TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 4 maggio 2021, n. 5177

Abilitazione scientifica nazionale - Analitica valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati - Motivazione

Data Documento: 2021-05-04
Area: Giurisprudenza
Massima

La Commissione attribuisce l’abilitazione «esclusivamente» ai candidati che, oltre a ricevere una valutazione positiva dei titoli, presentano pubblicazioni giudicate, in base ai criteri sopra indicati, complessivamente di qualità «elevata», con tale espressione intendendosi (secondo la definizione di cui all’allegato B allo stesso decreto), una «pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale».
Ne consegue un procedimento abilitativo che implica la formulazione di un giudizio complesso, sostanzialmente scomponibile in tre diversi momenti logici della valutazione del lavoro scientifico: il primo teso ad accertare il raggiungimento di alcune mediane (giudizio quantitativo statistico); il secondo teso a valutare analiticamente la produzione scientifica anche sulla base del metodo del c.d. impact factor (giudizio qualitativo analitico ed obiettivo); il terzo a fornire una valutazione sintetica e finale sulla maturità scientifica (giudizio qualitativo finale)” (Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 195).

Il giudizio di valore, su cui è chiamata ad esprimersi la Commissione, non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico, o erroneo in fatto (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio- Roma, I sez., n. 4237/2013).
Difatti, “sebbene sia stata oramai definitivamente accantonata l’opinione tradizionale che escludeva si potesse riconnettere alla sentenza del giudice amministrativo l’effetto di imporre una disciplina del rapporto tra amministrazione e cittadino “sostitutiva” della disciplina dettata dall’atto annullato, resta il fatto che non sempre il contenuto ordinatorio della sentenza di accoglimento consente una definizione della fattispecie sostanziale;
– ciò accade nell’ipotesi in discussione, in cui il fatto presupposto del potere di accertamento della Commissione
la sussistenza della piena maturità scientifica degli aspiranti professori viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di “fatto storico” (accertabile in via diretta dal giudice), bensì di fatto “mediato” e “valutato” dalla pubblica amministrazione.
– in questi casi, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto;
– l’intangibilità del nucleo “intimo” della decisione discrezionale consegue alla stessa mancanza di un parametro giuridico di valutazione, essendosi al cospetto di attività, sì giuridicamente rilevante, ma non disciplinata da norme di diritto oggettivo (in tal senso, va letto l’art. 31, comma 3, c.p.a.);
– è ben possibile per l’interessato
oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere contestare il contenuto della decisione pubblica, ma in tal caso deve accollarsi l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente del tutto inaccettabile;
– fino a quando invece si fronteggiano soltanto “opinioni” divergenti, il giudice, per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione “individuale” dell’interessato…”
(Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 195).

“Quanto ai criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, il comma 3 dell’articolo 4 stabilisce che la commissione si attenga a diversi parametri, tra cui quello concernente l’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale (lettera b), da valutare – come previsto dal successivo articolo 6, comma 1 – sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato A. La disposizione è chiara nel distinguere il giudizio qualitativo, in ordine alla maturità scientifica del candidato e alla qualità della sua produzione scientifica, tenuto conto dell’originalità, del carattere innovativo e del rigore metodologico, dagli indicatori meramente quantitativi dei quali pure la commissione si avvale in sede di valutazione delle pubblicazioni. Sotto questo profilo, il decreto risulta coerente con l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui originalità e innovatività scientifica delle pubblicazioni (che, vale rimarcarlo, sono l’oggetto preminente di questo tipo di giudizio) non possono essere misurate con parametri quantitativi.” (Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2016 n. 5471). Le commissioni, oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane) e quindi al numero delle pubblicazioni, sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici misurate dall’Anvur (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653). Pertanto, nessun valore può avere ai fini della valutazione positiva della qualità elevata delle pubblicazioni il fatto che il ricorrente abbia superato abbondantemente le mediane e sia in possesso di numerose pubblicazioni o che altri aspiranti abbiano conseguito l’abilitazione alla prima fascia pur avendo superato solo due indicatori su tre o comunque avendo raggiunto parametri inferiori.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 328 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] 44;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[#OMISSIS#] Afferni non costituito in giudizio;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– in parte qua e nei limiti dell’interesse per il ricorrente, laddove occorra e in quanto non sia possibile un’interpretazione costituzionalmente conforme, dei decreti tutti (in particolare, DPR 4 aprile 2016, n. 95; del DM 602 del 29 luglio 2016; del DM 120 del 7 giugno 2016; del DD 29 luglio 2016. n. 1532), nonché del giudizio, pubblicato in data 8/11/18 nel [#OMISSIS#] del MIUR, con cinque voti contrari all’abilitazione, di non idoneità del candidato alle funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale 12/A1 Diritto Privato, di tutti i verbali della Commissione composta dai proff.ri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] A. [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di Sabato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] V. [#OMISSIS#] ed ogni altro atto presupposto e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 2852019 :

– in parte qua e nei limiti dell’interesse per il ricorrente, laddove occorra e in quanto non sia possibile un’interpretazione costituzionalmente conforme, dei decreti tutti (in particolare, DPR 4 aprile 2016, n. 95; del DM 602 del 29 luglio 2016; del DM 120 del 7 giugno 2016; del DD 29 luglio 2016. n. 1532), nonché del giudizio, pubblicato in data 8/11/18 nel [#OMISSIS#] del MIUR, con cinque voti contrari all’abilitazione, di non idoneità del candidato alle funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale 12/A1 Diritto Privato, di tutti i verbali della Commissione composta dai professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] A. [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di Sabato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] V. [#OMISSIS#] ed ogni altro atto presupposto e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto. In particolare, con riferimento all’unico motivo qui azionato, laddove occorra, dei seguenti atti:

1. dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, in G.U. n. 130 del 6 giugno 2016, a mente del quale, in violazione della fonte primaria sovraordinata, «il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della legge ai fini della candidatura a componente delle commissioni non è richiesto per il primo biennio delle procedure avviate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del presente regolamento»;

2. dell’art. 8, comma 1, lett. b) del d.m. 7 giugno 2016, n. 120, in G.U. n. 155 del 5 luglio 2016, a mente del quale, in violazione della fonte primaria sovraordinata, «ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, lettera h), secondo periodo, della Legge e dall’articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti [#OMISSIS#] lista, all’interno della quale sono sorteggiati i componenti della Commissione, soltanto coloro i quali: (…) b) hanno conseguito la positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della Legge, fatto [#OMISSIS#] quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del Regolamento», nonché del comma 2, lett. c) del medesimo art. 8 del citato d.m., a mente del quale, sempre in violazione della fonte primaria sovraordinata, «entro dieci giorni dalla scadenza del [#OMISSIS#] per la presentazione delle domande, il direttore generale: (…) c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano conseguito la positiva valutazione da parte dell’Ateneo ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della Legge, fatto [#OMISSIS#] quanto previsto dal dall’articolo 9, comma 2, del Regolamento»;

3. del d.m. 29 luglio 2016, n. 602, recante «Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui [#OMISSIS#] allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n.120», se ed in quanto correlato con le disposizioni illegittime impugnate sub 1) e sub 2;

4. del D.D. n. 1531 del 29 luglio 2016 insieme con gli atti di natura provvedimentale indicati nel relativo preambolo da esibirsi in giudizio ex art. 46, comma 1, cod. proc. amm., nel suo inscindibile complesso e specificamente [#OMISSIS#] parte in cui non prevede, a pena di esclusione dei candidati alle funzioni di componente delle commissioni di abilitazione, l’acquisizione dell’attestazione di positiva valutazione da parte dell’Università di appartenenza ai sensi dell’art. 6, comma 7, della l. 30 dicembre 2010, n. 240;

5. della delibera del Consiglio direttivo dell’A.N.V.U.R. n. 132 del 13 settembre 2016, [#OMISSIS#] parte in cui incida sugli atti conseguenti qui impugnati ed in particolare sull’attestazione di positiva valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 7, della l. 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al successivo n. 9;

6. dell’atto del Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Miur prot. n. 001.1663 del 20 settembre 2016;

7. della delibera del Consiglio direttivo dell’ANVUR del 21 ottobre 2016, n. 145, da esibirsi in giudizio ex art. 46, comma 2, cod. proc. amm., con la quale l’Agenzia ha proceduto, relativamente [#OMISSIS#] aspiranti commissari che hanno presentato domanda per il settore concorsuale 12/A1-Diritto privato, all’accertamento della qualificazione scientifica di cui all’art. 6, comma 1, del D.D. n. 1531 del 2016;

8. della nota del [#OMISSIS#] dell’ANVUR del 25 ottobre 2016, n. 3074, da esibirsi in giudizio ex art. 46, comma 2, cod. proc. amm., con la quale l’Agenzia ha comunicato l’accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari che hanno presentato domanda ai sensi del D.D. n. 1531 del 2016 e la successiva integrazione comunicata con la nota del 28 ottobre 2016, n. 3161;

9. se esistenti, degli atti – ignoti allo stato gli estremi e con istanza di esibizione in giudizio ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. amm. – in via di pura ipotesi emanati a riscontro del predetto atto del Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Miur prot. n. 001.1663 del 20 settembre 2016 dai Rettori delle Università di appartenenza dei commissari nominati con D.D. n. 2371 del 31 ottobre 2016, e dunque specificamente dai Rettori dell’Università del Salento, dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, dell’Università di Bari “[#OMISSIS#] Moro”, dell’Università di Padova e della II Università di Napoli (ora Università degli Studi della Campania), a tal fine intimate in giudizio;

10. del D.D. n. 2371 del 31 ottobre 2016, insieme con gli atti di natura provvedimentale indicati nel relativo preambolo da esibirsi in giudizio ex art. 46, comma 1, cod. proc. amm. ed a quelli di sorteggio ove ritenuti di natura provvedimentale, recante la nomina della Commissione giudicatrice per il conferimento dell’ASN-2016 nel settore concorsuale 12/A1-Diritto privato;

11. di tutti gli atti ed i verbali, nessuno escluso o pretermesso, della Commissione giudicatrice così costituita, ivi compresa la relazione finale, con specifica incidenza sul verbale relativo al giudizio riportato dal ricorrente.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2021, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 conv. in legge n.176 del 2020, la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente, Professore associato in diritto privato presso l’Università di Bergamo, ha partecipato alla procedura, prevista dall’art. 16 della L. 30 dicembre 2010 n. 240 e dal D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e avviata con decreto del Direttore Generale del MIUR n. 1532 del 29 luglio 2016, per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 12/A1 Diritto privato.

In data 8 novembre 2018 è stato pubblicato l’esito della procedura, da cui risulta che il ricorrente ha riportato un giudizio finale di non idoneità alla abilitazione con cinque giudizi negativi su cinque.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 28 dicembre 2018 e depositato il 9 gennaio 2019, il ricorrente ha pertanto impugnato il giudizio collegiale espresso dalla Commissione, affidando il ricorso ai seguenti motivi:

1) “1. – Violazione di legge. Violazione del principio costituzionale di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost). Violazione dei Regolamenti di settore. Violazione dei principi generali in materia di concorsi, in particolare quello dell’imparzialità delle commissioni concorsuali.

Sostiene parte ricorrente che in ragione del numero rilevante di pubblicazioni (11 articoli in Rivista in classe A e 3 libri) ai sensi dell’art. 6, lettera a), del D.M. 120/2016 “si deve ritenere provata la valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, attestata anche dal possesso da parte del candidato di parametri che si collocano ben oltre al valore-soglia in tre indicatori su tre (cfr. la domanda del Prof. [#OMISSIS#] e gli indicatori”, mette in rilievo a tal fine anche il fatto che altri candidati con indicatori inferiori hanno invece avuto una valutazione positiva.

La commissione avrebbe pertanto errato nell’omettere di considerare tale dato, nonché soprattutto di valutare adeguatamente la collocazione editoriale di prestigio delle produzioni scientifiche del ricorrente e la rilevanza delle pubblicazioni all’interno della Comunità scientifica di riferimento.

2) “Violazione del principio costituzionale e di legge secondo cui le commissioni di valutazione devono valutare i titoli e le pubblicazioni del candidato alla stregua di un giudizio motivato. Violazione art. 3, L. 241/90.

Dalla violazione di cui al primo motivo sarebbe conseguito anche un difetto di motivazione nel giudizio della Commissione, la quale avrebbe omesso di considerare titoli e pubblicazioni “limitandosi ad una pretestuosa e superficiale ripetizione, evidente ictu oculi di formule stereotipate ed erronee, non supportate da alcun [#OMISSIS#] giudizio”.

I singoli giudizi dei commissari, illogici, contraddittori, frettolosi e anodini, analizzati singolarmente nel ricorso, vizierebbero poi oltremodo il giudizio finale rendendolo contra legem.

3) “Eccesso di potere per ingiustizia manifesta; travisamento dei presupposti, carente e manifestamente illogica motivazione. Non perspicuità del giudizio e contraddittorietà fra il giudizio collegiale e giudizi individuali.

Sostiene parte ricorrente l’apoditticità, la contraddittorietà e l’irragionevolezza del giudizio sulla non originalità formulato dalla Commissione e onde dimostrarne la contraddittorietà fa leva sulle diverse valutazioni estremamente positive ottenute solo un anno prima per l’abilitazione alla seconda fascia e per la chiamata come professore, nonché per l’abilitazione conseguita già nel 2012 sempre alla seconda fascia.

Inoltre sempre al fine di dimostrare il possesso del requisito dell’originalità allega due pareri pro-veritate a firma dei Professori [#OMISSIS#] Cian e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]

1.2 Si è costituita con atto di stile l’Avvocatura generale dello Stato per l’Amministrazione resistente, depositando altresì una relazione ministeriale sulla vicenda in questione.

1.3 Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 28 [#OMISSIS#] 2019 parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, meglio specificati in epigrafe, relativi alla procedura di nomina della Commissione giudicatrice del concorso, adducendo un unico articolato motivo di ricorso fondato sull’assenza della positiva valutazione di cui all’art. 6, co. 7, l. n. 240/2010, accertata con sentenza n. 2779 del 2019 di questo Tribunale, la quale secondo la prospettazione di parte ricorrente avrebbe effetto erga omnes con conseguente caducazione dell’intera procedura.

1.4 All’udienza del 9 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Ragioni di priorità logica impongono la previa trattazione del ricorso per motivi aggiunti, con cui sostanzialmente si eccepisce l’illegittima composizione della Commissione esaminatrice, la quale sarebbe stata già dichiarata con la sentenza di questa Sezione n. 2779 del 2019 con efficacia erga omnes.

Il ricorso per motivi aggiunti appare tuttavia irricevibile in quanto basato su censure tardivamente prospettate, non sussistendo la ritenuta efficacia estensiva della pronuncia emessa nei confronti di un altro candidato.

La Giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 ottobre 2020 n. 6268; Tar Lazio, 7 agosto 2019 n. 10385, Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2018, n. 6675), da cui il Collegio non intende discostarsi, ha già avuto modo di chiarire “il [#OMISSIS#] di prime cure ha sì annullato il giudizio di idoneità per invalidità derivata dai regolamenti che illegittimamente non si erano attenuti ai criteri stabiliti dalla legge n. 240 del 2010, ma – secondo consolidate acquisizioni in materia di procedure abilitanti e, quindi, a carattere non comparativo e concorsuale – la caducazione in parte qua dell’atto generale comporta la riedizione del procedimento soltanto con riguardo ai soggetti che ne abbiano coltivato con successo l’impugnazione (in ragione proprio della scindibilità della loro posizione giuridica) e non anche rispetto a coloro che hanno prestato acquiescenza alle determinazioni dell’Amministrazione” (Cons. Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2020 n. 6268, e in tal senso anche Cons. Stato, sez. VI, 1 settembre 2016, n. 3788 e 10 febbraio 2017, n. 581; TAR Lazio, Roma, sez. III, 25 febbraio 2019, n. 2525 e 2 febbraio 2018, n. 1357).

Anche la pronuncia di questa Sezione richiamata dall’attuale ricorrente (4 marzo 2019, n. 2779) non dispone l’annullamento dell’atto di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, pur risultando accolta, al riguardo, la censura di violazione dell’art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010, ma solo come vizio incidente sulla validità del provvedimento finale (giudizio di inidoneità), valevole per la sola parte destinataria dell’atto.

Ne consegue, ai fini della presente decisione, che le nuove censure, prospettate al riguardo nei motivi aggiunti notificati all’Amministrazione solo il 27 [#OMISSIS#] 2019, sono tardive, in quanto formulate ben oltre la scadenza del [#OMISSIS#] decadenziale prescritto per l’impugnazione dell’atto lesivo e dei relativi atti presupposti.

Le concrete modalità di nomina della Commissione esaminatrice e la disciplina, primaria e secondaria, al riguardo dettata, erano infatti facilmente conoscibili ex ante o quantomeno già al momento della pubblicazione del giudizio, oggetto di gravame in via principale, trattandosi di previsione contenuta nell’art. 8, comma 1, lettera b) del D.M. 120/2016 [#OMISSIS#] parte in cui è fatto [#OMISSIS#] quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 95/2016, il quale dispone che in sede di prima applicazione della riformata ASN non è richiesto il possesso della positiva valutazione per gli aspiranti commissari da parte dell’ateneo ai sensi dell’art. 6, comma 7, e dell’art. 16, comma 3, lettera h) della L. n. 240/2010.

L’intervenuto accoglimento, in sede giurisdizionale (cfr. Cons. sez. VI, 1° settembre 2016 n. 3788, Tar Lazio, Sez,. III, 2 febbraio 2018 n. 1357), di argomentazioni difensive da altri soggetti tempestivamente formulate non può costituire il momento da cui far decorrere la piena conoscenza ai fini della proponibilità di motivi aggiunti.

Inoltre il Collegio non può esimersi dal valutare che in altri giudizi analoghi è stata già ritenuta la piena legittimità dei commissari nominati con D.D. n. 2371 del 31 ottobre 2016, essendo intervenuta la convalida dei medesimi atti di nomina con regolarizzazione “ora per allora” (cfr. Tar Lazio, III bis, 21 novembre 2019 n. 13338).

3. Restano da esaminare le ragioni difensive rappresentate nel ricorso introduttivo.

Il ricorso è infondato.

3.1 Occorre prendere le mosse dal decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2016, n. 120, recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari.

In base alle disposizioni del richiamato decreto ministeriale, la Commissione è chiamata a formulare un «motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati».

[#OMISSIS#] valutazione la Commissione deve attenersi al principio generale in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che «hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento», tenendo anche in considerazione «la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi».

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: per le funzioni di professore di prima fascia, «la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca»; per le funzioni di professore di seconda fascia, «la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».

I criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono: «a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi».

La Commissione attribuisce l’abilitazione «esclusivamente» ai candidati che, oltre a ricevere una valutazione positiva dei titoli, presentano pubblicazioni giudicate, in base ai criteri sopra indicati, complessivamente di qualità «elevata», con tale espressione intendendosi (secondo la definizione di cui all’allegato B allo stesso decreto), una «pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale».

Ne consegue un procedimento abilitativo che implica la formulazione di un giudizio complesso, sostanzialmente scomponibile in tre diversi momenti logici della valutazione del lavoro scientifico: il primo teso ad accertare il raggiungimento di alcune mediane (giudizio quantitativo statistico); il secondo teso a valutare analiticamente la produzione scientifica anche sulla base del metodo del c.d. impact factor (giudizio qualitativo analitico ed obiettivo); il terzo a fornire una valutazione sintetica e finale sulla maturità scientifica (giudizio qualitativo finale)” (Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 195).

3.2 Nel [#OMISSIS#] di specie il giudizio negativo investe la valutazione delle pubblicazioni e la conseguente valutazione finale sulla maturità scientifica ricorrente, avendo invece il ricorrente superato positivamente la valutazione sugli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica (tre valori soglia su tre) e quella sul possesso dei titoli.

Pertanto le censure investono tale giudizio di valore, su cui è chiamata ad esprimersi la Commissione, che non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico, o erroneo in fatto (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013).

Difatti, “sebbene sia stata oramai definitivamente accantonata l’opinione tradizionale che escludeva si potesse riconnettere alla sentenza del [#OMISSIS#] amministrativo l’effetto di imporre una disciplina del rapporto tra amministrazione e cittadino “sostitutiva” della disciplina dettata dall’atto annullato, [#OMISSIS#] il fatto che non sempre il contenuto ordinatorio della sentenza di accoglimento consente una definizione della fattispecie sostanziale;

– ciò accade nell’ipotesi in discussione, in cui il fatto presupposto del potere di accertamento della Commissione ‒ la sussistenza della piena maturità scientifica degli aspiranti professori ‒ viene preso in considerazione dalla [#OMISSIS#] attributiva del potere, non [#OMISSIS#] dimensione oggettiva di “fatto storico” (accertabile in via diretta dal [#OMISSIS#]), bensì di fatto “mediato” e “valutato” dalla pubblica amministrazione.

– in questi casi, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il [#OMISSIS#] non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’[#OMISSIS#] rientri o meno [#OMISSIS#] ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto;

– l’intangibilità del nucleo “intimo” della decisione discrezionale consegue alla stessa mancanza di un parametro giuridico di valutazione, essendosi al cospetto di attività, sì giuridicamente rilevante, ma non disciplinata da norme di diritto oggettivo (in tal senso, va letto l’art. 31, comma 3, c.p.a.);

– è ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare il contenuto della decisione pubblica, ma in tal [#OMISSIS#] deve accollarsi l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente del tutto inaccettabile;

– fino a quando invece si fronteggiano soltanto “opinioni” divergenti, il [#OMISSIS#], per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione “individuale” dell’interessato…” (Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 195).

3.3 Posti questi principi, il giudizio reso dalla Commissione, nel [#OMISSIS#] di specie, non risulta affetto dalle censure dedotte né può essere ritenuto “scientificamente del tutto inaccettabile”, o illogico o irragionevole o del tutto immotivato.

Come già rilevato, tutte le doglianze formulate dal ricorrente riguardano il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche e quello conclusivo. Le stesse presentano aspetti di trasversalità che inducono a trattare unitariamente gli aspetti che le accomunano.

3.4 In particolare con il primo motivo il ricorrente, dopo aver evidenziato il possesso di un numero rilevante di articoli e contributi sostiene che ai sensi dell’art. 6 lett. a) del D.M. 120 del 2016 avrebbe dovuto ritenersi provata la valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, attestata anche dal superamento dei tre valori soglia, e conclude pertanto per l’illegittimità del giudizio negativo della Commissione per violazione dei principi in materia concorsuale ed in particolare di quello di imparzialità, poiché altri candidati con indicatori inferiori avrebbero invece ottenuto un giudizio positivo.

Sostanzialmente parte ricorrente sostiene che non residuerebbero spazi alla valutazione discrezionale della Commissione una volta ottenuto una valutazione positiva sull’impatto della produzione scientifica ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. a) del D.M. 120 del 2016.

La tesi non può essere accolta, come ha più volte avuto modo di chiarire la Giurisprudenza: “Quanto ai criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, il comma 3 dell’articolo 4 stabilisce che la commissione si attenga a diversi parametri, tra cui quello concernente l’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale (lettera b), da valutare – come previsto dal successivo articolo 6, comma 1 – sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato A.

La disposizione è chiara nel distinguere il giudizio qualitativo, in ordine alla maturità scientifica del candidato e alla qualità della sua produzione scientifica, tenuto conto dell’originalità, del carattere innovativo e del rigore metodologico, dagli indicatori meramente quantitativi dei quali pure la commissione si avvale in sede di valutazione delle pubblicazioni.

Sotto questo profilo, il decreto risulta coerente con l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui originalità e innovatività scientifica delle pubblicazioni (che, vale rimarcarlo, sono l’oggetto preminente di questo tipo di giudizio) non possono essere misurate con parametri quantitativi.” (Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2016 n. 5471).

Le commissioni, oltre [#OMISSIS#] indici bibliometrici (cd. mediane) e quindi al numero delle pubblicazioni, sono chiamate a valutare anche numerosi altri [#OMISSIS#] e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici misurate dall’Anvur (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).

Pertanto, nessun valore può avere ai fini della valutazione positiva della qualità elevata delle pubblicazioni il fatto che il ricorrente abbia superato abbondantemente le mediane e sia in possesso di numerose pubblicazioni o che altri aspiranti abbiano conseguito l’abilitazione alla prima fascia pur avendo superato solo due indicatori su tre o comunque avendo raggiunto parametri inferiori.

3.5 Il ricorrente prosegue poi sostenendo che la Commissione avrebbe omesso di considerare quanto sotteso dal superamento degli indicatori oggettivi, ossia la rilevanza “prestigiosa” della collocazione editoriale delle pubblicazioni, nonché la rilevanza delle stesse all’interno del settore concorsuale, derivandone un difetto di motivazione (secondo e in parte terzo motivo di ricorso) del giudizio finale e dei singoli giudizi dei Commissari.

Nel giudizio collegiale finale si legge nel quale si legge: “…La produzione scientifica del candidato, pur essendo ampia e variegata, è prettamente descrittiva e quindi è valutata insufficiente, in considerazione dell’assenza di originalità.

L’intera Commissione ritiene, in particolare, che la monografia più recente, pubblicata nel 2012, dal titolo “Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato: categorie giuridiche travisate”, oltre ad essere priva di originalità sia assolutamente descrittiva. Caratteriste riscontrabili, a giudizio dell’intera Commissione, anche [#OMISSIS#] prima opera monografica del 2011. Gli altri contributi c.d. minori vengono valutati dall’intera Commissione come opere informative e divulgative, senza approfondimenti o apporti di carattere teorico e senza valore scientifico. Le pubblicazioni, in sintesi, non dimostrano il possesso da parte del candidato del requisito della piena maturità scientifica.

Complessivamente le pubblicazioni presentate NON dimostrano pertanto, per l’intera Commissione, un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca affrontati e NON sono ritenute dalla Commissione di qualità elevata in relazione al settore concorsuale.

Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato, la Commissione all’unanimità, come risulta dai giudizi dei Commissari, che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti, rileva che, sebbene per lo stesso risulti accertato, relativamente [#OMISSIS#] indicatori dell’impatto della produzione, il raggiungimento di 3 valori soglia, e il possesso di almeno 3 titoli, il candidato presenti complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca, come emerge dai risultati non significativi in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate. I risultati non significativi raggiunti fanno ritenere che il candidato NON possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di prima fascia.

In realtà, il giudizio, come sopra riportato, appare coerente e conseguenziale rispetto alle valutazioni espresse dai Commissari nei giudizi individuali, nei quali, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si dà atto sempre del superamento delle c.d. mediane e della stessa collocazione editoriale delle pubblicazioni, lasciando pertanto intendere che i Commissari hanno, nel pervenire alla valutazione finale negativa tenuto conto di tale dato; inoltre le singole monografie e le varie pubblicazioni vengono richiamate espressamente nei singoli giudizi individuali riportandone anche una sintetica, ma chiara valutazione.

Taluni giudizi individuali risultano addirittura analitici laddove richiamano le singole pubblicazioni del candidato, per metterne in evidenza sia i [#OMISSIS#] giudicati negativamente che quelli valutati positivamente.

In particolare, nel giudizio del prof. [#OMISSIS#] dopo aver messo in rilievo la produzione “ampia e variegata”, con riferimento alle monografie viene ritenuto che esse trattano “[#OMISSIS#] classici”, mentre

gli scritti di minor estensione “[#OMISSIS#] di attualità”. Prosegue il giudizio ritenendo che “L’informazione è accurata, ma l’esposizione è prevalentemente descrittiva, sicché allo stato non appare del tutto maturo per poter meritare la idoneità di prima fascia. Il primo monovolume, sul debito di genere, è

trattato con una articolata elaborazione che si avvia con l’analisi storica e procede con

l’analisi della disciplina codicistica, individuando i confini della responsabilità del debitore.

La seconda monografia è dedicata ad una problematica risalente [#OMISSIS#] anni cinquanta,

inerente la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato (di derivazione

francese) che ha trovato fautori e detrattori [#OMISSIS#] nostra esperienza, ed oggi ripudiata,

[#OMISSIS#] che per alcune fattispecie in cui la giurisprudenza è ancora [#OMISSIS#] sulla ammissibilità

delle obbligazioni di risultato. entrambe le monografie sono valutate prive di [#OMISSIS#] di originalità.

Molto articolato è inoltre il giudizio del prof. [#OMISSIS#] che riporta anche un’analisi dettagliata delle diverse monografie concludendo con riferimento alla prima: “Il saggio esamina un profilo ancora poco battuto del diritto delle obbligazioni, con unʼindagine accurata e dotata di una apprezzabile prospettiva comparatistica, che consente di affacciare soluzioni non scontate. Il metodo è corretto, anche se sono registrabili varie ripetizioni” e con riferimento alla seconda “Il lavoro affronta un tema tradizionale [#OMISSIS#] teoria della obbligazione, cercando di dare una prospettiva foriera di possibilità applicative, con specifico riguardo per la responsabilità medica. Questo pare in realtà il vero tema di una indagine che, per il resto, dà lʼimpressione di essere stata in qualche misura affrettata. Vengono infatti trascurati alcuni [#OMISSIS#] di teoria generale della obbligazione che, rispetto ai [#OMISSIS#] trattati, avrebbero meritato una [#OMISSIS#] attenzione: a esempio, in un discorso al cui centro sta la prestazione, non viene considerata la sua [#OMISSIS#] puramente oggettiva ([#OMISSIS#]) o parzialmente oggettiva (Schlesinger); e in un discorso su responsabilità e imputabilità non è verificata la rilevanza del dibattito tra [#OMISSIS#] soggettiva e [#OMISSIS#] oggettiva (e concezioni

eclettiche) della responsabilità debitoria ..“ così concludendo “…Il candidato riesce a misurarsi con [#OMISSIS#] assai impegnativi e di tradizionale importanza per la scienza civilistica, procedendo nellʼindagine dallʼangolo visuale di una personalità scientifica capace di originalità, e con una apprezzabile sensibilità per il dato comparatistico. [#OMISSIS#] prima monografia lʼimpegno e la accuratezza della ricerca sono più evidenti, anche se parzialmente nascosti da un testo che spesso sembra rincorrere più qualità letterarie che chiarezza scientifica. La seconda monografia sconta qualche incompletezza; essa, e i lavori non monografici, fanno capire che al momento il processo di maturazione del candidato non è ancora [#OMISSIS#] alla completezza necessaria per conseguire la abilitazione di prima fascia.

Il livello di qualità delle monografie e delle altre pubblicazioni sottoposte a valutazione ai sensi dellʼart. 7, DM 120/2016 non può dunque ritenersi elevato [#OMISSIS#] definizione accolta nell’all. B, DM 120/2016, e nel loro complesso, titoli e pubblicazioni lasciano intendere che il candidato non ha raggiunto la piena maturità scientifica.”

Anche laddove nei singoli giudizi emerge una valutazione positiva sul metodo e sulla completezza o comunque su altri aspetti apprezzati dai Commissari si tratta di rilievi che non presentano caratteri tali da determinare una mascrospica illogicità o una contraddittorietà rispetto alla conclusione negativa sulla piena maturità scientifica cui pervengono tutti i Commissari singolarmente e nel giudizio complessivo finale, né tantomeno i singoli giudizi appaiono privi di motivazione, contraddittori o anodini, come invece sostenuto dal ricorrente.

Da tutti i singoli giudizi (anche quelli più sintetici dei professori [#OMISSIS#], Di Sabato e [#OMISSIS#]) emergono aspetti relativi sull’assenza di originalità, o alla marginalità dei [#OMISSIS#] di originalità, sulla mancanza dell’individuazione di soluzioni particolarmente innovative.

Appaiono, dunque, adeguatamente puntualizzate, sia pure con la sinteticità imposta dalla stessa normativa in materia, dai singoli commissari le ragioni per cui non è stata rilasciata l’abilitazione, stante in particolare l’insoddisfacente livello qualitativo delle pubblicazioni.

Il ricorrente lamenta inoltre, sempre al fine di sostenere la carenza motivazionale del giudizio impugnato, la mancata valutazione dei numerosi titoli prodotti, tra cui in particolare la nomina a Vicepresidente del Comitato Etico per la pratica Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, o l’aver svolto con continuità e da molti anni l’attività di relatore in numerosi e importanti convegni, o la nomina a revisore esterno di tesi di dottorato in importanti università ed essere membro della commissione di esame per il conferimento del titolo di dottore di ricerca.

Pur tuttavia la censura appare inconferente, dal momento che essendo stato valutato positivamente in ordine proprio al possesso dei titoli, il giudizio conclusivo finale basa l’esito negativo sulla valutazione delle pubblicazioni e sul conseguente mancato raggiungimento della piena maturità scientifica, aspetti che non avrebbero potuto essere superati da una valutazione ancor più favorevole dei titoli posseduti, afferendo la valutazione dei titoli e quella delle pubblicazioni a due momenti distinti e autonomi della procedura.

Non è dato, dunque, in conclusione rinvenire i [#OMISSIS#] di contraddittorietà e di carenza motivazionale sostenuti dal ricorrente con il primo e il secondo motivo di ricorso.

3.6 V’è inoltre da rilevare che parte ricorrente produce due pareri pro- veritate dei Professori Cian e [#OMISSIS#] con i quali si mettono in luce la collocazione editoriale prestigiosa delle pubblicazioni scientifiche del ricorrente, nonché la rilevanza delle stesse all’interno della Comunità scientifica e la piena maturità scientifica raggiunta dal ricorrente.

In particolare poi sia il ricorrente che il prof. [#OMISSIS#] nel richiamato parere evidenziano la contraddittorietà del giudizio espresso dal prof. Maggioli rispetto al giudizio espresso dal medesimo docente in occasione della procedura per la abilitazione nazionale alla seconda fascia.

Al riguardo il Collegio rileva che tali le censure (secondo e terzo motivo di ricorso), complessivamente, mirano a superare, con il richiamo a valutazioni effettuate in altre sedi da altri docenti e con l’allegazione di pareri pro-veritate di Professori di prima fascia per il medesimo settore concorsuale, la valutazione di inidoneità con argomenti che attengono però al “merito scientifico” che l’Organo giurisdizionale non è ammesso a sindacare, se non negli stringenti limiti di cui sopra.

Tanto sempre considerato che la valutazione per il riconoscimento dell’abilitazione per la prima fascia è caratterizzata dalla verifica del possesso della “piena maturità scientifica del candidato” (art. 3 co. 2 lett. a) del D.M. 120 del 2016) per cui un eventuale giudizio negativo, come nel [#OMISSIS#] di specie, ha quale parametro non la validità in assoluto degli studi svolti dal candidato, ma la qualità elevata di essi in funzione dell’accertamento del possesso della piena maturità scientifica.

A [#OMISSIS#] rilevando che per l’abilitazione alla seconda fascia le medesime pubblicazioni abbiano ricevuto una valutazione positiva dallo stesso prof. Maggioli, che ha poi espresso un giudizio negativo [#OMISSIS#] procedura in questione, trattandosi di un diverso giudizio effettuato con riferimento ad altri parametri.

In conclusione il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso principale su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale e dichiara irricevibile il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 9 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore