Richiamando i precedenti espressi da questa Sezione – con le sentenze 6 marzo 2019, n. 1561, 30 marzo 2020, n. 2571, 21 dicembre 2020, n. 8196 ‒ il Consiglio di Stato ha ammesso la partecipazione dei titolari di contratti di insegnamento, di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle procedure di reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia riservate a “esterni” ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della stessa legge n. 240 del 2010.
Secondo il Consiglio di Stato, rilievo centrale riveste l’evoluzione normativa dell’art. 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010. Originariamente tale disposizione si limitava a riferire che «la stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari». Tale formulazione della norma era stata ritenuta incidesse anche sulla chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18, comma 4, ampliando l’ambito interpretativo del sintagma «prestato servizio». In particolare, la selezione per la chiamata dei professori “esterni” era stata interpretata come riservata ‒ non solo a «coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa» (come letteralmente si legge nel citato articolo 18, comma 4), ma ‒ anche a quanti, nello stesso torno di tempo, non fossero stati destinatari di contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 240 del 2010.
Sennonché, secondo i citati precedenti di questa Sezione, il legislatore, con ’art. 1, comma 338, lett. a), della L. 232/2016, ha espresso la manifesta volontà di estendere la platea dei legittimati a partecipare alle selezioni bandite dagli atenei ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e quindi di includere tra coloro che “non hanno prestato servizio”, proprio i docenti a contratto nominati ai sensi dell’art. 23. È questo il significato del nuovo testo dell’art. 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010, il quale ora recita: «la stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell’ambito delle risorse vincolate di cui all’articolo 18, comma 4».
L’intervento normativo del 2016 ha avuto quindi un duplice scopo; da un lato, quello di ampliare la disponibilità finanziaria per le università in merito alle chiamate dei professori “esterni”, riducendo eventualmente i “contratti di insegnamento”; dall’altro, quello di ampliare la platea dei partecipanti alle selezioni ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 aprendo la strada ad una più restrittiva interpretazione del sintagma ostativo “rapporto di servizio” contenuto nella norma.
L’indirizzo interpretativo così sunteggiato si attaglia alla vicenda oggetto del presente giudizio, dove l’attività di insegnamento svolta dalla professoressa appellante accede ad un contratto di lavoro autonomo estraneo per le ragioni anzidette alla causa ostativa costituita dall’aver “prestato servizio” nell’Università banditrice del concorso (nel contratto in questione, la prestazione viene definita come «collaborazione professionale di lavoro autonomo per far fronte ad una particolare e temporanea esigenza», «senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa» e tale da non determinare «rapporto di subordinazione gerarchica»). Correttamente dunque, l’Università di Pisa, a seguito di detto intervento normativo, ha ritenuto di poter utilizzare le risorse vincolate di cui all’art. 18 comma 4 per effettuare anche chiamate di docenti a contratto, anche nel caso abbiano, nell’ultimo triennio, “prestato servizio” presso la stessa Università.
Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2021, n. 1505
Procedura di chiamata riservata ad esterni - rapporto di servizio nell'ultimo triennio - docenza a contratto
N. 01505/2021REG.PROV.COLL.
N. 10366/2019 REG.RIC.
N. 10513/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10366 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
UNIVERSITÀ DI PISA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 10513 del 2019, proposto da
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PISA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
quanto al ricorso n. 10513 del 2019, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione Prima) n. 1590 del 2019;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti in epigrafe indicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2021 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.‒ I fatti principali, utili ai fini del decidere, possono essere così riassunti:
– con D.R. 29 marzo 2018, n. 609, l’Università di Pisa indiceva una procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore concorsuale 08/D1 “Progettazione Architettonica”, Settore scientifico disciplinare ICAR/14 “Composizione Architettonica e Urbana”, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni;
– con delibera n. 103, del 14 novembre 2018, il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni, proponeva al Consiglio di Amministrazione, la chiamata della professoressa [#OMISSIS#];
– con D.R. 28 dicembre 2018, n. 2408, quest’[#OMISSIS#] veniva nominata come professore associato per il suddetto settore concorsuale 08/D1;
– in data 15 febbraio 2019, il dottor [#OMISSIS#], in qualità di candidato non vincitore, impugnava gli atti della procedura, chiedendone la riedizione con nomina di una nuova commissione, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, e dell’articolo 2 della lex specialis: la professoressa [#OMISSIS#] non avrebbe potuto partecipare alla procedura, perché titolare, a decorrere dal 28 settembre 2017, di un contratto di insegnamento, a [#OMISSIS#] dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in “Architettura e Composizione Architettonica I”, per l’anno accademico 2017-2018, nel corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, presso la Scuola di Ingegneria;
b) violazione dell’articolo 24 della legge 20 dicembre 2010, n. 240, dell’articolo 37 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010: la Commissione giudicatrice aveva accertato le competenze linguistiche dei candidati, sulla scorta delle pubblicazioni prodotte in sede concorsuale, senza procedere ad una prova orale;
c) violazione dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’articolo 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010”, dell’articolo 4 della lex specialis, e del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344: la Commissione aveva espresso giudizi meramente descrittivi su aspetti eterogenei per ogni singolo candidato, senza compiere una valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum vitae e dell’attività didattica svolta.
2. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con sentenza n. 1590 del 2019, in accoglimento del primo motivo di ricorso (e assorbiti gli altri), annullava i provvedimenti impugnati, rilevando quanto segue:
«Il comma 4 dell’art. 18 della L. 240/00 prevede, nell’ambito del reclutamento dei professori universitari, una specifica riserva di posti pari ad un [#OMISSIS#] in favore di coloro che nell'[#OMISSIS#] triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa.
La prevalente giurisprudenza, in conformità con la ratio ed il tenore letterale della [#OMISSIS#], include nell’ambito delle categorie non ammesse a partecipare alle selezioni riservate [#OMISSIS#] esterni anche i soggetti non incardinati a tempo indeterminato nei ruoli di docenza e, in particolare, coloro che nel triennio precedente abbiano ricevuto incarichi di professore a contratto.
L’interpretazione giurisprudenziale della disposizione non è mutata a seguito della entrata in vigore della dall’art. 1, comma 338, lett. a), della L. 232/2016 il quale ha modificato l’art. 23 della L. 21 del 2010 consentendo di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell’ambito delle risorse vincolate di cui all’articolo 18, comma 4.
Si è infatti ritenuto, anche da parte di questa Sezione, che la predetta previsione abbia solo portata finanziaria ampliando cioè il budget che le università possono accantonare a copertura della chiamata di professori esterni di un importo pari ai costi sostenuti dalle università per finanziare eventuali assegnazioni di incarichi a contratto a tempo determinato (da [#OMISSIS#] T.A.R. [#OMISSIS#], sez. I, 07/02/2019 n.207 contenente apie argomentazioni e citazioni di precedenti della medesima sezione).
Nelle difese della Università di Pisa si osserva che il richiamato orientamento giurisprudenziale, fino a poco tempo fa univoco, sarebbe oggi mutato in seguito alla pubblicazione della sentenza 1561/2019 della VI Sezione del Consiglio di Stato la quale avrebbe riconosciuto portata sostanziale e non meramente finanziaria alla novella del 2016 in relazione alla possibilità di partecipare alle selezioni riservate [#OMISSIS#] esterni da parte dei professori a contratto.
Ritiene tuttavia il Collegio che il passaggio della sentenza d’appello a cui fa rinvio l’Università costituisca mero obiter dictum avendo la stessa deciso un [#OMISSIS#] completamente diverso nel quale l’esclusione dalla partecipazione era stata disposta per una attività di semplice tutoraggio che Il Consiglio di Stato non ha ritenuto idonea istituire un rapporto strutturale con l’Ateneo rifiutando (condivisibilmente) di dilatare oltremisura la portata precettiva della riserva.
Nel [#OMISSIS#] di specie, invece, la Prof [#OMISSIS#] ha svolto a tutti gli effetti una attività di docenza intrattenendo con la Università di Pisa un rapporto di servizio per una attività non marginale che a pieno titolo rientra nelle maglie dell’art. 18 della L. 241/2010.
La controinteressata ritiene che l’inclusione dei professori a contratto [#OMISSIS#] categoria degli interni non ammessi a partecipare alle selezioni di cui all’art. 18 comma 4 della L. 240/2010 determinerebbe la incostituzionalità della [#OMISSIS#] violazione del principio di razionalità/ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., nonché degli artt. 2, 4, 33, 51, 97 Cost.
La deduzione non è ulteriormente motivata. Ciò esime il Collegio da una approfondita disamina della questione posto che prima facie la disposizione non appare affatto irragionevole in quanto riserva [#OMISSIS#] esterni solo una limitata percentuale dei posti disponibili proprio al fine di garantire la imparzialità dei reclutamenti spesso minata dalla preferenza accordata dagli atenei al proprio personale interno strutturale e non».
3.‒ Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la professoressa [#OMISSIS#], articolando i i seguenti motivi di gravame:
a) le argomentazioni utilizzate dal [#OMISSIS#] di prime cure sarebbero inficiate da un’erronea interpretazione del quadro normativo di riferimento e dei principi costituzionali in materia di accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni: l’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, derogando alla regola generale del pubblico concorso, quale corollario del canone di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione scolpito negli articoli 3 e 97 Cost., si configurerebbe come [#OMISSIS#] eccezionale di “stretta interpretazione”, insuscettibile di operare in via analogica; anche il recente orientamento del Consiglio di Stato avrebbe escluso che la nozione di “rapporto di servizio”, presupposta dall’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini dell’applicazione della relativa causa ostativa, possa estendersi fino a ricomprendere anche le fattispecie negoziali, nelle quali non sia dato riscontrare un effettivo vincolo di subordinazione rispetto all’Amministrazione;
b) la decisione emessa dal [#OMISSIS#] di prime cure, sarebbe erronea, anche [#OMISSIS#] parte in cui ha escluso che l’articolo 23, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, [#OMISSIS#] versione attualmente in vigore, permetta la partecipazione dei titolari di contratti di insegnamento alle procedure selettive ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240: la giurisprudenza del Consiglio di Stato avrebbe acclarato che la modifica introdotta dall’art. 1, comma 338, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, abbia una [#OMISSIS#] “sostanziale”, e non meramente “finanziaria”, in riferimento all’ammissione anche dei titolari di contratti di insegnamento, alle selezioni riservate ad “esterni”, a [#OMISSIS#] del menzionato articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) in subordine, l’appellante eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, [#OMISSIS#] parte in cui ricomprende tra coloro che nell’[#OMISSIS#] triennio “hanno prestato servizio” presso l’Università, anche i titolari di contratti di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza prevedere un periodo di durata minimo del “rapporto di servizio”, oltre il quale la sussistenza del rapporto medesimo osta alla partecipazione alle procedure selettive riservate ad “esterni” per la chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, nonché degli articoli 2, 4, 33, 51, 97 della Costituzione.
4.‒ Si è costituito in giudizio il dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], insistendo nel sostenere che
a) sulla base di quanto previsto dall’art.18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e dall’art. 2 del bando, sussisterebbe una causa ostativa alla partecipazione alle procedure indetta per i candidati che abbiano prestato servizio in qualità di professori a contratto;
b) come riconosciuto dal [#OMISSIS#] di prime cure la modifica apportata dalla legge n. 232 del 2016 all’art. 23 della legge n. 240 del 2010 avrebbe inciso esclusivamente sulle modalità di calcolo delle risorse da vincolare alla chiamata dei professori esterni e non sulla [#OMISSIS#] che preclude la partecipazione alla procedura selettiva in questione: deporrebbe in tal senso anche il principio generale enunciato dall’art.15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, secondo cui il disegno di legge di [#OMISSIS#] potrebbe introdurre solo disposizioni con effetto finanziario e non norme di carattere ordinamentale o organizzatorio;
c) quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, così come interpretata dal [#OMISSIS#] di prime cure, essa non comporterebbe alcuna discriminazione per i docenti a contratto i quali ben potrebbero partecipare alla procedura a chiamata “ordinaria”, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 18 della legge n. 240 del 2010.
5.‒ L’Università di Pisa ha proposto autonomo atto di appello nei confronti della medesima sentenza del T.a.r. per la Toscana, n. 1590 del 2019, formulando i seguenti motivi di gravame:
a) erroneamente la sentenza di primo grado afferma che la controinteressata abbia svolto a tutti gli effetti una attività di docenza intrattenendo con l’Università di Pisa un rapporto di servizio per una attività non marginale che a pieno titolo rientra nelle maglie dell’art. 18, comma 4, della legge n. 241 del 2010, in quanto la professoressa [#OMISSIS#] ha svolto un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo per incarichi di insegnamento riguardante l’insegnamento di Architettura e composizione architettonica I del corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile Architettura per l’anno accademico 2017/2018, in qualità di docente esterno, senza alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa;
b) la scelta dell’Ateneo troverebbe la propria giustificazione; a) nelle interpretazioni date rispetto al comma 338, art. 1 della legge n. 232 del 2016 all’interno dei lavori parlamentari, risultanti dalla documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della [#OMISSIS#] dei deputati che ha supportato l’iter legislativo della legge finanziaria per il 2017; b) nei chiarimenti offerti dallo stesso Ministero dell’Università e della Ricerca rispetto alla lettura delle norme in esame;
c) l’interpretazione avallata dal [#OMISSIS#] di prime cure comporterebbe la paradossale conseguenza che uno studioso, formato e cresciuto professionalmente in diversi contesti culturali, che abbia svolto, per esemplificare, una prestazione occasionale consistente in un seminario di tre ore nell’[#OMISSIS#] triennio in favore di un Ateneo non potrebbe partecipare ad una selezione, ai sensi dell’art. 18 comma 4, della legge n. 240 del 2010, bandita da quell’Ateneo, mentre sarebbe ammissibile la partecipazione del candidato che abbia conseguito presso quello stesso Ateneo la laurea, il dottorato di ricerca, svolto assegni di ricerca, contratti di insegnamento oltre tre anni antecedenti all’emanazione del bando di concorso.
6.‒ Con ordinanza 13 febbraio 2020, n. 680, questa Sezione ‒ «[c]onsiderato, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che le questioni poste con l’atto di appello devono essere oggetto di accertamento nel merito da parte della Sezione anche in ragione della sussistenza di contrasti interpretativi in ordine all’effettiva portata dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 140 [#OMISSIS#] parte in cui destina una parte dei posti disponibili di professore di ruolo a coloro “che non hanno prestato servizio” nell’Università; che, nelle more della decisione, all’esito di un bilanciamento degli interessi sottesi alla vicenda amministrativa in esame, è necessario sospendere gli effetti della sentenza impugnata per consentire alla prof.ssa [#OMISSIS#] lo svolgimento dell’attività di insegnamento» ‒ ha, previa riunione degli appelli in epigrafe, sospeso l’efficacia della sentenza impugnata.
7.‒ All’esito odierna udienza del 4 febbraio 2021, le cause sono state trattenute in decisione.
8.‒ Gli appelli [#OMISSIS#] accolti alla luce dell’orientamento recentemente espresso da questa Sezione – con le sentenze 6 marzo 2019, n. 1561, 30 marzo 2020, n. 2571, 21 dicembre 2020, n. 8196 ‒ secondo cui è ammessa la partecipazione dei titolari di contratti di insegnamento, di cui all’ art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle procedure di reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia riservate a “esterni” ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della stessa legge n. 240 del 2010.
8.1.‒ Nelle argomentazioni delle citate decisioni ‒ in particolare della sentenza 30 marzo 2020, n. 2571, che il Collegio condivide ‒ rilievo centrale riveste l’evoluzione normativa dell’art. 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010.
Originariamente tale disposizione si limitava a riferire che «[l]a stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari». Tale formulazione della [#OMISSIS#] era stata ritenuta incidesse anche sulla chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18, comma 4, ampliando l’ambito interpretativo del sintagma «prestato servizio». In particolare, la selezione per la chiamata dei professori “esterni” era stata interpretata come riservata ‒ non solo a «coloro che nell’[#OMISSIS#] triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa» (come letteralmente si legge nel citato articolo 18, comma 4), ma ‒ anche a quanti, [#OMISSIS#] stesso torno di tempo, non fossero stati destinatari di contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 240 del 2010.
Sennonché, secondo i citati precedenti di questa Sezione, il legislatore con la novella del 2016 ha espresso la manifesta volontà di estendere la platea dei legittimati a partecipare alle selezioni bandite dagli atenei ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e quindi di includere tra coloro che “non hanno prestato servizio”, proprio i docenti a contratto nominati ai sensi dell’art. 23. È questo, il significato del nuovo testo dell’art. 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010, il quale ora recita: «[l]a stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell’ambito delle risorse vincolate di cui all’articolo 18, comma 4».
L’intervento normativo del 2016 ha avuto quindi un duplice scopo; da un lato, quello di ampliare la disponibilità finanziaria per le università in merito alle chiamate dei professori “esterni”, riducendo eventualmente i “contratti di insegnamento”; dall’altro, quello di ampliare la platea dei partecipanti alle selezioni ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 aprendo la strada ad una più restrittiva interpretazione del sintagma ostativo “rapporto di servizio” contenuto [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
8.2.‒ L’indirizzo interpretativo così sunteggiato si attaglia alla vicenda oggetto del presente giudizio, dove l’attività di insegnamento svolta dalla professoressa [#OMISSIS#] presso l’Università di Pisa accede ad un contratto di lavoro autonomo estraneo per le ragioni anzidette alla causa ostativa costituita dall’aver “prestato servizio” nell’Università banditrice del concorso (nel contratto in questione, la prestazione viene definita come «collaborazione professionale di lavoro autonomo per far fronte ad una particolare e temporanea esigenza», «senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa» e tale da non determinare «rapporto di subordinazione gerarchica»).
8.3.‒ Correttamente dunque, l’Università di Pisa, a seguito di detto intervento normativo, ha ritenuto di poter utilizzare le risorse vincolate di cui all’art. 18 comma 4 per effettuare anche chiamate di docenti a contratto, anche nel [#OMISSIS#] abbiano, nell’[#OMISSIS#] triennio, “prestato servizio” presso la stessa Università.
8.4.‒ Va aggiunto che l’interpretazione dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avallata dal [#OMISSIS#] di prime cure ‒ per la quale, come si è visto, l’ipotesi di “rapporto di servizio” ricorrerebbe a fronte di qualsivoglia prestazione espletata a favore dell’Università banditrice del concorso, indipendentemente dalla concreta tipologia (e durata) del rapporto ‒ assumerebbe [#OMISSIS#] fattispecie in esame tratti di manifesta irragionevolezza.
L’appellante ‒ che nel triennio antecedente alla data del bando ha svolto incarichi di insegnamento e ricerca in Australia, Canada e Stati Uniti ‒ è stata considerata candidata non “esterna” rispetto alle procedure ai sensi dell’art. 18, comma 4, indette dall’Università di Pisa, per il solo fatto di avere impartito a contratto 11 lezioni (nel periodo dal 28 novembre 17 al 9 giugno 2018), sconfessando così apertamente la ratio consistente [#OMISSIS#] riserva di assunzione in favore di docenti formati e operanti in un altro contesto universitario.
9.‒ La novità delle questioni trattate costituisce un motivo eccezionale per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 4 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/02/2021