TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 aprile 2021 n. 4739

Chiamata diretta per chiara fama - locuzione "qualificati istituti di ricerca internazionali"

Data Documento: 2021-04-22
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 1, comma 9, L. 230/2005 dispone che: “Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca […]”.
Il primo comma dell’articolo unico del D.M. 25.7.1997 dispone che: “Le università, accertata la disponibilità di posti di ruolo di prima fascia e delle relative risorse finanziarie, su proposta dei consigli di facoltà, possono provvedere alla loro copertura mediante chiamata diretta di studiosi, italiani o stranieri, di chiara fama, in possesso di uno dei seguenti requisiti: occupino, da almeno un triennio, analoga posizione in università straniere; siano stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale; abbiano ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali.”.
Nel caso di specie, si è posta la questione di stabilire quale valenza dare all’espressione “qualificati istituti di ricerca internazionali “.
Secondo il Ministero, che aveva dichiarato inamissibile la proposta di chiamata dell’Ateneo, l’interpretazione patrocinata dall’Università ricorrente – per la quale l’aggettivo internazionale non delineerebbe il carattere straniero o sovranazionale dell’istituto quanto il semplice rilievo internazionale della struttura e ricomprenderebbe nell’alveo della norma anche gli istituti di ricerca nazionali aventi rilevanza internazionale – sarebbe inammissibilmente estensiva: infatti, a seguito dell’entrata in vigore della riforma universitaria con la L. 240/2010, l’immissione in ruolo dei docenti universitari può avvenire esclusivamente per il tramite di procedure concorsuali cui partecipano esclusivamente i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale; le eccezioni a tale sistema previste dalle norme sopra richiamate debbono essere di stretta interpretazione.
Il Collegio, nonostante un’attenta ricerca di pareri o relazioni che illustrassero il senso della normazione ministeriale adottata nel 1997 e oggetto di successive modifiche, non ha trovato nessun appiglio che potesse chiarire quale fosse la voluntas governativa nell’adottare il triplice criterio che consente di chiamare i docenti per chiara fama. In detto contesto,
lo stesso ha ritenuto di condividere la lettura della norma proposta dall’Ateneo ricorrente, secondo cui “il primo alinea dell’art. 1 D.M. 25.7.1997 riguarda studiosi, italiani o stranieri che occupino, da almeno un triennio, analoga posizione in università straniere; se il terzo alinea, cioè quello in discussione, fosse interpretato nel senso auspicato dal Ministero costituirebbe un’inutile duplicazione del primo alinea, mentre, invece, il fatto che si faccia riferimento ad istituti di ricerca internazionali evidenzia come si voglia poter attingere da realtà scientifiche di alta qualificazione non aventi natura universitaria. Se questa è la ragione per cui le due ipotesi sono differenziate, internazionale non può essere equivalente a straniero poiché la norma quando ha voluto riferirsi alla nazionalità estera lo ha precisato come nel primo alinea; ed allora per non intendere l’espressione “qualificati istituti di ricerca internazionali “ nel senso indicato dalla ricorrente bisogna concludere che l’istituto deve essere stato creato da più stati e quindi l’internazionalità si riferirebbe alle modalità con cui è sorto“. Pertanto, se l’interpretazione più rispondente alla ratio legis è quella testè illustrata, lo Spallanzani può essere senz’altro annoverato tra gli istituti di livello internazionale per l’assoluta eccellenza delle ricerche svolte e per la fitta rete di rapporti internazionali tenuti e i provvedimenti ministeriali che hanno dichiarato inammissibili le richieste di chiamata dei docenti di chiara fama vanno annullati.

Contenuto sentenza

N. 04739/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07048/2020 REG.RIC.
N. 07049/2020 REG.RIC.
N. 07051/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi iscritti ai numeri di registro generale 7048, 7049 e 7051 del 2020, proposti da 
Saint Camillus International University Of Health Sciences, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via di San [#OMISSIS#] Da Tolentino, 67; 
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 7048 del 2020:
– del provvedimento di diniego adottato dal MUR – Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio, prot. n. 7006 del 12 giugno 2020, che ha dichiarato inammissibile la proposta di chiamata diretta per chiara fama nel ruolo di Professore ordinario della Dott.ssa [#OMISSIS#];
– della nota prot. n. 9298 del 11 agosto 2020, con cui la Direzione ha confermato il Provvedimento all’esito della richiesta di riesame dell’odierna ricorrente;
– ove occorrer possa, del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del 25 luglio 1997;.
quanto al ricorso n. 7049 del 2020:
– del provvedimento di diniego adottato dal MUR – Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio, prot. n. 7007 del 12 giugno 2020, che ha dichiarato inammissibile la proposta di chiamata diretta per chiara fama nel ruolo di Professore ordinario del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– della nota prot. n. 9300 del 11 agosto 2020, con cui la Direzione ha confermato il Provvedimento all’esito della richiesta di riesame dell’odierna ricorrente;
– ove occorrer possa, del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del 25 luglio 1997;.
quanto al ricorso n. 7051 del 2020:
– del provvedimento di diniego adottato dal MUR – Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio, prot. n. 7008 del 12 giugno 2020, che ha dichiarato inammissibile la proposta di chiamata diretta per chiara fama nel ruolo di Professore ordinario del Dott. [#OMISSIS#] di [#OMISSIS#];
– della nota prot. n. 9299 del 11 agosto 2020, con cui la Direzione ha confermato il Provvedimento all’esito della richiesta di riesame dell’odierna ricorrente;
– ove occorrer possa, del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del 25 luglio 1997;.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con tre distinti e coevi ricorsi Saint Camillus International University Of Health Sciences impugnava i provvedimenti adottati dal Ministero resistente che hanno dichiarato inammissibile la proposta di chiamata diretta per chiara fama nel ruolo di Professore ordinario dei dottori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] di [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
L’UniCamillus è una università non statale legalmente riconosciuta che ha come obiettivo [#OMISSIS#] la formazione universitaria di figure medico-sanitarie in grado di poter operare in tutti quei paesi in cui vi sono gravi deficit di copertura sanitaria.
In base allo Statuto di Ateneo, i professori sono nominati dal Consiglio di amministrazione secondo le procedure per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori definite dalla normativa applicabile in materia universitaria; in deroga a tali procedure, onde acquisire e arricchire la composizione del proprio corpo docenti con personalità scientifiche di chiara fama, la ricorrente ha presentato al Ministero dell’Università e della Ricerca una formale proposta di chiamata diretta per chiara fama nel ruolo di Professore ordinario della Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], del Dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005 evidenziando il curriculum scientifico di assoluto pregio dei tre studiosi.
La proposta è stata dichiarata inammissibile senza neanche farla precedere dal preavviso di rigetto e la richiesta di autotutela in merito non ha sortito effetto alcuno.
Il primo motivo di ricorso sottolinea come il provvedimento è stato giustificato in base alla presunta carenza del requisito che era stato posto a fondamento della richiesta cioè aver ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali.
Il Ministero aveva osservato come l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “L. Spallanzani”, dove operano da anni i tre candidati, sia un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblico italiano e non internazionale.
Viene censurato il difetto di motivazione che è solamente apparente perché non spiega attraverso quale percorso logico si sia esclusa la natura internazionale dell’Istituto Spallanzani.
L’equivoco in cui è incorso il Ministero sta nell’aver negato il carattere internazionale dell’Istituto per il fatto che ha la sede in Italia confondendo il concetto di “internazionale” con quello di “straniero”.
Infatti l’art. 1 del DM 1997, attuativo della previsione di cui all’art. 1, comma 9, L. 230/2005, ha distinto il concetto di “straniero” utilizzato per definire il criterio alternativo di cui all’art. 1, lett. a)(“occupino, da almeno un triennio, analoga posizione in università straniere”), dal concetto di “internazionale” utilizzato, invece, per il criterio di cui all’art. 1, lett. c) (“abbiano ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali”).
Quest’[#OMISSIS#] requisito ha lo scopo di permettere alle Università italiane di acquisire al proprio corpo docenti di grande livello operanti in contesti di caratura scientifica internazionale, non appartenenti all’accademia e ciò a prescindere dalla collocazione geografica dell’istituto di ricerca.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 per non essere stato comunicato il preavviso di rigetto.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e depositando una relazione della Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del Ministero resistente.
Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 7.10.2020 veniva respinta l’istanza cautelare in quanto l’interpretazione del dettato normativo volta ad accreditare l’Istituto Nazionale per le Malattie infettive “[#OMISSIS#] Spallanzani” come qualificato istituto di ricerca internazionale, appare essere di natura estensiva rispetto ad un’esegesi che si fondi sul tenore letterale della [#OMISSIS#] come sarebbe richiesto dalla circostanza che la procedura di chiamata diretta costituisce un’eccezione rispetto ai canali di assunzione dei professori universitari.
Il provvedimento veniva impugnato al Consiglio di Stato che accoglieva l’appello ai soli fini di una celere fissazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.
All’udienza del 14.4.2021 i ricorsi andavano in decisione.
Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei tre ricorsi per connessione soggettiva vertendo tra le stesse parti ed oggettiva poiché pongono la medesima questione di diritto.
L’art. 1, comma 9, L. 230/2005 dispone che: “Nell’ambito delle relative disponibilità di [#OMISSIS#], le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'[#OMISSIS#] in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nell’ambito delle relative disponibilità di [#OMISSIS#], le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il [#OMISSIS#] osta alla nomina, previo parere della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel [#OMISSIS#] di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito”.
Il primo comma dell’articolo unico del D.M. 25.7.1997 dispone che: “Le università, accertata la disponibilità di posti di ruolo di prima fascia e delle relative risorse finanziarie, su proposta dei consigli di facoltà, possono provvedere alla loro copertura mediante chiamata diretta di studiosi, italiani o stranieri, di chiara fama, in possesso di uno dei seguenti requisiti: occupino, da almeno un triennio, analoga posizione in università straniere; siano stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale; abbiano ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali.”.
La questione di diritto posta dai ricorsi in oggetto è quella di stabilire quale [#OMISSIS#] dare all’espressione “qualificati istituti di ricerca internazionali “.
Secondo il Ministero l’interpretazione patrocinata dall’Università ricorrente per la quale l’aggettivo internazionale non delineerebbe il carattere straniero o sovranazionale dell’istituto quanto il semplice rilievo internazionale della struttura e ricomprenderebbe nell’alveo della [#OMISSIS#] anche gli istituti di ricerca nazionali aventi rilevanza internazionale, sarebbe inammissibilmente estensiva.
A seguito dell’entrata in vigore della riforma universitaria con la L. 240/2010, l’immissione in ruolo dei docenti universitari può avvenire esclusivamente per il tramite di procedure concorsuali cui partecipano esclusivamente i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale; le eccezioni a tale sistema previste dalle norme sopra richiamate debbono essere di stretta interpretazione.
Il Collegio, nonostante un’attenta ricerca di pareri o relazioni che illustrassero il senso della normazione ministeriale adottata nel 1997 e oggetto di successive modifiche, non ha trovato nessun appiglio che potesse chiarire quale fosse la voluntas governativa nell’adottare il triplice criterio che consente di chiamare i docenti per chiara fama.
In sede cautelare ha voluto assumere un atteggiamento prudente, vista la delicatezza della materia e la mancanza di un periculum in mora poiché l’eventuale chiamata è prevista per l’anno accademico 2021-22.
Dovendo ormai definire la questione, re melius perpensa, il Collegio ritiene di condividere la lettura della [#OMISSIS#] proposta dall’ateneo ricorrente.
Il primo alinea dell’art. 1 D.M. 25.7.1997 riguarda studiosi, italiani o stranieri che occupino, da almeno un triennio, analoga posizione in università straniere; se il terzo alinea, cioè quello in discussione, fosse interpretato nel senso auspicato dal Ministero costituirebbe un’inutile duplicazione del primo alinea, mentre, invece, il fatto che si faccia riferimento ad istituti di ricerca internazionali evidenzia come si voglia poter attingere da realtà scientifiche di alta qualificazione non aventi natura universitaria.
Se questa è la ragione per cui le due ipotesi sono differenziate, internazionale non può essere equivalente a straniero poiché la [#OMISSIS#] quando ha voluto riferirsi alla nazionalità estera lo ha precisato come nel primo alinea; ed allora per non intendere l’espressione “qualificati istituti di ricerca internazionali “ nel senso indicato dalla ricorrente bisogna concludere che l’istituto deve essere stato creato da più stati e quindi l’internazionalità si riferirebbe alle modalità con cui è sorto.
Una tale lettura non escluderebbe dal novero degli istituti di eccellenza da cui attingere studiosi di chiara fama solo l’Istituto Spallanzani, ma una serie di istituti di ricerca stranieri che non presentano questa origine sovranazionale. Peraltro [#OMISSIS#] pratica della ricerca istituti internazionali di questo tipo sono pressochè inesistenti, dal momento che normalmente gli istituti di eccellenza emersi nelle varie nazioni tendono a stabilire contatti e collaborazioni che danno alle loro ricerche un valore internazionale così da poter essere presi come punti di riferimento anche da organismi come ad esempio l’OMS.
Se l’interpretazione più rispondente alla ratio legis è quella testè illustrata, lo Spallanzani può essere senz’altro annoverato tra gli istituti di livello internazionale per l’assoluta eccellenza delle ricerche svolte e per la fitta rete di rapporti internazionali tenuti.
I provvedimenti che hanno dichiarato inammissibili le richieste di chiamata dei docenti di chiara fama [#OMISSIS#], quindi, annullati affinchè il Ministero provveda a riesaminare le istanza tenendo conto del valore conformativo della presente sentenza.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 aprile 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 22/04/2021