La regola della prima immatricolazone assoluta nell’accertamento dei crediti maturati dagli studenti al fine di erogare i benefici per il diritto allo studio ha la finalità di non favorire gli studenti che, spesso dimostrando assenza di metodo e rigore nel compimento degli studi universitari, dopo essersi iscritti ad una facoltà, decidono di cambiare corso di studi iscrivendosi ad altre facoltà. In assenza della regola in esame, infatti, questi studenti verrebbero avvantaggiati perché, per effetto del riconoscimento di esami del percorso pregresso, potrebbero maturare un maggior numero di CFU rispetto agli iscritti allo stesso anno accademico che, avendo avuto una più breve carriera universitaria, non hanno potuto fruire di CFU riferibili ad anni accademici (aggiuntivi) già assolti presso diversa facoltà o diverso ateneo.
Come affermato in altre decisioni (Cons. St., VI, 28 luglio 2016, n. 3405), “la ratio di detta disciplina – ritenuta massima espressione dell’art. 34 Cost. – “è rinvenibile nell’esigenza di evitare … di violare il principio per cui il giudizio di capacità e meritevolezza sotteso alla concessione dei benefici in questione deve essere espresso con riferimento ai risultati conseguiti dall’aspirante borsista fin dall’inizio (inteso in senso assoluto) degli studi universitari”.
Il chiaro tenore della disposizione del bando impugnata e la ragionevolezza della finalità che la stessa si propone determinano l’illogicità del capo della sentenza impugnata dalla Università appellante, capo che contraddice i principi – correttamente richiamati – ai quali si ispira il meccanismo contestato ed in particolare quello meritocratico desumibile dell’art. 34 Cost.
Inoltre, come rilevato dall’Università appellante, le deroghe introdotte dalla sentenza impugnata possono ingenerare situazioni di disparità di trattamento tra gli studenti.
Appare invero ragionevole e di per sé non censurabile valorizzare, nell’ottica del principio di meritevolezza, anche la costanza nella carriera universitaria, risultando invece arbitraria, e comunque difficilmente verificabile, ogni valutazione relativa alle ragioni che hanno comportato il cambio di corso di laurea.
Infatti, al fatto di non aver superato il test di ingresso valorizzato dal giudice di primo grado, ben possono aggiungersi altre ragioni che in astratto risulterebbero altrettanto meritevoli di considerazione. Ne consegue come appaia del tutto irrilevante che il cambio di corso sia stato determinato dal mancato superamento del test di ammissione.
Da un altro punto di vista, la decisione del giudice di prime cure – nell’introdurre la deroga per lo studente che abbia frequentato altri corsi per non rimanere inerte nell’attesa del superamento del test di ingresso a facoltà ad accesso programmato – trascura di considerare che il meccanismo del test di ingresso è volto a premiare i relativi vincitori, ovvero i più meritevoli (il test è il criterio individuato dal legislatore per selezionare proprio gli studenti più meritevoli a fronte di un numero di posti a disposizione limitato). Risulta pertanto coerente con il detto criterio del merito l’esclusione, nel meccanismo di assegnazione delle borse di studio, dei crediti ottenuti in altro corso di studio al quale l’interessato si è iscritto, in quanto non idoneo al test di ingresso per il corso di medicina.
In definitiva, la decisione del TAR, secondo cui la regola della cd. prima immatricolazione assoluta dovrebbe ammettere deroghe per i casi in cui lo studente ha effettuato un cambio di corso di studio a causa del mancato superamento del test di ammissione, e non ha conseguito crediti spendibili nell’attuale corso di studi, non risulta coerente con le ragioni meritocratiche alla base dell’elargizione del contributo, essendo inoltre suscettibile di ingenerare situazioni di incertezza, che rischiano di sfociare in ingiustificate disparità di trattamento.
Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2021 n. 2863
Concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio - Legittimità della regola della cd. prima immatricolazione assoluta
N. 02863/2021REG.PROV.COLL.
N. 07256/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7256 del 2020, proposto da
Università [#OMISSIS#]-Salute San [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San [#OMISSIS#], n.13;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Regione Lombardia non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 1450/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2021 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dato atto che l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – In data 21 luglio 2016, l’Università [#OMISSIS#]-Salute San [#OMISSIS#] ha pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario, anno accademico 2016/2017.
L’art. 3 del bando definisce i requisiti di merito e quelli relativi alle condizioni economiche per l’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione dei benefici per il diritto allo studio, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del d.p.c.m. 9 aprile 2001 (“Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto [#OMISSIS#] studi universitari, ai sensi dell’art. 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390”).
Quanto ai requisiti di merito, l’art. 3 prevede, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo (come nel [#OMISSIS#] di specie), il conseguimento, entro il 10 agosto 2016, di uno specifico numero di crediti formativi. In particolare, per quanto concerne il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia “International MD Program”, sono previsti: – per gli studenti iscritti al quarto anno di corso: 160 crediti; – per gli studenti iscritti al [#OMISSIS#] anno di corso: 215 crediti.
2 – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – iscritta al quarto anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia “International MD Program” per l’anno accademico 2016/2017 – ha impugnato detto bando di concorso [#OMISSIS#] parte in cui, tra i requisiti di merito, prevede che il numero minimo dei crediti formativi per accedere alle graduatorie sia calcolato in riferimento a ciascun anno accademico trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta.
Parte ricorrente sostiene che questa previsione sarebbe per lei lesiva in quanto – risalendo la sua prima immatricolazione assoluta all’anno accademico 2012/2013, [#OMISSIS#] il quale ha frequentato un anno di corso della facoltà di Infermieristica – per determinare il punteggio minimo conseguibile al fine di poter accedere ai benefici del diritto allo studio, occorrerebbe far riferimento al maggior punteggio correlato al [#OMISSIS#] anno di corso (e non a quello correlato al suo anno di effettiva iscrizione presso la facoltà di Medicina e Chirurgia che, come detto, è il quarto).
3 – In data 31 ottobre 2016, sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative alla suindicata procedura concorsuale.
Non essendo stata inclusa fra i soggetti beneficiari, la ricorrente – che con nota del 21 settembre 2016 aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura – con istanza del 15 novembre 2016, ha chiesto la revisione delle graduatorie provvisorie.
L’Ateneo ha riscontrato negativamente tale istanza con nota del 30 novembre 2016, in ragione del mancato possesso del requisito di merito concernente il conseguimento del punteggio minimo di crediti formativi previsto dal bando per gli studenti iscritti al [#OMISSIS#] anno.
In data 5 dicembre 2016, venivano pubblicate le graduatorie definitive, approvate con decreto in pari data a firma del Direttore Amministrativo, nelle quali non veniva incluso il nominativo della ricorrente.
4 – Con motivi aggiunti depositati in data 24 febbraio 2017, l’originaria ricorrente ha chiesto l’annullamento di quest’[#OMISSIS#] provvedimento nonché l’annullamento della nota del 30 novembre 2016 con la quale era stata respinta l’istanza di revisione.
5 – Con la sentenza n. 1450/2020, il TAR per la Lombardia ha parzialmente accolto il ricorso e precisamente il secondo motivo di ricorso – ritenendo illegittimo il bando, in quanto accorderebbe una posizione di favore allo studente che, in attesa di ammissione ad un corso ad accesso programmato, abbia assunto un comportamento del tutto passivo non iscrivendosi ad altro corso di laurea – sulla scorta delle seguenti argomentazioni: a) la ratio della regola della prima immatricolazione assoluta non sussiste quando la scelta di cambiare corso non dipende da una autonoma decisione dello studente ma da ragioni oggettive, quali il mancato superamento del test di ingresso alle facoltà ad accesso programmato; b) in questa ipotesi sussisterebbe la meritevole volontà dello studente di non rimanere inattivo dopo il fallimento della prova di ingresso, frequentando altri corsi in attesa dell’auspicato successo nei test; c) ciò vale specialmente nei casi in cui il percorso intrapreso in attesa del superamento del test non abbia consentito di maturare crediti formativi spendibili nel corso di laurea a cui lo studente aspira ad accedere; d) in questo [#OMISSIS#] il cambio di facoltà non denoterebbe assenza di metodo e rigore.
5.1 – Il TAR, ritenendo assorbite le altre doglianze, ha dunque annullato (oltre [#OMISSIS#] atti impugnati con i motivi aggiunti) l’art. 3 del bando [#OMISSIS#] parte in cui non dispone deroghe alla regola della prima immatricolazione assoluta per la ipotesi in cui: a) lo studente abbia frequentato altri corsi per non rimanere inerte nell’attesa del superamento del test di ingresso a facoltà ad accesso programmato; b) tali corsi non abbiano consentito di maturare i crediti formativi spendibili in tale [#OMISSIS#] facoltà.
6 – Con l’appello avverso tale sentenza, l’Università contesta la decisione del TAR [#OMISSIS#] parte in cui individua le deroghe alla regola della cd. prima immatricolazione assoluta, la quale, oltre che errata, supererebbe i limiti del sindacato giurisdizionale, negando la potestà dell’Università di effettuare la predetta comparazione di interessi, in un ambito normativo che omette di dettarne una puntuale disciplina.
6.1 – Con un secondo ordine di censure, l’Università appellante deduce che la motivazione del TAR – secondo cui la regola della cd. prima immatricolazione assoluta dovrebbe ammettere deroghe per i casi in cui lo studente ha effettuato un cambio di corso di studio a causa del mancato superamento del test di ammissione, e non ha conseguito crediti spendibili nell’attuale corso di studi – risulterebbe errata, illogica ed irrazionale.
7 – L’appello deve trovare accoglimento.
L’art. 3 del bando pubblicato in data 21 luglio 2016 – nell’indicare i requisiti di merito necessari per potere accedere ai benefici del diritto allo studio – stabilisce che gli studenti iscritti al quarto anno della facoltà di Medicina e Chirurgia debbono aver conseguito, entro il 10 agosto 2016, un numero di crediti non inferiore a 160; mentre, per gli iscritti al [#OMISSIS#] anno, il numero minimo di crediti richiesti è pari a 215. Lo stesso articolo 3 stabilisce poi che “il numero di crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie relative ai benefici concorsuali è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta”.
Il TAR ha correttamente evidenziato che la finalità della [#OMISSIS#] è quella di non favorire gli studenti che, spesso dimostrando assenza di metodo e rigore nel compimento degli studi universitari, dopo essersi iscritti ad una facoltà decidono di cambiare corso di studi iscrivendosi ad altre facoltà. In assenza della disposizione in esame, infatti, questi studenti verrebbero avvantaggiati perché, per effetto del riconoscimento di esami del percorso pregresso, potrebbero maturare un maggior numero di CFU rispetto [#OMISSIS#] iscritti allo stesso anno accademico che, avendo avuto una più breve carriera universitaria, non hanno potuto fruire di CFU riferibili ad anni accademici (aggiuntivi) già assolti presso diversa facoltà o diverso ateneo.
Anche la Sezione (cfr. Cons. St. 4962/2018), in riferimento alla procedura di assegnazione delle borse di studio da parte dell’Università appellante, ha avuto modo di precisare che: “tale regola risulta, oltreché conforme alla ratio premiale ex art. 34, III comma, Cost., congruente coi principi d’uguaglianza sostanziale e di par condicio nell’accesso ai benefici per gli studenti più capaci e meritevoli, enunciati dalla giurisprudenza della Sezione” (cfr. anche Cons. St., VI, 28 luglio 2016, n. 3405: “la ratio di detta disciplina – ritenuta massima espressione dell’art. 34 Cost. – “è rinvenibile nell’esigenza di evitare … di violare il principio per cui il giudizio di capacità e meritevolezza sotteso alla concessione dei benefici in questione deve essere espresso con riferimento ai risultati conseguiti dall’aspirante borsista fin dall’inizio (inteso in senso assoluto) degli studi universitari”).
6.1 – Il chiaro tenore della disposizione del bando impugnata e la ragionevolezza della finalità che la stessa si propone, da un lato, escludono la possibilità di un intervento integrativo del [#OMISSIS#], che si risolve in un ammissibile invasione dell’ambito riservato all’amministrazione; dall’altro, determinano l’illogicità del capo della sentenza impugnata che contraddice i principi – correttamente richiamati – ai quali si ispira il meccanismo contestato ed in particolare quello meritocratico desumibile dell’art. 34 Cost.
Inoltre, come rilevato dall’Università appellante, le deroghe introdotte dalla sentenza impugnata possono ingenerare situazioni di disparità di trattamento tra gli studenti.
Appare invero ragionevole e di per sé non censurabile valorizzare, nell’ottica del principio di meritevolezza, anche la costanza [#OMISSIS#] carriera universitaria, risultando invece arbitraria, e comunque difficilmente verificabile, ogni valutazione relativa alle ragioni che hanno comportato il cambio di corso di laurea.
Infatti, al fatto di non aver superato il test di ingresso valorizzato dal [#OMISSIS#] di primo grado, ben possono aggiungersi altre ragioni che in astratto risulterebbero altrettanto meritevoli di considerazione. Ne consegue come appaia del tutto irrilevante che il cambio di corso sia stato determinato dal mancato superamento del test di ammissione.
Da un altro punto di vista, la decisione del [#OMISSIS#] di prime cure – nell’introdurre la deroga per lo studente che abbia frequentato altri corsi per non rimanere inerte nell’attesa del superamento del test di ingresso a facoltà ad accesso programmato – trascura di considerare che il meccanismo del test di ingresso è volto a premiare i relativi vincitori, ovvero i più meritevoli (il test è il criterio individuato dal legislatore per selezionare proprio gli studenti più meritevoli a fronte di un numero di posti a disposizione limitato). Risulta pertanto coerente con il detto criterio del merito l’esclusione, nel meccanismo di assegnazione delle borse di studio, dei crediti ottenuti in altro corso di studio al quale l’interessato si è iscritto, in quanto non idoneo al test di ingresso per il corso di medicina.
La giurisprudenza della Sezione (Cons. St. 4962/2018) ha già evidenziato che “la ratio sottesa alla citata disciplina, che individua l’anno di prima immatricolazione non già nell’anno accademico di prima iscrizione all’Università attualmente frequentata da chi ne chiede i sussidi – bensì in quello di prima iscrizione in un qualunque Ateneo legalmente riconosciuto, pur se diverso da quello attuale -, sta nell’esigenza d’evitare un irragionevole e ingiusto trattamento più favorevole [#OMISSIS#] studenti, i quali, dopo aver frequentato la Facoltà di prima iscrizione, abbiano deciso di trasferirsi ad un’altra Facoltà .., poiché essi, in rapporto [#OMISSIS#] anni di complessiva frequenza universitaria, giungono a vantare sì un numero minore di CFU ma, in rapporto [#OMISSIS#] anni di effettiva iscrizione presso l’Ateneo ad quem, per effetto del riconoscimento di esami del percorso pregresso, maturano un maggior numero di CFU rispetto [#OMISSIS#] iscritti allo stesso anno accademico (omissis)”.
[#OMISSIS#] specifico, la stessa giurisprudenza ha rilevato che “questo correttivo non sconta l’esigenza di dover prevedere una disciplina differenziata per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in ragione delle previste prove d’accesso, e, dunque, per vicende in cui non è improbabile, anzi è frequente un’iscrizione in un Ateneo o Facoltà diversi dal predetto corso di laurea, prima di poter accedere a quest’[#OMISSIS#] (omissis)”; – “al riguardo la maggior frequenza dei cambi d’Ateneo o di Facoltà, che si verifica per tale corso di laurea, di per sé solo non costituisce un argomento utile per disconoscere la necessità di calcolare la carriera di tutti gli studenti universitari…partendo dal primo anno di loro immatricolazione assoluta, per la duplice ragione che vi sono quelle evidenti necessità perequative indicate dalla giurisprudenza della Sezione e che diversamente da quanto ha affermato il TAR sul punto, tale criterio di calcolo fornisce un’interpretazione rigorosa e non [#OMISSIS#] restrittiva del concetto di merito, poiché la capacità di acquisire crediti in altre discipline perlopiù manifesta la dispersione di talenti e l’assenza di metodo e rigore nel compimento degli studi universitari”.
In definitiva, la decisione del TAR, secondo cui la regola della cd. prima immatricolazione assoluta dovrebbe ammettere deroghe per i casi in cui lo studente ha effettuato un cambio di corso di studio a causa del mancato superamento del test di ammissione, e non ha conseguito crediti spendibili nell’attuale corso di studi, non risulta coerente con le ragioni meritocratiche alla base dell’elargizione del contributo, essendo inoltre suscettibile di ingenerare situazioni di incertezza, che rischiano di sfociare in ingiustificate disparità di trattamento.
Per tali ragioni, l’appello deve trovare accoglimento e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado ed i relativi motivi aggiunti devono essere rigettati.
La natura della controversia e la sua peculiarità giustificato la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado ed i relativi motivi aggiunti.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 30 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 08/04/2021