TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 aprile 2021, n. 4736

Collocamento a riposo per limiti d'età: inammissibile l'istanza di rientro ai sensi l’art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015

Data Documento: 2021-04-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Qualora sia disposto il collocamento a riposo per limiti di età di un professore ordinario, lo stesso non può presentare istanza di trattenimento in servizio ai sensi l’art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015 per la durata di anni tre oltre il limite ordinamentale di collocamento a riposo, ancorché finalizzato ad assicurare continuità a un progetto scientifico e didattico in corso.
Il predetto art. 1 comma 257 della legge 208/2015 individua i destinatari del provvedimento autorizzativo nel “personale della scuola” e le autorità competenti a concedere l’autorizzazione nel “dirigente scolastico” e nel “direttore generale dell’ufficio scolastico regionale”, e, quindi, consentirebbe esclusivamente il trattenimento in servizio del Personale dirigente, docente, educativo ed ATA in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado in dipendenza funzionale dall’attuale Ministero dell’Istruzione.
Trattasi evidentemente di previsione derogatoria rispetto al divieto generale del trattenimento in servizio. Conseguentemente, il riferimento testuale al “personale della scuola” ed ai provvedimenti in materia che possono essere assunti soltanto “dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale”, non autorizza una interpretazione estensiva o una applicazione analogia della norma alla categoria dei docenti universitari, senza che sembrino emergere, peraltro, elementi di palese irragionevolezza nella scelta compiuta dal Legislatore.
Non vi è infatti violazione dell’art. 3 Cost., atteso che la norma presuppone che vi sia identità delle fattispecie poste a raffronto, mentre, il personale della Scuola non è sovrapponibile a quello universitario, né dell’art. 97 Cost., in quanto, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (ord. n. 133/2016), il provvedimento garantisce il ricambio generazionale e il risparmio di spesa, mentre il prolungarsi del servizio oltre i limiti non può essere ritenuto indice di accrescimento dell’efficienza organizzativa.

Contenuto sentenza

N. 04736/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08332/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8332 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] Di Porto, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento protocollo n. 2020-URM1SAM-0073982, [#OMISSIS#] parte in cui dichiara la “manifesta inammissibilità” della richiesta del Prof. Di Porto di autorizzazione al trattenimento in servizio per la durata di tre anni ai sensi dell’art. 1, co. 257, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, e ove occorrer possa del Decreto del Rettore n. 1512/2020, prot. n. 0041302 del 10 giugno 2020, nonché della circolare prot. 38646 del 7 luglio 2016 della Direzione Generale per il Personale scolastico del MIUR e della circolare prot. n. 876 del 19 gennaio 2018 della Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del MIUR;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con D.R. n. 1512/2020 del 10 giugno 2020 è stato disposto il collocamento a riposo per limiti di età a decorrere dal primo novembre 2020 del Professore [#OMISSIS#] Di Porto, professore
ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma.
In data 13 ottobre 2020 il Professore ha presentato al Rettore dell’Ateneo istanza di trattenimento in servizio ai sensi l’art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015 per la durata di anni tre oltre il limite ordinamentale di collocamento a riposo al fine di assicurare continuità al progetto scientifico e didattico in corso tra Sapienza e la Zhongnam University of Economics and Law di Wuhan (Repubblica Popolare Cinese).
Con nota del 20 ottobre 2020 l’istanza è stata rigettata, atteso che, secondo l’Amministrazione, il predetto art. 1 comma 257 della legge 208/2015 individuerebbe i destinatari del provvedimento autorizzativo nel “personale della scuola” e le autorità competenti a concedere l’autorizzazione nel “dirigente scolastico” e nel “direttore generale dell’ufficio scolastico regionale”, e, quindi, consentirebbe esclusivamente il trattenimento in servizio del Personale dirigente, docente, educativo ed ATA in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado in dipendenza funzionale dall’attuale Ministero dell’Istruzione.
Con il ricorso in esame, notificato il 21 ottobre 2020, viene impugnato il predetto provvedimento di diniego “[#OMISSIS#] parte in cui dichiara la “manifesta inammissibilità” della richiesta del Prof. Di Porto di autorizzazione al trattenimento in servizio per la durata di tre anni ai sensi dell’art. 1, co. 257, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, e ove occorrer possa del Decreto del Rettore n. 1512/2020, prot. n. 0041302 del 10 giugno 2020, nonché della circolare prot. 38646 del 7 luglio 2016 della Direzione Generale per il Personale scolastico del MIUR e della circolare prot. n. 876 del 19 gennaio 2018 della Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del MIUR”.
Con l’unico motivo di diritto il ricorrente deduce, in estrema sintesi, che, pur dopo la cancellazione dal [#OMISSIS#] ordinamento dell’istituto, in passato di portata generale, del trattenimento in servizio oltre i limiti del collocamento a riposo, il legislatore, con l’art. 1, co. 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, avrebbe introdotto “una deroga…al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri”, così da temperare il generale divieto di trattenimento in servizio, considerando particolarmente importanti le esigenze sottese alla deroga in commento. Il diniego opposto dal Rettore alla sua istanza di trattenimento in servizio oltre l’età pensionabile sarebbe fondato su un’interpretazione meramente letterale della disposizione, come circoscritta al solo “personale della scuola”. Al contrario, una interpretazione costituzionalmente orientata della [#OMISSIS#] in esame imporrebbe di applicare la deroga anche ai professori universitari, e non in via analogica ma direttamente.
Si è costituita l’Università contestando tutto quanto ex adverso dedotto, perché infondato in fatto ed in diritto, concludendo per la reiezione del ricorso.
Con decreto cautelare n. 6583 del 22 ottobre 2020, è stata sospesa l’esecuzione del provvedimento impugnato, ritenuti sussistenti i presupposti di legge.
Con ordinanza n. 6968 del successivo 13 novembre, l’istanza cautelare è stata respinta. In particolare, è stato ritenuto insussistente il fumus di fondatezza atteso che la “pronuncia della Corte costituzionale n. 133 del 2016 … afferma che <>, e che <>”, nonché “Considerato che il riferimento testuale al <> ed ai provvedimenti in materia che possono essere assunti soltanto <Prosecuzione del rapporto di lavoro”, prescriveva che “è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo [#OMISSIS#] di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti”. Successivamente, l’art. 1 del D.L. n. 90 del 2014 ha disposto che: “1. Sono abrogati l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l’articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31 [#OMISSIS#] 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. [#OMISSIS#] quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati. 3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore”.
La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sul punto, con la sentenza n. 133 del 2016, ha affermato, tra l’altro, che “Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato, in riferimento all’art. 97, secondo comma, Cost., nelle parti in cui abolisce l’istituto del trattenimento in servizio anche per i docenti e i ricercatori universitari e anticipa al 31 ottobre 2014, per gli avvocati dello Stato, la cessazione del trattenimento già disposto con formale provvedimento ovvero, in subordine, non fissa per questi ultimi la data di cessazione al 31 dicembre 2015. L’evoluzione normativa dell’istituto (d.l. nn. 112 del 2008 e 78 del 2010) ha riconosciuto la facoltà dell’amministrazione – circoscritta da limiti sempre più rigorosi per ragioni di contenimento della spesa – di accogliere, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, la richiesta dell’interessato in relazione alla sua particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. A tale facoltà si correla non un diritto alla permanenza in servizio, ma un mero interesse, soggetto alla valutazione discrezionale dell’amministrazione. Il trattenimento oltre l’età pensionabile ha carattere eccezionale anche perché comporta il carico del trattamento di servizio attivo e degli oneri riflessi, in genere complessivamente maggiori di quelli connessi a nuove assunzioni. Il buon andamento dell’amministrazione non può però dipendere da personale che ha raggiunto i limiti di età posto che il prolungarsi del servizio non è sempre indice di accrescimento dell’efficienza organizzativa. L’eliminazione del trattenimento ha portato a compimento un percorso già avviato, per agevolare, nel tempo, il ricambio generazionale e consentire un risparmio di spesa, anche con riguardo all’amministrazione universitaria, in attuazione dei principi di buon andamento ed efficienza dell’amministrazione, senza alcuna lesione dell’affidamento. Né risulta pertinente il riferimento alla sentenza n. 83 del 2013 che ha sanzionato la disparità di trattamento tra universitari e altri dipendenti pubblici e la compressione, in danno dell’università, di ogni margine di autonomo apprezzamento delle esigenze organizzative e funzionali. Per contro, la disciplina in esame ha carattere generale, non discrimina tra amministrazioni pubbliche ed elimina del tutto i margini di operatività, già angusti, del trattenimento in servizio”.
Ancora, come pure evidenziato nell’ordinanza cautelare 6968/2021, il [#OMISSIS#] della Legittimità ha rilevato che “l’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio … elimina del tutto i margini di operatività, già angusti, del trattenimento in servizio”, e che “questo istituto emerge anche dalla giurisprudenza amministrativa come eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo, in considerazione delle generali esigenze di contenimento della spesa”.
In questo contesto normativo, è intervenuto nuovamente il legislatore con l’art. comma 257 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, prevedendo che: “Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Trattasi evidentemente di previsione derogatoria rispetto al divieto generale del trattenimento in servizio. Conseguentemente, il riferimento testuale al “personale della scuola” ed ai provvedimenti in materia che possono essere assunti soltanto “dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale”, non autorizza una interpretazione estensiva o una applicazione analogia della [#OMISSIS#] alla categoria dei docenti universitari, senza che sembrino emergere, peraltro, elementi di palese irragionevolezza [#OMISSIS#] scelta compiuta dal Legislatore.
La non applicabilità della disposizione derogatoria al personale dell’Università trova ulteriore conferma [#OMISSIS#] relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2016 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato [#OMISSIS#] quale si legge che: “La [#OMISSIS#] prevede che il personale scolastico possa, in alcune molto limitate situazioni, quantificabili in base alle informazioni allo stato disponibili in circa venti unità, chiedere il trattenimento in servizio oltre i limiti previsti per la quiescenza. Ciascun trattenimento comporterà una riduzione di unità nel numero di posti che si rendono vacanti e disponibili. Corrispondentemente si ridurranno le facoltà assunzionali per il comparto scuola, che sono, infatti, pari, ai sensi della legge 107/2005, ai posti vacanti e disponibili, a seguito della conclusione del concorso previsto dall’art. 1, comma 114, della medesima legge, già autorizzato per un numero che comprende le cessazioni dal servizio corrispondenti al personale beneficiario del trattenimento in servizio. Conseguentemente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, i saldi di finanza pubblica prevedono già uno stipendio, inclusa l’anzianità di servizio, per ciascun posto dell’organico dell’autonomia”.
4. Alla luce di quanto evidenziato, deve ritenersi del tutto infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dal ricorrente.
Non vi è violazione dell’art. 3 Cost., atteso che la [#OMISSIS#] presuppone che vi sia identità delle fattispecie poste a raffronto, mentre, il personale della Scuola non è sovrapponibile a quello universitario.
Né dell’art. 97 Cost., in quanto, come evidenziato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 133/2016, il provvedimento garantisce il ricambio generazionale ed il risparmio di spesa ed il prolungarsi del servizio oltre i limiti non può essere ritenuto indice di accrescimento dell’efficienza organizzativa.
5. Quanto appena esposto, comporta il rigetto del ricorso.
6. Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 aprile 2021 tenutasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4 D.L. n. 28/2020 e dall’art. 25 D.L. n. 137/2020con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore Chiara [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 22/04/2021