della successiva valutazione da parte degli organi ministeriali competenti e dell’ANVUR, sulla base, in particolare, dei seguenti requisiti: – documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori; – offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, dei quali almeno uno integralmente in lingua straniera, con esclusione di corsi appartenenti alle classi di studio, nelle quali non si ravvisa l’opportunità dell’aumento dell’offerta formativa a livello nazionale relative alle discipline giuridiche, delle scienze politiche, delle scienze della comunicazione, delle disciplina della musica, dello spettacolo e della moda, delle scienze agrarie, della medicina veterinaria; … – piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo a prescindere da eventuali contributi statali, prevedendo la verifica annuale dell’attività dell’Università e al [#OMISSIS#] del primo quinquennio la verifica della completa realizzazione del progetto formativo medesimo il cui esito non positivo comporta la disattivazione e la soppressione dell’Università non statale legalmente riconosciuta.
Il provvedimento impugnato con il ricorso originario ha negato l’accreditamento in base al parere dell’ANVUR per il quale “il soggetto proponente non ha dimostrato un’attività di ricerca scientifica pluriennale di convincente rilevanza accademica, potendosi al più ricondurre a ricercatori associati ai proponenti un totale di solo 17 pubblicazioni scientifiche, nell’arco di un intero quadriennio di attività, si tratta peraltro in larga parte di pubblicazioni in lingua italiana presso editori nazionali, mancanti dunque di un significativo profilo di internazionalità, da ritenersi come indispensabile allo svolgimento di una qualsiasi attività di ricerca di rilievo accademico. Complessivamente, può ben dirsi dunque che le attività di ricerca espletate dai proponenti non raggiungono in alcun modo una [#OMISSIS#] critica sufficiente a sostenere l’esistenza di una pluriennale attività scientifica e a sostenere quindi la creazione di una nuova Università. Il primo requisito di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827, che determina l’esistenza stessa di una università, viene pertanto a mancare;
in merito all’offerta formativa e alla necessità di aumentarla in base al secondo requisito di cui al predetto decreto, si fa presente che nelle Classi di laurea triennale e magistrale in cui si propone l’attivazione di nuovi corsi opera già una Università della Regione Campania, come già indicato peraltro [#OMISSIS#] relazione del CRUL. Inoltre, nei corsi di Laurea in cui si richiede l’attivazione di un nuovo corso, il numero di iscritti è risultato in netto calo nell'[#OMISSIS#] periodo. Tali dati suggeriscono quindi che non vi sarà, nei prossimi anni, un aumento dei potenziali iscritti tanto da giustificare o rendere opportuna l’attivazione di nuovi corsi di laurea nelle classi L-42 e LM-48.
In conclusione, ANVUR conferma il parere negativo all’istituzione di una nuova Università denominata European Universities Sedes Sapientiae, a causa della mancanza del requisito relativo all’esistenza di una pluriennale attività scientifica di carattere accademico e del requisito della necessità di ampliamento dell’offerta formativa”.
La ricorrente ha rilevato anzitutto che l’Istituto Superiore di Scienze Religiose San [#OMISSIS#], che ha costituito con la società [#OMISSIS#] l’associazione di scopo ricorrente, può definirsi Università in quanto rilascia già il titolo, riconosciuto in Italia, di laurea in Scienze religiose di diritto pontificio.
Tale argomentazione non può avere alcun valore, posto che nel [#OMISSIS#] in esame non si discute sulla legittimità dei titoli rilasciati quale Università riconosciuta in Italia, ma il provvedimento in esame è volto a valutare la richiesta di istituire una nuova Università non statale legalmente riconosciuta, attraverso il procedimento previsto dal d.m. 7/2013 sopra riportato.
La ricorrente deduce poi che sono state depositate 80 pubblicazioni e non 17 e che queste sono pubblicate sulla rivista scientifica “Quaerite” dotate di ISSN che adottano il sistema di valutazione degli articoli peer-review.
È da rilevare anzitutto che, come evidenziato nell’ordinanza cautelare di rigetto, l’esame delle pubblicazioni ha riguardato le pubblicazioni allegate dalla ricorrente, concludendo che n. 58 sono edite in riviste non riconosciute come scientifiche da ANVUR sia che le restanti n. 18 hanno, comunque, un carattere, in larga prevalenza, nazionale.
La valutazione dell’attività di ricerca viene effettuata attraverso l’esame delle pubblicazioni scientifiche avendo a riguardo “i principali strumenti bibliometrici o in alternativa le più apprezzate metodologie di valutazione non bibliometrica al fine di valutare la qualità e l’internalizzazione, così come precisato dall’ANVUR [#OMISSIS#] Relazione Tecnica.
Posto che nel [#OMISSIS#] in esame si discute di valutazione non bibliometrica, l’esame deve essere svolto attraverso l’utilizzo delle “più apprezzate metodologie di valutazione” che altro non sono che quelle utilizzate nelle linee [#OMISSIS#] Anvur in materia di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, le quali richiedono il possesso di pubblicazioni scientifiche su riviste definite di classe A.
D’altronde, risulta logico come la metodologia di valutazione più apprezzata debba essere quella che garantisce l’eccellente qualità della pubblicazione e tale qualità si evince dalla pubblicazione nelle riviste di classe A che, secondo l’allegato D del d.m. 120/2016, sono le riviste “di carattere scientifico definite di classe a, ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione. Prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi di settore”.
In sostanza, l’ANVUR ha accertato la mancanza del requisito “documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori” essenziale per ottenere l’accreditamento così come sancito dall’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827.
La mancanza di uno dei requisiti necessari per ottenere l’accreditamento esime il Collegio dall’esame dei successivi motivi di ricorso, posto che per ottenere l’accreditamento in esame è necessario il possesso di tutti e tre i requisiti richiesti dal d.m. 827/2013.
Il ricorso originario deve quindi essere respinto.
I motivi aggiunti diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il provvedimento impugnato con questi è stato adottato in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato resa sul ricorso originario, con la conseguenza che una volta accertata la legittimità del provvedimento originario nessun interesse è ravvisabile in capo alla ricorrente relativamente al provvedimento di riesame impugnato con i motivi aggiunti.
Ad ogni buon conto, anche per il provvedimento di riesame valgono le stesse considerazioni sopra svolte con riguardo alla mancanza del requisito della documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori.
In conclusione, il ricorso originario deve essere respinto e il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile.
Stante la particolarità della que3stione sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– respinge il ricorso originario;
– dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 22/02/2021