N. 00783/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00251/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale eletto presso la loro [#OMISSIS#] PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Padova, Galleria Berchet, n. 8;
contro
Università degli Studi Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso gli Uffici della stessa in Milano, via Freguglia, n.1;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale eletto presso la sua [#OMISSIS#] PEC come da Registri di Giustizia;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale eletto presso la loro [#OMISSIS#] PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Aldrovandi n.3;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano n. 4453/2019 del 14 novembre 2019, successivamente comunicato alla ricorrente, di accertamento della regolarità formale della “procedura di selezione a n. 1 posto di professore di I fascia da coprire a chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche [#OMISSIS#] Beccaria per il settore concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale, settore scientifico disciplinare SECS –P/11- Economia degli Intermediari Finanziari – Codice Procedura 3991”, con il quale è stato “dichiarato vincitore della procedura di selezione il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”;
– nonché di ogni ulteriore atto comunque connesso per presupposizione o consequenzialità ivi compresi, ove occorrer possa, tutti gli atti della procedura concorsuale, con particolare riguardo ai verbali della Commissione ed alla relazione finale, ai non conosciuti provvedimenti di approvazione della chiamata e/o della procedura da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università, di nomina in ruolo e di immissione in servizio del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], all’eventuale contratto di lavoro sottoscritto, nonché, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse della ricorrente, al bando approvato con D.R. dell’Università degli Studi di Milano n. 528 del 4 febbraio 2019, alle non conosciute delibere dei Dipartimenti di individuazione degli elementi necessari alla formulazione del bando in relazione ai posti assegnati dagli organi accademici, all’eventuale provvedimento emesso sull’istanza di accesso [#OMISSIS#] atti presentata dalla ricorrente, nonché : del regolamento dell’Università di Milano “per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge 30.12.2010 n. 240” emanato con DR n. 1631 del 20 aprile 2018, nonché del Regolamento Generale di Ateneo dell’Università di Milano emanato con D. R. n. 288676 in data 23 dicembre 2013”;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10 marzo 2020:
– della nota prot. 0003312/20 del 14 gennaio 2020 a firma del Rettore dell’Università degli Studi di Milano, con cui è stata riscontrata l’istanza di annullamento in autotutela presentata dall’Avv. [#OMISSIS#] a nome e per conto della Prof.ssa [#OMISSIS#];
– della nota prot. 0075675/19 del 22 luglio 2019 a firma del Rettore dell’Università degli Studi di Milano, trasmessa all’Avv. [#OMISSIS#] in allegato alla nota di cui al punto che precede, con la quale è stata autorizzata la proroga di 2 mesi del [#OMISSIS#] per il completamento della procedura concorsuale ed è stato conseguentemente fissato per il 15 novembre 2019 “il nuovo [#OMISSIS#] per la conclusione dei lavori”;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 settembre 2020:
– del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano n. 3447/2020 del 15 settembre 2020 con cui il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] “è nominato Professore Ordinario per il settore concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS –P/11- Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ‘[#OMISSIS#] Beccaria’ a decorrere dal 01/09/2020”;
– nonché di ogni ulteriore atto comunque connesso per presupposizione o consequenzialità, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota USM PROT. 65839/20 del 24 luglio 2020 dell’Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e Procedure Concorsuali – Personale Dipendente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano e dei controinteressati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito [#OMISSIS#] L. 18 dicembre 2020 n. 176;
Visto l’art. 28 del D.L. 30 aprile 2020, come convertito [#OMISSIS#] L. 25 giugno 2020 n. 70;
Relatore la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 13 gennaio 2021 tenutasi mediante collegamenti da remoto, come consentito dall’art. 25 comma 2 del D.L. 137/2020 e come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Università degli Studi di Milano indiceva con decreto rettorale n. 528 del 4 febbraio 2019 una serie di procedure di selezione per la copertura di complessivi 9 posti di professore universitario di ruolo di I fascia presso diversi Dipartimenti, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 co. 1
L. 240/2010, tra i quali 1 posto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche [#OMISSIS#] Beccaria per il Settore concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale, Settore Scientifico-Disciplinare SECS–P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari.
1.1. Il bando indicava altresì le specifiche funzioni che il vincitore era chiamato a svolgere, così descritte: “funzioni didattiche: copertura di insegnamenti di economia degli intermediari finanziari, anche in lingua [#OMISSIS#], nell’ambito dell’offerta didattica dei corsi di laurea in Giurisprudenza, Scienze dei servizi giuridici e Sustainable development, ai quali il Dipartimento partecipa; funzioni scientifiche di ricerca nell’ambito della economia degli intermediari finanziari, coerente con uno sviluppo interdisciplinare delle linee di ricerca del Dipartimento, con particolare riguardo alle materie giuridiche ed economiche-aziendalistiche”.
1.2. Alla procedura per la copertura del predetto posto prendeva parte anche la odierna ricorrente, in ruolo dal 1998 quale Professore Associato di “Economia degli Intermediari Finanziari” presso l’Università Sapienza di Roma e dal 2007 Professore Ordinario nel medesimo Ateneo.
1.3. La Commissione all’uopo nominata si riuniva una prima volta in data 5 giugno 2019 per la definizione dei criteri di valutazione (cfr. verbale n. 1), tenuto conto degli elementi indicati nel bando e dei relativi punteggi massimi, ovvero:
– 30 punti per l’attività didattica;
– 45 punti per le pubblicazioni;
– 15 punti per l’attività di ricerca;
– 10 punti per l’attività gestionale, di servizio e organizzativa.
[#OMISSIS#] medesima seduta la Commissione dopo aver precisato che “la valutazione è volta all’individuazione del candidato maggiormente qualificato a coprire il posto di professore ordinario per il settore concorsuale 13/B4 e il settore scientifico disciplinare SECS/P11 che costituisce il profilo richiesto dal Dipartimento”, stabiliva le seguenti coordinate per l’attività di valutazione:
(i) quanto al criterio della “valutazione della didattica”, precisava che “sono considerati il volume, l’intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati nell’ambito del SSD SECS/P11 con particolare riferimento [#OMISSIS#] insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità”;
(ii) quanto alle pubblicazioni, “nel [#OMISSIS#] in cui il bando preveda un numera [#OMISSIS#] di pubblicazioni da presentare [nel [#OMISSIS#] di specie 12] la Commissione valuterà esclusivamente le pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della valutazione”, precisando che [#OMISSIS#] valutazione del candidati sarebbe stata considerata “anche la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno”.
1.4. La Commissione si riuniva poi in data 21 ottobre 2019 per la valutazione dei candidati in base ai criteri precedentemente stabiliti, all’esito della quale venivano ammessi alla prova orale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – in conformità a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2 del Regolamento di Ateneo nonché dall’art. 16, comma 3 del bando, ai sensi del quale alla prova orale “sono ammessi i candidati giudicati meritevoli…in numero triplo rispetto al numero dei posti da coprire e messi a bando”.
Per il candidato [#OMISSIS#] veniva prescritta anche la prova didattica, trattandosi dell’unico candidato a non essere già professore universitario di prima o seconda fascia o in posizione equivalente in una università di diverso Paese ovvero professore aggregato.
1.5. Venivano attribuiti quindi i seguenti punteggi a ciascun candidato:
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]: valutazione titoli 62,1, prova orale 10, totale 72,1;
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]: valutazione titoli 57,2, prova orale 10, totale 67,2;
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]: valutazione titoli 55,9, prova orale 10, totale 65,9.
1.6. In esito ai lavori della Commissione veniva perciò indicato il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale candidato “maggiormente qualificato a ricoprire il posto oggetto della procedura”, con la seguente motivazione: “il candidato mostra una consistente, continuativa e qualificata produzione scientifica a livello internazionale, un ottimo coinvolgimento in attività di ricerca e un considerevole impegno sul piano della didattica; [#OMISSIS#] prova orale ha dimostrato piena maturità scientifica, chiarezza espositiva e notevole consapevolezza metodologica, nonché originalità di approccio e nei risultati conseguiti” (cfr. verbale n. 4 e relazione finale).
1.7. Quindi, con decreto del Rettore n. 4453/2019 del 14 novembre 2019, veniva dichiarato vincitore della procedura di selezione il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
1.8. La ricorrente presentava istanza di accesso [#OMISSIS#] atti e, visionata la documentazione richiesta, chiedeva che l’Università agisse in autotutela, non avendo la Commissione rispettato il [#OMISSIS#] stabilito per la conclusione del lavori.
1.9. Avverso l’esito della procedura selettiva la ricorrente proponeva comunque il ricorso indicato in epigrafe, chiedendo l’annullamento degli atti relativi, previa tutela cautelare.
1.10. Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Milano nonché i controinteressati [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
1.11. Nel frattempo con la nota prot. 0003312/20 del 14 gennaio 2020 il Rettore riscontrava l’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente, respingendola. A tale riscontro veniva allegata la nota del 22 luglio 2019 con cui il Rettore aveva concesso alla Commissione la proroga di 2 mesi per la chiusura dei lavori, [#OMISSIS#] quale si rilevava che, “tenuto conto che il decreto rettorale di nomina della Commissione è stato emanato in data 15/05/2019, che per il mese di agosto i termini di decorrenza sono sospesi e che la Commissione avrebbe dovuto concludere i suoi lavori entro il 15/09/2019, il nuovo [#OMISSIS#] per la conclusione dei lavori è fissato per il giorno 15 novembre 2019”.
1.12. Avverso il diniego dell’istanza di autotutela la ricorrente proponeva il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10 marzo 2020.
1.13. Con ordinanza n. 509 del 9 aprile 2020 questo Tribunale rigettava la domanda cautelare.
Con ordinanza n. 4197 del 13 luglio 2020 il Consiglio di Stato sez. VI accoglieva l’appello cautelare, ai fini di una “celere fissazione del merito” da parte del [#OMISSIS#] di prime cure.
1.14. La ricorrente trasmetteva l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato all’Università invitando l’Ente ad astenersi dal formalizzare la nomina del Prof. [#OMISSIS#] (quantomeno) sino all’esito, ormai prossimo, del giudizio di primo grado.
La predetta istanza veniva riscontrata dall’Università con nota del 24 luglio 2020, ove si osservava che “il provvedimento del Consiglio di Stato non inibisce in alcun modo la presa in servizio del candidato vincitore” rientrando [#OMISSIS#] “esclusiva valutazione di opportunità e discrezionalità dell’Amministrazione assumere ogni determina in merito alla presa di servizio del Prof. [#OMISSIS#] nelle more della definizione del giudizio pendente avanti il Tar Lombardia, per il quale è già stata fissata l’udienza del 13.01.2021”.
1.15. Con decreto n. 3447/2020 del 15 settembre 2020 il Rettore nominava il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] “Professore Ordinario per il settore concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS –P/11- Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ‘[#OMISSIS#] Beccaria’ a decorrere dal 01/09/2020”.
1.16. Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva il ricorso per motivi aggiunti depositato il 19 settembre 2020, assistito da domanda cautelare anche ante causam.
1.17. Con decreto n. 1181 del 21 settembre 2020 il [#OMISSIS#] del Tribunale respingeva l’istanza cautelare urgente.
Con ordinanza n. 1308 del 22 ottobre 2020 il Tribunale rigettava la domanda cautelare.
1.18. In vista della trattazione nel merito le parti depositavano corposi scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.
1.19. Indi la causa veniva trattenuta in decisione alla [#OMISSIS#] di consiglio del 13 gennaio 2021 tenutasi mediante collegamenti da remoto, come consentito dall’art. 25 comma 2 del D.L. 137/2020.
2. Il ricorso si compone di una pluralità di domande di annullamento, corrispondenti [#OMISSIS#] atti impugnati con il ricorso introduttivo, e con i due ricorsi per motivi aggiunti.
L’articolazione impugnatoria, nel suo dispiegarsi cronologico, segue l’evoluzione procedimentale della vicenda.
3. Il Collegio ritiene di procedere [#OMISSIS#] scrutinio secondo la sequenza proposta, iniziando quindi dal ricorso introduttivo, che risulta affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 31.12.2010, n. 240 e dell’art. 17, comma 2, del bando di concorso approvato con decreto del Rettore n. 528 del 4.02.2019:
sarebbe violato l’art. 14 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, recante il “[#OMISSIS#] del procedimento di selezione e verifica dei relativi atti”, corrispondente all’art. 17 del bando che al comma 1 prescrive che “le Commissioni di selezione concludono i propri lavori entro tre mesi dall’emanazione del decreto rettorale di nomina”, [#OMISSIS#] prorogabile per comprovati motivi per una sola volta e per non più di due mesi, dopodichè “decorso il [#OMISSIS#] di proroga senza che i lavori inerenti al procedimento di selezione siano conclusi e gli atti consegnati, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e nominarne una nuova”. Il [#OMISSIS#] indicato sarebbe perentorio, considerate le conseguenze del mancato rispetto dello stesso. [#OMISSIS#] procedura in questione la Commissione, nominata con decreto del 29 aprile 2019 e oggetto di sostituzioni con successivi decreti del 13 e 15 [#OMISSIS#] 2019, avrebbe reso la relazione finale in data 5 novembre 2019 e in data 14 novembre 2019 il Rettore ha accertato la regolarità formale degli atti. In base [#OMISSIS#] artt. 14 del Regolamento e 17 del bando i lavori della Commissione si sarebbero dovuti concludere entro il 29 luglio ovvero, anche a voler far decorrere il [#OMISSIS#] dalla sostituzione dell’[#OMISSIS#] commissario avvenuta in data 15 [#OMISSIS#] 2019, entro e non oltre il 15 agosto 2019. L’attività svolta dall’organo collegiale dopo la scadenza del [#OMISSIS#], ivi compresa la relazione finale con l’indicazione del vincitore, sarebbe illegittima;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della L. n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 210/1998 e dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 19.10.98 n. 390, nonché violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 sotto il profilo del difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione comparativa dei candidati. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 12 e 13, del D.P.R. 23.03.2000 n. 117. Violazione e falsa applicazione del Bando di indizione della procedura selettiva. Eccesso di potere per illogicità, incongruità ed irragionevolezza manifeste, nonché per difetto di motivazione sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione con verbale n. 2 del 5.06.2019. Violazione della “Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, di approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (sezione dedicata alle Istituzioni universitarie)”:
la Commissione avrebbe errato [#OMISSIS#] valutazione dei titoli (sia della ricorrente sia degli altri due concorrenti ed in particolare del vincitore):
– quanto alla didattica,
— con particolare riferimento all’attività di didattica frontale, in violazione dei criteri di valutazione dalla stessa determinati, avrebbe considerato tutti gli insegnamenti indicati dai candidati e dunque anche quelli privi di alcuna attinenza con il SSD SECS P/11. Ed invero, il vincitore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] avrebbe solo l’ASN nel settore disciplinare concorsuale ma non avrebbe mai ricoperto funzioni di insegnamento di nessun genere, né come incaricato né come associato né tantomeno come ordinario, nel SSD SECS P/11. Tutta la sua carriera, sia in Italia che all’[#OMISSIS#], si sarebbe svolta in base a contratti di insegnamento nel diverso ‘settore finanza’ (SECS-P/09). La Prof.ssa [#OMISSIS#], per parte sua, non sarebbe mai stata incardinata in ruolo come professore ordinario ed ha svolto molti insegnamenti in materie non attinenti al settore SECS-P/11. Solo la ricorrente, ordinario da 12 anni nell’ambito del SSD SECS-P/11 (il medesimo settore scientifico disciplinare del concorso), avrebbe potuto spendere tutti titoli di didattica frontale attinenti allo stesso SSD SECS-P/11, come richiesto dalla Commissione. Risulterebbero pertanto irragionevoli i punteggi attribuiti ai candidati;
— la Commissione avrebbe poi inserito come elemento di valutazione la “attività didattica svolta presso università straniere”, non presente nel bando di concorso, per il quale sono stati previsti fino a 5 punti. In ogni [#OMISSIS#] tale criterio di valutazione sarebbe stato introdotto successivamente al [#OMISSIS#] di presentazione delle domande. Inoltre l’introduzione di questo criterio avrebbe determinato una ‘duplicazione’ [#OMISSIS#] valutazione dei titoli del vincitore Prof. [#OMISSIS#], che avrebbe svolto l’attività didattica indicata [#OMISSIS#] domanda di partecipazione per gran parte all’[#OMISSIS#];
– quanto alle pubblicazioni:
la Commissione si sarebbe limitata all’esame dei 12 testi allegati dai candidati e non avrebbe considerato la “consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno, l’intensità e la continuità temporale della stessa”, così penalizzando la ricorrente, unico candidato a poter vantare una ampia produzione dottrinaria [#OMISSIS#] specifico settore concorsuale SSD SECS P/11. In ogni [#OMISSIS#] sarebbe errata la valutazione, in quanto la Commissione non avrebbe considerato la “congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire e relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo” e la “determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti [#OMISSIS#] comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel [#OMISSIS#] di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione”. La ricorrente si sarebbe attenuta alle specifiche prescrizioni dettate dalla lex specialis della procedura concorsuale, dal momento che le 12 pubblicazioni presentate, tra le 88 complessive riportate nel curriculum, sono tutte afferenti al settore scientifico disciplinare “SECS – P/11- Economia degli Intermediari Finanziari”, mentre gli altri due candidati avrebbero presentato anche pubblicazioni in materia di finanza aziendale, e dunque estranee allo specifico settore disciplinare oggetto di concorso, pur tuttavia valutate;
– la Commissione, inoltre, non avrebbe assegnato punti alla ricorrente in relazione alle molteplici attività istituzionali e gestionali, organizzative e di servizio svolte e riportate nel curriculum, disattendendo anche in questo [#OMISSIS#] i criteri di valutazione stabiliti dal bando e poi implementati dalla stessa Commissione;
– la valutazione non approfondita sarebbe dimostrata dai ristretti tempi dei lavori della seduta del 21 ottobre 2019.
4. Il primo motivo di ricorso è infondato.
4.1. L’art. 17 del bando prevede che “La Commissione di selezione conclude i propri lavori entro tre mesi dall’emanazione del decreto rettorale di nomina” e consente che per comprovati motivi segnalati dal [#OMISSIS#] della Commissione, il Rettore possa “prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il predetto [#OMISSIS#]. Decorso il [#OMISSIS#] di proroga senza che i lavori inerenti al procedimento di selezione siano conclusi e gli atti consegnati, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova”.
4.2. Ora, innanzi tutto è evidente che il [#OMISSIS#] di tre mesi non possa che decorrere dal momento in cui la Commissione ha assunto la sua composizione definitiva, ovvero nel [#OMISSIS#] di specie dal 15 [#OMISSIS#] 2019, data dell’[#OMISSIS#] sostituzione di un componente.
In ogni [#OMISSIS#] risulta [#OMISSIS#] atti – ed è stato comunicato alla ricorrente – che con nota del 18 luglio 2019, prima della scadenza del [#OMISSIS#] di tre mesi, la [#OMISSIS#] ha chiesto la proroga dei lavori di due mesi, a causa del numero dei candidati da scrutinare e della copiosa documentazione da esaminare, proroga che è stata concessa dal Rettore con nota del 22 luglio 2019 ove si indica quale [#OMISSIS#] delle operazioni concorsuali il 15 novembre 2019, in considerazione del fatto che il mese di agosto, coincidente con il periodo feriale, non avrebbe dovuto essere considerato. La Commissione ha poi concluso i lavori il 5 novembre 2019, come risulta dalla relazione finale, rispettando il [#OMISSIS#] assegnatole.
La censura risulta quindi smentita documentalmente.
4.3. In ogni [#OMISSIS#] va osservato che la disposizione di cui all’art. 14 del Regolamento di Ateneo, riprodotta nell’art. 17 del bando, indica un [#OMISSIS#] che ha chiaramente natura sollecitatoria e contempla un [#OMISSIS#] per ovviare all’inerzia della Commissione, ovvero il suo scioglimento e la nomina di un nuovo organismo. Tali previsioni non possono condurre all’illegittimità degli atti compiuti successivamente all’eventuale spirare del [#OMISSIS#] (nel [#OMISSIS#] di specie, si ribadisce, non verificatosi), perché tale esito sarebbe in aperta contraddizione con la stessa ratio acceleratoria della predetta disposizione.
4.4. In conclusione il primo motivo di gravame va rigettato.
5. Identica sorte spetta al secondo motivo.
5.1. Va innanzi tutto rilevato che in base all’allegato A al DM 30 ottobre 2015, n. 855 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali” il settore concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale (appartenente al macrosettore 13/B – Economia Aziendale) comprende i settori scientifico-disciplinari SECS-P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari e SECS-P/09 – Finanza Aziendale.
Inoltre in base all’allegato D del DM 4 ottobre 2000 recante “Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 23 dicembre 1999” il settore scientifico disciplinare SECS –P/09 risulta affine al SSD SECS – P/11.
La normativa di riferimento quindi contempla una stretta contiguità tra i due settori scientifico disciplinari, comunque ricompresi [#OMISSIS#] stesso settore concorsuale.
5.2. Ciò posto, le deduzioni della ricorrente, secondo cui il proprio curriculum scientifico e professionale e i titoli posseduti dalla stessa sarebbero superiori rispetto a quelli degli altri due concorrenti in quanto prevalentemente formati nell’ambito del SSD SECS P/11, non possono essere condivise.
Ed invero, va in primis rilevato che l’indicazione del settore scientifico disciplinare contenuta nel bando costituisce non già requisito di partecipazione, bensì il riferimento ai fini della valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010.
Se così è, la prevalenza dell’esperienza [#OMISSIS#] specifico settore scientifico disciplinare non rappresenta di per sé un elemento di preferenza nell’ambito della procedura.
In altri termini la questione posta si risolve [#OMISSIS#] scrutinio della valutazione operata dalla Commissione, da esaminare secondo gli specifici [#OMISSIS#] di censura dedotti, che il Collegio passa ad analizzare.
5.3. Con riguardo alla didattica frontale, va innanzi tutto evidenziato che in relazione a tale criterio la ricorrente ha ottenuto un punteggio superiore a quello conseguito dal controinteressato vincitore sia con riferimento alla didattica svolta nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e specialistico e nelle scuole di specializzazione (15 punti a fronte di 10 punti attribuiti al vincitore) sia con riferimento alla didattica svolta nei percorsi formativi post laurea (5 punti a fronte dei 4 assegnati al controinteressato).
A margine della carenza di interesse alla censura, risulta smentita quindi per tabulas la doglianza di parte ricorrente laddove assume, peraltro in modo del tutto generico, che la Commissione avrebbe indifferentemente considerato tutti gli insegnamenti indicati dai candidati, senza tener conto dello specifico settore scientifico disciplinare indicato nel bando. Il diverso punteggio attribuito dimostra la maggior considerazione attribuita all’attività didattica svolta dalla ricorrente.
In ogni [#OMISSIS#] sul punteggio attribuito al controinteressato le censure mosse dalla ricorrente si risolvono nell’esternazione delle proprie valutazioni personali, come tali inammissibili, perchè volte a sovrapporsi alla valutazione discrezionale della Commissione.
5.4. Quanto all’asserita introduzione del parametro dell’attività didattica svolta presso Università straniere, va osservato che il bando, come di consueto, prevede macro-criteri di valutazione che la Commissione, [#OMISSIS#] propria discrezionalità, ben può declinare in sotto-criteri ai fini della conduzione di un’attività di valutazione che sia intellegibile anche ex post, avuto riguardo ai curricula dei candidati.
Di per sé quindi l’introduzione di un sotto-criterio, coerente con il macro-criterio di riferimento previsto dal bando, non è censurabile.
Si tratta piuttosto di verificare se quel sotto-criterio costituisca un congruo elemento di valutazione in relazione all’oggetto della selezione.
5.4.1. A tale domanda, nel [#OMISSIS#] di specie, deve darsi risposta affermativa sulla base di plurime e concorrenti ragioni.
L’art. 2 del bando e l’art. 11 del Regolamento di Ateneo consentono la partecipazione alle procedure di selezione degli studiosi stabilmente impegnati all’[#OMISSIS#] in attività di ricerca e di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
Il riferimento all’attività svolta all’[#OMISSIS#] non può essere circoscritto al solo momento dell’ammissione alla selezione, ma ridonda necessariamente anche sul piano della complessiva valutazione dell’attività didattica.
Inoltre in un mercato “globalizzato” quale è anche quello dell’istruzione universitaria, limitare i criteri di valutazione ad una dimensione esclusivamente domestica appare del tutto anacronistico, oltre che incongruo tenuto conto della possibile partecipazione di candidati che operano all’[#OMISSIS#].
5.4.2. Priva di pregio è poi la censura con cui la ricorrente lamenta l’introduzione del predetto sotto-criterio successivamente alla presentazione della domande.
A parte il rilievo che tale sotto-criterio è stato stabilito unitamente a tutti gli altri [#OMISSIS#] prima seduta della Commissione, costituisce principio pacifico che i criteri di valutazione di una selezione possano essere fissati prima dell’avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio – Roma sez. III, 1° luglio 2020, n.7408). Il momento scriminate non è quindi la presentazione delle domande, ma l’inizio della valutazione.
5.4.3. Infine, con riferimento alla deduzione secondo cui l’introduzione di questo criterio avrebbe determinato una ‘duplicazione’ [#OMISSIS#] valutazione dei titoli del vincitore Prof. [#OMISSIS#], l’affermazione appare priva di riscontri documentali, anche tenuto conto che il vincitore con riferimento alla valutazione dell’attività didattica non ha ottenuto il punteggio [#OMISSIS#] in nessun sotto-criterio stabilito dalla Commissione.
5.5. Quanto alla valutazione delle pubblicazioni, il Collegio rileva che la ricorrente ha conseguito, per questo macro – criterio, un punteggio (23,5) inferiore a quello ottenuto dal controinteressato vincitore (33,9). Si palesa evidente l’interesse alla coltivazione della censura, integrata nelle deduzioni argomentative con le memorie prodotte per la fase di merito.
5.5.1. Va innanzi tutto osservato che la pretesa della ricorrente di ottenere una valutazione della produzione scientifica complessiva (intesa come produzione dell’intera carriera del candidato) si [#OMISSIS#] in contrasto con la previsione del bando che limitava a 12 le pubblicazioni oggetto di valutazione. E tale previsione non è censurabile sotto il profilo della ragionevolezza o della disparità di trattamento, considerato che essa appare numericamente adeguata [#OMISSIS#] effetti della valutazione del livello della produzione scientifica del candidato nel profilo messo a concorso e, sul piano dell’economia ed efficacia dell’azione amministrativa, idoneo a contenere nel tempo e nell’oggetto i lavori della Commissione, evitando ogni dispersione dell’attività istruttoria su una quantità in eccesso di pubblicazioni (cfr. in termini T.A.R. Lazio – Roma sez. III, 1° febbraio 2018, n.1173).
5.5.2. Ciò posto, a detta della ricorrente la Commissione avrebbe errato [#OMISSIS#] valutazione delle pubblicazioni del vincitore laddove nei lavori svolti in collaborazione con altri autori non fosse espressamente ‘indicato’ né ‘dichiarato’ l’apporto singolo del candidato. Poichè in nessuno dei lavori presentati dal controinteressato era indicato il proprio singolo apporto, avrebbe dovuto operare il criterio stabilito dalla Commissione [#OMISSIS#] seduta del 5 giugno 2019 (cfr. verbale n. 1), ovvero assegnare il punteggio attribuendolo in parti uguali ad ogni autore (quindi dapprima stabilire il punteggio da attribuire ad ogni lavoro in collaborazione e poi dividerlo per il numero degli autori).
5.5.3. La ricorrente offre una propria ricostruzione di tale operazione (il cui esito non è sempre univoco), che tuttavia non consente di superare la prova di resistenza, non riuscendo ad ottenere un punteggio tale da sopravanzare il vincitore.
Invero, se si considera l’elenco delle pubblicazioni selezionate, accluso al curriculum vitae presentato dal vincitore (in proposito va detto che, diversamente a quanto affermato dalla ricorrente, tale elenco risulta completo di tutti gli autori), applicando la regola suggerita dalla ricorrente si otterrebbe il punteggio complessivo di 16,56 punti per il controinteressato e 13,3 punti per la ricorrente, che dunque non riuscirebbe a collocarsi al primo posto, residuando comunque per le pubblicazioni una differenza a favore del prof. [#OMISSIS#] pari a 3.265.
5.5.4. In ogni [#OMISSIS#] appare dirimente osservare che nel verbale 2 la Commissione ha dichiarato che “dopo attenta analisi comparata dei lavori svolti in collaborazione tra i candidati ed altri coautori la Commissione rileva che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili (tenuto conto, ad esempio, anche dell’attività scientifica complessivamente svolta dal candidato)…”.
A fronte di tale affermazione la ricorrente non svolge alcuna censura volta a sostenere la propria doglianza.
Deve quindi ritenersi non contestato che per i lavori prodotti svolti in collaborazione i contributi dei candidati fossero distinguibili e che la Commissione abbia quindi operato di conseguenza con le relative valutazioni.
5.5.5. Ne discende quindi l’infondatezza anche teorica della censura.
5.6. La ricorrente lamenta poi la mancata redazione da parte della Commissione di un giudizio completo per ogni candidato, essendosi limitata a redigerlo solo per il candidato risultato vincitore.
Va rilevato che sia il bando (art. 16 comma 8) sia il Regolamento di Ateneo (art. 13 comma 4) prevedono la motivazione della scelta con espresso riferimento al solo candidato risultato maggiormente qualificato.
D’altro canto se la pretesa della ricorrente sottende una censura in termini di complessivo difetto di motivazione della scelta operata dalla Commissione, va osservato che la predeterminazione di sotto-criteri consente la ricostruzione ex post dell’iter valutativo seguito dalla Commissione stessa.
5.7. La ricorrente si duole della mancata valutazione delle attività istituzionali, gestionali e di servizio. La censura appare generica, considerato che la ricorrente ha conseguito due punti per le relative attività. Non è fornita quindi una idonea dimostrazione di quale attività non sarebbe stata valorizzata.
5.8. Infine, quanto al tempo impiegato dalla Commissione per valutare i curricula dei candidati, è pacifico l’approdo giurisprudenziale secondo cui la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità, mancando, da un lato, la predeterminazione, da parte di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alle valutazioni a correzione degli scritti e dall’altro non essendo possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di [#OMISSIS#] o minore considerazione (in tal senso Consiglio di Stato sez. VI, 14 gennaio 2021, n.454).
6. In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso introduttivo è infondato, e va quindi rigettato.
7. Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in dato 10 marzo 2020 la ricorrente ha impugnato la nota prot. 0003312/20 del 14 gennaio 2020 con cui il Rettore ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente medesima sul presupposto della violazione del [#OMISSIS#] di conclusione dei lavori da parte della Commissione, nonché la nota prot. 0075675/19 del 22 luglio 2019 con cui il Rettore ha autorizzato la proroga di 2 mesi del [#OMISSIS#] per il completamento della procedura concorsuale ed è stato conseguentemente fissato per il 15 novembre 2019 “il nuovo [#OMISSIS#] per la conclusione dei lavori”.
7.1. Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente sostanzialmente reitera quanto già dedotto con il primo mezzo di gravame del ricorso introduttivo, la cui infondatezza il Collegio ha già rilevato ai precedenti punti 4 – 4.4, cui si rinvia, in ossequio al principio di sinteticità.
8. Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 settembre 2020 la ricorrente ha impugnato il provvedimento di nomina del Prof. [#OMISSIS#] deducendo, oltre all’invalidità derivata dagli atti della procedura di selezione, la violazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4197/2020 del 13 luglio 2020.
8.1. Quanto a quest’[#OMISSIS#] profilo, come già rilevato in sede cautelare, va osservato con l’ordinanza predetta il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare “ai soli fini della fissazione del merito a breve da parte del TAR”, senza tuttavia sospendere la procedura selettiva.
Dalla predetta ordinanza non è derivato alcun obbligo giuridico dell’Università di astenersi dal portare a compimento la procedura oggetto di causa. Conseguentemente la scelta dell’Ateneo di procedere alla nomina del vincitore impinge il merito delle decisioni, come tale non sindacabile.
8.2. Quanto all’invalidità derivata, la reiezione dei motivi di gravame dedotti con il ricorso introduttivo comporta il conseguente e necessario rigetto, sotto tale profilo, anche del ricorso per motivi aggiunti.
9. I conclusione sia il ricorso introduttivo sia i due ricorsi per motivi aggiunti devono essere respinti.
10. Tenuto conto della particolarità delle questioni, sussistono opportune ragioni per disporre la compensazione delle spese di litre
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore