Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2021, n. 1876

Abilitazione scientifica nazionale - Motivazione del giudizio abilitativo - Coerenza della produzione scientifica con il settore concorsuale - Rapporto tra diverse tornate di abilitazione

Data Documento: 2021-03-05
Area: Giurisprudenza
Massima

Il procedimento abilitativo implica la formulazione di un giudizio complesso, sostanzialmente scomponibile in tre diversi momenti logici della valutazione del lavoro scientifico: il primo teso ad accertare il raggiungimento di alcune mediane (giudizio quantitativo statistico); il secondo a valutare analiticamente la produzione scientifica anche sulla base del metodo del cd. impact factor (giudizio qualitativo analitico ed obiettivo); il terzo a fornire una valutazione sintetica e finale sulla maturità scientifica (giudizio qualitativo finale). Il superamento degli indicatori quantitativi e bibliometrici non assume di per sé valore decisivo al fine di formulare un giudizio positivo sulla maturità scientifica, dovendo la commissione di concorso, sul piano sintetico qualitativo e finale, valutare la maturità scientifica del candidato, con un giudizio che può anche motivatamente superare l’esito positivo dei giudizi analitici. Ma, come secondo il consolidato orientamento di questa Sezione – che, ancorché formatosi sulla disciplina previgente del 2012, deve ritenersi applicabile anche alla normativa del 2016, attesa l’identità di ratio –, a fronte del superamento di tre ‘mediane’, la commissione deve indicare in maniera analitica e rigorosa i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione a professore: in particolare, è stato precisato che la commissione deve motivare analiticamente (in modo rafforzato, proprio per il constatato superamento delle tre ‘mediane’) la valutazione del candidato, che già di per sé deve essere stata condotta in modo analitico (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 4596; id., 19 gennaio 2017, n. 226; id., 26 maggio 2015, n. 2665). In altri termini, laddove un candidato all’ASN abbia maturato, tra quelli legalmente prestabiliti e preordinati ad una tendenziale oggettivazione dei parametri di valutazione degli aspiranti, indici più che soddisfacenti, allora i giudizi individuali dei commissari e collegiale della commissione devono essere particolarmente rigorosi, intimamente coerenti, analitici e diffusi nella motivazione onde la commissione stessa possa pervenire ad una valutazione di segno contrario (ai fini dell’ASN) rispetto a quello che si ricaverebbe dall’analisi degli stessi indici.
Orbene, nella fattispecie sub iudice il TAR ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi normativi e giurisprudenziali, in quanto, a fronte del superamento delle tre mediane di riferimento, e del possesso, da parte dell’odierno appellato, di ben sette titoli tra i nove individuati dalla commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 95/2016, nei giudizi individuali e in quello finale collegiale non risultano sviluppate motivazioni rigorose e pregnanti, atte a suffragare il giudizio finale negativo, contrastante con l’accertato ampio assolvimento, nella produzione scientifica del candidato, dei menzionati indicatori bibliometrici e dei richiesti titoli.

Ancorché le valutazioni effettuate dalle due commissioni (una per la tornata 2012, poi confermata nella procedura di chiamata diretta, e l’altra della tornata 2016, oggetto del presente giudizio) siano autonome tra loro, ciò non toglie la sussistenza di un elemento di evidente contraddittorietà che va a discapito dell’esigenza di chiarezza e dello stesso affidamento dell’odierno appellante, il quale aveva confidato, a suo tempo, in una valutazione che aveva comunque giudicato coerente con il settore concorsuale di riferimento.

Contenuto sentenza

N. 01876/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2018, proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario – Anvur, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#], n. 58; 
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza), n. 8611/2017, resa tra le parti e concernente: mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I° fascia nel settore concorsuale 11/C2 – Logica, Storia e Filosofia della Scienza (tornata 2016/2017);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2021, il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito, per le parti presenti, l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in collegamento da remoto ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 e 4, comma 1, Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il TAR per il Lazio accoglieva il ricorso n. 5132 del 2017, con il quale l’odierno appellante aveva impugnato gli atti della procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I° fascia per il settore concorsuale 11/C2 – Logica, Storia e Filosofia della Scienza (tornata 2016/2017), in particolare il giudizio di non idoneità da esso riportato, censurato come erroneo, contraddittorio ed illegittimo sotto vari [#OMISSIS#], annullando di conseguenza il giudizio di inidoneità e ordinando all’amministrazione resistente di rinnovare la valutazione della posizione del ricorrente mediante una commissione in diversa composizione.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’amministrazione soccombente, assumendo la legittimità dell’operato della commissione giudicatrice e censurando l’erroneo accoglimento dei vizi di difetto di motivazione e di contraddittorietà del giudizio della commissione con quello reso da altra commissione sull’idoneità dell’odierno appellato alle funzioni di professore di II° fascia, stesso settore concorsuale, per la tornata 2012. L’amministrazione appellante chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.
3. Si costituiva in giudizio l’appellato, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.
4. Respinta con ordinanza n. 743/2018 l’istanza di sospensiva, la causa all’udienza pubblica del 18 febbraio 2021, tenuta come da verbale, è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
Merita, in particolare, conferma la statuizione del TAR circa l’illegittimità del giudizio collegiale finale di inidoneità alle funzioni di professore universitario di I° fascia nel settore concorsuale in questione, per carenza di motivazione e contraddittorietà delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice.
5.1 In via preliminare è opportuno ricostruire, in sintesi, il quadro normativo di riferimento vigente ratione temporis.
L’art. 16 l. n. 240/2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) disciplina la procedura selettiva finalizzata all’ottenimento dell’abilitazione scientifica nazionale.
In attuazione di tale disposizione, sono stati adottati il d.P.R. n. 222/2011 (Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a [#OMISSIS#] dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), come modificato dal d.P.R. n. 95/32016 (Regolamento recante modifiche al decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a [#OMISSIS#] dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), e il d.m. n. 120/2016 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95).
L’art. 3 del d.m. n. 120/2016 dispone che «nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate».
In particolare, l’art. 3, comma 2, lettera a), del suddetto decreto, nel fissare i criteri e i parametri che la commissione deve seguire nel valutare i titoli universitari e le pubblicazioni scientifiche per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, stabilisce che detta valutazione deve essere volta ad accertare «la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca».
A [#OMISSIS#] del successivo art. 4, i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono: «a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi».
A [#OMISSIS#] dell’art. 6, la commissione attribuisce l’abilitazione «esclusivamente» ai candidati che: «a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B», con tale espressione intendendosi (secondo la richiamata definizione), una «pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale».
Dalla normativa sopra richiamata emerge che il procedimento abilitativo implica la formulazione di un giudizio complesso, sostanzialmente scomponibile in tre diversi momenti logici della valutazione del lavoro scientifico: il primo teso ad accertare il raggiungimento di alcune mediane (giudizio quantitativo statistico); il secondo a valutare analiticamente la produzione scientifica anche sulla base del metodo del cd. impact factor (giudizio qualitativo analitico ed obiettivo); il terzo a fornire una valutazione sintetica e finale sulla maturità scientifica (giudizio qualitativo finale);
È, bensì, vero che, in questo quadro, il superamento degli indicatori quantitativi e bibliometrici non assume di per sé valore decisivo al fine di formulare un giudizio positivo sulla maturità scientifica, dovendo la commissione di concorso, sul piano sintetico qualitativo e finale, valutare la maturità scientifica del candidato, con un giudizio che può anche motivatamente superare l’esito positivo dei giudizi analitici. Ma, come secondo il consolidato orientamento di questa Sezione – che, ancorché formatosi sulla disciplina previgente del 2012, deve ritenersi applicabile anche alla normativa del 2016, attesa l’identità di ratio –, a fronte del superamento di tre ‘mediane’, la commissione deve indicare in maniera analitica e rigorosa i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione a professore: in particolare, è stato precisato che la commissione deve motivare analiticamente (in modo rafforzato, proprio per il constatato superamento delle tre ‘mediane’) la valutazione del candidato, che già di per sé deve essere stata condotta in modo analitico (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 4596; id., 19 gennaio 2017, n. 226; id., 26 [#OMISSIS#] 2015, n. 2665). In altri termini, laddove un candidato all’ASN abbia maturato, tra quelli legalmente prestabiliti e preordinati ad una tendenziale oggettivazione dei parametri di valutazione degli aspiranti, indici più che soddisfacenti, allora i giudizi individuali dei commissari e collegiale della commissione devono essere particolarmente rigorosi, intimamente coerenti, analitici e diffusi [#OMISSIS#] motivazione onde la commissione stessa possa pervenire ad una valutazione di segno contrario (ai fini dell’ASN) rispetto a quello che si ricaverebbe dall’analisi degli stessi indici.
5.2 Orbene, [#OMISSIS#] fattispecie sub iudice il TAR ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi normativi e giurisprudenziali, in quanto, a fronte del superamento delle tre mediane di riferimento, e del possesso, da parte dell’odierno appellato, di ben sette titoli tra i nove individuati dalla commissione [#OMISSIS#] prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 95/2016, nei giudizi individuali e in quello finale collegiale non risultano sviluppate motivazioni rigorose e pregnanti, atte a suffragare il giudizio finale negativo, contrastante con l’accertato ampio assolvimento, [#OMISSIS#] produzione scientifica del candidato, dei menzionati indicatori bibliometrici e dei richiesti titoli. Ciò tanto più che in taluni dei giudizi individuali le pubblicazioni sono state valutate «di originalità e rilievo per il settore concorsuale», la collocazione editoriale dei prodotti scientifici è stata valutata «di rilievo anche internazionale, con un buon numero di prodotti su riviste di Fascia A», e nel giudizio collegiale si rimarca che «[l]a qualità della ricerca e della produzione scientifica è di livello apprezzabile nell’ambito della storia della psicologia», «[l]a produzione del candidato è ampia e continua sul piano temporale» e «[l]a produzione scientifica del candidato risulta caratterizzata da una collocazione editoriale di buon livello, anche se solo per la psicologia».
È, dunque, riscontrabile una patente discrasia tra tali elementi valutativi di carattere oggettivo ad esito positivo e la valutazione finale negativa, dovuta precipuamente a un giudizio di presunta non coerenza della maggioranza delle pubblicazioni presentate dal candidato con il settore concorsuale di riferimento, in quanto afferenti alla storia della psicologia.
Ebbene, a tale [#OMISSIS#] riguardo si osserva che dalla lettura delle «Declaratorie dei settori concorsuali» di cui all’allegato B al d.m. n. 855/2015 emerge che nel settore concorsuale 11/C2 (Logica, Storia e Filosofia della Scienza) – che, tra l’altro, contempla in modo onnicomprensivo «ricerche che riguardano […] lo studio delle questioni storiche, filosofiche e metodologiche relative alle singole scienze» – rientrano de plano le ricerche scientifiche aventi ad oggetto lo studio della storia anche di singole discipline scientifiche e dunque anche gli studi della storia della psicologia, oggetto della maggior parte delle pubblicazioni dell’odierno appellante ([#OMISSIS#], peraltro, una specifica previsione di un settore concorsuale a sé stante di Storia della Psicologia, la quale materia dunque non può che essere ricondotta al settore concorsuale all’esame).
A ciò si aggiunga la contraddittorietà – correttamente rilevata dal TAR, in accoglimento di correlativo specifico motivo di censura – del giudizio espresso dalla commissione in ordine alla non attinenza delle pubblicazioni al settore concorsuale de quo, con quello, di opposto tenore, espresso dalla diversa commissione nominata per la tornata 2012, la quale, nell’attribuire al ricorrente l’abilitazione per la II° fascia [#OMISSIS#] settore concorsuale 11/C2, ha valutato le pubblicazioni, in parte coincidenti con quelle presentate nell’attuale tornata ed incentrate (anche se non [#OMISSIS#] totalità) sulla storia della psicologia, coerenti con il settore concorsuale. Come puntualmente precisato dal TAR, ancorché le valutazioni effettuate dalle due commissioni (una per la tornata 2012, poi confermata [#OMISSIS#] procedura di chiamata diretta, e l’altra della tornata 2016, oggetto del presente giudizio) siano autonome tra loro, ciò non toglie la sussistenza di un elemento di evidente contraddittorietà che va a discapito dell’esigenza di chiarezza e dello stesso affidamento dell’odierno appellante, il quale aveva confidato, a suo tempo, in una valutazione che aveva comunque giudicato coerente con il settore di riferimento (anche) le pubblicazioni in materia di storia della psicologia.
5.3 Sul piano conformativo, altrettanto correttamente è stata disposta la rinnovazione del giudizio valutativo tramite una nuova commissione, la quale dovrà provvedere in aderenza al tenore della statuizione annullatoria. Infatti, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e difetto motivazionale posto a base della pronuncia di annullamento inficia il nucleo essenziale delle operazioni valutative compiute dalla commissione, con la conseguenza che la rinnovazione della valutazione deve essere affidata a un commissione giudicatrice in diversa composizione (v. in tale senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2012, n. 4858; id., 5 luglio 2017, n. 3307, con ulteriori richiami giurisprudenziali).
5.4 Conclusivamente, per le ragioni tutte sopra esposte, in reiezione dell’appello – che non mostra di addurre un quadro censorio idoneo a pervenire ad un giudizio difforme da quello raggiunto in primo grado – devono essere confermate la declaratoria d’illegittimità degli atti impugnati per insufficienza e contraddittorietà della motivazione posta a base del giudizio di non idoneità e la conseguente statuizione annullatoria.
6. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate [#OMISSIS#] parte dispositiva, devono essere poste a carico dell’Amministrazione appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 429 del 2018), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’amministrazione appellante a rifondere all’appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.500,00, oltre [#OMISSIS#] accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 febbraio 2021, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/03/2021