TAR Lazio, Roma, Sez. III, 1 marzo 2021, n. 2466

Accesso alla facoltà di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria - Numero chiuso - Prova preselettiva

Data Documento: 2021-03-01
Area: Giurisprudenza
Massima

La previsione del cosiddetto “numero chiuso”, per l’accesso alla facoltà di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria è contenuta nell’art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 ed ha superato il vaglio sia della Corte Costituzionale, sia degli organi di giustizia comunitari: cfr Corte Cost., 11 dicembre 2013, n. 302 in tema di graduatoria unica nazionale, ormai sussistente; ordinanza 20 luglio 2007, n. 307, nonchè sentenze 27 novembre 1998, n. 383 sulla previgente legge n. 341 del 1990, come modificata con legge n. 127 del 1997, ma sulla base di principi speculari a quelli, deducibili in rapporto alla legge n. 264 del 1999, nonchè Corte di Giustizia, III sezione, 12 giugno 1986 – Bertini c. Regione Lazio, ricorsi nn. 98, 162 e 258/85 e 13 aprile 2010, causa C – 73/08; CEDU, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – Tarantino e altri c. Italia. Sul piano della costituzionalità, in primo luogo, le questioni sollevate sono state ritenute infondate, in quanto il diritto allo studio, alla formazione culturale e alla libertà delle scelte professionali, tutelati dagli articoli 2, 4, 33 e 34 della Costituzione, non escludono limiti – necessariamente di rango legislativo – all’autonomia universitaria, in funzione dell’esigenza, riconosciuta anche in ambito comunitario, di standard di formazione adeguati, a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per l’esercizio di determinate attività professionali, come quelle in ambito sanitario di cui si discute. Non può, dunque, non riconoscersi la necessità di conformare l’accesso alle Facoltà di Medicina alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare sufficienti esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni. Non ultima infine (ferma restando la priorità delle esigenze sopra indicate) è la finalità di assicurare – anche in considerazione della libera circolazione di professionisti in ambito U.E. – la possibilità di adeguati sbocchi lavorativi, da commisurare al fabbisogno nazionale, sul presupposto che vi sia un potenziale bilanciamento fra medici formati in altri Paesi dell’Unione, operanti in Italia e medici italiani trasferiti in ambito comunitario.
Anche la Corte di Giustizia – pur escludendo la sussistenza di un obbligo, a livello comunitario, di limitare il numero di studenti ammessi alle facoltà di Medicina – ha riconosciuto la facoltà dei singoli Stati di adottare le misure più opportune, per garantire i predetti, elevati livelli di formazione, al fine di tutelare lo standard qualitativo della sanità pubblica. Parimenti, la CEDU ha affermato che “in linea di principio, la limitazione dell’accesso agli studi universitari non è incompatibile con l’art. 2 del Protocollo n. 1, tenendo presenti le risorse disponibili e il fine di ottenere alti livelli di professionalità… Pertanto, l’applicazione del numero chiuso non può violare la citata norma se è ragionevole e nell’interesse generale della società. La materia ricade nell’ampio margine di apprezzamento dello Stato” (cfr. sentenze sopra citate, nonché TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 ottobre 2005, n. 9269 e 9 ottobre 2017, n. 10129).

“Posto che sono state somministrate a tutti gli studenti le medesime domande e che non esiste una disposizione normativa o un principio generale che postuli espressamente la necessaria originalità e novità dei quesiti che vengano somministrati ai candidati di una procedura pubblica, ciò che importa ai fini del giudizio di legittimità è l’eventuale alterazione della par condicio degli stessi; l’art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994, infatti, si limita a prescrivere la segretezza delle tracce, da cui si evince che i quesiti proposti devono essere segreti (nella loro complessiva combinazione); …tale alterazione della par condicio non è alcun modo evincibile dalle allegazioni contenute negli atti… in ogni caso, nel merito della censura proposta, non è comunque possibile determinare quali candidati siano stati avvantaggiati dalla circostanza sopra indicata, né quanto l’avere avuto accesso a …quesiti simili o identici a quelli somministrati nella prova di concorso abbia facilitato la prova…va pure sottolineato che la mera similitudine tra quesiti non può determinare vizio della prova poiché, come ben noto agli esperti del settore, anche la diversità di alcune o di una soltanto delle alternative risposte al quesito , tra i due test posti a raffronto, può fortemente incidere sulla difficoltà della prova …in sostanza, è il complesso dei quesiti a dover essere valutato come originale, non potendo l’identità di alcuni solamente dei quesiti proposti avere un effetto invalidante in toto” (richiamando, Cons. Stato, n. 4266/2020).

Contenuto sentenza

N. 02466/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08967/2020 REG.RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8967 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] Gasparella, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Bolognesi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Padova, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 6;
nei confronti
per l’annullamento
1) Graduatoria unica nazionale del 29.09.2020 prova selettiva ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi Dentaria per l’anno accademico 2020/2021
2) D.M. n. 218 del 16.06.2020 modalità e contenuti di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmata a livello nazionale a.a. 2020/2021
3) D.M. n. 236 del 26.06.2020 definizione dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2020/2021
4) D.M. n. 243 del 30.06.2020 definizione dei posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua [#OMISSIS#]) A.A. 2020/2021
5) Accordo Stato Regioni e Provincia Autonoma di Trento e Bolzano del 18.06.2020 n.83/CSR
6) La determinazione dell’offerta potenziale degli Atenei anche come espressa negli allegati alle suindicate normative
7) L’istruttoria sugli elementi ex art 3 della L. 264/1999 8) Gli atti e i verbali della Commissione d’esame
9) Le modalità di svolgimento e di correzione delle prove.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato alla prova preselettiva per l’iscrizione alle Facoltà di Medicina e Chirurgia in Italia non rientrando tra gli ammessi avendo
conseguito il punteggio di 27,70.
Proponeva ricorso sulla scorta di due motivi.
Il primo motivo eccepisce il difetto di istruttoria nell’individuare i posti da mettere a concorso che sono insufficienti sia rispetto alle esigenze di medici per il servizio sanitario nazionale sia rispetto all’ampiezza dell’offerta formativa che le Università potrebbero garantire.
Il secondo contesta il fatto che cinque quesiti siano stati formulati in modo identico a quelli contenuti [#OMISSIS#] prova di ammissione alla facoltà di Medicina- Veterinaria.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Padova che concludevano per il rigetto del ricorso.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo di ricorso è stato già esaminato in più occasioni e sempre respinto da questo Tribunale in relazione alle prove preselettive di anni precedenti ( vedasi sentenze 6014, 11799, 12042/2019 e 9832/2020 ).
In ogni [#OMISSIS#] si osserva che le modalità di determinazione dei posti in esame sono state più volte illustrate dall’Amministrazione e ribadite anche per l’anno accademico in corso.
La previsione del cosiddetto “numero chiuso”, per l’accesso alla facoltà di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria è contenuta nell’art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 ed ha superato il vaglio sia della Corte Costituzionale, sia degli organi di giustizia comunitari: cfr Corte Cost., 11 dicembre 2013, n. 302 in tema di graduatoria unica nazionale, ormai sussistente; ordinanza 20 luglio 2007, n. 307, nonchè sentenze 27 novembre 1998, n. 383 sulla previgente legge n. 341 del 1990, come modificata con legge n. 127 del 1997, ma sulla base di principi speculari a quelli, deducibili in rapporto alla legge n. 264 del 1999, nonchè Corte di Giustizia, III sezione, 12 giugno 1986 – [#OMISSIS#] c. Regione Lazio, ricorsi nn. 98, 162 e 258/85 e 13 aprile 2010, causa C – 73/08; CEDU, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – [#OMISSIS#] e altri c. Italia.
Sul piano della costituzionalità, in primo luogo, le questioni sollevate sono state ritenute infondate, in quanto il diritto allo studio, alla formazione culturale e alla libertà delle scelte professionali, tutelati dagli articoli 2, 4, 33 e 34 della Costituzione, non escludono limiti – necessariamente di rango legislativo – all’autonomia universitaria, in funzione dell’esigenza, riconosciuta anche in ambito comunitario, di standard di formazione adeguati, a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per l’esercizio di determinate attività professionali, come quelle in ambito sanitario di cui si discute. Non può, dunque, non riconoscersi la necessità di conformare l’accesso alle Facoltà di Medicina alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare sufficienti esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni.
Non [#OMISSIS#] infine ([#OMISSIS#] restando la priorità delle esigenze sopra indicate) è la finalità di assicurare – anche in considerazione della [#OMISSIS#] circolazione di professionisti in ambito U.E. – la possibilità di adeguati sbocchi lavorativi, da commisurare al fabbisogno nazionale, sul presupposto che vi sia un potenziale bilanciamento fra medici formati in altri Paesi dell’Unione, operanti in Italia e medici italiani trasferiti in ambito comunitario.
Anche la Corte di Giustizia – pur escludendo la sussistenza di un obbligo, a livello comunitario, di limitare il numero di studenti ammessi alle facoltà di Medicina – ha riconosciuto la facoltà dei singoli Stati di adottare le misure più opportune, per garantire i predetti, elevati livelli di formazione, al fine di tutelare lo standard qualitativo della sanità pubblica. Parimenti, la CEDU ha affermato che “in linea di principio, la limitazione dell’accesso [#OMISSIS#] studi universitari non è incompatibile con l’art. 2 del Protocollo n. 1, tenendo presenti le risorse disponibili e il fine di ottenere alti livelli di professionalità… Pertanto, l’applicazione del numero chiuso non può violare la citata [#OMISSIS#] se è ragionevole e nell’interesse generale della società. La materia ricade nell’ampio margine di apprezzamento dello Stato” (cfr. sentenze sopra citate, nonché TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 ottobre 2005, n. 9269 e 9 ottobre 2017, n. 10129).
L’art. 3 della citata legge n. 264 affida la determinazione dei posti “a livello nazionale”, da rendere disponibili, al Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica (MIUR), chiamato anche a ripartire tali posti fra i vari Atenei, mentre sono questi ultimi a valutare la propria offerta potenziale, tenendo conto dei seguenti parametri: posti nelle aule, attrezzature e laboratori scientifici per la didattica, personale docente, personale tecnico, nonché servizi di assistenza e tutorato. Concorrono, altresì, a determinare l’offerta potenziale il numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nelle aule attrezzate, con attività formative obbligatorie. Le capacità di ciascun Ateneo di garantire la formazione degli studenti sono oggetto di un apposito D.M. annuale, in base al quale, tenendo conto dei parametri prescritti, è possibile ottenere l’accreditamento dei singoli corsi di studio.
La capacità formativa globale, poi, deve essere coordinata con la valutazione del fabbisogno di personale medico, disciplinata dall’art. 6 ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), in base al quale – entro il 30 aprile di ciascun anno – le esigenze del servizio sanitario nazionale sono determinate dal Ministro della Sanità, sentiti la Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati. Il MIUR ha anche documentato come il Ministero della Salute abbia [#OMISSIS#] ad un modello previsionale, adottato a livello comunitario (EU Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting), mettendo a punto un progetto-pilota per tutte le professioni sanitarie, al fine di determinare le capacità di assorbimento del mercato del lavoro, con orizzonte temporale di medio-lungo [#OMISSIS#]. Variabili e parametri del modello sono la popolazione attuale e [#OMISSIS#], la domanda per 100.000 abitanti, lo stock di professionisti attivi, i flussi in uscita (per [#OMISSIS#] e pensionamento) e i flussi in entrata (accessi all’Università e numero di studenti che completano il percorso universitario).
Il carattere prioritario della capacità formativa degli Atenei, rispetto al fabbisogno appare – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – difficilmente confutabile, in base al dettato del citato art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264 del 1999. Quest’[#OMISSIS#] rimette infatti la determinazione dei posti, da mettere annualmente a concorso, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – sentiti gli altri Ministri interessati – alla “valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno del sistema sociale e produttivo”: quest’[#OMISSIS#] viene dunque rappresentato come un fattore aggiuntivo, in realtà tale da introdurre margini di discrezionalità (più avanti meglio esaminati) [#OMISSIS#] fissazione del contingente annuale dei posti di cui trattasi.
L’esigenza di adeguati livelli di formazione – vero pilastro giustificativo del numero chiuso – è peraltro ribadita da tutta la citata giurisprudenza, nazionale e comunitaria, né si presta all’interpretazione “costituzionalmente orientata”, proposta nell’impugnativa in esame, secondo cui, mentre in [#OMISSIS#] di capacità formativa superiore al fabbisogno dovrebbe essere prioritariamente soddisfatto il diritto allo studio, nel [#OMISSIS#] opposto di fabbisogno superiore alle capacità formative sarebbe senz’altro necessario aumentare il numero dei posti, “dovendosi tutelare comunque il [#OMISSIS#] salute”.
Ad avviso del Collegio, le predette argomentazioni non corrispondono al delicato bilanciamento di interessi, che l’Amministrazione è chiamata ad effettuare in via esclusiva, con soluzioni intangibili nel merito ove razionali, congrue e non basate su erronei presupposti di fatto.
Spetta [#OMISSIS#] organi pubblici competenti, infatti, dettare i parametri valutativi, operare i riscontri necessari e bilanciare le esigenze sopra indicate, che riguardano da una parte il livello di formazione da assicurare ai nuovi medici, dall’altra le concrete possibilità di avviamento al mondo del lavoro, da garantire ragionevolmente [#OMISSIS#] stessi, dopo un percorso di studio particolarmente lungo e complesso.
Il secondo motivo sarebbe inammissibile per non aver fornito il ricorrente il superamento della prova di resistenza che appare alquanto difficile stante il basso punteggio lontano di oltre dieci punti da quello dell’[#OMISSIS#] ammesso.
La sovrapponibilità tra i quesiti indicati e quelli assegnati [#OMISSIS#] prova preselettiva per il corso di laurea in Veterinaria sostenuta due giorni prima è affermata ma non provata poiché i quesiti sono simili ma non perfettamente sovrapponibili, ma in ogni [#OMISSIS#] è opportuno riportarsi a quanto stabilito in merito da una recente sentenza del Consiglio di Stato 4266/2020: “posto che sono state somministrate a tutti gli studenti le medesime domande e che non esiste una disposizione normativa o un principio generale che postuli espressamente la necessaria originalità e novità dei quesiti che vengano somministrati ai candidati di una procedura pubblica, ciò che importa ai fini del giudizio di legittimità è l’eventuale alterazione della par condicio degli stessi; l’art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994, infatti, si limita a prescrivere la segretezza delle tracce, da cui si evince che i quesiti proposti devono essere segreti ([#OMISSIS#] loro complessiva combinazione); …tale alterazione della par condicio non è alcun modo evincibile dalle allegazioni contenute negli atti… in ogni [#OMISSIS#], nel merito della censura proposta, non è comunque possibile determinare quali candidati siano stati avvantaggiati dalla circostanza sopra indicata, né quanto l’avere avuto accesso a …quesiti simili o identici a quelli somministrati [#OMISSIS#] prova di concorso abbia facilitato la prova…va pure sottolineato che la mera similitudine tra quesiti non può determinare vizio della prova poiché, come ben noto [#OMISSIS#] esperti del settore, anche la diversità di alcune o di una soltanto delle alternative risposte al quesito , tra i due test posti a raffronto, può fortemente incidere sulla difficoltà della prova …in sostanza, è il complesso dei quesiti a dover essere valutato come originale, non potendo l’identità di alcuni solamente dei quesiti proposti avere un effetto invalidante in toto“.
Infine anche se i quesiti fossero identici il candidato fino alla pubblicazione dell’esito della prova, avvenuta dopo l’effettuazione del test per medicina, non conoscerebbe la risposta esatta.
Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, la parziale novità delle questioni esaminate e gli indirizzi non univoci, espressi in sede cautelare ne rendono equa, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 01/03/2021