L’Università dispone di un margine di discrezionalità, ossia di apprezzamento, nella valutazione delle istanze di aspettativa dei propri professori e ricercatori, dovendo comparare una serie di interessi diversi (soggettivamente ed oggettivamente) e potenzialmente confliggenti, ricercando una soluzione ragionevole ed equilibrata tra le aspirazioni e le inclinazioni dei singoli docenti e le esigenze organizzative legate alla didattica e alla formazione degli studenti. Ricondotta all’intero di questo quadro più generale, la valutazione qui in esame, con la quale l’Università privilegiava le esigenze organizzative dell’Ateneo (e degli studenti) sulle aspirazioni del singolo docente, che già aveva beneficiato di prolungati periodi di assenza, non può reputarsi illogica, né la motivazione che vi faceva riferimento può considerarsi incongrua o insufficiente.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 giugno 2021, n. 4632
Aspettativa dei docenti - art. 7 della legge n. 240/2010
N. 04632/2021REG.PROV.COLL.
N. 10339/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10339 del 2015, proposto da
Università per Stranieri di Perugia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Barbara [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Centofanti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale [#OMISSIS#] Mazzini, 114/B;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. UMBRIA: Sezione I n. 469/2015, resa tra le parti, concernente l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’stanza di concessione di ulteriore periodo di aspettativa di dieci mesi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Barbara [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2021 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellata, all’epoca dei fatti ricercatrice presso l’Università per stranieri di Perugia, presentò domanda di aspettativa, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/2010, per svolgere un ulteriore periodo di didattica e ricerca presso la Columbia University di New York.
Respinta la sua richiesta, con atto del 4.6.2015, sulla scorta dell’esito della seduta del Consiglio di Dipartimento svoltasi il giorno prima, e proposto ricorso avverso tale diniego, il Tar lo accolse, con sentenza n. 469/2015, giudicando che nessuna delle ragioni ostative addotte fosse congrua o comunque motivata. In particolare rilevò come il conferimento dell’insegnamento di Glottodidattica non fosse stato preceduto da alcun assenso da parte della ricercatrice e che le altre motivazioni legate al funzionamento dell’Università, alla penuria dei docenti, all’esperienza maturata dalla ricorrente, non fossero idonee.
2. Avverso la sentenza l’Università ha presentato il presente appello, deducendone l’erroneità, in particolare per quanto concerne la rilevanza dell’affidamento dell’insegnamento di glottodidattica, che controparte avrebbe accettato facendovi acquiescenza, nonché evidenziando come la ricercatrice avesse a vario titolo usufruito di un totale di 43 mesi tra aspettative e congedi.
Si è costituita in appello l’originaria ricorrente, replicando con articolata memoria.
Respinta la domanda cautelare con ordinanza n. 546/2016, motivata sull’assenza di un danno irreparabile, all’udienza del 10 giugno 2021 la causa è passata in decisione.
3. Osserva il Collegio preliminarmente come non sia stato impugnato, in particolare dalla parte appellata, neppure in forma di appello incidentale, il capo di sentenza recante la reiezione del primo motivo del ricorso di primo grado volto a far accertare il maturarsi del silenzio-assenso sulla domanda di aspettativa inoltrata a mezzo mail il 27.4.2015; motivo respinto dal Tar sul rilievo che l’utilizzo di una semplice mail non fosse mezzo idoneo a far decorrere il termine di 30 giorni.
4. Si controverte dunque oramai sulla legittimità dell’atto di diniego del 4.6.2015, a suo tempo opposto dall’Università a fronte della domanda, appena ricordata, di usufruire di un ulteriore periodo di aspettativa ai sensi dell’art. 7 della l. 240/2010.
Diniego motivato sulla base di una pluralità di ragioni ritenute ostative, una delle quali concerneva l’avere conferito l’Università alla ricercatrice l’insegnamento di Glottodidattica, con delibera di Dipartimento del 28.4.2015, sull’assunto (sul quale si tornerà) che la docente avesse comunque accettato di svolgere tale insegnamento. A tale ragione ostativa si sommavano inoltre il motivo e la considerazione che la ricercatrice avesse già usufruito in passato di prolungati periodi di aspettative e congedi, per un totale di 43 mesi, e che l’Ateneo si trovasse in situazione di difficoltà quanto alle risorse a disposizione, da destinare alla didattica come anche alla partecipazione agli organi collegiali dell’Università, acuito in particolare dal pensionamento del professore che sino all’anno prima era stato titolare dell’insegnamento di Glottodidattica (come si ricava più chiaramente dal verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento svoltasi il 3.6.2015 – all. 19 al ricorso di primo grado).
La difesa di controparte, concentrata nella memoria depositata in occasione della decisione cautelare e negli scritti successivi, muove dalla confutazione della tesi circa l’avvenuta accettazione del conferimento dell’incarico di insegnamento deliberato in suo favore il 28.4.2015, incarico per il quale in seguito si sarebbe offerto il Prof. Dolci, per poi sottolineare e ribadire come alla data della sua istanza del 27.4.2015 non avesse ancora raggiunto il limite massimo dei 60 mesi stabilito per legge per fruire dell’aspettativa.
5. Così riassunte le contrapposte deduzioni di parte, osserva il Collegio come nella vicenda in esame, e al cospetto di un diniego incentrato oltre tutto su di una pluralità di motivi, si deve muovere dalla considerazione per cui l’Università dispone(va) di un margine di discrezionalità, ossia di apprezzamento, nella valutazione delle istanze di aspettativa dei propri professori e ricercatori, dovendo comparare una serie di interessi diversi (soggettivamente ed oggettivamente) e potenzialmente confliggenti, ricercando una soluzione ragionevole ed equilibrata tra le aspirazioni e le inclinazioni dei singoli docenti e le esigenze organizzative legate alla didattica e alla formazione degli studenti.
Ricondotta all’intero di questo quadro più generale, la valutazione qui in esame con la quale l’Università privilegiava le esigenze organizzative dell’Ateneo (e degli studenti) sulle aspirazioni del singolo docente, che già aveva beneficiato di prolungati periodi di assenza, non può reputarsi illogica, né la motivazione che vi faceva riferimento può considerarsi incongrua o insufficiente.
Anche a non considerare l’acquiescenza manifestata, quanto meno nell’immediato, di fronte al conferimento dell’insegnamento di Glottodidattica (l’originaria ricorrente non allega e non dimostra, peraltro, se in altre circostanze ad una simile delibera fosse o sia mai seguita un’espressa accettazione da parte del docente incaricato), è un dato di fatto (dirimente) che la disponibilità del Prof. Dolci sia sopravvenuta solo in epoca successiva al diniego qui in discussione; il che significa, detto in altri termini, che alla data del 4.6.2015 l’Università, non conoscendo ancora tale disponibilità e non avendo ricevuto un chiaro ed espresso rifiuto dalla [#OMISSIS#] in merito all’assunzione dell’insegnamento sopra ricordato, come sarebbe stato conforme a buona fede, comprensibilmente (per non dire doverosamente) aveva dato preminenza alle ragioni della didattica e respinto la sua domanda di aspettativa, sulla base di una votazione del Consiglio di Dipartimento presa peraltro a larga maggioranza.
Si intende che la acquisita disponibilità del Prof. Dolci avrebbe potuto semmai giustificare un provvedimento di riesame ma, per quanto osservato, non può dirsi che sia valsa a inficiare ex post un atto adottato prima che tale disponibilità si rivelasse.
6. In conclusione, per le ragioni sin qui evidenziate, l’appello è fondato e va accolto, conseguendone in riforma della sentenza la reiezione del ricorso di primo grado.
7. L’andamento della vicenda, e il tempo trascorso da allora, sono tutti elementi che giustificano la compensazione delle spese del doppio grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De Felice, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De Felice
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 14/06/2021