N. 05843/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02263/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2263 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cellai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Visconti, 99;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (oggi Ministero dell’Università e della Ricerca), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del provvedimento recante l’elenco dei candidati dichiarati idonei al ruolo di professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 07/B1 (Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli), relativo al III Quadrimestre della procedura di cui al D.D. n. 2175 del 9.8.2018, [#OMISSIS#] parte in cui non include la ricorrente tra gli abilitati;
– del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non idoneità della ricorrente, formulati dalla Commissione giudicatrice;
– di tutti i verbali della Commissione giudicatrice.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 11 [#OMISSIS#] 2021 tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udite per le parti i difensori in collegamento da remoto come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso la ricorrente in epigrafe ha impugnato il giudizio negativo ricevuto ai fini del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) quale professore di seconda fascia nel settore concorsuale 07/B1 – “Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli”.
2. L’Amministrazione resistente si è formalmente costituita in giudizio.
In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del gravame.
3. All’udienza del giorno 11 [#OMISSIS#] 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Appare opportuno richiamare, in via preliminare, il quadro normativo vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale (ASN), con particolare riferimento all’art. 3 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, ove statuisce “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
4.1 Il secondo comma della disposizione richiamata, pertanto, prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, riferibili alla prima ed alla seconda fascia di docenza. La disposizione, in particolare, fissa i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
4.2 L’art. 6, co. 1, lett. b) del richiamato D.M. n. 120/2016 statuisce poi come la Commissione attribuisca l’abilitazione ai candidati che presentano pubblicazioni “valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’allegato B”, ove si precisa che “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
4.3 Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
– siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
– ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
– presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato.
5. Nel [#OMISSIS#] di specie, alla ricorrente sono stati riconosciuti sette titoli tra i dieci prescelti dalla commissione ed è stato positivamente riscontrato il superamento di tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica.
Tuttavia, è stata giudicata non idonea al conseguimento dell’abilitazione all’unanimità tenuto conto che “[…] Delle 12 pubblicazioni presentate, 5 risultano coerenti con il SC 07/B1 riguardando diversi aspetti della gestione delle malerbe, landscape agronomy e servizi agro-ecosistemici […] Le rimanenti pubblicazioni riguardano l’IPM ed il controllo biologico di insetti ed altri artropodi, pertanto non sono coerenti con il SC 07/B1 […] l’apporto individuale nei lavori in collaborazione, è scarso in quanto la candidata è presente come [#OMISSIS#] autore in 1 lavoro, secondo autore in 1 lavoro e non ha una posizione di rilievo nei rimanenti 3 […] Le pubblicazioni nel complesso possono essere ritenute poco rilevanti per il settore concorsuale 07/B1 (solo 5 su 12 coerenti con il SC 07/B1). Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata, si ritiene che la stessa non presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca nazionale relativamente al SC 07/B1 […]”.
Dalla piana lettura del giudizio sopra riportato emerge come il diniego dell’ASN sia appuntato su due distinti aspetti riferibili alla mancata bontà delle pubblicazioni dal punto di vista qualitativo così declinati: 1) scarsa rilevanza delle pubblicazioni con il settore concorsuale 07/B1; 2) esiguo apporto individuale della candidata nelle pubblicazioni con più autori.
6. Il gravame è affidato a due mezzi di impugnazione con cui è stata censurata l’illegittima valutazione delle pubblicazioni per violazione dell’art. 8, co. 6 del d.P.R. n. 95/2016, degli artt. 3, 5 e 6 del d.m. n. 120/2016, dell’Allegato “B” al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, dell’art. 5 del bando, nonché eccesso di potere per carenza d’istruttoria e di motivazione, per contraddittorietà di quest’[#OMISSIS#], per illogicità manifesta, per mancato rispetto dei criteri predeterminati nel verbale n. 1 del 10.12.2018 da parte della commissione.
Le deduzioni di parte ricorrente possono essere così riassunte:
– la commissione non ha tenuto conto del fatto che la candidata fosse già in possesso dell’ASN quale professore di seconda fascia per la medesima classe di concorso (conseguita nel 2012 con scadenza nel 2023);
– sette pubblicazioni su dodici sono state ritenute non congruenti con la classe di concorso in questione in maniera illegittima, come dimostrato dalla declaratoria di cui all’Allegato “B” del d.m. n. 855/2015 e dal giudizio sulle stesse reso in sede di valutazione del profilo scientifico della ricorrente alle funzioni di professore di prima fascia. In quest’[#OMISSIS#] sessione, invero, le pubblicazioni presentate sarebbero state tutte riconosciute come pertinenti rispetto al settore concorsuale di riferimento, pur giungendo la commissione ad un giudizio finale di segno negativo per altre ragioni.
– il giudizio sullo scarso apporto [#OMISSIS#] produzione scientifica offerta in valutazione ha del tutto obliterato la circostanza che la commissione, con il verbale n. 1/2018, aveva stabilito di determinare l’apporto individuale dei candidati alla luce del loro profilo scientifico da desumersi dal curriculum.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
7. Il Collegio deve anzitutto disattendere la doglianza con cui parte ricorrente ha ritenuto non plausibile che un candidato già abilitato alle funzioni di professore di seconda fascia relativamente al medesimo settore concorsuale possa essere ritenuto non idoneo in una procedura successiva, atteso che la stessa oblitera la circostanza determinante che si tratti pur sempre di due valutazioni autonome e distinte, compiute da commissioni in composizione diversa e nell’ambito di procedimenti amministrativi differenti che, pertanto, ben possono giungere a conclusioni non omogenee.
La prospettazione di parte, peraltro, non tiene in debita considerazione lo jus superveniens in materia di conferimento dell’ASN, rappresentato dal d.P.R. n. 95/2016 e dal d.m. n. 120/2016, che hanno innovato la procedura in questione rispetto alle disposizioni applicabili alla prima tornata abilitativa cui ha partecipato, ma anche il fatto che le pubblicazioni presentate [#OMISSIS#] procedura oggetto dell’odierno giudizio dalla ricorrente, per la valutazione ai sensi dell’art. 7 del richiamato d.m. n. 120/2016, sono tutte risalenti ad un periodo successivo all’anno 2012 in cui è stata conseguita la precedente abilitazione, eccezion fatta per tre lavori pubblicati uno nel 2010 e gli altri due nel 2012.
A venire in rilievo, come sopra anticipato, è una nuova valutazione del profilo della candidata, avvenuta in una procedura amministrativa diversa, poggiante su presupposti di fatto e di diritto differenti rispetto a quella in cui è stata conseguita la precedente abilitazione scientifica e tanto [#OMISSIS#] per disattendere la censura in tal senso proposta.
8. Per quanto attiene all’esiguo apporto della candidata, con riferimento ai lavori scientifici offerti in valutazione, occorre richiamare quanto stabilito dalla commissione nel richiamato verbale n. 1/2018 ove si legge che “Per la valutazione del contributo individuale del candidato in ciascuna pubblicazione, qualora non esplicitamente indicato in calce alla stessa, la Commissione terrà conto del profilo scientifico del candidato desunto dal curriculum e/o della posizione del candidato nell’ordine degli autori secondo i criteri riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale”.
Non risulta dagli atti, dunque, come invece asserito dalla parte ricorrente, che la commissione abbia voluto limitare ex ante la portata del proprio apprezzamento sull’apporto individuale dei candidati ai lavori scientifici presentati, restringendolo alle sole informazioni desumibili dai curricula, avendo espressamente previsto di dare rilievo, in via esclusiva o concorrente, alla loro posizione nell’ordine degli autori, aderendo ai criteri comunemente riconosciuti dalla comunità internazionale. Questi ultimi, come noto, riconoscono [#OMISSIS#] importanza al primo, al secondo ed all’[#OMISSIS#] autore in quanto, rispettivamente, estensori del lavoro e ideatore e/o responsabile del progetto scientifico.
Orbene, nel [#OMISSIS#] di specie risulta per tabulas che nelle cinque pubblicazioni considerate pertinenti con il settore concorsuale di riferimento la ricorrente occupi una posizione di rilievo, quale [#OMISSIS#] autore, in un solo lavoro scientifico, non ravvisandosi alcuna illegittimità [#OMISSIS#] determinazione della commissione. Dalla consultazione delle pubblicazioni presentate, peraltro, anche con riferimento ai lavori non ritenuti pertinenti dalla commissione con la classe di concorso prescelta e, dunque, non valutate, non emergono posizioni di rilievo, eccezion fatta per la pubblicazione contrassegnata con il n. 7, così come si avrà modo di precisare in seguito.
9. Con riferimento, da [#OMISSIS#], al giudizio di non congruità dei lavori scientifici presentati rispetto al settore concorsuale in parola, il Collegio ritiene che le considerazioni contenute nel ricorso debbano essere disattese, venendo in rilievo un giudizio di valore di parte che mira a sostituirsi ad apprezzamenti di natura discrezionale riservati alla commissione. Le considerazioni effettuate nel gravame, invero, non paiono far emergere [#OMISSIS#] di manifesta irragionevolezza e/o illogicità dell’attività valutativa posta in essere dai commissari.
Per quanto concerne la discrasia tra gli apprezzamenti effettuati [#OMISSIS#] procedura per il conseguimento dell’ASN quale professore di prima fascia rispetto a quella riferibile all’odierno giudizio deve precisarsi quanto segue.
Dagli atti risulta effettivamente che la ricorrente abbia presentato alle procedure de quibus sette lavori scientifici in comune. Di questi, soltanto tre sono stati valutati positivamente in entrambe le procedure. Con riferimento al giudizio per l’idoneità alla seconda fascia, invece, le pubblicazioni contrassegnate dai numeri 4, 6, 7 e 9 non sono state ritenute pertinenti con il settore concorsuale. Deve comunque essere rilevato come, con particolare riferimento alle pubblicazioni nn. 4 e 7, anche [#OMISSIS#] procedura sull’ASN di prima fascia sono state manifestate delle perplessità sulla loro piena congruità con il settore di riferimento, tanto che la commissione ha concluso per la loro ammissibilità seppur come lavori rientranti in “settori affini”.
Tanto chiarito, il Collegio non può non rilevare come pur ammettendo che tutte le pubblicazioni presentate fossero riconducibili al settore concorsuale per cui è stata chiesta l’abilitazione scientifica, ciò non consentirebbe comunque di superare l’anzidetto rilievo del ridotto apporto alle stesse da parte della candidata, tenuto conto una posizione rilevante è apprezzabile sono con riferimento alla pubblicazione n. 7, in quanto redatta in collaborazione con altro coautore.
Sul punto, l’ormai acclarata natura soggettiva del giudizio amministrativo postula che l’illegittimità dell’azione della p.a. debba essere valutata non già in via assoluta, bensì relativa, ossia alla luce dell’interesse di cui parte ricorrente chiede tutela. Nel [#OMISSIS#] di specie, l’interesse legittimo di tipo pretensivo vantato dalla ricorrente si confronta con un giudizio discrezionale di tipo complesso, posto che l’anelato ottenimento dell’abilitazione necessita non solo, e non tanto, del possesso congiunto di almeno tre titoli e di una produzione scientifica quantitativamente conforme o superiore [#OMISSIS#] indici soglia individuati dalla normativa di riferimento, ma anche di una valutazione positiva con riferimento alle pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 7 del d.m. n. 120/2016. Quest’[#OMISSIS#] apprezzamento, a sua volta, è guidato da una moltitudine di criteri valutativi, elencati dall’articolo 4 del richiamato riferimento normativo, tra i quali rientrano: la coerenza con le tematiche del settore concorsuale, l’apporto individuale nei lavori in collaborazione, la qualità della produzione scientifica, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, la collocazione editoriale dei prodotti scientifici, il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale, la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale.
Un giudizio così strutturato, basato su una motivazione complessa, determina l’applicabilità degli approdi raggiunti dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al genus dei “provvedimenti plurimotivati”, nei quali l’esito negativo della determinazione è sorretto da un congegno motivazionale poggiante su una pluralità di motivi, ciascuno ex se idoneo a giustificarlo. In tali casi, l’atto che presenti almeno un motivo che sia esente da vizi non può essere considerato illegittimo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 5565/2019; Cons. Stato, Sez. IV, n. 1921/2016; Sez. VI, n. 2894/2012).
Nel [#OMISSIS#] di specie, appare evidente come anche volendo ammettere in via meramente ipotetica che tutte le pubblicazioni presentate fossero conformi al settore concorsuale per cui è stata chiesta l’abilitazione scientifica, non essendo comunque le censure mosse avverso il giudizio di non congruità dei lavori scientifici presentati con il settore concorsuale di riferimento ritenute meritevoli di pregio nel merito, ciò non consentirebbe ugualmente di superare l’anzidetto rilievo del ridotto apporto alle pubblicazioni da parte della candidata, tenuto conto che tra i lavori non valutati poiché non ritenuti conferenti con la specifica classe di concorso, una posizione rilevante è apprezzabile sono con riferimento alla pubblicazione n. 7, redatta in collaborazione con un coautore.
10. Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto in quanto infondato.
11. L’assenza di attività difensiva svolta dalla parte pubblica, costituitasi solo formalmente in giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 [#OMISSIS#] 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/05/2021