N. 04859/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09502/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9502 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Amendola, 46;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Università Cà Foscari [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della valutazione di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 12/D2 – diritto tributario, tornata 2013, non comunicata al ricorrente ma pubblicata sul [#OMISSIS#] informatico del suddetto Ministero del 17-5-2019,formulata dalla commissione giudicatrice insediata presso l’Università Cà Foscari di [#OMISSIS#] e dai suoi componenti, nominati con D.D. n 198 del 8-2-2019, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n 5243 del 6-9-2018 nonché di ogni ulteriore atto a detta valutazione comunque connesso, anche conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università Cà Foscari [#OMISSIS#] e di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II° fascia per il settore concorsuale 12/D2 – diritto tributario (tornata 2013).
In particolare, il ricorrente ha partecipato al concorso in esame [#OMISSIS#] tornata del 2013 ottenendo una valutazione negativa.
Avverso questa valutazione il ricorrente ha proposto ricorso respinto dal Tribunale con sentenza n. 2987/17.
La sentenza è stata impugnata avanti il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 5243/2018 ha accolto l’appello e ha annullato la valutazione negativa.
In esecuzione della suddetta sentenza, il Ministero, con decreto direttoriale n. 148/2018, ha nominato una nuova Commissione giudicatrice incaricata di procedere alla rivalutazione dei candidati la cui valutazione era stata annullata dai [#OMISSIS#] amministrativi.
La nuova Commissione ha espresso un giudizio negativo e avverso questo giudizio è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1) Violazione dell’art. 16 L. n. 240/2010, degli artt. 3, 5 e 6 D.M. n. 76, 7.6.2012. Violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5243 del 6.9.2018. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per erroneità, insufficienza della motivazione, carenza di istruttoria e manifesta ingiustizia. 2) Violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5243 del 6.9.2018. Eccesso di potere, per errore sui presupposti di fatto, illogicità, difetto di istruttoria. 3) Violazione dell’art. 16 L. n. 240/2010, degli artt. 3, 5 e 6 D.M. n. 120/2016. Violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5243 del 6.9.2018. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto, erroneità, illogicità e comunque per insufficienza della motivazione. 4) Violazione dell’art. 97 della Costituzione nonché dell’art. 1 l. 241/1990 e ss.mm. Eccesso di potere per sviamento, manifesta ingiustizia.
Sostiene il ricorrente: che il giudizio sui titoli è illegittimo anzitutto perché in contrasto con quello assolutamente positivo espresso dalla precedente Commissione nel 2015 che era stato confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato; che i titoli evidenziano un’attività di insegnamento universitario solo ed esclusivamente in diritto tributario, mai interrotta (ed ogni anno confermata dal giudizio positivo dell’Università di Padova, Dipartimento di Scienze giuridiche) dal 2008 nonché, anche a voler tacere dei titoli omessi, un’attività di ricerca compiuta sia in Italia (in virtù dell’assegno biennale dell’Università di [#OMISSIS#]), sia all’[#OMISSIS#]; che è in possesso di ben altri titoli oltre quelli di cui sopra; che la commissione ha richiamato come ulteriore elemento negativo la mancata “capacità di attrarre finanziamenti competitivi”, ma che questo criterio era stato escluso; che il Consiglio di Stato [#OMISSIS#] sentenza ha stabilito che, nel valutare l’idoneità all’attività di insegnamento, non si debba seguire un criterio astratto, ma debba essere valutata “al livello preteso desumibile dal curriculum studi”, quindi considerando anche l’età del candidato ed altre circostanze che comportano necessariamente l’esame del curriculum vitae; che detto esame non è stato compiuto dalla nuova Commissione, che infatti mai richiama il curriculum vitae del candidato; che vi è una contraddittorietà tra il giudizio collegiale e quello dei singoli componenti nonché una sommarietà e superficialità delle motivazioni; che la sentenza del Consiglio di Stato citata, che aveva riqualificato le note a sentenza, pubblicate in rivista di fascia A, come articoli e dunque rilevanti ai fini del superamento del parametro di impatto scientifico delle pubblicazioni; che il giudizio collegiale, lungi dall’essere un punto di sintesi dei giudizi individuali, è in aperta contraddizione con loro.
L’Amministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), l.. 240/2010).
Per le procedure di abilitazione all’accesso alle funzioni di prima e di seconda fascia, la valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate si basa sui criteri ed i parametri definiti, per l’accesso a ciascuna fascia, rispettivamente [#OMISSIS#] artt. 4 e 5 del D.M. n. 76/2012, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale.
L’art. 3 del d.m. 76/2012, disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate”. Detta valutazione “si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia [#OMISSIS#] articoli 4 e 5”.
In particolare, l’art. 5 del suddetto decreto, nel fissare i criteri e i parametri che la commissione deve seguire nel valutare i titoli universitari e le pubblicazioni scientifiche, stabilisce che detta valutazione deve essere volta “ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
L’art. 5 che individua i criteri e i parametri per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, stabilisce che “nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale”.
Le commissioni, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del citato d.m. possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
Posti questi principi, il giudizio riporta “Il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nato a [#OMISSIS#] il 21.01.1971, ha titoli, da valutare secondo quanto stabilito [#OMISSIS#] sentenza da eseguire (Consiglio di Stato 6 settembre 2018), che dimostrano un qualche collegamento con la didattica e la ricerca universitaria. Egli ha infatti conseguito, nel 2000, una borsa di studio presso l’Università degli studi di [#OMISSIS#] per una ricerca semestrale da svolgere in [#OMISSIS#], presso l’Università di Colonia (di cui non viene indicato l’oggetto), nel 2001, un assegno di ricerca biennale presso l’Università Ca’ Foscari di [#OMISSIS#]. L’attività in qualità di professore a contratto presso l’università di Padova decorre dal 2008, benché non ne vengano indicati oggetto, corso di studi, impegno didattico. La rivista di cui partecipa al comitato editoriale, di carattere scientifico, ma non in classe A, pubblica interventi sui vari settori di diritto dell’impresa, compresi aspetti tributari. Non risultano altri titoli didattici e di ricerca previsti dal bando tra cui dottorato di ricerca, incarichi di insegnamento in altre Università o istituzioni di formazione post universitaria, incarichi di ricercatore a tempo determinato, conduzione o partecipazione scientifica per progetti di ricerca, partecipazione a collane editoriali, premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, supervisione di dottorandi di ricerca, attrazione di finanziamenti. I titoli, in sé limitati, non appaiono quindi sufficienti a compensare la valutazione negativa che segue sulla produzione scientifica. Quest’[#OMISSIS#] consiste complessivamente in 12 pubblicazioni tra il 1999 ed il 2013, comprendenti 1 monografia, 3 contributi in volume, 5 articoli in rivista e 3 note a sentenza. Il candidato rispetta il numero mediano di libri pubblicati, non raggiunge il numero di articoli e rispetta il numero di articoli pubblicati su riviste specializzate di classe A, solo computando nel calcolo anche le note a sentenza. Al di là della coerenza col settore e della pubblicazione su riviste scientifiche, spesso di classe A la gamma dei [#OMISSIS#] trattati è limitata, in genere di natura tecnico professionale, senza un’adeguata contestualizzazione del tema, collegamenti con prospettive complementari, e talvolta con divagazioni troppo generali e non pertinenti. In particolare la monografia [#OMISSIS#] di un adeguato inquadramento nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto, coi suoi meccanismi per raggiungere il consumo finale, coi motivi che consentono le frodi esaminate e gli strumenti per contrastarle. Rispetto a questa mancata contestualizzazione del tema appaiono non pertinenti, in quanto troppo generali, le divagazioni su certezza del diritto, proporzionalità, [#OMISSIS#] imposizione e simili. Anche la scarsità dei riferimenti alla vasta pubblicistica sul tema, che avrebbe potuto innescare ulteriori ragionamenti, conferma l’insufficienza del lavoro. La pubblicazione n. 2 sullo Statuto dei diritti del contribuente e la nota n.4 sulla differenza tra interposizione fittizia e interposizione [#OMISSIS#], su [#OMISSIS#] analoghi a quelli della monografia consistono in prevalenza di riferimenti e rinvii, senza rielaborazioni, anche sintetiche. Le pubblicazioni 5 (rimborso fideiussioni), 8 (costi da [#OMISSIS#] fiscali), 9 (modello VR -[#OMISSIS#]), 11 (regime [#OMISSIS#] medicina legale) 12 (dichiarazioni di terzi) sono caratterizzate da un’impostazione tecnico professionale che pregiudica un esame oggettivo (scientifico) dei [#OMISSIS#] trattati nei loro vari risvolti, compresi quelli che non avvalorano la soluzione sostenuta oppure potrebbero smentirla.
Le pubblicazioni 3 (esterovestizione) 6 (principio di proporzionalità), 7 (elusione) e 10 (determinacion objectiva-parametrazioni) non riguardano casistica professionale specifica, ma consistono prevalentemente in riferimenti di dottrina, legislazione e giurisprudenza, senza riflessioni personali di sufficiente respiro e sufficiente originalità. La valutazione coordinata dei titoli e delle pubblicazioni converge quindi verso l’impossibilità di esprimere un giudizio positivo sulla maturità scientifica richiesta per il conseguimento del titolo abilitativo”.
Il giudizio in esame è stato adottato anche alla luce della sentenza n. 5243/2018 del Consiglio di Stato, che nel riformare la sentenza di primo grado avverso il primo giudizio formulato nei confronti del ricorrente, aveva rilevato “La Commissione valutatrice, dopo aver ridotto senza specifica motivazione – nonostante la diversa valutazione espressa dai singoli commissari – il plafond delle pubblicazioni utili prodotte dal ricorrente alla stregua degli indicatori bibliometrici, ha incentrato il giudizio negativo esclusivamente sul mancato superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica, senza affatto soffermarsi sull’altro parametro di valutazione previsto fra i criteri di valutazione, costituito dal “giudizio di merito”.
9.5 La Commissione giudicatrice ha rassegnato il giudizio negativo senza alcun riguardo all’idoneità del ricorrente per lo svolgimento dell’attività d’insegnamento al livello preteso desumibile dal curriculum studi, così disattendendo i criteri di giudizio predeterminati a monte, gli elementi di valutazione indicati nel D.M. n. 76/2012 e le note interpretative diffuse dall’ANVUR.
9.6 Al riguardo, va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, a mente del quale è censurabile la motivazione della Commissione valutatrice incentrata “sulla produzione scientifica mentre [#OMISSIS#] viene detto sulle attività di insegnamento e sulle esperienze didattiche maturate nel corso degli anni dal candidato” (cfr. da [#OMISSIS#], Cons. Stato, Sez. VI, 10 [#OMISSIS#] 2017, n. 2162).
9.7 Tanto più laddove la normativa e i criteri conformanti la procedura prescrivano – come nel [#OMISSIS#] in esame – la valutazione e la ponderazione sia delle pubblicazioni scientifiche che degli altri titoli.
Il ricorrente contesta, anzitutto, il giudizio [#OMISSIS#] parte in cui sono stati esaminati i titoli, rilevando che la precedente Commissione aveva dato un giudizio positivo sui titoli e che l’attuale Commissione non ha preso in considerazione tutti i titoli presentati”.
In primo luogo, nessuna rilevanza può avere il fatto che la precedente Commissione avesse dato un giudizio positivo sui titoli, posto che una nuova valutazione da parte di una diversa Commissione comporta che quest’[#OMISSIS#] abbia una piena autonomia [#OMISSIS#] valutazione senza essere legata al precedente giudizio.
È poi da rilevare che la Commissione, attenendosi a quanto precisato dal Consiglio di Stato [#OMISSIS#] sentenza su citata, oltre ad esaminare i titoli e le pubblicazioni, ha preso in considerazione anche le “attività di insegnamento e le esperienze didattiche maturate nel corso degli anni dal candidato”.
Il ricorrente contesta l’errata valutazione dell’attività didattica, laddove il giudizio riferisce di “un qualche collegamento con la didattica e la ricerca universitaria”, nonché contesta la mancata considerazione della “nomina a membro del comitato di redazione della rivista Giurisprudenza ed economia d’azienda” e la mancata considerazione di alcuni titoli.
Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione ha preso in considerazione la borsa di studio presso l’Università degli studi di [#OMISSIS#], precisando però che non è stato indicato l’oggetto della ricerca, l’assegno di ricerca biennale presso l’Università Ca’ Foscari di [#OMISSIS#] e, infine, “l’attività in qualità di professore a contratto presso l’università di Padova decorre dal 2008, benché non ne vengano indicati oggetto, corso di studi, impegno didattico”, dimostrando così di aver preso in considerazione tutte le attività didattiche presentate dal ricorrente.
L’aggettivo “qualche”, utilizzato dalla Commissione, è evidentemente il risultato della valutazione alla luce della mancata indicazione di tutti i dati necessari per comprendere appieno l’impegno del ricorrente.
In relazione al possesso del titolo “partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati”, non appare corretta l’affermazione del ricorrente che il titolo sia stato considerato privo di valore, ma la Commissione l’ha valutato evidenziando però che la rivista non sia di classe A.
In sostanza per ambedue i giudizi la Commissione ha espresso una propria valutazione.
Infine, per quanto riguarda la dedotta mancata valutazione di altri titoli [#OMISSIS#] evidenziare che lo stesso ricorrente [#OMISSIS#] propria domanda non aveva dichiarato altri titoli, e questo anche alla luce del fatto che i titoli dichiarati nel ricorso non corrispondono ad alcun titolo da valutare ai sensi del verbale della commissione n. 9 del 22 settembre 2014, nel quale sono elencati i parametri seguiti dalla Commissione per la valutazione di questi.
In relazione al giudizio espresso sulle pubblicazioni è da rilevare anzitutto che il Consiglio di Stato [#OMISSIS#] aveva detto, così come invece sostiene il ricorrente, in riferimento alle note a sentenza che secondo il ricorrente andrebbero considerate come articoli.
In realtà, proprio l’esame della domanda presentata dal ricorrente rileva come sia stato lo stesso a qualificare tali pubblicazioni come note a sentenza, con la conseguenza che la Commissione le ha correttamente qualificate come da indicazioni dello stesso ricorrente.
Per quanto riguarda infine il giudizio sulla qualità delle pubblicazioni le censure, complessivamente, mirano a superare la valutazione di inidoneità con argomenti che attengono però al “merito scientifico” che, l’Organo Giurisdizionale non è ammesso a sindacare.
Infatti, il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità.
“Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 13 aprile 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 27/04/2021