TAR Lombardia, Milano, 21 giugno 2021, n. 1513

Procedura di chiamata - art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 - Predeterminazione dei criteri di valutazione

Data Documento: 2021-06-21
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito di una procedura di chiamata ex art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, il Consiglio di Stato ha affermato che il bando, nella parte in cui prevede che le operazioni di valutazione dei candidati si concludono con l’individuazione del candidato idoneo a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto, non autorizza a pretermettere l’operazione essenziale imposta alla Commissione della previa individuazione dei criteri di valutazione e della ripartizione del punteggio da assegnare agli stessi ed ai sub-criteri eventualmente individuati. La Commissione giudicatrice si è limitata ad elencare i titoli conseguiti e le attività didattiche svolte dai singoli candidati, senza tuttavia attribuire ad essi un punteggio numerico o sintetico, secondo una griglia di valutazione prestabilita. In conseguenza della mancata previsione di criteri ponderali nella lex specialis e dell’omessa predeterminazione degli stessi da parte della Commissione giudicatrice, i titoli dei candidati sono stati valutati tutti come di alto livello e congruenti con il profilo del bando e la loro produzione scientifica è stata riconosciuta, più o meno diffusamente, come di buon livello. La mancata previsione degli indici di incidenza ponderale, da attribuire ai criteri ed ai sub criteri contenuti nel verbale della prima riunione della Commissione, ha reso pertanto impossibile ricostruire a posteriori l’iter logico dalla stessa seguito nella comparazione dei candidati e nell’individuazione del candidato come quello maggiormente qualificato a ricoprire il posto di professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare interessato (Consiglio di Stato, Sezione VI, 26 aprile 2021, n. 3319; 14 gennaio 2021, n. 454).

Contenuto sentenza

N. 01513/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02171/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2171 del 2020, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Travi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Università degli Studi di Milano Bicocca, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata; 
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
-OMISSIS-, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento,
– del decreto rettorale n. rep. -OMISSIS-, del 19 ottobre 2020, di approvazione degli atti della procedura di selezione, indetta ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale -OMISSIS-, e di individuazione del dottor -OMISSIS- quale candidato qualificato a svolgere le relative funzioni didattiche e di ricerca;
– degli atti della Commissione giudicatrice, con particolare riferimento ai verbali delle sedute del 29 luglio 2020, del 30 settembre 2020 e dell’8 ottobre 2020 nonché alla relazione riassuntiva del 12 ottobre 2020;
– della deliberazione del 19 ottobre 2020 del -OMISSIS- dell’Università degli Studi di Milano Bicocca;
– della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano Bicocca del 20 ottobre 2020;
– del decreto della Rettrice dell’Università degli Studi di Milano Bicocca del -OMISSIS-, con il quale il professor -OMISSIS- è stato chiamato a ricoprire il posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale -OMISSIS-, a decorrere dall’1 novembre 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, [#OMISSIS#] discussione effettuata da remoto mediante la piattaforma Microsoft-Teams, per il ricorrente l’avvocato [#OMISSIS#] Travi e per il controinteressato gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Vista la richiesta di passaggio in decisione del ricorso depositata dall’Università in data 7 aprile 2021, a firma del procuratore dello Stato [#OMISSIS#] Manente, la quale è considerata presente ad ogni effetto in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto rettorale n. 2659 del 4 [#OMISSIS#] 2020, pubblicato sulla G.u.R.i. n. 35 del 5 [#OMISSIS#] 2020, l’Università degli Studi di Milano Bicocca (d’ora in avanti solo l’Università) ha indetto una procedura selettiva, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di -OMISSIS-.
Alla procedura selettiva hanno partecipato quattro candidati, tre dei quali – previa rinuncia di un candidato – sono stati valutati dalla Commissione giudicatrice.
Con relazione riassuntiva del 12 ottobre 2020, la Commissione giudicatrice ha individuato il candidato -OMISSIS- come quello maggiormente qualificato a ricoprire il posto messo a concorso, senza esprimere alcuna graduazione [#OMISSIS#] valutazione degli altri candidati, i quali sono stati giudicati positivamente ma non in posizione di preminenza.
Con decreto rettorale del 29 ottobre 2020, il professor -OMISSIS- è stato chiamato a ricoprire il posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale del diritto commerciale.
1.1. Con ricorso notificato il 24 novembre 2020, depositato il 2 dicembre 2020, il candidato -OMISSIS- ha domandato l’annullamento del decreto di nomina del professor -OMISSIS- e di tutti gli atti ad esso presupposti.
Con due specifici motivi il ricorrente ha censurato l’operato della Commissione giudicatrice sia con riferimento alla mancata specificazione dei criteri e dei sotto-criteri per la valutazione dei candidati sia in relazione alla valutazione delle abilitazioni conseguite dai candidati, delle esperienze dagli stessi maturate e delle pubblicazioni presentate.
1.2. Hanno resistito al ricorso l’Università ed il controinteressato -OMISSIS-.
1.3. Con ordinanza n.-OMISSIS- del 21 dicembre 2020 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare del ricorrente per carenza del presupposto del periculum in mora.
1.4. In vista della trattazione del merito del giudizio, le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche.
1.5. Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 28 aprile 2021 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata specificazione dei criteri e dei sotto-criteri per la valutazione dei candidati, è fondato.
L’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, detta i principi generali per la chiamata dei professori universitari di prima e di seconda fascia, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale acquisita in un settore, ricompreso nel macrosettore di interesse, o in servizio presso università nazionali o estere in posizioni di pari livello, e rimette all’autonomia delle singole università la disciplina regolamentare delle procedure pubbliche aperte di chiamata.
Con decreto rettorale n. 15673 del 29 [#OMISSIS#] 2017, l’Università ha approvato il regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia (d’ora in avanti solo il Regolamento).
L’articolo 6, comma 1, del Regolamento rinvia ai criteri di valutazione dei candidati fissati in via generale dall’articolo 18, comma 1, lettera d) della legge n. 240 del 2010 ed impone alle Commissioni giudicatrici di tenere conto, [#OMISSIS#] predeterminazione dei criteri di valutazione dei candidati, di quelli stabiliti con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344, per la disciplina della valutazione dei ricercatori a tempo determinato che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata in ruolo di professore associato, prevista dall’articolo 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010.
Ai sensi del comma 6 del citato articolo 24, la procedura valutativa riservata [#OMISSIS#] interni, di cui al comma 5 può essere utilizzata, in via eccezionale, anche per l’immissione in ruolo come professori di prima e di seconda fascia, rispettivamente dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la medesima università ed in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale.
Le diverse procedure di immissione in ruolo dei professori di prima e di seconda fascia differiscono tra loro per complessità e per selettività.
Come già affermato da questo Tribunale, la procedura selettiva di cui all’articolo 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010 è caratterizzata da una più approfondita selezione dei candidati, conseguente alla massima attuazione dei principi di partecipazione e di concorsualità, ai quali deve comunque essere improntata anche la procedura valutativa di cui all’articolo 24, commi 5 e 6 (T.a.r. Lombardia, Milano, Sezione I, 25 febbraio 2021, n. 512).
Il concorso pubblico implica dunque la valutazione puntuale di ogni singolo candidato, mediante la formulazione di giudizi analitici e globali, e l’attribuzione di un punteggio, numerico o di valore, verificabile a posteriori.
La procedura di valutazione individuale, aperta esclusivamente alla partecipazione di soggetti che, [#OMISSIS#] qualità di professori di seconda fascia o di ricercatori a tempo indeterminato, intrattengono già un rapporto di servizio con l’Università, è caratterizzata da una più celere valutazione della qualità dei candidati, che si conclude con l’individuazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni per le quali il posto da professore è stato bandito.
Nel verbale n. 1 della seduta del 29 luglio 2020, la Commissione, in conformità all’articolo 9 della lex specialis, ha individuato i criteri per la valutazione dell’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio, dell’attività di ricerca scientifica e delle pubblicazioni scientifiche presentate, sostanzialmente riproducendo le indicazioni contenute negli articoli 3 e 4 del d.m. 4 agosto 2011, n. 344, e, per quanto riguarda la congruità del profilo scientifico del candidato, con riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dal d.m. 7 giugno 2012, n. 76, con il quale sono fissati i criteri ed i parametri per la valutazione dei candidati, ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
[#OMISSIS#] seduta del 13 luglio 2020 la Commissione ha proceduto a tracciare i [#OMISSIS#] sintetici delle pubblicazioni scientifiche, dei curricula e dell’attività didattica dei tre candidati, sulla scorta dei quali ha espresso il relativo giudizio collegiale ed ha proceduto ad una valutazione comparativa, all’esito della quale ha collocato il candidato -OMISSIS- in posizione di preminenza.
Il Collegio ritiene che rientri nell’ampia discrezionalità riconosciuta alle università, a presidio della loro autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, l’individuazione dei parametri ai quali improntare l’attività di valutazione delle commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali.
Non è pertanto contrario ad alcuna disposizione di legge e non è irragionevole che l’Università abbia richiamato i medesimi criteri stabiliti dal d.m. 4 agosto 2011, n. 344, sia nell’articolo 6, comma 1, del Regolamento, per la valutazione dei partecipanti al concorso pubblico, sia nell’articolo 11, comma 1, del Regolamento, per l’orientamento della valutazione individuale nelle procedure di chiamata diretta.
Il mero riferimento ai criteri di cui al d.m. 4 agosto 2011, n. 344, non implica tuttavia che la procedura concorsuale possa essere condotta secondo le regole della procedura per la chiamata, di cui all’articolo 24, comma 6, della legge 240 del 2010.
L’articolo 9 della lex specialis, [#OMISSIS#] parte in cui prevede che le operazioni di valutazione dei candidati si concludono con l’individuazione del candidato idoneo a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto, non autorizza infatti a pretermettere l’operazione essenziale imposta alla Commissione della previa individuazione dei criteri di valutazione e della ripartizione del punteggio da assegnare [#OMISSIS#] stessi ed ai sub-criteri eventualmente individuati.
La Commissione giudicatrice si è limitata ad elencare i titoli conseguiti e le attività didattiche svolte dai singoli candidati, senza tuttavia attribuire ad essi un punteggio numerico o sintetico, secondo una griglia di valutazione prestabilita.
In conseguenza della mancata previsione di criteri ponderali [#OMISSIS#] lex specialis e dell’omessa predeterminazione degli stessi da parte della Commissione giudicatrice, i titoli dei candidati sono stati valutati tutti come <> e la loro produzione scientifica è stata riconosciuta, più o meno diffusamente, come <>.
La mancata previsione degli indici di incidenza ponderale, da attribuire ai criteri ed ai sub criteri contenuti nel verbale della prima riunione della Commissione, ha reso pertanto impossibile ricostruire a posteriori l’iter logico dalla stessa seguito [#OMISSIS#] comparazione dei candidati e nell’individuazione del candidato -OMISSIS- come quello maggiormente qualificato a ricoprire il posto di professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare del -OMISSIS- (Consiglio di Stato, Sezione VI, 26 aprile 2021, n. 3319; 14 gennaio 2021, n. 454).
3. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso deriva l’assorbimento del secondo motivo, con il quale il ricorrente ha censurato specifici [#OMISSIS#] di illogicità e di contraddittorietà [#OMISSIS#] valutazione comparativa dei candidati, la quale dovrà essere ripetuta dalla Commissione, in diversa composizione, secondo l’effetto conformativo di seguito delineato.
4. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati i decreti rettorali n. -OMISSIS-, e tutti i verbali delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice.
L’effetto conformativo della presente sentenza di annullamento consiste nell’ordinare all’Università di procedere alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice la quale, previa fissazione dei criteri ponderali ed eventualmente, ove necessario, dei sub-criteri ponderali, dovrà procedere alla rivalutazione dell’attività didattica, dei curricula e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ed alla ripetizione delle prove didattiche e di accertamento della lingua straniera, ai fini della formulazione della graduatoria di merito.
5. Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza dell’Università e sono liquidate, in favore del ricorrente, [#OMISSIS#] misura indicata nel dispositivo.
Le spese di lite del giudizio devono essere invece compensate tra il ricorrente ed il controinteressato, attesa la sua estraneità all’attività di valutazione ritenuta illegittima.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i decreti rettorali n. -OMISSIS-, e tutti i verbali delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice.
Condanna l’Università degli Studi di Milano Bicocca a rifondere al ricorrente le spese di lite del giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Compensa le spese di lite del giudizio tra il ricorrente ed il controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed i controinteressati.
Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 21/06/2021