La giurisprudenza costante, in tema di valutazione delle pubblicazioni scientifiche collettanee, ha affermato che, in linea di principio, il reale apporto di ogni di ogni singolo autore nei lavori in collaborazione è enucleabile tramite alcune informazioni che risultano evincibili dall’esame dell’ordine dei nomi. Sembra, infatti, logico che il primo autore risulta essere quello maggiormente coinvolto nel portare avanti il lavoro di ricerca, il secondo autore è quello che ha maggiormente collaborato con il primo, quelli intermedi sono i soggetti che hanno assunto minor rilievo nella ricerca, mentre l’ultimo autore è quello che ha svolto il lavoro di coordinamento (cfr, Tar Lazio, Sez. III, 1° giugno 2020, n.5836).
Nel caso in esame, nonostante la ricorrente ha evidenziato di essere unico autore in due pubblicazioni, primo nome in 7 pubblicazioni e corresponding author in 4 articoli internazionali, la Commissione non ha in alcun modo valutato queste pubblicazioni, limitandosi il giudizio collegiale e quelli individuali dichiarano genericamente che “non sempre è possibile riconoscere il contributo specifico della candidata”, senza tuttavia effettuare una disamina della posizione della ricorrente all’interno delle pubblicazioni e senza esaminare in alcun modo l’effettivo contenuto delle pubblicazioni.
In sostanza, la Commissione ha espresso un giudizio generico che non ha affatto valutato le pubblicazioni presentate dalla ricorrente.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 30 agosto 2021, n. 9431
Abilitazione scientifica nazionale - Valutazione delle pubblicazioni - Apporto nei lavori in collaborazione
N. 09431/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01943/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1943 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
di tutti gli atti della “Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 11/C2, Logica, storia e filosofia della scienza”, indetta con D.D. n. 1532/2016, [#OMISSIS#] parte in cui escludono la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dall’elenco dei candidati abilitati alla funzione di professore di seconda fascia, con particolare, ma non esclusivo riferimento al documento “Giudizi_17420_3” recante i relativi giudizi, pubblicato sul [#OMISSIS#] web http://abilitazione.miur.it il 2 gennaio 2020, nonché, occorrendo, ai provvedimenti di selezione e nomina della Commissione, alla relazione finale sulle attività della Commissione stessa ed a tutti i verbali del procedimento, con particolare riferimento al verbale della riunione n. 1, recante la fissazione dei criteri cui la Commissione si sarebbe attenuta [#OMISSIS#] valutazione dei [#OMISSIS#] dei candidati; e in ogni [#OMISSIS#] di tutti gli atti, anche non conosciuti alla ricorrente, presupposti, consequenziali o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II° fascia per il settore concorsuale 11/C2, “Logica, storia e filosofia della scienza”
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione del D.M. n. 120 del 2016 e del D.M. n. 589 del 2018; degli artt. della l. n. 240 del 2010 e 3 della l. n. 241 del 1990. Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere.
Sostiene la ricorrente: che la Commissione ha inteso attribuire rilievo decisivo ad un unico elemento (la riconoscibilità del contributo individuale della candidata), giudicato negativamente; che supera tutti i valori soglia; che ha complessivamente presentato 17 pubblicazioni (indicandone 10 ai sensi dell’ ART. 7 – All. B – D.M. 120/16, e 10 ai fini degli indicatori), e pur risultando unico autore in due pubblicazioni internazionali (una voce enciclopedica e un capitolo introduttivo ad una curatela internazionale, è primo nome in 7 pubblicazioni (3 articoli, 2 capitoli in contributi, 1 contributo in atti di convegno, 1 monografia) e corresponding author in 4 articoli internazionali.
L’amministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.
Alla pubblica udienza del 19 luglio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio osserva che gli artt. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010, 3 del D.M. n. 120/2016 prevedono che, nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, la Commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
Inoltre, l’art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. n. 120/2016 specifica che “la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate è volta ad accertare, per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Secondo il disposto dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, “secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
Posti questi principi il giudizio complessivo, per quanto qui interessa, riporta, “le pubblicazioni risultano complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale e/o con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. Dalle pubblicazioni non sempre si evince il contributo specifico della candidata, per cui NON è possibile stabilire quel grado di originalità richiesto e tale da contribuire in modo significativo al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca affrontati. Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata la commissione all’unanimità ritiene che la stessa presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da NON dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca”.
La giurisprudenza [#OMISSIS#], in tema di valutazione delle pubblicazioni scientifiche collettanee, ha affermato che, in linea di principio, il [#OMISSIS#] apporto di ogni di ogni singolo autore nei lavori in collaborazione è enucleabile tramite alcune informazioni che risultano evincibili dall’esame dell’ordine dei nomi. Sembra, infatti, logico che il primo autore risulta essere quello maggiormente coinvolto nel portare avanti il lavoro di ricerca, il secondo autore è quello che ha maggiormente collaborato con il primo, quelli intermedi sono i soggetti che hanno assunto minor rilievo [#OMISSIS#] ricerca, mentre l'[#OMISSIS#] autore è quello che ha svolto il lavoro di coordinamento (cfr, Tar Lazio, Sez. III, 1° giugno 2020, n.5836).
Nel [#OMISSIS#] in esame, nonostante la ricorrente ha evidenziato di essere unico autore in due pubblicazioni, primo nome in 7 pubblicazioni e corresponding author in 4 articoli internazionali, la Commissione non ha in alcun modo valutato queste pubblicazioni, limitandosi il giudizio collegiale e quelli individuali dichiarano genericamente che “non sempre è possibile riconoscere il contributo specifico della candidata”, senza tuttavia effettuare una disamina della posizione della ricorrente all’interno delle pubblicazioni e senza esaminare in alcun modo l’effettivo contenuto delle pubblicazioni.
In sostanza, la Commissione ha espresso un giudizio generico che non ha affatto valutato le pubblicazioni presentate dalla ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con condanna dell’Amministrazione alle spese in base al principio di soccombenza.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), cod. proc. amm., il Collegio dispone che l’amministrazione, in esecuzione della presente sentenza, proceda ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una commissione in diversa composizione, entro il [#OMISSIS#] di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 luglio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 30/08/2021