TAR Lazio, Roma, sez. III, 26 aprile 2021, n. 4804

Procedure interne e comunicazioni delle nuove prove di valutazione

Data Documento: 2021-04-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Le procedure di selezione mediante “upgrading”, di cui all’art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010 consentono alla singola Università, «nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione», di valutare i docenti titolari di contratto, in servizio presso l’Ateneo medesimo e in possesso di abilitazione scientifica, ai fini della loro chiamata nel ruolo dei professori associati (se ricercatori) ovvero in quello dei professori ordinari (se professori associati).
Tale modalità di reclutamento, ove involga la partecipazione di più candidati interni in possesso dei medesimi requisiti, richiede lo svolgimento di una procedura selettiva che, pur non assumendo i connotati tipici di una procedura concorsuale aperta, postula in pari misura l’applicazione dei generali principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, ai fini dell’individuazione del candidato ritenuto più meritevole in una logica di imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa
Ove pure si ammettesse il riconoscimento della legittimazione della commissione giudicatrice a introdurre una prova non espressamente programmata nel bando della procedura – nel caso di specie, una prova di valutazione della conoscenza di una lingua straniera – dovrebbe necessariamente trovare applicazione il principio di pubblicità degli atti della procedura ai sensi dell’art. 24, comma 5, L. n. 240/2010 e altresì in linea con i richiamati principi generali in tema di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, destinati a trovare applicazione anche per le procedure valutative di chiamata di cui trattasi.
La convocazione dei candidati per l’espletamento di prove ulteriori, in assenza di una preventiva pubblicità della data e del luogo fissati per il relativo svolgimento, deve perciò necessariamente avvenire con l’impiego di un mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la certezza della ricezione, da parte del destinatario, del relativo avviso (trattandosi in ogni caso di una prova non programmata espressamente nel bando).
Va invece considerato inidoneo al raggiungimento del riferito scopo il mezzo di comunicazione utilizzato in concreto dall’Università, consistente, nel caso di specie, in una convocazione effettuata tramite posta elettronica ordinaria.

Contenuto sentenza

N. 04804/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 305 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Della [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Del [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paraguay 5;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Nota n. prot.104297 del 26 novembre 2019, a firma del Responsabile del procedimento dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con la quale l’Università La Sapienza ha opposto un diniego alla richiesta formulata dal dott. [#OMISSIS#] di sostenere il colloquio per l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche in relazione alla procedura di valutazione per “la copertura di n.1 posto di Professore Universitario di seconda fascia per il Settore Concorsuale 06/C1”- Settore scientifico disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Scienze Medico – Chirurgiche e di Medicina Traslazionale – Facoltà di Medicina e Psicologia” e relativa mail di accompagnamento;

– della nota n. 0106542 del giorno 2 dicembre, con cui il responsabile del procedimento, rispondendo alla diffida inviata dal legale di fiducia del dott. [#OMISSIS#], ha ribadito il proprio diniego al riesame della posizione del ricorrente, richiamando all’uopo le argomentazioni di cui alla precedente nota n.104297 del 26 novembre 2019 e relativa pec di accompagnamento;

– di eventuali altri atti e/o verbali della commissione giudicatrice (non conosciuti) con i quali si è dato atto della mancata presentazione del dott. [#OMISSIS#] al colloquio originariamente fissato in data 18 novembre 2019, attribuendovi valore di “rinuncia” al concorso;

– del verbale n.1 del 23 luglio 2019 della commissione giudicatrice e del relativo allegato, con il quale è stata introdotta una prova concorsuale non prevista dal bando del concorso;

– in via prudenziale, del bando di concorso, emanato con decreto n. 874 dell’8 marzo 2019, ove interpretato nel senso di attribuire alla commissione giudicatrice di stabilire nuove prove di esame non previste dal bando;

– di ogni altro atto successivo alla suddetta estromissione dal concorso de quo eventualmente adottato dall’Università procedente ai fini del completamento della procedura, ivi compreso ogni atto comportante riconoscimento, assegnazione o nomina in favore di altri candidati;

-ove di interesse, della nota di risposta n.prot. 0109316 del 09/12/2019 all’istanza di accesso [#OMISSIS#] atti formulata dal dott. [#OMISSIS#];

– di qualunque altro atto e provvedimento, anche non conosciuto, ove ostativo all’accoglimento del presente ricorso;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 932020:

– d.r. 256/2020 del 21 gennaio 2020, pubblicato unitamente ai verbali n.2 e 3 sul [#OMISSIS#] web dell’Università in data 23 gennaio 2020, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma ha approvato gli atti della procedura valutativa “per la copertura di n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 06/C1 – Settore scientifico disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale – Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza”, conclusasi con la proclamazione del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale vincitore della procedura;

– della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti redatta in data 18 novembre u.s. dalla Commissione esaminatrice alla chiusura del terzo e [#OMISSIS#] verbale;

– del verbale n.3 del 18 novembre 2019 e relativi allegati (pubblicati sul [#OMISSIS#] web dell’Università in data 23 gennaio 2020) con il quale la Commissione ha 1) dato atto della mancata comparizione del candidato dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per le ore 9,00 senza altro dedurre al riguardo; 2) proclamato all’unanimità dei componenti il candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] vincitore della procedura valutativa di “chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di II fascia”;

– del verbale n.2 del 17 settembre 2019 e relativi allegati (conosciuti solo alla data della pubblicazione sul [#OMISSIS#] web dell’Università, avvenuta in data 23 gennaio 2020);

– di qualunque altro atto e provvedimento, anche non conosciuto, ove ostativo all’accoglimento del presente ricorso;

– di tutti gli atti già impugnati con l’atto introduttivo del giudizio ed ovvero:

– della nota n. prot.104297 del 26 novembre 2019, a firma del Responsabile del procedimento, con la quale l’Università La Sapienza ha opposto un diniego alla richiesta formulata dal dott. [#OMISSIS#] di sostenere il colloquio per l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche in relazione alla procedura di valutazione per “la copertura di n.1 posto di Professore Universitario di seconda fascia per il Settore Concorsuale 06/C1”- Settore scientifico disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Scienze Medico – Chirurgiche e di Medicina Traslazionale – Facoltà di Medicina e Psicologia” e relativa mail di accompagnamento;

– della nota n. 0106542 del giorno 2 dicembre, con cui il responsabile del procedimento, rispondendo alla diffida inviata dal legale di fiducia del dott. [#OMISSIS#], ha ribadito il proprio diniego al riesame della posizione del ricorrente, richiamando all’uopo le argomentazioni di cui alla precedente nota n.104297 del 26 novembre 2019 e relativa pec di accompagnamento;

– di eventuali altri atti e/o verbali della commissione giudicatrice (non conosciuti) con i quali si è dato atto della mancata presentazione del dott. [#OMISSIS#] al colloquio originariamente fissato in data 18 novembre 2019, attribuendovi valore di “rinuncia” al concorso;

– del verbale n.1 del 23 luglio 2019 della commissione giudicatrice e del relativo allegato, con il quale è stata introdotta una prova concorsuale non prevista dal bando del concorso;

– in via prudenziale, del bando di concorso, emanato con decreto n. 874 dell’8 marzo 2019, ove interpretato nel senso di attribuire alla commissione giudicatrice di stabilire nuove prove di esame non previste dal bando;

– di ogni altro atto successivo alla suddetta estromissione dal concorso de quo eventualmente adottato dall’Università procedente ai fini del completamento della procedura, ivi compreso ogni atto comportante riconoscimento, assegnazione o nomina in favore di altri candidati;

– ove di interesse, della nota di risposta n. 0109316 del 09/12/2019 all’istanza di accesso [#OMISSIS#] atti formulata dal dott. [#OMISSIS#]

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza e di Ministero dell’Università e della Ricerca e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Con il proposto gravame il ricorrente, avendo partecipato alla procedura di valutazione per la copertura di n.1 posto di Professore universitario di seconda fascia per il Settore Concorsuale 06/C1 – Settore scientifico disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Scienze medico-chirurgiche e di medicina traslazionale della Facoltà di Medicina e Psicologia, indetta dall’Università odierna resistente ai sensi dell’articolo 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010, impugnava l’esclusione dalla procedura selettiva – unitamente [#OMISSIS#] atti connessi – disposta dall’Ateneo e motivata sulla base dell’intervenuta rinuncia alla partecipazione, ritenuta implicita [#OMISSIS#] mancata presentazione del medesimo ricorrente alla prova orale prevista per l’accertamento delle competenze scientifico-linguistiche.

1.1. Riferiva in via preliminare di essere venuto tardivamente a conoscenza in via informale dell’intervenuta convocazione per il giorno 18 novembre 2019 al colloquio – non previsto dal bando della procedura valutativa – per l’accertamento delle competenze linguistiche riferite alla conoscenza della lingua [#OMISSIS#] in quanto effettuata tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta istituzionale del ricorrente medesimo, rappresentando al riguardo di non aver visto la comunicazione in quanto non comparsa [#OMISSIS#] posta in arrivo, risultando viceversa collocata nel cestino.

Riferiva, inoltre, di aver avanzato successiva istanza per sostenere il colloquio in altra data, ricevendo un diniego da parte dell’Ateneo sull’assunto dell’intervenuta rinuncia connessa alla mancata presentazione del ricorrente [#OMISSIS#] data appositamente fissata per il colloquio.

1.2. Il ricorso è affidato a due motivi di gravame, di seguito riportati:

1. Violazione e falsa applicazione della lex specialis del concorso e segnatamente degli artt. 1, 2 e 5 del bando. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto tra l’art.11 del bando e art.5 del Regolamento per il reclutamento dei professori di II fascia dell’Università La Sapienza vigente. Violazione del principio dell’affidamento, imparzialità e trasparenza nei concorsi pubblici. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle procedure concorsuali. Violazione e falsa applicazione art. 12 del d.P.R. n. 487/1994. Violazione e falsa applicazione art.18 del Dlgs.240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento”;

2. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990 con particolare riferimento all’art. 3. Eccesso di potere per difetto ed insufficienza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità manifesta, errata presupposizione di fatto, sviamento e sotto ulteriori diversi [#OMISSIS#]. Violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio e favor partecipationis. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di buon andamento, correttezza ed imparzialità dell’azione amministrativa quanto alla convocazione dei candidati per sostenere il colloquio per l’accertamento delle competenze scientifico linguistiche”.

1.3. Con il primo motivo di doglianza parte ricorrente lamentava l’illegittimità delle modifiche della lex di concorso operate dalla commissione esaminatrice con l’introduzione – in relazione all’accertamento delle competenze scientifico-linguistiche dei candidati – di prove, criteri e modalità di selezione non previsti dal bando.

Deduceva al riguardo che il bando della procedura selettiva – costituendo un autovincolo per l’Amministrazione e per la commissione giudicatrice – non aveva previsto alcun colloquio o prova che contemplasse la presenza dei candidati per qualsivoglia valutazione, ivi compresa quella della conoscenza della lingua [#OMISSIS#], indicata dal bando stesso solo come lingua straniera di riferimento per accertare le competenze linguistico-scientifiche dei candidati, evidenziando parte ricorrente che la lex specialis della procedura prevedeva l’accertamento di tutte le competenze richieste ai candidati (incluse quelle linguistiche) esclusivamente su base documentale; sosteneva, quindi, che in base alla lex specialis nessun candidato avrebbe potuto attendersi di essere convocato per un colloquio – nel [#OMISSIS#] di specie, tramite modalità di comunicazione non idonea a garantire l’effettivo ricevimento dell’avviso – deducendo che per introdurre una modifica di siffatto tenore sarebbe stata necessaria una espressa rettifica o integrazione del bando di concorso, ovvero un’apposita comunicazione con le medesime forme di pubblicità adottate per la lex specialis idonee a garantire la piena conoscenza da parte di tutti i candidati.

Il ricorrente denunciava pertanto di essere stato escluso (illegittimamente) dalla procedura valutativa per una circostanza non contemplata dal bando.

1.4. Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamentava l’illegittimità in ogni [#OMISSIS#] del mezzo di comunicazione utilizzato dall’Università per la convocazione alla prova orale – non contemplata nel bando – volta all’accertamento delle competenze linguistiche, sostenendo che l’introduzione di una nuova prova di esame non contemplata dalla lex specialis avrebbe richiesto una adeguata forma di pubblicità e di comunicazione per garantire una certezza materiale e giuridica dell’avvenuto ricevimento e conoscenza da parte dei partecipanti alla selezione, per cui la relativa convocazione sarebbe dovuta avvenire tramite pubblicazione sul [#OMISSIS#] dell’Ateneo, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante pec, o quantomeno avrebbe reso necessario per l’Amministrazione verificarne l’effettiva ricezione da parte dei destinatari.

Deduceva parte ricorrente che a tal fine non potesse ritenersi sufficiente un mero messaggio di posta elettronica non certificata, atteso che l’apposita previsione contenuta nel bando – circa l’invio di eventuali “comunicazioni” all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dei candidati – non poteva riferirsi alla (diversa) ipotesi di “convocazione” (per un colloquio non contemplato dalla lex specialis), pure connotata da effetti decadenziali attesa la conseguente estromissione del candidato dalla procedura selettiva.

Parte ricorrente chiedeva in conclusione l’annullamento della prova non prevista dal bando e/o in subordine di disporre una nuova convocazione per consentire al ricorrente medesimo di sostenere la prova in questione.

2. L’Ateneo intimato si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, depositando una relazione illustrativa dell’Università corredata della relativa documentazione in merito ai fatti di causa.

2.1. L’Amministrazione in particolare riferiva di aver provveduto in data 28 ottobre 2019 ad effettuare le convocazioni dei candidati interessati a mezzo della posta elettronica istituzionale, facendo seguito a quanto stabilito dalla Commissione giudicatrice nel verbale n. 2, allegato 1 in merito alla data e al luogo della prova di accertamento delle competenze linguistiche (fissata per il giorno 18 novembre 2019 ore 9.00 presso il Dipartimento di Chirurgia dell’Università).

Al riguardo riferiva di aver provveduto alla convocazione di parte ricorrente a mezzo mail trasmessa all’indirizzo di posta istituzionale, deducendone la conformità alle previsioni del bando – in cui era stabilito che “tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della presente procedura saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del candidato” e rappresentando che [#OMISSIS#] domanda di partecipazione il ricorrente medesimo aveva reso l’apposita dichiarazione di “voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale, senza che l’Università … abbia altro obbligo di avviso”.

L’Ateneo insisteva quindi per il rigetto del ricorso, deducendo che la mancata presentazione di parte ricorrente alla prova disposta per l’accertamento delle competenze linguistiche non poteva che integrare rinuncia implicita alla prosecuzione della partecipazione alla procedura di valutazione.

3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente impugnava la comunicazione tardivamente effettuata sul [#OMISSIS#] istituzionale dall’Ateneo – in data 23 gennaio 2020, a distanza di due mesi dallo svolgimento della prova – recante l’avviso in merito al luogo, data e modalità all’uopo fissati per l’espletamento della prova d’esame consistente in un colloquio per l’accertamento della conoscenza della lingua [#OMISSIS#], nonché i successivi atti della procedura con i quali era stato individuato come vincitore l’unico candidato ammesso.

Il ricorrente, in particolare, affidava il gravame proposto con atto di motivi aggiunti ai medesimi motivi di doglianza mossi in ricorso con l’aggiunta di due ulteriori [#OMISSIS#], di seguito riportati:

3. Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e del principio di tutela dell’affidamento. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, anche con particolare riferimento all’art. 3. Eccesso di potere per difetto ed difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità manifesta, errata presupposizione di fatto, sviamento. Violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio e favor partecipationis alle procedure di evidenza pubblica. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di buon andamento, correttezza ed imparzialità dell’azione amministrativa”;

4. Violazione e falsa applicazione art.24 co.5 e 6 L.240/2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 del bando. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta e radicale incongruenza del giudizio finale espresso dalla Commissione in relazione alle finalità per cui è stata indetta la procedura valutativa e di cui all’art.1 del bando”.

3.1. Con il motivo di gravame rubricato al numero 3, il ricorrente denunciava la mancata pubblicazione tempestiva sul [#OMISSIS#] web dell’Ateneo del verbale (n. 2) della seduta del 17 settembre 2019 in cui la commissione aveva stabilito data, luogo e modalità di espletamento della prova, a differenza di quanto avvenuto per la pubblicazione del verbale (n. 1) della prima seduta risalente al 23 luglio 2019 (in cui la commissione aveva assunto la determinazione di accertare con una prova pratica le conoscenze linguistiche dei candidati).

Nel confermare le censure mosse in ricorso relativamente alla modalità di convocazione utilizzata dall’Ateneo, il ricorrente deduceva che non poteva essere imputato a suo carico il problema tecnico che aveva determinato l’omessa ricezione del messaggio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] della posta in arrivo ovvero la probabile individuazione automatica come spam, rappresentando altresì che l’Ateneo avrebbe dovuto avvedersi della mancata ricezione dell’avviso, non risultando pervenuta l’apposita conferma di ricezione da parte del ricorrente nonostante fosse stata espressamente richiesta dall’Università nell’ambito della e-mail di convocazione.

3.2. Con il motivo di gravame rubricato come n. 4 – espressamente posto in via subordinata e [#OMISSIS#] denegata ipotesi di rigetto dei precedenti motivi di ricorso, ai fini della rinnovazione della procedura – il ricorrente deduceva la propria “palese idoneità” a conseguire l’incarico alla luce dei giudizi espressi dalla commissione giudicatrice in riferimento alla sua posizione e a quella dell’altro candidato – unico ammesso – individuato come idoneo, in base a quanto riportato nel verbale n. 2 della procedura, affermando la prevalenza del proprio profilo curriculare con riferimento al possesso del requisito – richiesto dalla lex specialis della procedura – circa la documentata esperienza pratica acquisita nel campo della chirurgia mini-invasiva.

4. L’Amministrazione rappresentava tramite il deposito della relativa documentazione, in adempimento dell’ordine istruttorio disposto dalla Sezione con il decreto monocratico n. 2286/2020, che il vincitore della procedura non aveva ancora preso servizio presso l’Ateneo.

5. Con ordinanza n. 3284/2020 la Sezione, in accoglimento della domanda cautelare avanzata, disponeva la riammissione del ricorrente alla procedura, in via di urgenza, al fine di consentirgli di sostenere la prova pratica per la verifica della conoscenza della lingua [#OMISSIS#], nonché la sospensione di ogni ulteriore attività afferente al concorso fino alla decisione di merito.

6. Si costituiva in giudizio il vincitore della procedura, odierno controinteressato, con memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

Riferiva in via preliminare di aver proposto gravame avverso la menzionata ordinanza cautelare n. 3284/2020, non accolto dal Consiglio di Stato. Allegava poi la comunicazione del Direttore dell’area informatizzata dell’Ateneo che, su richiesta del medesimo controinteressato, aveva verificato l’effettiva consegna al destinatario della e-mail di convocazione del ricorrente nel giorno stesso dell’invio, senza alcun errore o ritardo. Sosteneva dunque il controinteressato che l’intervenuta collocazione del messaggio di convocazione [#OMISSIS#] posta eliminata fosse dipeso da un errore involontario del ricorrente, non imputabile all’Università, con conseguente infondatezza delle censure proposte.

7. In vista della trattazione nel merito del ricorso, l’Università depositava la documentazione trasmessa dal Centro Infosapienza con nota prot. n. 54160 del 30 luglio 2020, con cui si attestava la regolare ricezione da parte del ricorrente, suo destinatario, della e-mail di convocazione inviata in data 28 ottobre 2019.

7.1. Il ricorrente depositava memoria, riferendo in punto di fatto che l’Università resistente – in esecuzione dell’ordinanza cautelare della Sezione – aveva provveduto a riconvocare il ricorrente medesimo per la verifica delle competenze linguistiche, che il suddetto colloquio era stato regolarmente sostenuto in data 1 luglio 2020, e che l’Università aveva quindi sospeso ogni ulteriore attività. Nel rilevare la tardività nell’[#OMISSIS#] deposito della documentazione da parte dell’Ateneo, il ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.

8. All’udienza pubblica del 18 novembre 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso, unitamente all’atto di motivi aggiunti, risulta fondato nei termini di seguito illustrati.

2. Il Collegio evidenzia, in via preliminare, che la procedura valutativa per cui è causa, in quanto indetta ai sensi dell’articolo 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010 ([#OMISSIS#] specifico, per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia) costituisce un meccanismo di reclutamento eccezionale riservato ai soli “interni” – ossia, rispettivamente, al ricercatore o al professore già incardinato presso l’Università – posto, nell’ambito dell’attuale cornice legislativa, come modalità alternativa rispetto alla procedura selettiva aperta a tutti i soggetti interessati (in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ovvero quali professori già in servizio).

In particolare, le procedure di selezione mediante “upgrading”, di cui all’art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010 – nel cui novero rientra la procedura valutativa di cui trattasi – consentono alla singola Università, «nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione», di valutare i docenti titolari di contratto, in servizio presso l’Ateneo medesimo ed in possesso di abilitazione scientifica, ai fini della loro chiamata nel ruolo dei professori associati (se ricercatori) ovvero in quello dei professore ordinari (se professori associati).

Come ripetutamente affermato in via giurisprudenziale tale modalità di reclutamento, ove involga la partecipazione di più candidati interni in possesso dei medesimi requisiti, richiede lo svolgimento di una procedura selettiva che, pur non assumendo i connotati tipici di una procedura concorsuale aperta, postula in pari misura l’applicazione dei generali principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, ai fini dell’individuazione del candidato ritenuto più meritevole in una logica di imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa (sul punto, cfr. ex multis Cons St., sez. VI, sent. 19 dicembre 2018, n. 7155).

[#OMISSIS#] delineata cornice normativa, il decreto di indizione della contestata procedura valutativa – di cui al decreto dell’Ateneo resistente, n. 874 del 8 marzo 2019, avente ad oggetto la chiamata per un posto di professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’articolo 24, co. 5 e 6, L. n. 240/2010 – rappresenta quindi la lex specialis della procedura selettiva di reclutamento interno, costituendo un autovincolo per l’Amministrazione al pari di un bando concorsuale.

3. Muovendo alla disamina dei motivi di doglianza, si ritiene in primo luogo fondato il motivo rubricato in ricorso come motivo 1.

In base alla documentazione depositata in giudizio risulta che il decreto di indizione della procedura di chiamata per cui è causa contempla, per la parte di interesse in base alle censure mosse in ricorso, il mero riferimento alla “Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato: [#OMISSIS#]” (articolo 1).

La lex specialis [#OMISSIS#], in particolare, i criteri di valutazione (individuale e comparativa) per la selezione dei candidati, nonché prevede il successivo seminario e l’eventuale prova didattica da parte del (solo) candidato selezionato ai fini della presentazione della relativa proposta di chiamata (artt. 1 e 7 del bando).

Dalla declinazione degli adempimenti posti a carico della commissione giudicatrice – riportata all’articolo 5 del menzionato decreto – emerge che l’attività valutativa è condotta, alla luce dei criteri previsti, sul profilo curriculare dei candidati (con particolare riguardo ai titoli posseduti, all’attività didattica e di ricerca svolta, alla produzione scientifica e ad altre attività universitarie, nonché all’attività prestata in campo clinico), sulla base della documentazione allegata dai candidati [#OMISSIS#] domanda di partecipazione ai sensi dell’articolo 3 del bando.

Dal contenuto del bando della procedura di chiamata risulta, pertanto, che l’accertamento delle competenze richieste ad opera della commissione giudicatrice [#OMISSIS#] fase di valutazione (individuale e comparativa) dei candidati avviene su base documentale, facendo poi seguito lo svolgimento di una prova pratica – per il solo candidato selezionato all’esito della valutazione – consistente in un seminario e nell’eventuale lezione.

Dall’esame del dettato della lex specialis emerge dunque in termini inequivoci: da un lato, la mancata previsione di una prova orale sia per l’accertamento delle competenze tecnico-professionali, sia per l’accertamento delle “competenze linguistiche scientifiche” [#OMISSIS#] fase di valutazione (individuale e comparativa) dei candidati ai fini dell’individuazione del candidato selezionato; dall’altro, l’omessa attribuzione alla commissione giudicatrice della legittimazione ad integrare con autonome determinazioni le modalità di valutazione (delle competenze richieste ai candidati) approntate nel bando della procedura di chiamata.

La pretesa legittimazione – invocata dall’Ateneo resistente – non può neppure rinvenirsi nel Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II fascia presso Sapienza-Università di Roma, cui fa espresso rinvio la lex specialis (in conformità a quanto altresì previsto dall’articolo 24, comma 5, L. n. 240/2010) all’articolo 11 del menzionato decreto di indizione della procedura.

L’articolo 4 del regolamento di Ateneo, [#OMISSIS#] parte riferita [#OMISSIS#] atti propedeutici all’emissione del bando, si limita infatti a prevedere che “La proposta può, inoltre, prevedere, ove opportuno o necessario, l’accertamento delle competenze linguistiche in una lingua straniera per i Settori scientifico-disciplinari di pertinenza” – come avvenuto nel [#OMISSIS#] di specie, attesa la riferita indicazione della lingua [#OMISSIS#] per l’accertamento delle competenze linguistiche e scientifiche dei candidati, ai sensi del menzionato articolo 1 del decreto n. 874/2019 di indizione della procedura di chiamata – mentre [#OMISSIS#] dispone in merito al riconoscimento di attribuzioni alla commissione giudicatrice in merito all’eventuale definizione delle relative modalità di accertamento rispetto a quanto direttamente previsto nel bando.

Alla luce della delineata disciplina della procedura valutativa di chiamata posta dalla lex specialis e in base alla cornice legislativa vigente, non può dunque ritenersi legittima l’introduzione ad opera della commissione giudicatrice di una prova – quale, nel [#OMISSIS#] di specie, il colloquio orale per l’accertamento delle competenze linguistiche scientifiche richieste ai candidati – non programmata espressamente nel bando e neppure ivi richiamata, unitamente alla conseguente estromissione del ricorrente dalla procedura valutativa (per la pretesa rinuncia implicita [#OMISSIS#] mancata presentazione alla prova orale) in quanto disposta per una causa che non trova alcuna base giuridica nel bando medesimo.

Il primo motivo di ricorso deve quindi ritenersi fondato.

4. Risultano altresì fondati il secondo motivo di doglianza (proposto in ricorso) e il terzo motivo (articolato nel ricorso per motivi aggiunti), che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della stretta connessione, in quanto involgenti la medesima questione rappresentata dalle modalità di comunicazione utilizzate dall’Ateneo per la convocazione dei candidati alla prova orale per l’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche in lingua [#OMISSIS#].

Al riguardo, il Collegio ritiene di evidenziare che, ove pure si ammettesse il riconoscimento della legittimazione della commissione giudicatrice ad introdurre una prova non espressamente programmata nel bando della procedura, dovrebbe necessariamente trovare applicazione il principio di pubblicità degli atti della procedura ai sensi dell’art. 24, comma 5, L. n. 240/2010 e altresì in linea con i richiamati principi generali in tema di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, destinati a trovare applicazione anche per le procedure valutative di chiamata di cui trattasi (come evidenziato, tra l’altro, [#OMISSIS#] sopra menzionata sentenza Cons. St., n. 7155/2018).

Nel [#OMISSIS#] di specie, in base [#OMISSIS#] atti di causa e alla luce della documentazione depositata in giudizio risulta intervenuta la pubblicazione sul [#OMISSIS#] istituzionale dell’Ateneo del verbale n. 1 della seduta della commissione giudicatrice in data 23 luglio 2019, recante all’allegato 1 la determinazione in merito alla prova orale di [#OMISSIS#], con la previsione che “L’accertamento avverrà secondo le seguenti modalità: lettura e traduzione di un brano per candidato, selezionato casualmente da un testo scientifico”.

Non risulta, invece, l’avvenuta pubblicazione sul [#OMISSIS#] istituzionale dell’Ateneo dell’avviso in merito alla data e al luogo fissati per il relativo espletamento, precedentemente allo svolgimento della prova stessa, emergendo dalla documentazione versata in atti che siffatta pubblicazione è intervenuta – tramite la pubblicazione del verbale n. 2 della procedura valutativa – in un momento successivo rispetto alla data prevista per lo svolgimento della prova medesima.

Nel contesto delineato, la convocazione dei candidati per l’espletamento di tale prova – in assenza di una preventiva pubblicità della data e del luogo fissati per il relativo svolgimento – avrebbe dovuto necessariamente avvenire con l’impiego di un mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la certezza della ricezione, da parte del destinatario, del relativo avviso (trattandosi in ogni [#OMISSIS#] di una prova non programmata espressamente nel bando).

Va dunque considerato inidoneo al raggiungimento del riferito scopo il mezzo di comunicazione utilizzato in concreto dall’Università, consistente nel [#OMISSIS#] di specie in una convocazione effettuata tramite posta elettronica ordinaria.

Né può valere a condurre ad una conclusione in termini diversi la prospettazione difensiva basata sul riferimento – riportato [#OMISSIS#] domanda di partecipazione dei candidati in conformità all’espressa previsione contenuta nel bando della procedura valutativa – che “tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della presente procedura saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del candidato” (articolo 3 del bando).

L’indicazione posta nel bando, infatti, non può che riferirsi alle comunicazioni relative allo svolgimento della procedura relativamente alle fasi, alle modalità e [#OMISSIS#] adempimenti direttamente previsti nel bando medesimo, non potendo ritenersi suscettibile di estensione anche con riguardo a modalità inerenti allo svolgimento della procedura non programmate nel bando stesso.

Nel contesto delineato, attesa la riconosciuta inidoneità in astratto – per le ragioni sopra illustrate – del mezzo di comunicazione impiegato dall’Ateneo, non possono di conseguenza assumere rilievo le prospettazioni difensive intese a dimostrare l’effettiva consegna del messaggio di convocazione all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del ricorrente.

Va osservato, peraltro, che la non idoneità allo scopo della modalità di comunicazione in concreto utilizzata dall’Università appare suffragata, ex post, dal mancato invio da parte del ricorrente di una email di conferma dell’avvenuta ricezione dell’avviso di convocazione (spedito ai due candidati partecipanti alla procedura, rispettivamente il ricorrente medesimo e l’odierno controinteressato): emerge, infatti, dalla documentazione versata in atti che il testo della email trasmessa dall’Ateneo recava espressamente l’indicazione che “Si prega di voler confermare la ricezione della presente comunicazione”.

La circostanza rappresentata dal mancato invio da parte del ricorrente della conferma di ricezione della comunicazione – espressamente richiesta dall’Università – avrebbe dovuto indurre l’Ateneo a compiere le necessarie verifiche sull’effettiva ricezione dell’avviso prima della data fissata per l’espletamento del colloquio, atteso il valore dirimente attribuito alla prova oggetto dell’avviso di convocazione ai fini del prosieguo della partecipazione dei candidati alla procedura valutativa.

Il secondo e il terzo motivo di doglianza devono dunque ritenersi fondati nei termini evidenziati.

5. Il motivo proposto come numero 4 – articolato nel ricorso per motivi aggiunti – deve ritenersi assorbito, in quanto proposto dal ricorrente in via meramente graduata (subordinatamente al rigetto delle censure proposte con i precedenti motivi di doglianza).

6. Per le ragioni illustrate, il ricorso unitamente all’atto di motivi aggiunti è meritevole di accoglimento nei termini evidenziati, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati [#OMISSIS#] parte in cui hanno disposto l’estromissione del ricorrente dalla procedura valutativa di chiamata, per cui l’Università resistente dovrà riammettere il ricorrente alla procedura valutativa e concludere la valutazione.

7. Le spese di giudizio seguono il principio di soccombenza nei rapporti con l’Amministrazione e vengono liquidate come in dispositivo; si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione nei rapporti tra il ricorrente e il controinteressato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso unitamente all’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Condanna l’Ateneo resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida forfetariamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre [#OMISSIS#], CPA e rimborso del contributo unificato se versato.

Compensa le spese di giudizio nei rapporti tra ricorrente e controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

Chiara [#OMISSIS#], Referendario, Estensore