TAR Campania, Napoli, Sez. II, 24 marzo 2021, n. 1974

Procedura di chiamata - art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 - Predeterminazione dei criteri di valutazione

Data Documento: 2021-03-24
Area: Giurisprudenza
Massima

Secondo la ricostruzione del Collegio, operata nell’ambito di una procedura di chiamata per posti da professore ordinario, “in sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli” e, in ragione di tale potere di valutazione tecnica, affidato ad esperti del settore che sono in grado pertanto, in ragione della propria competenza di valutare quella altrui, “l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili” (Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2018, n.1218).
Tuttavia il punto di equilibrio tra il potere di valutazione tecnica riservato all’amministrazione e la tutela giurisdizionale avverso l’esercizio in concreto di tale potere sta proprio nel dovere da parte della prima di fissare ex ante i criteri di valutazione, in mancanza dei quali neanche è configurabile il sindacato giudiziale. Ciò in quanto, il giudizio conclusivo della commissione deve dare contezza delle ragioni determinanti la prevalenza di uno dei candidati, che si realizza mediante il raffronto delle valutazioni con dei parametri omogenei; poiché solo sulla base di criteri specifici è valutabile l’adeguatezza, sotto il profilo della “ragionevolezza tecnica”, della motivazione che supporta la scelta del candidato idoneo (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 10 dicembre 2013, n. 869). Di qui l’illegittimità di giudizi collegiali estremamente sintetici e stringati che non lasciando emergere l’iter logico-giuridico seguito dalla commissione finiscono per svuotare di significato lo stesso momento comparativo della valutazione, privando di un obiettivo riscontro le ragioni dei giudizi formulati dalla commissione e della prevalenza riconosciuta all’un candidato sugli altri (T.A.R. Toscana, Sez. I, 11 aprile 2013, n. 564).
In altri termini, la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è infatti quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione (sul punto, da ultimo, si è pronunciata anche la Sezione con sentenza n. 762 del 17 febbraio 2020). L’adempimento si inquadra, pertanto, nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l’accento anche sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (cfr., ex multis, T.A.R. Milano, sez. III, 07 marzo 2019, n.473; Cons. Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2334; VI, 27 settembre 2016, n. 3976; id., 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990). E’ infatti stato anche affermato il principio della procedimentalizzazione di tale attività di “autovincolo”: i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti prima che siano noti i nominativi dei candidati, per evitare che possa sorgere il sospetto che i criteri vengano individuati al fine di favorire o penalizzare taluno dei candidati stessi (T.A.R. Milano, Sez. III, 5 aprile 2019, n. 757 e, ovviamente, prima dello svolgimento delle prove cui si riferiscono (Cons. Stato Sez. V, 21 gennaio 2019, n. 495). In mancanza di tale predeterminazione, il sospetto si riverbera pertanto nello stesso momento della valutazione finale.

Contenuto sentenza

N. 01974/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02391/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2391 del 2020, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Universita’ degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via [#OMISSIS#] 11; 
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Melisurgo n. 4; 
per l’annullamento
del decreto Rettorale n. -OMISSIS- Repertorio DPR n. 318 del 2002 recante approvazione degli atti della Commissione giudicatrice nominata per la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate per il settore concorsuale 06/C1 (Chirurgia Generale) e per il settore scientifico-disciplinare MED/18 (Chirurgia Generale) indetta con D.R. n. -OMISSIS-e dichiarazione di idoneità del prof. -OMISSIS- e di ogni atto preordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2021, svoltasi con modalità da remoto, la dott.ssa [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con decreto del Rettore n. -OMISSIS- sono state indette le procedure di selezione finalizzate alla chiamata di tredici posti di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. 240 del 2010, tra le quali quella in controversia per un posto il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate dell’Università resistente (settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale; settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia Generale).
La predetta procedura si è conclusa con il decreto del Rettore n. -OMISSIS-, con il quale, in approvazione degli atti della commissione giudicatrice, è stato dichiarato idoneo l’odierno controinteressato.
La ricorrente ha impugnato tale provvedimento conclusivo e nel giudizio si sono costituiti sia l’amministrazione resistente che parte controinteressata. All’udienza pubblica del 2 marzo 2021, svoltasi con modalità da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato, condividendosi la prima censura.
3. E opportuno riportare la cornice normativa e amministrativa di riferimento.
A livello di [#OMISSIS#] primaria, l’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” rimette la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai regolamenti di ciascun ateneo, nel rispetto di una serie di criteri-[#OMISSIS#], tra i quali rientrano quello secondo cui la procedura di chiamata deve prevedere la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati; nonchè quello secondo cui la proposta di chiamata proveniente dal dipartimento interessato deve essere formulata a maggioranza dei professori di prima o di seconda fascia, per poi essere approvata con delibera del consiglio di amministrazione dell’Università.
In sede di normazione secondaria, l’art. 7 comma 3 del D.R. 517 del 26 giugno 2018 “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” prevede, in particolare, che “ai fini della valutazione, la commissione ricorre, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale”.
Infine, con riguardo [#OMISSIS#] atti amministrativi generali adottati in relazione alle plurime procedure di selezione in esame, rileva l’art. 8 dell’atto di indizione, il quale, rubricato “modalità di valutazione”, prevede al comma 1 che, [#OMISSIS#] sua prima seduta, la commissione – la cui nomina e composizione è disciplinata dal precedente art. 7 secondo il criterio di competenza il settore concorsuali specifico– “definisce i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e dell’attività assistenziale, ove prevista, dei candidati con particolare riferimento alle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché alla tipologia di impegno didattico scientifico ed assistenziale, ove previsto, nonché della prova didattica per coloro per i quali è richiesta ai sensi dell’art. 1 del presente bando”; al comma 2 indica poi per ogni elemento di valutazione, oggetti specifici di apprezzamento; così, per quanto riguarda la produzione scientifica, la commissione valuta:
a) l’originalità e l’innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;
b) l’apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) la congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale ovvero del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze [#OMISSIS#] specifico settore”. Nel comma 3 del medesimo art. 8, il bando si preoccupa di precisare che “Ai fini della predetta valutazione, la Commissione ricorre, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale”. Al successivo comma 4, si aggiunge che “la Commissione, in ogni [#OMISSIS#], oltre a quanto indicato nei commi precedenti, valuta specificamente: a) il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’[#OMISSIS#]; b) l’attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all’[#OMISSIS#]; c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani o stranieri; d) attività in campo clinico per i settori in cui sono richieste tali specifiche competenze; e) l’attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; f) la direzione, l’organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali o il coordinamento di progetti nell’ambito della didattica di interesse nazionale; g) la prova didattica per coloro che non appartengono ai ruoli universitari quali ricercatore, anche a tempo determinato, e professore di II fascia e di I fascia ed, eventualmente, se richiesto dal Dipartimento ed indicato nell’art. 1 del presente bando, anche per coloro che appartengono al ruolo universitario di ricercatore”.
Infine, a chiusura della delineazione della disciplina concernente la fase preliminare della definizione dei criteri e a garanzia di imparzialità, il bando prescrive che la commissione consegna i criteri al responsabile del procedimento che ne assicura la pubblicità sul [#OMISSIS#] web dell’Università, in modo da pubblicizzarli almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
4. Quanto al contenuto degli atti della procedura specifica in controversia, che avrebbero dovuto concretizzare la regola delineata a monte dall’atto di avvio tenuto conto del settore concorsuale di riferimento, si osserva – così anticipando in parte le considerazioni del Collegio sulla fondatezza del primo motivo di ricorso – quanto segue.
Con il verbale n. 1 – per il cui contenuto si rinvia alla lettura del relativo documento allegato al ricorso – la commissione avrebbe dovuto “definire” i criteri in relazione ai [#OMISSIS#] oggetto di valutazione idonei a rivelare la competenza dei candidati; ma ha di fatto riproposto pedissequamente quanto riportato nel bando all’art. 8, tra l’altro con esclusivo riguardo alla produzione scientifica.
Emblematico in tal senso è l’aver riportato, senza alcuna modifica, anche la prescrizione del medesimo art. 8 che attribuiva alla commissione il potere/dovere di ricorrere, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito internazionale; potere che avrebbe dovuto essere concretamente esercitato in sede di attuazione con il primo verbale in esame e non riaffermato in astratto come opzione; mentre non è evincibile da alcun atto né se né, in [#OMISSIS#] positivo, a quali parametri siffatti essa si sarebbe poi effettivamente auto-vincolata.
Va peraltro osservato che, mentre per la produzione scientifica, il bando prevedeva macro criteri, riservando alla commissione vista la specificità dei diversi settori concorsuali (il medesimo bando ha avviato procedure di selezione, tra l’altro, per il dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie ambientali, Scienze politiche) il potere e il dovere di definirli; per le altre aree di valutazione (curriculum, attività didattica, attività assistenziale), il potere di indicare i criteri era interamente rimesso alla valutazione tecnico-discrezionale della commissione non essendovi nel bando alcun principio [#OMISSIS#].
5. Tanto osservato, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso sia fondato, con assorbimento delle restanti censure.
La ricorrente lamenta, in particolare, la circostanza che mancherebbero totalmente, nel verbale n. 1, i criteri di valutazione, “ovvero gli strumenti oggettivi che la commissione utilizzerà per la formulazione del giudizio”, essendosi la commissione limitata ad enunciare i campi oggetto della valutazione, peraltro incompleti, ma senza alcun riferimento né al metodo né al modo né ai parametri alla luce dei quali tali elementi avrebbero dovuto essere apprezzati, al fine di rendere logicamente intellegibile la valutazione comparativa.
6. Ora, è noto che “in sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio [#OMISSIS#] stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli” e che, in ragione di tale potere di valutazione tecnica, affidato ad esperti del settore che sono in grado pertanto, in ragione della propria competenza di valutare quella altrui, “l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del [#OMISSIS#] amministrativo, [#OMISSIS#] che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili” (Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2018, n.1218).
7. Tuttavia il punto di equilibrio tra il potere di valutazione tecnica riservato all’amministrazione e la tutela giurisdizionale avverso l’esercizio in concreto di tale potere sta proprio nel dovere da parte della prima di fissare ex ante i criteri di valutazione, in mancanza dei quali neanche è configurabile il sindacato giudiziale. Ciò in quanto, il giudizio conclusivo della commissione deve dare contezza delle ragioni determinanti la prevalenza di uno dei candidati, che si realizza mediante il raffronto delle valutazioni con dei parametri omogenei; poiché solo sulla base di criteri specifici è valutabile l’adeguatezza, sotto il profilo della “ragionevolezza tecnica”, della motivazione che supporta la scelta del candidato idoneo (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 10 dicembre 2013, n. 869). Di qui l’illegittimità di giudizi collegiali estremamente sintetici e stringati che non lasciando emergere l’iter logico-giuridico seguito dalla commissione finiscono per svuotare di significato lo stesso momento comparativo della valutazione, privando di un obiettivo riscontro le ragioni dei giudizi formulati dalla commissione e della prevalenza riconosciuta all’un candidato sugli altri (T.A.R. Toscana, Sez. I, 11 aprile 2013, n. 564).
In altri termini, la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è infatti quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione (sul punto, da [#OMISSIS#], si è pronunciata anche la Sezione con sentenza n. 762 del 17 febbraio 2020). L’adempimento si inquadra, pertanto, nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale [#OMISSIS#] l’accento anche sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (cfr., ex multis, T.A.R. Milano, sez. III, 07 marzo 2019, n.473; Cons. Stato, VI, 17 [#OMISSIS#] 2017, n. 2334; VI, 27 settembre 2016, n. 3976; id., 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990).
E’ infatti stato anche affermato il principio della procedimentalizzazione di tale attività di “autovincolo”: i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti prima che siano noti i nominativi dei candidati, per evitare che possa sorgere il sospetto che i criteri vengano individuati al fine di favorire o penalizzare taluno dei candidati stessi (T.A.R. Milano, Sez. III, 5 aprile 2019, n. 757 e, ovviamente, prima dello svolgimento delle prove cui si riferiscono (Cons. Stato Sez. V, 21 gennaio 2019, n. 495). In mancanza di tale predeterminazione, il sospetto si riverbera pertanto [#OMISSIS#] stesso momento della valutazione finale.
8. Va sottolineato, con riguardo al [#OMISSIS#] di specie, che, come già anticipato (supra punto 4) la commissione ha omesso di “definire” i criteri, compito delineato nel bando e che, attraverso l’uso di tale locuzione, chiaramente consisteva nel dettagliare, specificare, articolare i criteri astrattamente indicati – per tutte le procedure del bando – in relazione a quella specifica per la quale era stata nominata la commissione; poiché per un verso ha riprodotto quelli già contenuti nell’atto di indizione (con riguardo alla produzione scientifica); per un altro, ha proprio omesso l’attività di indicazione con riferimento ai restanti [#OMISSIS#] oggetto di valutazione (tra cui l’attività didattica ed assistenziale, entrambi ovviamente di natura peculiare tenuto conto dell’ambito medico).
9. In mancanza della predeterminazione dei criteri ex ante, è pertanto anche astrattamente precluso al Collegio il sindacato in relazione [#OMISSIS#] altri elementi di valutazione, oggetto delle restanti censure, invero dedotte in ricorso in ordine espresso di graduazione.
Parte ricorrente si sofferma ad esempio sulla logicità del giudizio finale attribuito all’attività assistenziale della ricorrente, ritenuto illegittimamente come “molto [#OMISSIS#]” a fronte di quello di “ottimo” del controinteressato, nonostante ad avviso della ricorrente fossero configurabili un maggior numero a suo favore di interventi complessi; ma, in mancanza di criteri predeterminati sulla valutazione di tale attività, non è ancorabile il sindacato giudiziale (cfr. anche Ad. Plen. 20 settembre 2017, n. 7).
10. In conclusione il ricorso va pertanto accolto, essendo fondata la prima censura che ha valore logicamente assorbente rispetto alle altre.
11. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 34 comma 1 lett. e) c.p.a., in sede di attuazione della presente decisione, l’amministrazione resistente è pertanto tenuta a rinnovare le operazioni concorsuali previa nomina di una Commissione in diversa composizione, a garanzia del principio di imparzialità. [#OMISSIS#] specifico pertanto: a) l’Università soccombente dovrà nominare un’altra commissione, i cui membri abbiano i requisiti previsti dall’art. 7 del bando; b) la predetta commissione dovrà in sede di prima riunione definire i criteri di valutazione con riguardo alla produzione scientifica, al curriculum, all’attività didattica, e all’attività assistenziale, specificando, in relazione alla produzione scientifica, quelli astrattamente indicati nel bando, con riguardo alla posizione professionale per la quale è stata avviata la selezione in controversia, e tenendo conto, laddove possibile, di parametri eventualmente riconosciuti internazionalmente; c) la medesima commissione dovrà procedere alla valutazione comparativa, dando conto dell’applicazione dei predetti criteri predefiniti in tempo utile da consentire la definizione del procedimento entro il [#OMISSIS#] di seguito indicato; d) il Rettore dovrà pertanto adottare il provvedimento conclusivo entro il [#OMISSIS#] perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, trattandosi di una selezione bandita nel 2019.
12. La regolamentazione delle spese segue il principio di soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo, nei rapporti tra la ricorrente e l’Università. Possono invece compensarsi nei confronti del controinteressato, in ragione del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
b) dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione della decisione di cui al punto 11;
c) condanna l’Università resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che quantifica in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori come per legge e oltre il rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
A) Dati sensibili diversi dalla salute
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, Università [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] , [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Così deciso in Napoli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 2 marzo 2021, svoltasi con collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/03/2021

In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.