Le valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto espressione della discrezionalità tecnica propria dell’Amministrazione, che attengono quindi alla sfera del merito e dell’opinabile, sono da ritenere riservate agli organi amministrativi dotati delle necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare e scientifico. Di conseguenza, il giudizio amministrativo non può rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, sent. 6 maggio 2015, n. 2269 e TAR Lazio, sede di Roma, sez. III, sent. 11 ottobre 2018, n. 9921).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 maggio 2021, n. 5954
Reclutamento ricercatori - Discrezionalità tecnica
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, [#OMISSIS#] di San [#OMISSIS#], 101;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
annullamento previa concessione di misure cautelari della disposizione dirigenziale n. 1541 dell’11 dicembre 2019, pubblicata il 17 dicembre 2019, con la quale sono stati approvati gli atti della selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica, per il settore concorsuale 09/E3 e settore scientifico disciplinare ING-INF/01;
di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e della relazione finale;
del bando della procedura e del regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della l. n. 240 del 2010, con particolare riferimento all’art. 5;
della chiamata approvata dal Dipartimento e del contratto eventualmente stipulato tra l’Università e il dott. Di [#OMISSIS#]; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ove lesivo per gli interessi del ricorrente
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da DI [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 1232020:
Annullamento della determinazione finale e dell’operato dell’Università [#OMISSIS#] misura ha valutato in modo illegittimo l’ammissione e i titoli del dott. [#OMISSIS#]
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e di Università degli Studi Roma Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 febbraio 2020 e depositato il successivo 19 febbraio il ricorrente esponeva in via preliminare di aver partecipato alla procedura di selezione pubblica – in epigrafe individuata – per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, all’esito della quale riportava il punteggio finale di 71,285 (con uno scarto di soli 0,599 punti rispetto all’altro
partecipante alla procedura, odierno controinteressato, risultato vincitore con il punteggio di 71,884).
2. Impugnava gli atti relativi alla procedura di selezione pubblica, contestando sostanzialmente la valutazione operata dalla Commissione esaminatrice, articolando [#OMISSIS#] specifico otto motivi di gravame espressamente graduati e in alcuni casi dichiarati assorbenti rispetto alle altre censure proposte.
2.1. Con il primo motivo – formulato in termini di “1. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento” – il ricorrente deduceva l’irragionevolezza del giudizio e della conseguente attribuzione di punteggio relativamente al titolo “Coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca”, per il quale la Commissione aveva assegnato al ricorrente 2 punti e al controinteressato 3,5 punti.
Osservava parte ricorrente che il giudizio preliminare riportato nel verbale recava come unica differenza tra i due candidati – alla base dell’attribuzione di un punteggio inferiore di 1,5 punti al ricorrente rispetto a quello del controinteressato – l’avverbio “talvolta”: per il ricorrente, infatti, si indicava che «Il candidato ha partecipato a progetti di ricerca come ricercatore e talvolta con compiti di coordinamento», mentre per il controinteressato si riportava che «Il candidato ha partecipato a progetti di ricerca sia come ricercatore che con compiti di coordinamento».
Lamentava la mancata corrispondenza del giudizio sul punto formulato dalla Commissione rispetto ai titoli dichiarati dai candidati nel rispettivo curriculum, emergendo che i candidati hanno indicato di aver svolto un ruolo di coordinamento [#OMISSIS#] stesso numero di progetti di ricerca (pari a quattro) partecipando tuttavia a un diverso numero di progetti (diciassette per il ricorrente, pari ad oltre il doppio dei progetti dichiarati dal controinteressato).
Il ricorrente contestava, tra l’altro, che i quattro progetti dichiarati dal controinteressato potessero essere valutati in termini di coordinamento di progetti di ricerca, deducendo che si tratterebbe di un mero coordinamento di alcuni segmenti dei progetti medesimi.
Relativamente a tale motivo di gravame, il ricorrente evidenziava che il relativo accoglimento di per sé cambierebbe le sorti della procedura, comportando la diretta assegnazione a parte ricorrente di almeno 1,5 punti ovvero la sottrazione del corrispondente punteggio al controinteressato oppure in subordine, la rivalutazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato relativamente al suddetto criterio di valutazione.
2.2. Con il secondo motivo di gravame – formulato in termini di “2. sempre in via principale: Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento” – il ricorrente lamentava l’irragionevolezza della valutazione effettuata dalla Commissione in relazione al criterio relativo alla realizzazione di attività progettuale, lamentando che il diverso giudizio riferito ai candidati (alla base della differenza di punteggio attribuito, pari a due punti) non troverebbe alcuna corrispondenza in quanto dichiarato nei rispettiva curricula, avendo parte ricorrente dichiarato undici attività progettuali rispetto alle nove indicate dal controinteressato.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso – articolato in termini di “3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e disparità di trattamento” – il ricorrente contestava l’assegnazione di punteggio operata per il criterio relativo ai “premi e riconoscimenti per attività di ricerca, per il quale il controinteressato aveva ricevuto 0,5 punti e il ricorrente medesimo 0 punti, nonostante il ricorrente avesse indicato all’interno del curriculum – se pure non in una sezione appositamente dedicata – di aver conseguito tre premi, per cui avrebbe dovuto ricevere un punteggio pari a 1,50.
2.4. Con il quarto motivo di gravame – formulato in termini di “4. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e sviamento”, il ricorrente contestava altresì la valutazione operata sui titoli concernenti i brevetti, le relazioni a congressi e a convegni internazionali e l’attività di formazione e ricerca in istituti italiani o stranieri.
2.5. Con il [#OMISSIS#] motivo di ricorso – articolato in termini di “5. Eccesso di potere per macroscopica irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento” – il ricorrente lamentava l’irragionevolezza della valutazione compiuta in merito alla produzione scientifica dei candidati, deducendo la notevole differenza sul piano della relativa consistenza anche alla luce degli indici bibliometrici, a fronte della quale era stata invece attribuita una differenza di punteggio (in favore del ricorrente medesimo) di soli due punti.
2.6. Con il sesto motivo di gravame – formulato in termini di “6. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e sviamento” – il ricorrente censurava la valutazione condotta dalla Commissione in merito alle pubblicazioni presentate dai candidati, lamentando che lo scarto di punteggio attribuito (di 1,4 punti in favore del ricorrente medesimo) sarebbe troppo contenuto rispetto a quanto riportato nei rispettivi giudizi relativamente alla posizione di ciascun candidato.
2.7. Con gli ultimi due motivi di gravame, posti in via subordinata in quanto volti a soddisfare l’interesse alla mera ripetizione della procedura – in specie “7. In subordine rispetto ai motivi da 1 a 6: Eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento. manifesta irragionevolezza e illogicità” e “8. In ulteriore subordine: Violazione dell’art. 24 della l. n. 240 del 2010. eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità” – il ricorrente denunciava che [#OMISSIS#] prima riunione della Commissione la predeterminazione dei criteri sarebbe avvenuta dopo la dichiarazione resa circa la conoscenza dei candidati, nonché in via subordinata censurava la predeterminazione dei criteri operata dalla Commissione – in conformità al bando e al Regolamento di Ateneo – [#OMISSIS#] parte in cui prevedono l’attribuzione di ben 20 punti su 100 alla discussione orale sui titoli e sulle pubblicazioni e alla prova di lingua, in pretesa violazione del disposto dell’art. 24, comma 2, lett. c), L. n. 240/2010, in forza del quale sono suscettibili di attribuzione di un punteggio i titoli e le pubblicazioni, non già la discussione degli stessi e la prova linguistica.
2.8. Il ricorrente chiedeva quindi l’annullamento degli atti impugnati, con diretta attribuzione del punteggio in suo favore ovvero rivalutazione ad opera di una diversa commissione (ovvero, in via meramente subordinata, la ripetizione della procedura).
3. Si costituivano in giudizio il controinteressato e l’Università intimata per resistere al ricorso.
3.1. L’Università depositava una relazione documentata di chiarimenti sui fatti di causa, contestando le censure mosse in ricorso.
3.2. Il controinteressato depositava una memoria difensiva, deducendo l’infondatezza dei motivi articolati in ricorso e sostenendo, in particolare, la non rilevanza del dato quantitativo – dedotto da parte ricorrente nell’articolazione dei motivi di gravame – in ragione della non attinenza di alcuni titoli del ricorrente al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva per cui è causa.
4. Il controinteressato proponeva poi ricorso incidentale, al dichiarato fine di far rilevare l’illegittima partecipazione del ricorrente alla procedura selettiva per cui è causa.
Affidava il gravame proposto a tre motivi di doglianza, di seguito riportati:
“I) Violazione delle disposizioni di cui al d.p.r. 28dicembre 2000, n. 445. eccesso di potere per carenza di istruttoria e perplessità dell’azione amministrativa”;
“II) Violazione dell’art.8, comma 3.2 del bando, eccesso di potere per carenza di istruttoria e perplessità dell’azione amministrativa”;
“III) Violazione dell’art.8, comma 3.2 del bando; eccesso di potere per carenza di istruttoria e perplessità dell’azione amministrativa”.
4.1. Con il primo motivo di doglianza, il controinteressato ricorrente incidentale deduceva che il ricorrente avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura per aver reso una dichiarazione non veritiera, avendo dichiarato [#OMISSIS#] domanda di partecipazione di aver tenuto esercitazioni e partecipato alle commissioni di esame del corso in “Sistemi elettronici programmabili” presso la facoltà di ingegneria elettronica della medesima Università resistente dal 2006 al 2012, mentre il suddetto corso sarebbe stato chiuso nel 2009-2010.
4.2. Con il secondo e il terzo motivo di doglianza, il controinteressato ricorrente incidentale lamentava l’erroneità della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del ricorrente, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione soltanto i titoli contenuti nel documento denominato “Elenco dei titoli posseduti dal candidato … e ritenuti utili ai fini della valutazione” anziché estrarli di propria iniziativa da quanto riportato nel curriculum del candidato (secondo motivo proposto), deducendo altresì che la Commissione non avrebbe dovuto valutare i titoli del ricorrente che fossero risultati non adeguatamente documentati (terzo motivo proposto), concludendo che a parte ricorrente non avrebbero dovuto essere attribuiti almeno 10,5 punti complessivi, con conseguente perdita di interesse al ricorso proposto quanto alla necessaria prova di resistenza.
5. Parte ricorrente depositava memoria per replicare, rispettivamente, alla memoria difensiva e al ricorso incidentale del controinteressato.
6. Con ordinanza n. 3265/2020 la Sezione accoglieva l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente, sospendendo l’efficacia degli atti gravati.
7. Avverso la menzionata ordinanza il controinteressato proponeva appello in sede cautelare, che veniva respinto con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4671/2020.
8. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione nel merito del ricorso, il ricorrente e il controinteressato depositavano memoria e memoria di replica; l’Università resistente e il controinteressato depositavano altresì documentazione.
9. All’udienza pubblica del 18 novembre 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.
10. Il Collegio ritiene di dover affrontare in via preliminare le censure mosse nel ricorso incidentale ove connotate da una portata “escludente”, ravvisabile limitatamente al primo motivo di gravame.
Le censure articolate nel secondo e nel terzo motivo di doglianza, infatti, non mostrano alcuna idoneità a determinare – nel [#OMISSIS#] di un loro eventuale accoglimento – l’esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva per cui è causa, investendo viceversa la valutazione di alcuni titoli del ricorrente medesimo e la conseguente attribuzione di punteggio in suo favore.
10.1. Ciò posto, il Collegio ritiene infondato il primo motivo incidentale, basato sulla pretesa dichiarazione mendace asseritamente resa dal ricorrente in ordine ad un titolo indicato [#OMISSIS#] domanda di partecipazione, che [#OMISSIS#] prospettazione del controinteressato avrebbe dovuto determinare l’esclusione di parte ricorrente.
10.2. Il bando della procedura selettiva per cui è causa (di cui al D.R. n. 1273/2019), infatti, prevede all’articolo 3, comma 4, lettera a) che “I candidati dovranno allegare alla domanda: a) curriculum vitae … datato e sottoscritto con firma autografa in calce, siglato in ogni pagina, con l’esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000 …”, specificando al successivo articolo 4, comma 6 che “L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Il bando della procedura selettiva prevede quindi, per l’ipotesi corrispondente alla dedotta falsità della dichiarazione resa, non l’esclusione del concorrente dalla procedura (invocata dal ricorrente incidentale) bensì l’impossibilità di giovarsi, in sede concorsuale, del titolo che si rivelasse oggetto di dichiarazione non veritiera, in linea con quanto disposto in termini generali dall’art. 75, comma 1, D.P.R. n. 445/2000.
10.3. Il Collegio non ritiene in ogni [#OMISSIS#] dimostrato, alla luce degli atti di causa e della documentazione depositata in giudizio, l’affermato carattere mendace della dichiarazione specificamente resa dal ricorrente, ossia quella di aver “tenuto le esercitazioni e partecipato alle commissioni di esame dei seguenti corsi: “Sistemi Elettronici Programmabili”. Corso di laurea in Ingegneria Elettronica Università di Roma Tor Vergata, dal 2006 al 2012” (cfr. il curriculum vitae del ricorrente allegato alla domanda di partecipazione, punto 4).
Il ricorrente ha infatti allegato in memoria la circostanza secondo cui nel 2010 il suddetto corso avrebbe mutato denominazione (in “Economia elettronica digitale”), come altresì riportato nel documento 1 di cui al ricorso incidentale.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto la continuità del riferito corso pur [#OMISSIS#] nuova denominazione, avendo mantenuto lo stesso docente e il medesimo programma: sul punto, ha prodotto lo screenshot della pagina web dell’Università relativo al suddetto corso con la nuova denominazione recante altresì il nominativo del ricorrente nell’elenco dei docenti (cfr. memoria depositata il 16 ottobre 2020, pag. 9 e 10), nonché ulteriormente specificando, relativamente all’anno 2012, di aver continuato a svolgere l’attività di partecipazione alle commissioni di esame riferite ai corsi tenuti nei precedenti anni accademici (cfr. memoria di replica depositata il 28 ottobre 2020, pag. 8), evidenziando quindi la corrispondenza a quanto espressamente dichiarato nel curriculum presentato.
L’asserita non veridicità della dichiarazione resa, pertanto, non risulta sussistente alla luce degli atti di causa e della documentazione depositata in giudizio.
11. Ravvisata l’infondatezza della censura escludente articolata nel ricorso incidentale, il Collegio può muovere all’esame nel merito del ricorso principale.
12. Il ricorso è meritevole di accoglimento quanto all’assorbente profilo integrato dal primo motivo di gravame proposto, concernente la valutazione dei titoli relativi alla voce “coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca”.
13. Il Collegio ritiene opportuno richiamare, in via preliminare, l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa sui limiti che incontra il sindacato del [#OMISSIS#] amministrativo qualora abbia ad oggetto valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto espressione della discrezionalità tecnica propria dell’Amministrazione, che attengono quindi alla sfera del merito e dell’opinabile, da ritenere riservata [#OMISSIS#] organi amministrativi dotati delle necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare e scientifico. Di conseguenza, il giudizio amministrativo non può rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, [#OMISSIS#] il [#OMISSIS#] in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, sent. 6 [#OMISSIS#] 2015, n. 2269 e TAR Lazio, sede di Roma, sez. III, sent. 11 ottobre 2018, n. 9921).
14. Ciò premesso, si rende necessario ricostruire quanto riportato negli atti della procedura selettiva circa la valutazione comparativa operata dalla Commissione esaminatrice in relazione allo specifico titolo – oggetto del primo motivo articolato nel ricorso principale – rappresentato dalla “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi” (di cui all’art. 8, punto 3.2., lettera f, del bando e altresì richiamato nel verbale 1, punto a4. e poi a5).
Il verbale n. 3 all’allegato 1 riporta la valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei due candidati partecipanti alla procedura (rispettivamente, il ricorrente e il controinteressato).
Il giudizio sui titoli e sul curriculum riportato dal controinteressato indica testualmente, relativamente al punto in questione, che “il candidato ha partecipato a progetti di ricerca sia come ricercatore che con compiti di coordinamento”.
Il giudizio riportato dal ricorrente, viceversa, indica espressamente che “il candidato ha partecipato a progetti di ricerca come ricercatore e talvolta con compiti di coordinamento”.
Sul titolo in considerazione i punteggi assegnati ai candidati risultano, rispettivamente, di 3,5 punti per il controinteressato e di 2 punti per il ricorrente – con uno scarto di 1,5 punti in favore del controinteressato – rispetto ad un punteggio [#OMISSIS#] di 4 punti previsto per il suddetto titolo (come indicato nel verbale 4 e poi riportato nel successivo verbale 5, recante la relazione finale nel cui ambito è riportato il riferito giudizio sui titoli e sul curriculum dei due partecipanti alla procedura).
Dal confronto tra i giudizi riportati, rispettivamente, da parte ricorrente e dal controinteressato sul menzionato titolo emerge dunque come unico tratto distintivo l’utilizzo dell’avverbio “talvolta” riferito al coordinamento di gruppi di ricerca in relazione al ricorrente; il giudizio appare, invece, sostanzialmente coincidente per quanto concerne la partecipazione a gruppi di ricerca.
La differenza desumibile dal tenore letterale del giudizio riportato sembra quindi evocare un dato connesso alla frequenza delle esperienze di coordinamento rispettivamente svolte dai candidati: dalla formulazione dei rispettivi giudizi emerge, a parità di partecipazione a gruppi di ricerca da parte di entrambi i concorrenti, l’affermata prevalenza delle esperienze di coordinamento svolte dal controinteressato.
Non emergono, dall’esame dei verbali della procedura selettiva, altri riferimenti di carattere valutativo sul punto in esame, relativamente ai parametri previsti dal bando (di cui all’articolo 8, punti 3.2 e 3.3) quali l’attinenza allo “specifico settore concorsuale” e all’ “eventuale profilo definito … tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari” e “la significatività che il titolo assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato”.
In assenza di ulteriori riferimenti di ordine valutativo nell’ambito dei giudizi formulati, l’elemento espressamente indicato – quale la [#OMISSIS#] frequenza di esperienze di coordinamento in capo al controinteressato – sembrerebbe porsi alla base della differenza di punteggio attribuito dalla Commissione (di 1,5 punti in favore del controinteressato medesimo).
15. Il riferito elemento di valutazione riportato nei verbali della procedura selettiva, tuttavia, alla luce degli atti di causa non trova corrispondenza in quanto allegato dai candidati nelle rispettive domande di partecipazione.
Emerge, infatti, dall’esame dei curricula uniti alle domande di partecipazione, che il numero di esperienze di coordinamento indicate dal ricorrente e dal controinteressato è sostanzialmente equivalente (in misura pari a quattro), pur [#OMISSIS#] specificità dei compiti di coordinamento svolti da ciascun candidato nell’ambito dei dichiarati gruppi di ricerca che sembra emergere dalle indicazioni sul punto riportate nei rispettivi curricula.
Risulta poi, alla luce dei curricula presentati e dei titoli ivi allegati, la partecipazione di parte ricorrente a un numero superiore di progetti di ricerca rispetto al controinteressato, avendo il ricorrente dichiarato di aver preso parte a diciassette progetti, in quattro dei quali con il ruolo di primary o co-primary investigator e in altri quattro con compiti di coordinamento di una linea di ricerca (task), mentre il controinteressato ha dichiarato di aver partecipato a otto progetti, di cui quattro con un ruolo di coordinamento per le fasi individuate (cfr. al riguardo curriculum vitae di parte ricorrente, pag. 4, 5, 11; curriculum vitae del controinteressato, pag. 15 e 16, unitamente alla documentazione depositata in data 8 ottobre 2020).
Non risulta, quindi, alla luce dei curricula dei candidati, una prevalenza di esperienze di coordinamento in capo al controinteressato né tantomeno una sostanziale equivalenza delle partecipazioni a gruppi di ricerca da parte dei concorrenti.
Sul punto non può condividersi la prospettazione dell’Università resistente e del controinteressato, per cui la differenza di punteggio attribuito (di 1,5 punti in favore del controinteressato) dovrebbe risiedere nel diverso dato qualitativo oggetto di valutazione all’esito della discussione orale sui titoli, concernente l’attinenza al settore concorsuale oggetto della procedura selettiva, assumendo l’attinenza solo parziale al suddetto settore dei gruppi di ricerca ai quali parte ricorrente ha partecipato ovvero in cui ha svolto compiti di coordinamento quale elemento che avrebbe determinato in sede di valutazione la prevalenza riconosciuta ai titoli sul punto dichiarati dal controinteressato.
Tale prospettazione, infatti, non trova alcun aggancio nel tenore testuale dei giudizi formulati dalla Commissione sul punto, non rinvenendosi nei verbali della procedura selettiva alcun elemento da cui sia possibile evincere una valutazione nei termini dedotti.
16. La censura in esame deve quindi ritenersi, ad avviso del Collegio, fondata sotto il profilo del difetto di istruttoria unitamente alla carenza di motivazione.
16.1. Da un lato, il giudizio riportato [#OMISSIS#] valutazione comparativa tra i candidati sullo specifico titolo in considerazione – inerente al coordinamento ovvero alla partecipazione a progetti di ricerca – posto alla base del differente punteggio attribuito non trova alcuna corrispondenza nel dato fattuale relativo al numero di progetti di ricerca nel cui ambito i candidati, in base a quanto dichiarato nelle rispettive domande di partecipazione, hanno svolto compiti di coordinamento ovvero hanno partecipato, atteggiandosi quindi il difetto di istruttoria inficiante gli atti della procedura selettiva – quanto al profilo in considerazione – in termini di omessa adeguata considerazione di dati fattuali oggettivi.
16.2. Dall’altro lato, non può invocarsi a giustificazione del diverso punteggio assegnato ai candidati una pretesa valutazione di carattere qualitativo ad opera della Commissione, non potendo ritenersi il voto numerico assegnato sufficiente a giustificare la differenza di 1,5 punti in favore del controinteressato, in assenza di elementi testuali nell’ambito della formulazione dei rispettivi giudizi da cui evincere (ulteriori) ragioni che possano sorreggere, alla luce dei parametri previsti dal bando, una diversa valutazione – idonea a giustificare l’attribuzione di un punteggio superiore al controinteressato – delle rispettive posizioni dei candidati alla luce di quanto allegato nelle domande di partecipazione, relativamente al suddetto titolo, a fronte del dato fattuale oggettivo rappresentato da una evidente prevalenza di esperienze dichiarate dal ricorrente.
17. Il carattere assorbente del motivo esaminato esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte, anche in ragione dell’espressa graduazione dei motivi di gravame e dell’affermata portata assorbente del suddetto motivo secondo la prospettazione in ricorso, considerata in particolare la distanza minima intercorrente tra i punteggi finali riportati dal controinteressato e dal ricorrente (con uno scarto di soli 0,599 punti in favore del controinteressato).
18. L’accertata fondatezza del ricorso principale nei termini sopra illustrati rende necessaria la disamina dei motivi di gravame articolati nel ricorso incidentale concernenti la valutazione dei titoli di parte ricorrente (corrispondenti, in particolare, al secondo e al terzo motivo incidentale).
Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente, investendo [#OMISSIS#] connessi, in quanto basati sulla deduzione che la Commissione non avrebbe dovuto prendere in considerazione i titoli di parte ricorrente non inclusi nell’apposito documento denominato “Elenco dei titoli posseduti dal candidato … e ritenuti utili ai fini della valutazione” , né i titoli che fossero risultati non adeguatamente documentati.
18.1. I motivi proposti sono infondati.
Dalla documentazione in atti, emerge che la valutazione ad opera della Commissione ha avuto ad oggetto i titoli allegati da parte ricorrente alla domanda di partecipazione e che i suddetti titoli sono stati debitamente corredati delle relative dichiarazioni sostitutive, in linea con quanto previsto dall’articolo 3, punto 4, del bando.
19. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso principale va accolto quanto al primo motivo di gravame, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte, e con conseguente annullamento degli atti gravati; il ricorso incidentale è respinto.
20. In conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale nei termini illustrati, il Collegio dispone, ai sensi dell’art. 34 comma 1, lett. e), c.p.a., che la medesima Commissione esaminatrice – venendo in rilievo un profilo circoscritto di valutazione su un’unica voce – dovrà procedere alla rinnovata valutazione del solo titolo rappresentato dalla “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi” sulla base di quanto allegato dal ricorrente e dal controinteressato tramite le rispettive domande di partecipazione, nel rispetto dei criteri di valutazione già fissati dal bando e puntualizzati dalla stessa Commissione [#OMISSIS#] riunione preliminare, tenendo altresì conto di quanto affermato [#OMISSIS#] presente pronuncia.
La procedura di rivalutazione, nei termini sopra specificati, dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione o notificazione della presente sentenza, scadenza entro la quale si dovrà pervenire alla riformulazione dei giudizi comparativi e all’approvazione dei rinnovati atti concorsuali.
21. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei
sensi e nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati; respinge il ricorso incidentale.
Ordina all’Università resistente di procedere al riesame dei due candidati, limitatamente al titolo specificato, nei termini e secondo le modalità di cui in motivazione. Condanna l’Ateneo intimato e il controinteressato alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00) da ripartirsi in quote uguali a carico di ciascuna parte resistente, oltre [#OMISSIS#], CPA e rimborso del contributo unificato, quest’[#OMISSIS#] ad esclusivo carico dell’Università.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Chiara [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE Chiara [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 21/05/2021