Nell’ambito di una procedura di reclutamento per un posto da ricercatore di tipo A, il Collegio ha affermato che il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 impone una valutazione analitica e comparativa dei candidati sulla base degli indicatori qualitativi e quantitativi della loro attività dei candidati. Tuttavia, nel modus operandi della commissione, emerge una discrasia evidente tra i criteri preliminari che prevedevano una valutazione (anche) “comparativa” e da svolgere successivamente a quella analitica – così come imposto dalla disciplina di riferimento – e l’esame effettivamente condotto sui singoli titoli dei candidati, riportato analiticamente nelle schede per ciascun titolo, ma senza alcun confronto o graduazione tra gli stessi.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 16 marzo 2021, n. 1757
Procedura di reclutamento dei ricercatori - Valutazione analitica e comparativa dei titoli - D.M. 25 maggio 2011, n. 243
N. 01757/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02323/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2323 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via [#OMISSIS#] 11;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
– del Decreto Rettoriale DR-OMISSIS- – Albo Ufficiale N.R.2636/2020 (doc.n.1) di Approvazione degli atti della selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, profilo A, per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione architettonica, SSD ICAR/14 Composizione architettonica e urbana, presso il Dipartimento di Architettura (codice identificativo 3_RTDA_2019_02) bandita con DR/2019/5260 del 19.12.2019, pubblicato sulla G.U. il 20.12.2019, n. 100 (doc.n.2);
– degli atti della Commissione Giudicatrice, nominata con DR/2020/688 del 17.02.2020 (doc.n.3) ed in particolare: Verbale riunione preliminare n.1 del 02.03.2020 in cui vengono individuati i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni (doc.n.4); Verbale n.2 di valutazione preliminare dei candidati del 24.03.2020 (doc.n.5); Verbale n.3 del 01.04.2020 di discussione pubblica, prova orale di lingua straniera, attribuzione di punteggi, graduatoria di merito e individuazione del candidato vincitore (doc.n.6);
– nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, la delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione della proposta di chiamata del Dott. -OMISSIS- a ricoprire il posto messo a bando, nonché della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione della suddetta proposta di chiamata, nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro se già stipulato con il candidato risultato vincitore
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 3182020 :
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 1092020 :
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, dell’Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo è stato impugnato il provvedimento conclusivo (Decreto Rettoriale DR-OMISSIS-) della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della L. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Architettura per il Settore concorsuale 08/D1 – Progettazione Architettonica (codice identificativo 3_RTDA_2019_02), SSD ICAR/14 di cui al bando DR/2019/5260 del 19 dicembre 2019.
All’esito della graduatoria è emerso che il controinteressato ha ottenuto il punteggio di complessivi 89,5 punti; a fronte di 82,5 punti conseguiti dall’odierno ricorrente.
2. Parte controinteressata ha formulato analoga domanda di annullamento mediante ricorso incidentale; tutte le parti del processo hanno argomentato le proprie posizioni mediante il deposito di memorie e, all’udienza svoltasi con collegamento da remoto del 2 febbraio 2021, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
3. Prendendo l’abbrivio dal ricorso introduttivo, va osservato che con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 9 del bando di concorso (secondo cui «Per i lavori stampati in Italia devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 31/8/1945, n.660, ovvero dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. 3 [#OMISSIS#] 2006, n.252 – Regolamento di attuazione della L. 15 aprile 2006, n. 106 (in vigore dal 2 settembre 2006)»), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010; dell’art. 3 del D.M. 25 [#OMISSIS#] 2011, n. 243; della Legge 106 del 15 aprile 2006; degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 3 [#OMISSIS#] 2006, n.252 nonché il vizio di eccesso di potere sotto plurimi [#OMISSIS#]. 3.1. In sintesi, parte ricorrente lamenta la circostanza che, in relazione alle pubblicazioni n. 1 e alla n. 8 presentate dal controinteressato, non sarebbero stati adempiuti gli obblighi del deposito legale entro la data di scadenza del bando (20 gennaio 2020), nonostante la dichiarazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 attestasse l’adempimento a tale onere con riguardo a tutte le pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione, comprese le due sopra indicate.
Tali due pubblicazioni pertanto non avrebbero dovuto essere ammesse alla valutazione.
Parte controinteressata sostiene invece che, non essendo state le pubblicazioni “diffuse” al pubblico alla data della scadenza del bando, non era esigibile l’obbligo legale di deposito previsto dalla disciplina sopra richiamata, quale adempimento preliminare. Richiama in tal senso anche la responsabilità dell’editore, [#OMISSIS#] cui esclusiva sfera di influenza ricadrebbe l’assolvimento degli obblighi di deposito.
Con successive memorie, le parti invero controvertono in relazione alla circostanza della effettiva “distribuzione” con particolare riguardo alla pubblicazione n. 1: da un canto, il ricorrente ha depositato documentazione dalla quale si evincerebbe che la pubblicazione era già disponibile online sui siti web commerciali più notori (Amazon, Feltrinelli, IBS, Mondadori); dall’altro, parte controinteressata contesta tale assunto, introducendo la distinzione tra l’inserimento di un testo nell’offerta al pubblico su un [#OMISSIS#] online (che avverrebbe dopo l’associazione al libro del codice ISBN) e la sua effettiva materiale disponibilità per gli utenti, non riscontrabile alla data prevista dal bando.
3.2. Ritiene il Collegio che il primo motivo sia fondato solo on riguardo alla pubblicazione n. 1.
La disciplina di riferimento (DPR 3 [#OMISSIS#] 2006, n. 252) – specificamente richiamata dal bando di gara – prevede che “gli stampati e i documenti a questi assimilabili sono inviati [#OMISSIS#] istituti depositari a cura dell’editore, o comunque del responsabile della pubblicazione, ovvero dal tipografo, qualora manchi l’editore” (art. 6); ciò non esclude che, nei rapporti tra il singolo partecipante al concorso pubblico e l’amministrazione, tale obbligo fosse riferibile, come previsto dal bando dall’aspirante ricercatore (il quale, in [#OMISSIS#] di inadempimento, ben potrebbe rivalersi sul suo diretto interlocutore privato), come peraltro attestato anche dalla circostanza che i partecipanti hanno formulato una dichiarazione in tal senso ex art. 76 DPR 445/2000.
Va peraltro anche osservato che l’art. 2 del d.P.R. prevede le definizioni di “documenti” (“i prodotti editoriali destinati all’uso pubblico sia a titolo oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che digitale, nonchè su ulteriori supporti prodotti dall’evoluzione tecnologica nell’ambito delle finalità previste dalla legge”) e di “uso pubblico” (“la distribuzione, la immissione in circolazione, in commercio o comunque la diffusione al pubblico dei documenti di cui al presente regolamento, anche tramite reti informatiche”), tale da annoverare pienamente anche la diffusione del documento tramite reti informatiche, prescindendo dalla effettiva commercializzazione.
3.3. Nel merito, prescindere dalla equivocità della dichiarazione resa dalla controparte – [#OMISSIS#] quale, in senso cumulativo e senza operare alcuna distinzione, si fa riferimento a tutte le pubblicazioni allegate alla domanda per attestare l’adempimento degli obblighi di deposito così quanto meno rendendo ambiguo il significato della stessa con riferimento alle due pubblicazioni in questione – è emerso, all’esito dell’istruttoria, che la pubblicazione n. 1 era stata “diffusa” sul web e sui siti sopra indicati in data anteriore a quella della scadenza del bando, senza però che fosse stato adempiuto preventivamente l’obbligo di pubblicazione (cfr. memoria depositata in data 31 dicembre 2020, doc. 30); non potendo rilevare, alla luce della nozione legale di “uso pubblico” che il testo fosse effettivamente già acquistabile in quella data.
A diversa conclusione si giunge con riguardo alla pubblicazione n. 8 per la quale il controinteressato ha provato che essa non era invece destinata al “al pubblico”, ma unicamente alla comunità scientifica, con conseguente insussistenza dell’obbligo di deposito legale ex art. 6 citato (il documento è reperibile su una piattaforma https://www.iris.unina.it accessibile unicamente dal target specializzato di riferimento come si evince dall’indicazione riportata nel medesimo [#OMISSIS#] “IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili”).
4. Con il secondo motivo di ricorso, è contestata l’ammissione della pubblicazione n. 11, poiché effettuata su una rivista cinese non qualificabile come “scientifica”, non essendo classificata come tale dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
4.1. Il motivo è infondato.
Nessuna [#OMISSIS#] del bando prevedeva che la pubblicazione dovesse essere inserita in una rivista scientifica presente negli elenchi ANVUR, cui compete il potere di classificazione delle riviste scientifiche in forza del potere conferitole dal D.M. 07 giugno 2016, n. 120. L’art. 13 del bando imponeva piuttosto la valutabilità di “pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale”.
Peraltro non è neanche contestata la ragionevolezza del giudizio operato dalla commissione circa l’ottimo livello e l’ampia diffusione [#OMISSIS#] comunità scientifica della rivista internazionale in questione (Artron Color Printing Co. Ltd a Shenzhen – Cina, dotata di regolare ISSN: 10048537), avendo il ricorrente incentrato la doglianza sulla circostanza che tale rivista fosse esclusa dalla classificazione amministrativa dell’ANVUR.
In questi termini, e mancando una delimitazione del potere di ammissione in tal senso da parte della lex specialis, la censura non può pertanto essere condivisa.
5. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la omessa valutazione analitica e comparativa sulla consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati, con la conseguente violazione dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010; del D.M. 25 [#OMISSIS#] 2011, n. 243; dell’art.13 del bando nonché il vizio di eccesso di potere.
Invero secondo quanto previsto dall’art. 13 citato la commissione avrebbe dovuto valutare “la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca”.
La commissione invece, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe riferito tale valutazione, non esclusivamente alla produzione scientifica – costituita, rispettivamente, da 46 pubblicazioni per il ricorrente e da 31 pubblicazioni per il controinteressato – ma anche all’attività didattica e di ricerca, attribuendo un diverso giudizio a ([#OMISSIS#] e ottimo, rispettivamente, al ricorrente e al controinteressato), senza alcuna motivazione al riguardo.
5.1 Il motivo è fondato.
E’ emerso che – anche a prescindere dal preciso ed esclusivo riferimento alla produzione scientifica la cui valutazione avrebbe dovuto essere condotta anche con riguardo ad un criterio diacronico – la commissione non disponesse, tra gli elementi oggetto di valutazione, della produzione scientifica complessiva dei rispettivi candidati.
Alla luce di tale emergenza fattuale non può pertanto ritenersi persuasiva l’argomentazione difensiva di parte resistente, secondo cui il riferimento testuale – utilizzato peraltro ugualmente per tutti i candidati esaminati e quindi in questa prospettazione inidoneo a ledere la posizione di alcuno – all’attività didattica sarebbe stato frutto di un mero “errore materiale”.
La commissione avrebbe dovuto valutare alla luce del criterio sopra riferito la produzione scientifica complessiva; elemento diverso, per formazione, composizione, attitudine probatoria rispetto a specifiche competenze professionali, rispetto all’attività didattica; ma non ha potuto disporre di tale elemento.
Deve pertanto condividersi la censura, veicolata sotto il vizio di eccesso di potere, della superficiale applicazione della valutazione in parte qua, con la conseguente irragionevolezza anche della formulazione del giudizio assegnato ai diversi candidati.
5.2. Giova peraltro precisare – poiché la questione è stata sollevata anche nel ricorso incidentale di seguito esaminato (cfr. infra punto 11)– che la valutazione della (sola) complessiva produzione scientifica non equivale ad una valutazione fondata esclusivamente sul numero delle pubblicazioni (quantità che peraltro sono anche oggetto di contestazione tra le rispettive parti), ma ovviamente come si evince anche dallo specifico richiamo alla intensità e continuità temporale, alla complessiva produzione riferibile al candidato, valutata in una prospettiva diacronica e che tenga conto anche delle specifiche motivazione di eventuali spazi temporali di sospensione.
6. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’insufficiente motivazione della valutazione “comparativa” su titoli, curricula e produzione scientifica dei candidati. Sarebbe in particolare stato violato il D.M. 25 [#OMISSIS#] 2011, n. 243, impositivo della analiticità della valutazione sulla base degli indicatori qualitativi e quantitativi dell’attività dei candidati, stabilendo all’art. 2 comma 1 che le commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione comparativa (…) precisando che «la valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 deve essere effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato».
In sostanza, ad avviso del ricorrente, essendo stata omessa la valutazione comparativa dei titoli dichiarati dai candidati, non sarebbe possibile comprendere quali elementi siano stati decisivi nel confronto tra i candidati e quello vincitore e quindi in definitiva l’iter logico della scelta.
Nel merito viene anche contestata l’erroneità dei presupposti in relazione a titolo specifici; in particolare, la Commissione ha considerato a favore del controinteressato «la ricerca semestrale per il supporto alle attività del progetto TEMASAV (Tecnologie e Monitoraggio Ambientale per la Sostenibilità delle Aree Vaste) presso il centro di ricerca permanente A.M.R.A. (2014-2015)» nonostante lo stesso avesse attestato un’attività di ricerca di soli quattro mesi «10-2014/02-2015 – Assegno di ricerca, TEMASAV»; peraltro gli assegni di ricerca possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, secondo quanto previsto dall’art. 22 della legge 24/2010 (previsione riprodotta anche nel Regolamento sugli assegni di ricerca dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” DR/2019/1510 del 23.04.2019, art.2, comma 1); avrebbe valutato illogicamente sia la pubblicazione n. 1 (sulla quale però si è concentrata anche la prima censura che in parte qua è stata accolta), e la pubblicazione n. 9 che non consisterebbe in un articolo scientifico ma in una recensione.
6.1 Il quarto motivo è fondato, con le precisazioni di seguito riportate.
Emerge una evidente discrasia, dalla lettura dei verbali n. 1 e 2 della commissione, tra i criteri preliminari che prevedevano una valutazione (anche) “comparativa” e da svolgere successivamente a quella analitica – così come imposto dalla disciplina di riferimento – e l’esame effettivamente condotto sui singoli titoli dei cinque candidati, riportato analiticamente nelle schede per ciascun titolo, ma senza alcun confronto o graduazione tra gli stessi.
In questi limiti va pertanto accolto il motivo in esame, dovendo l’amministrazione riesercitare il potere valutativo da estendere anche alla comparazione tra i titoli dei diversi candidati.
Le restanti articolazioni della doglianza mirano invece a sostituire al giudizio, tecnico-discrezionale, della commissione un giudizio diverso su singoli titoli, per i quali peraltro le schede hanno riportato analiticamente anche i [#OMISSIS#] oggetto di apprezzamento, nonché il riferimento al settore di interesse.
Pertanto in parte qua, la censura non può essere accolta, oltrepassando i limiti del sindacato devoluto a questa sede.
7. In conclusione il ricorso introduttivo va accolto sulla base dei motivi, e nei limiti, sopra esaminati.
8. Con il ricorso incidentale, depositato il 31 agosto 2020 e ridepositato in data 10 settembre 2020, il controinteressato impugna la determinazione finale dell’amministrazione [#OMISSIS#] parte in cui ha preso atto della valutazione da parte della commissione della posizione del ricorrente.
9. Con il primo motivo, deduce, con riguardo alla pubblicazione n. 9 del ricorrente, la medesima doglianza concernente la violazione degli obblighi di pubblicazione, che è stata esaminata in relazione al ricorso introduttivo. La circostanza sarebbe stata confermata anche dalla attestazione resa dall’ICCU-Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e i cataloghi delle Biblioteche nazionali di Roma e [#OMISSIS#], allegata al ricorso.
La doglianza va accolta, richiamando quanto alla disciplina di riferimento le osservazioni contenute supra punto 3.2, non avendo il ricorrente fornito adeguata prova contraria, pur ricadendo su di esso l’onere probatorio ex art. 64 c.p.a., trattandosi di un fatto positivo rientrante [#OMISSIS#] sua sfera di disponibilità.
10. Con la seconda censura, viene lamentato il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, [#OMISSIS#] parte in cui la Commissione avrebbe valutato positivamente una pubblicazione del concorrente, odierno ricorrente, pur trattandosi di un articolo non pubblicato su rivista scientifica ANVUR.
La doglianza va rigettata, per le medesime argomentazioni già spese con riguardo al secondo motivo del ricorso introduttivo.
11. Deve rigettarsi anche il terzo motivo del ricorso incidentale, come posto dal controinteressato.
Come già sottolineato supra punto 5.2., la valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica non può considerarsi un’operazione algoritmica, fondata sul quantitativo numerico delle pubblicazioni scientifiche, poiché essa in tal senso non necessiterebbe dell’apprezzamento tecnico-discrezionale riservato alla commissione, spettando piuttosto alla amministrazione il dovere di motivare in ordine a tutti i [#OMISSIS#] previsti: consistenza complessiva, intensità, continuità temporale a sua volta valutata, in concreto, anche in relazione ai motivi di eventuali iato temporali.
12. Non può accogliersi, poiché esorbita dal sindacato della ragionevolezza tecnica della valutazione operata dalla Commissione, la quarta censura.
Va infatti precisato che la corrispondente doglianza sollevata da parte ricorrente, e condivisa dal collegio, riguarda la omessa valutazione comparativa – non il merito degli specifici giudizi formulati con riguardo alle singole pubblicazioni – da compiersi al fine di poter graduare i giudizi complessivi e secondo quanto indicato nel verbale n. 1 di predeterminazione dei criteri di valutazione.
Peraltro analoghe censure concernenti il merito della valutazione operata in relazione ai singoli titoli contenute nel ricorso introduttivo non sono state condivise dal Collegio.
13. In conclusione, anche il ricorso incidentale va accolto, ma limitatamente alla prima censura.
14. Alla luce degli esiti di entrambi i ricorsi, il provvedimento impugnato va pertanto annullato.
Ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. 2, in ottemperanza della presente decisione, l’amministrazione resistente ha pertanto il dovere di rideterminarsi, mediante la medesima commissione già insediata, procedendo ad una nuova valutazione, con riguardo esclusivo alle posizioni delle parti in controversia, ovviando alle criticità sopra esaminate e, [#OMISSIS#] specifico: a) ritenendo non ammissibili le pubblicazioni n. 1 di parte controinteressata e n. 9 del ricorrente; b) procedendo ad una valutazione della consistenza complessiva della “sola” produzione scientifica, che tenga conto anche dell’intensità e della sua continuità temporale; c) procedendo ad una valutazione, anche, comparativa dei titoli tra il candidato ricorrente e l’odierno controinteressato.
16. In ragione del complessivo esito della controversia, possono compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
-accoglie il ricorso introduttivo e il ricorso incidentale, entrambi nei limiti di cui in motivazione;
-annulla il Decreto Rettoriale DR-OMISSIS- oggetto di impugnazione;
-impone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato di cui al punto 14;
-compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Così deciso in Napoli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 2 febbraio 2021, svoltasi con collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2021
In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.