TAR Emilia Romagna, Sez. I, 3 marzo 2021, n. 198

Ammissione ad anni successivi al primo, corso di medicina, limiti di partecipazione e discrezionalità tecnica.

Data Documento: 2021-03-03
Area: Giurisprudenza
Massima

Benché il decreto ministeriale in alcun modo preveda limitazioni all’iscrizione per i candidati già laureati, ma attualmente iscritti ad alcun corso di laurea universitario, risulta del tutto ragionevole che le singole università possano escludere dalla procedura di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2020/2021, ad anni successivi al primo tramite procedura di riconoscimento dei crediti coloro che abbiano già conseguito la laurea, in modo da consentire detta iscrizione agli anni successivi al primo ai candidati che – pur essendo regolarmente iscritti ad un corso di laurea universitario – non abbiano ancora raggiunto tale obiettivo.
D’altro canto, alle Pubbliche Amministrazioni sono riconosciuti poteri largamente discrezionali in materia di fissazione dei requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali pubbliche di qualsiasi tipologia, come tali sindacabili solo secondo un sindacato estrinseco o debole

Contenuto sentenza

N. 00198/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#] Romagna (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. e Università degli Studi [#OMISSIS#], in persona del Rettore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di [#OMISSIS#], presso i cui Uffici, in [#OMISSIS#], via A. Testoni, 6 sono domiciliati ex lege;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;
nei confronti
per l’annullamento
A) del provvedimento con il quale l’Università degli studi di [#OMISSIS#] non ha ammesso la ricorrente al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l’a.a. 2020/21, ad anni successivi al primo tramite procedura di riconoscimento crediti; B) del provvedimento con il quale l’Università degli studi di [#OMISSIS#] e la Commissione valutatrice ha deliberato di non valutare la relativa domanda della ricorrente per l’iscrizione ad anni successivi al primo, tramite la procedura di riconoscimento crediti al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2020/21; C) del Regolamento per l’iscrizione ad anni successivi al primo tramite procedura di riconoscimento crediti al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l’a.a. 2020/21, approvato con D.R. Protocollo n 154875 – Repertorio n 957/2020 del 31-07-2020 e pubblicato all’albo d’Ateneo – Protocollo n. 155943 – Rep. n. 518/2020 del 03-08-2020; D) del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 16 giugno 2020, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca-Università degli Studi di [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ex art. 25 del D.L. n. 137 del 2020, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame, la ricorrente, che aveva presentato istanza all’Università degli Studi di [#OMISSIS#] per essere ammessa al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2020/2021, ad anni successivi al primo tramite la procedura di riconoscimento dei crediti, chiede l’annullamento del provvedimento con il quale l’Università le ha negato tale ammissione, deliberando di non valutare la sua domanda di iscrizione ad anni successivi al primo. La ricorrente impugna, inoltre, sia il Regolamento di Ateneo per l’iscrizione ad anni successivi al primo tramite procedura di riconoscimento crediti al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l’a.a. 2020/21, approvato con D.R. in data 31-07-2020 e pubblicato all’albo d’Ateneo in data 03-08- 2020, sia il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 16 giugno 2020, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea
e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021».
A sostegno del ricorso, la deducente rileva l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi in diritto: violazione degli artt. 2, 4, 33, 34, 38 e 97 Cost.; violazione della L. n. 241 del 1990 e delle Direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, poi integrate e riassunte [#OMISSIS#] Direttiva 26/1/1982 93/16/CE, 97/50/CE, 98/21/Ce, 98/63/Ce e 99/46/CE e del D. Lgs. 17/8/1999 n. 368; violazione del principio di ragionevolezza; eccesso di potere per omessa motivazione e carenza di istruttoria. La ricorrente ritiene illegittima la propria esclusione dal Corso di Studi in oggetto, stante che il Regolamento dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] non prevede che per partecipare a tale Corso vi sia l’obbligo, per i richiedenti, di essere iscritti in costanza della domanda ad altro corso di laurea né impedisce l’iscrizione al Corso ad anni successivi al primo a chi, come l’odierna ricorrente, abbia già completato il precedente corso di studi (laureata in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Madrid). A dire della ricorrente, qualora si dovesse ritenere che l’iscrizione ad anni successivi al primo sia riservata ai soli candidati che attualmente frequentano altro corso di studi, con esclusione di coloro che abbiano già completato il corso di studi universitario, risulterebbe illegittimo anche il citato Regolamento di Ateneo.
Come chiarito dal Consiglio di Stato, la ratio del sistema disegnato dall’art. 4 della L. n. 264 del 1999 è quella di far sì che l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato sia caratterizzato dal perseguimento di alti standard formativi , sicché la necessità del superamento del test d’ingresso anche per le iscrizioni ad anni diversi dal primo non risulta strettamente necessaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi perseguiti, dal momento che la capacità dei candidati provenienti da altri corsi ben può essere utilmente accertata mediante un rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostenuti, della qualificazione dello studente, il cui assoggettamento ad una prova di ammissione non risulterebbe congruo rispetto all’obiettivo di garanzia di un’elevata qualità dell’istruzione universitaria nazionale. Appare pertanto discriminatorio ed irragionevole escludere l’odierna ricorrente e non valutare il [#OMISSIS#] percorso formativo compiuto presso la medesima università presso la quale chiede l’iscrizione.
L’amministrazione universitaria intimata, costituitasi in giudizio, in via pregiudiziale chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile per tardiva impugnazione del Regolamento d’Ateneo relativo alle iscrizioni a.a. 2020/2021. Nel merito, l’Università chiede che il ricorso sia respinto stante la ritenuta infondatezza di tutti i motivi ivi rassegnati.
Alla [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, la causa è stata chiamata, con avviso alle parti della possibilità di immediata decisione nel merito del ricorso ex art. 60 Cod. proc. amm..
La causa é stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.
DIRITTO
Il Tribunale ritiene, in via preliminare, di non dovere esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso per asserita tardività dello stesso, sollevata dalla
resistente amministrazione universitaria, stante la palese infondatezza del gravame nel merito.
E’ dirimente, infatti, l’osservazione relativa all’effettivo ambito di applicazione dell’ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2020/2021 presso l’Università degli Studi di [#OMISSIS#]. Il Regolamento d’Ateneo per l’iscrizione ad anni successivi al primo tramite procedura di riconoscimento crediti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2020/2012 (pubblicato in data 3/8/2020 sull’Albo d’Ateneo) dispone infatti chiaramente ed inequivocabilmente che “…possono presentare domanda studenti già iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia oppure studenti provenienti da altro corso di studio, dell’Università di [#OMISSIS#] o di altra università che presentino in carriera crediti convalidabili in base al percorso di studi del Corso di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] (v. doc. n. 2 dell’Amm.ne ). E’ quindi evidente che, con riferimento all’istanza di ammissione della odierna ricorrente, l’operato dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] sia pienamente legittimo, non potendo l’amministrazione che escludere la candidata che – per sua stessa espressa ammissione – non ha lo status di studente universitario, quale derivante dal fatto di essere attualmente regolarmente iscritto ad un corso di studi universitari, come chiaramente prevede l’art. 142 del R.D. n. 1592 del 1933 (Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore).
La ricorrente, quale soggetto che ha già conseguito una laurea e che attualmente non è iscritta ad alcun corso di studi universitario, non poteva pertanto partecipare al bando indetto dall’Università degli Studi di [#OMISSIS#] con il citato Regolamento, proprio in quanto lo stesso Regolamento, costituente lex specialis della relativa procedura, prevede l’ammissione [#OMISSIS#] anni successivi del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia solo per gli studenti universitari.
Devono essere respinte, inoltre, in quanto anch’esse palesemente infondate, le censure con le quali la ricorrente sostiene l’illegittimità degli atti impugnati, sulla base delle disposizioni contenute nel D.M. MIUR prot. n. 218 del 16/6/2020 avente ad oggetto: “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021”, [#OMISSIS#] parte in cui il decreto ministeriale in alcun modo prevede limitazioni all’iscrizione per i candidati già laureati ma attualmente iscritti ad alcun corso di laurea universitario. Al riguardo, il Collegio deve osservare l’inconferenza del richiamo fatto dalla ricorrente al suddetto decreto ministeriale, non contenendo esso la disciplina concernente i requisiti di partecipazione alla procedura in questione, risultando questa riservata, secondo espressa previsione dello stesso decreto, alle singole amministrazioni universitarie mediante la possibilità, per esse, di pubblicare “appositi avvisi e bandi”. Né è dato ravvisare, nell’operato dell’Università, tenuto conto dei poteri largamente discrezionali riconosciuti alle PP.AA. in materia di fissazione dei requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali pubbliche di qualsiasi tipologia, l’adozione di atti e provvedimenti viziati ictu oculi da illogicità o contraddittorietà, [#OMISSIS#] specie risultando, all’opposto, del tutto ragionevole escludere dalla procedura in questione coloro che hanno già conseguito la laurea, in modo da consentire detta iscrizione [#OMISSIS#] anni successivi al primo ai candidati che – pur essendo regolarmente iscritti ad un corso di laurea universitario – tale obiettivo non hanno ancora raggiunto.
Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'[#OMISSIS#]-Romagna, [#OMISSIS#] (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore di Università degli Studi di [#OMISSIS#] delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano per l’importo onnicomprensivo di €. 3.000,00 (Euro tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ex art. 25 del D.L. n. 137 del 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 03/03/2021