TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 luglio 2021, n. 5060

Procedura di chiamata - art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 - Incompatibilità dei membri della Commissione - Originalità delle pubblicazioni

Data Documento: 2021-07-21
Area: Giurisprudenza
Massima

Non è rinvenibile in capo al presidente della commissione la dedotta incompatibilità, dal momento che, in tema di concorsi a posti di professore universitario, perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi è più stretti di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio. Giova, al riguardo, richiamare le pertinenti osservazioni formulate in tema dal massimo giudice amministrativo, alle quali il Collegio integralmente si riporta: “L’art. 51, primo comma, Cod. proc. civ., prevede che il giudice ha il dovere di astenersi nei seguenti casi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. Il secondo comma dello stesso art. 51 dispone, infine, che il giudice ha la facoltà di richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi in ogni altro caso in cui ravvisi gravi ragioni di convenienza. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che «le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51, c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa (…) rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa» (si veda Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4015, e le altre sentenze ivi citate). Chiarito ciò, la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha poi provveduto, avuto riguardo a quanto stabilito dall’art. 51 ad identificare – perché gli atti non siano illegittimi – alcune regole di condotta in capo all’amministrazione in specifici settori e, in particolare, in quello dei concorsi pubblici. In particolare, si è affermato che: – «la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c. »; – «la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali»; – «perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio», essendo «rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico» (Cons. Stato, sez. VI, n. 4015 del 2013). In definitiva, affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.” (così Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2017 n. 3373; nello stesso senso cfr. da ultimo Consiglio di Stato, Sez. III, 31 gennaio 2020 n. 796).

Non costituisce causa di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici (come visto, non dimostrata nella specie), di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2021 n. 31 e 29 agosto 2017 n. 4105).

Nei concorsi a posti di professore o ricercatore universitario il giudizio della commissione esaminatrice è espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, le cui valutazioni, riflettendo competenze specialistiche, non possono essere sindacate nell’intrinseco dal giudice della legittimità, ma solo per profili estrinseci concernenti la ragionevolezza, l’adeguatezza e la proporzionalità del giudizio, oltre che per eventuali aspetti di illogicità, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; invero, la sostituzione della valutazione del giudice amministrativo a quella rimessa alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione costituirebbe un’ipotesi di inammissibile sconfinamento della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla P.A., quand’anche l’eccesso in questione fosse compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenesse nell’ambito dell’annullamento dell’atto (orientamento consolidato: cfr. per tutte C.G.A. Sicilia, Sez. Giurisd., 21 luglio 2015 n. 569; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015 n. 2114; Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 novembre 2012 n. 5581; TAR Lazio Roma, Sez. III, 9 febbraio 2016 n. 1877).

Il concetto di originalità di una pubblicazione va rapportato al tipo di procedura selettiva che viene espletato, per cui un determinato lavoro scientifico potrebbe avere una sua rilevanza, in termini di originalità, in un concorso per professore di seconda fascia, e perderla in una procedura di abilitazione per professore di prima fascia. Invero, in sede di ASN, l’accertamento dell’originalità delle pubblicazioni ai fini dell’idoneità a professore di prima fascia è in funzione del conferimento “di una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, mentre lo stesso accertamento ai fini dell’idoneità a professore di seconda fascia è in funzione del conferimento “di una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”, come testualmente previsto dall’art. 3, comma 2, del regolamento ASN di cui al decreto ministeriale n. 120/2016. Ne discende che, essendo diversi i termini di raffronto per soppesare l’originalità di una pubblicazione a seconda che si tratti di una procedura abilitativa per professore di prima fascia o per professore di seconda fascia, a maggior ragione la valutazione di originalità espressa in sede di ASN per professore di prima fascia potrà divergere da quella resa, anche ad opera dello stesso commissario, in sede di concorso per la copertura di un posto di professore di seconda fascia.

Il principio di contestualità ed irripetibilità delle valutazioni formulate dalle diverse commissioni esaminatrici caratterizza la disciplina di tutte le procedure di selezione del personale e costituisce il principale limite al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni concorsuali anche negli ordinamenti giuridici che assicurano all’individuo livelli di tutela più avanzati; lo stesso principio prevede che anche le qualità che sono tendenzialmente stabili o addirittura suscettibili di incremento nel tempo (ad esempio possesso di titoli, capacità linguistiche, preparazione culturale in una specifica disciplina o area di esperienza professionale), debbano ogni volta essere sottoposte a valutazione per accertare il grado di possesso dimostrato nel periodo o nel contesto di osservazione e per le specifiche finalità di quella particolare edizione concorsuale, senza necessità di operare un confronto con le abilità e competenze dimostrate nelle procedure di selezione precedenti o con i relativi giudizi espressi in quelle occasioni da diverse commissioni. In tale prospettiva, addossare alla commissione giudicatrice nominata in uno specifico concorso (o al singolo commissario) l’onere di motivare la diversità delle proprie valutazioni rispetto a quelle espresse in passato da una diversa commissione, peraltro con riferimento ad una procedura selettiva relativa ad altro profilo professionale, costituisce un inutile aggravamento del procedimento valutativo, che non trova alcun fondamento nella normativa in materia e che si pone in contrasto con la natura, il carattere, le finalità e i principi delle procedure concorsuali (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I, 11 settembre 2017 n. 9692).

Contenuto sentenza

N. 05060/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00668/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 668 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] d’[#OMISSIS#], con domicilio eletto in Napoli alla Via [#OMISSIS#] di Camaino n. 6 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI [#OMISSIS#] II, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliata per legge in Napoli alla Via A. [#OMISSIS#] n. 11;

nei confronti

– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 4 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

a) del decreto rettorale dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II (d’ora in seguito per brevità “UNINA”) n. 4946 del 4 dicembre 2019, con il quale sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice ed è stata individuata la D.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale vincitrice della procedura comparativa finalizzata alla copertura di un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare (d’ora in seguito per brevità “SSD”) Diritto [#OMISSIS#] e Diritti dell’Antichità presso il Dipartimento di Giurisprudenza;

b) dei verbali della commissione giudicatrice e del decreto rettorale dell’UNINA n. 2773 del 10 luglio 2019, recante la nomina della predetta commissione;

c) del decreto rettorale dell’UNINA n. 97 del 10 gennaio 2020, con il quale è stata disposta la chiamata della D.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nel posto di professore di seconda fascia per il SSD Diritto [#OMISSIS#] e Diritti dell’Antichità presso il Dipartimento di Giurisprudenza;

d) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e della controinteressata;

Viste le memorie e le note difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2021 il dott. [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#] e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame in trattazione, il ricorrente impugna l’esito della procedura comparativa finalizzata alla copertura di un posto di professore di seconda fascia per il SSD Diritto [#OMISSIS#] e Diritti dell’Antichità presso il Dipartimento di Giurisprudenza – cristallizzatosi nel decreto rettorale dell’UNINA n. 4946 del 4 dicembre 2019, di approvazione degli atti della commissione giudicatrice e di individuazione della vincitrice [#OMISSIS#] persona della D.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – e gli atti della relativa serie procedimentale attinenti alla valutazione delle candidature e alla finale chiamata in servizio di detta vincitrice, atti tutti meglio in epigrafe indicati.

Il medesimo rappresenta di aver partecipato alla procedura comparativa insieme alla D.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], alla D.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e al Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ma di non essere risultato vincitore avendo conseguito un punteggio complessivo che lo poneva in terza posizione dopo la D.ssa [#OMISSIS#] e la D.ssa [#OMISSIS#]; in particolare, la D.ssa [#OMISSIS#] otteneva il punteggio totale di 9,47 (di cui 2,97 per l’attività didattica, 6 per l’attività di ricerca scientifica e 0,5 per le attività gestionali), la D.ssa [#OMISSIS#] quello di 8,52 (di cui 3,32 per l’attività didattica, 4,8 per l’attività di ricerca scientifica e 0,4 per le attività gestionali) e il ricorrente Dott. [#OMISSIS#] quello di 7,82 (di cui 2,62 per l’attività didattica, 4,8 per l’attività di ricerca scientifica e 0,4 per le attività gestionali).

1.1 Più in dettaglio, come si ricava dalla lettura del verbale conclusivo delle operazioni valutative (n. 5 del 31 ottobre 2019), la commissione giudicatrice, nell’esprimere il giudizio finale comparativo su tutte le quattro candidature, ha reputato di attribuire alla D.ssa [#OMISSIS#] il [#OMISSIS#] punteggio e di indicarla quale candidato maggiormente qualificato per il posto messo a concorso sulla scorta della seguente motivazione: “La commissione esprime unanime apprezzamento per tutti i candidati,, sottolineandone la loro qualità scientifica, in particolare per la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], sia sotto il profilo scientifico e soprattutto didattico. Parimenti all’unanimità esprime la comune preferenza per la candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. La produzione della candidata [#OMISSIS#], infatti, denota una continuità d’impegno e una [#OMISSIS#] cultura di base, senza trascurare che la lettura delle fonti romane è condotta [#OMISSIS#] prospettiva di individuare soluzioni utili alla moderna realtà giuridica. Lodevole l’attività didattica e gestionale.”.

1.2 Il ricorrente, preso atto del risultato sfavorevole del giudizio comparativo, fonda la sua impugnativa sulla prospettazione di una serie di irregolarità commesse in sede di valutazione delle singole candidature, anche attinenti all’incompatibilità di alcuni commissari.

L’università intimata e la controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], costituitisi in giudizio, concludono nei rispettivi scritti difensivi per la reiezione del ricorso.

Parte ricorrente insiste nelle proprie tesi con ulteriori memorie difensive, non senza formulare nuove censure nelle memorie depositate il 17 aprile 2020 e il 1° gennaio 2021.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza collegiale n. 788 del 21 aprile 2020.

All’udienza pubblica del 2 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Si riassume di seguito il corredo delle censure dedotte in gravame avverso il risultato conseguito dalla D.ssa [#OMISSIS#]:

a) il [#OMISSIS#] della commissione giudicatrice, Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], avrebbe dovuto astenersi, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., dal valutare la candidatura della vincitrice, avendo quest’[#OMISSIS#] svolto la sua carriera accademica quale allieva del predetto docente, che ha anche curato la pubblicazione di sette lavori scientifici della medesima suddivisi tra saggi e monografie;

b) anche l’altro membro di commissione, Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], avrebbe dovuto astenersi dal giudizio sulla vincitrice in ossequio all’art. 51, n. 4), c.p.c., avendo già conosciuto, quale commissaria, la produzione scientifica di questa in sede di abilitazione scientifica nazionale (ASN) per le funzioni di professore di prima fascia;

c) il giudizio espresso dalla commissione sull’attività didattica del ricorrente è incongruo e immotivato, a fronte della [#OMISSIS#] consistenza numerica delle occasioni di insegnamento accumulate da quest’[#OMISSIS#] rispetto a quelle che hanno riguardato la vincitrice: 26 contratti per il [#OMISSIS#] e 16 per la [#OMISSIS#], così come 2 seminari all’[#OMISSIS#] per il primo e zero per la seconda;

d) il giudizio espresso dalla commissione sull’attività di ricerca scientifica della vincitrice, in termini di originalità e innovatività, si [#OMISSIS#] in contraddizione con la valutazione della produzione scientifica della medesima effettuata dalla commissaria Prof.ssa [#OMISSIS#] in sede di ASN per le funzioni di professore di prima fascia, laddove la docente ha dichiarato testualmente quanto segue: “Le pubblicazioni della candidata non appaiono nel complesso di elevata qualità. Esse, infatti, in larga parte sono prive di originalità. La candidata è quindi giudicata non idonea allo svolgimento delle funzioni di professore universitario di prima fascia.”. Tale negativa valutazione trova giustificazione nel fatto che “la prof. [#OMISSIS#] aveva prodotto in sede di ASN la stessa monografia “Autorità pubblica e garanzie nel processo esecutivo [#OMISSIS#]” pubblicata nel 2019 [#OMISSIS#] collana “Il diritto senza tempo” diretta dai proff. A. [#OMISSIS#], F. de Bujan, E. del Prato, O. [#OMISSIS#], P. Giunti, per le Edizioni Giappichelli (ed oggetto di significativa dedica da parte dell’autrice “Al Professore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per avermi insegnato che “vola solo chi osa farlo”…), sottoposta al vaglio della Commissione valutatrice [#OMISSIS#] procedura concorsuale per cui è causa e da quest’[#OMISSIS#] apprezzata quanto al preteso “rigore metodologico e padronanza [#OMISSIS#] valutazione delle fonti” che la contraddistinguerebbe, benché lunghi e significativi passi della stessa siano ripresi in maniera testuale, unitamente al relativo impianto logico-esplicativo, da elaborato di altro autore: le “Riflessioni intorno all’esecuzione personale in diritto [#OMISSIS#]” di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], pubblicate nel volume LIII (2009) degli “Annali del Seminario Giuridico” del Dipartimento di Storia del Diritto dell’Università di Palermo”;

e) il giudizio di prevalenza intervenuto in favore della D.ssa [#OMISSIS#] è anche “palesemente contraddetto dall’opinione recentemente espressa sui candidati dalla comunità scientifica”, che, in sede di ASN per le funzioni di professore di prima fascia, ha ritenuto il ricorrente idoneo per tali funzioni, mentre non ha riconosciuto la stessa idoneità alla D.ssa [#OMISSIS#] in virtù della mancanza di originalità di larga parte della sua produzione scientifica;

f) non è assistito da congrua motivazione “il giudizio “discreto” espresso sulla capacità del [#OMISSIS#] di attrarre finanziamenti: non si comprende perché 2 finanziamenti di due progetti scientifici valgano meno dell’unico finanziamento ottenuto dalla prof. [#OMISSIS#] (il FFABR) destinato, benvero, al 75% dei ricercatori. Sta di fatto, però, che il FFABR non avrebbe dovuto essere affatto preso in considerazione come titolo valutabile a [#OMISSIS#] del bando, perché se è vero che si tratta di un “finanziamento competitivo” (…), esso tuttavia non veniva erogato in base a un progetto di ricerca”;

g) appare ingiustificato “lo scarso rilievo” attribuito dalla commissione alla partecipazione del ricorrente ai progetti di rilevante interesse nazionale (cd. progetti PRIN), che si è concretizzata per ben cinque volte a fronte delle sole due volte vantate dalla vincitrice, “al numero delle relazioni del prof. [#OMISSIS#], in Italia e all’[#OMISSIS#] (nr. 22) contro l’esigua partecipazione della prof. [#OMISSIS#] (solo 4 relazioni e solo in Italia)”, nonché “ai numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui 7 borse di studio all’[#OMISSIS#]” a fronte del [#OMISSIS#] addotto dalla [#OMISSIS#];

h) “non si comprendono i giudizi espressi sulle singole pubblicazioni del prof. [#OMISSIS#]; non si spiega ad esempio, a proposito della monografia Quasi praetor non fuerit perché la <<la collocazione editoriale>> viene considerata <<di rilevanza scientifica e diffusione>> (sic!) mentre la stessa collocazione editoriale (Satura editrice) della monografia – erroneamente definita articolo dalla Commissione – Sententiam dicere congendum esse sia ritenuta, sì, di “rilevanza scientifica” ma non più “di diffusione”. Non si comprende che cosa abbia ritenuto di dover valutare la Commissione quando, a proposito della monografia Quasi praetor sintetizza il suo giudizio nel senso che la ricerca del prof. [#OMISSIS#] avrebbe raggiunto <<discreti risultati metodologici>>!! Valutazioni come queste denunciano una grave confusione dei commissari tra metodo, rigore metodologico e obiettivi di ricerca”.

Tutte le prefate doglianze, sebbene suggestivamente articolate, non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate.

3. Non è rinvenibile in capo al [#OMISSIS#] della commissione la dedotta incompatibilità, dal momento che, in tema di concorsi a posti di professore universitario, perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi è più stretti di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano [#OMISSIS#] stesso ufficio. Giova, al riguardo, richiamare le pertinenti osservazioni formulate in tema dal [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] amministrativo, alle quali il Collegio integralmente si riporta: “L’art. 51, primo comma, Cod. proc. civ., prevede che il [#OMISSIS#] ha il dovere di astenersi nei seguenti casi: 1) se ha interesse [#OMISSIS#] causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio [#OMISSIS#] causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse [#OMISSIS#] causa. Il secondo comma dello stesso art. 51 dispone, infine, che il [#OMISSIS#] ha la facoltà di richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi in ogni altro [#OMISSIS#] in cui ravvisi gravi ragioni di convenienza. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è [#OMISSIS#] nel ritenere che «le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51, c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa (…) rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa» (si veda Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4015, e le altre sentenze ivi citate). Chiarito ciò, la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha poi provveduto, avuto riguardo a quanto stabilito dall’art. 51 ad identificare – perché gli atti non siano illegittimi – alcune regole di condotta in capo all’amministrazione in specifici settori e, in particolare, in quello dei concorsi pubblici. In particolare, si è affermato che: – «la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c. »; – «la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali»; – «perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano [#OMISSIS#] stesso ufficio», essendo «rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico» (Cons. Stato, sez. VI, n. 4015 del 2013). In definitiva, affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.” (così Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2017 n. 3373; [#OMISSIS#] stesso senso cfr. da [#OMISSIS#] Consiglio di Stato, Sez. III, 31 gennaio 2020 n. 796).

Ebbene, in merito alla sussistenza concreta di rapporti professionali o personali di tal fatta, capaci di determinare il condizionamento dell’attività valutativa del [#OMISSIS#] della commissione con conseguente doverosità dell’astensione, non viene addotto in gravame alcunché di indicativo, se non la riferita collaborazione scientifica che si è tradotta [#OMISSIS#] pubblicazione di sette lavori della D.ssa [#OMISSIS#].

Tuttavia, anche tale elemento è scarsamente significativo, alla luce del consolidato orientamento secondo il quale non costituisce causa di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici (come visto, non dimostrata [#OMISSIS#] specie), di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2021 n. 31 e 29 agosto 2017 n. 4105).

4. Nemmeno è predicabile la ricorrenza, con riguardo alla posizione della commissaria Prof.ssa [#OMISSIS#], della causa di astensione contemplata dall’art. 51, n. 4), c.p.c., poiché, a prescindere dall’assorbente rilievo che non sussiste perfetta coincidenza tra le pubblicazioni scientifiche prodotte dalla D.ssa [#OMISSIS#] in sede di ASN per le funzioni di professore di prima fascia e quelle dalla stessa presentate in occasione della partecipazione alla procedura comparativa in questione; vale notare che si tratta [#OMISSIS#] specifico di due procedure selettive distinte e tra loro non sovrapponibili, avendo la prima la finalità di appurare l’astratta idoneità a concorrere per i posti di professore universitario di prima fascia e la seconda lo scopo di individuare in concreto il [#OMISSIS#] candidato, tra quelli abilitati, che possa ricoprire il posto di professore universitario di seconda fascia. Ne discende che tali procedure potrebbero anche condurre a risultati tra loro divergenti e che determinati titoli, valorizzabili nell’una, potrebbero non ricevere la stessa considerazione nell’altra, con la conseguenza che viene meno l’identità di causa (o, meglio, di situazione soggetta a giudizio), che costituisce il presupposto applicativo del dovere di astensione previsto dalla disposizione in commento.

In definitiva, anche per la Prof.ssa [#OMISSIS#] non si profila la lamentata incompatibilità.

5. Quanto alla dedotta immotivata devalutazione dell’attività didattica del ricorrente, giova rimarcare che nei concorsi a posti di professore o ricercatore universitario il giudizio della commissione esaminatrice è espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, le cui valutazioni, riflettendo competenze specialistiche, non possono essere sindacate nell’intrinseco dal [#OMISSIS#] della legittimità, ma solo per [#OMISSIS#] estrinseci concernenti la ragionevolezza, l’adeguatezza e la proporzionalità del giudizio, oltre che per eventuali aspetti di illogicità, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; invero, la sostituzione della valutazione del [#OMISSIS#] amministrativo a quella rimessa alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione costituirebbe un’ipotesi di inammissibile sconfinamento della giurisdizione di legittimità [#OMISSIS#] sfera riservata alla P.A., quand’anche l’eccesso in questione fosse compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenesse nell’ambito dell’annullamento dell’atto (orientamento consolidato: cfr. per tutte C.G.A. Sicilia, Sez. Giurisd., 21 luglio 2015 n. 569; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015 n. 2114; Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 novembre 2012 n. 5581; TAR Lazio Roma, Sez. III, 9 febbraio 2016 n. 1877).

Alla luce del suddetto principio, è da disattendere la presente censura, avendo la commissione giudicatrice dato prevalenza, con diffuse argomentazioni immuni da vizi logici, all’aspetto qualitativo dell’attività didattica svolta dalla D.ssa [#OMISSIS#], pur a fronte di un numero [#OMISSIS#] di contratti di insegnamento vantati dal Dott. [#OMISSIS#] e dell’attività seminariale dallo stesso svolta. Infatti, emerge dalla piana lettura dei verbali concorsuali e degli stessi [#OMISSIS#] curricolari dei candidati in questione, che la D.ssa [#OMISSIS#] è stata affidataria almeno a partire dal 2009 all’attualità, in qualità di professore incaricato o di professore aggregato, degli ordinari moduli curricolari di insegnamento, mentre pressoché [#OMISSIS#] stesso periodo il Dott. [#OMISSIS#] svolgeva la sua attività di mero professore a contratto, essenzialmente responsabile di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti dal dipartimento di appartenenza.

Tanto comprova il [#OMISSIS#] spessore qualitativo dell’attività didattica disimpegnata nel tempo dalla D.ssa [#OMISSIS#], senza contare l’ulteriore aspetto del servizio svolto dalla stessa in qualità di tutor o di relatrice di tesi di laurea e di laurea magistrale, avente consistenza più spiccata rispetto a quello effettuato dal Dott. [#OMISSIS#], aspetto, questo, che ha contribuito in maniera determinante all’attribuzione di un giudizio più lusinghiero (ottimo a fronte di discreto) per il profilo didattico ricoperto dalla vincitrice.

6. Né è ascrivibile alla Prof.ssa [#OMISSIS#] la denunciata contraddittorietà di giudizio: valgono, al riguardo, le considerazioni già espresse al superiore paragrafo 4.

Giova tuttavia formulare, per completezza di esposizione, anche le seguenti osservazioni: i) come correttamente obiettato dalla difesa della D.ssa [#OMISSIS#], il concetto di originalità di una pubblicazione va rapportato al tipo di procedura selettiva che viene espletato, per cui un determinato lavoro scientifico potrebbe avere una sua rilevanza, in termini di originalità, in un concorso per professore di seconda fascia, e perderla in una procedura di abilitazione per professore di prima fascia. Invero, in sede di ASN, l’accertamento dell’originalità delle pubblicazioni ai fini dell’idoneità a professore di prima fascia è in funzione del conferimento “di una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, mentre lo stesso accertamento ai fini dell’idoneità a professore di seconda fascia è in funzione del conferimento “di una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”, come testualmente previsto dall’art. 3, comma 2, del regolamento ASN di cui al decreto ministeriale n. 120/2016. Ne discende che, essendo diversi i termini di raffronto per soppesare l’originalità di una pubblicazione a seconda che si tratti di una procedura abilitativa per professore di prima fascia o per professore di seconda fascia, a maggior ragione la valutazione di originalità espressa in sede di ASN per professore di prima fascia potrà divergere da quella resa, anche ad opera dello stesso commissario, in sede di concorso per la copertura di un posto di professore di seconda fascia; ii) in via assolutamente assorbente va altresì rimarcato, in adesione alla conferente eccezione della difesa erariale, che il principio di contestualità ed irripetibilità delle valutazioni formulate dalle diverse commissioni esaminatrici caratterizza la disciplina di tutte le procedure di selezione del personale e costituisce il principale limite al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni concorsuali anche negli ordinamenti giuridici che assicurano all’individuo livelli di tutela più avanzati; lo stesso principio prevede che anche le qualità che sono tendenzialmente stabili o addirittura suscettibili di incremento nel tempo (ad esempio possesso di titoli, capacità linguistiche, preparazione culturale in una specifica disciplina o area di esperienza professionale), debbano ogni volta essere sottoposte a valutazione per accertare il grado di possesso dimostrato nel periodo o nel contesto di osservazione e per le specifiche finalità di quella particolare edizione concorsuale, senza necessità di operare un confronto con le abilità e competenze dimostrate nelle procedure di selezione precedenti o con i relativi giudizi espressi in quelle occasioni da diverse commissioni. In tale prospettiva, addossare alla commissione giudicatrice nominata in uno specifico concorso (o al singolo commissario) l’onere di motivare la diversità delle proprie valutazioni rispetto a quelle espresse in passato da una diversa commissione, peraltro con riferimento ad una procedura selettiva relativa ad altro profilo professionale, costituisce un inutile aggravamento del procedimento valutativo, che non trova alcun fondamento [#OMISSIS#] normativa in materia e che si [#OMISSIS#] in contrasto con la natura, il carattere, le finalità e i principi delle procedure concorsuali (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I, 11 settembre 2017 n. 9692); iii). Alla luce di quanto esposto, perde ogni rilevanza, ai fini delle divergenti valutazioni di originalità, l’esempio addotto della monografia “Autorità pubblica e garanzie nel processo esecutivo [#OMISSIS#]” pubblicata nel 2019, [#OMISSIS#] restando che la sua [#OMISSIS#] o minore aderenza allo scritto del 2009 di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], avente titolo le “Riflessioni intorno all’esecuzione personale in diritto [#OMISSIS#]”, andrebbe dimostrata con riferimento a tutti i passaggi argomentativi di tale testo e alle relative conclusioni e non solo, come preteso dal ricorrente, estrapolando e mettendo a confronto singole frasi presenti in alcune pagine dei due elaborati, certamente poco significative a fronte della complessiva [#OMISSIS#] consistenza di entrambe le pubblicazioni di cui si discute.

7. Parimenti, non è rinvenibile alcuna contraddizione tra i risultati conseguiti dai due candidati in questione in sede di ASN per professore di prima fascia – rispettivamente favorevole per il Dott. [#OMISSIS#] ed infausto per la D.ssa [#OMISSIS#] – ed il giudizio di prevalenza espresso nei confronti della D.ssa [#OMISSIS#] dalla commissione giudicatrice della selezione in esame, trattandosi, come spiegato, di procedure diverse tra loro non comparabili, nelle quali le valutazioni sull’originalità della produzione scientifica dei concorrenti possono essere anche non coincidenti; tanto vale a prescindere da ogni ulteriore considerazione discendente dalla non perfetta corrispondenza, già sopra accennata, tra le pubblicazioni presentate dalla D.ssa [#OMISSIS#] in occasione della partecipazione alla procedura abilitativa per professore di prima fascia e quelle dalla medesima prodotte [#OMISSIS#] procedura concorsuale qui scrutinata, il che rende ancora più inconsistente la predicata contraddittorietà tra giudizi.

Per il resto, il Collegio si riporta [#OMISSIS#] argomenti sviluppati nel precedente paragrafo.

8. Quanto alla dedotta incongrua devalutazione della capacità del Dott. [#OMISSIS#] di attrarre finanziamenti, il Collegio si limita ad osservare che non appare irragionevole il [#OMISSIS#] giudizio conseguito in merito dalla D.ssa [#OMISSIS#], se solo si [#OMISSIS#] mente al fatto che il “FFABR” (rectius FABR, Finanziamento Attività Base di Ricerca), essendo connesso all’attività di ricerca a livello universitario, gode di un peso qualitativo sicuramente superiore rispetto ai due finanziamenti di progetti scientifici vantati dal Dott. [#OMISSIS#], progetti che si sono svolti in ambiti diversi da quello universitario e, precisamente, il primo presso la Regione Campania ed il secondo presso il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui lo stesso [#OMISSIS#] è primo ricercatore).

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, anche il FABR può ritenersi collegato ad un progetto di ricerca, individuabile [#OMISSIS#] complessiva attività base di ricerca da svolgere in una determinata annualità (il FABR ottenuto dalla [#OMISSIS#], infatti, è relativo al 2017). In tal senso depone la normativa di settore: art. 1, commi 295 e ss., della legge n. 232/2016.

9. Nemmeno ingiustificato si palesa il [#OMISSIS#] giudizio conseguito dalla D.ssa [#OMISSIS#] con riguardo ai progetti PRIN, se si considera che tali progetti, sebbene di numero inferiore rispetto a quelli vantati dal Dott. [#OMISSIS#], costituiscono solo un parte dell’aspetto, indicativo del valore dell’attività di ricerca scientifica a termini del bando, della “organizzazione, direzione e coordinamento di centri e gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione [#OMISSIS#] stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche”, aspetto in relazione al quale il profilo della vincitrice è stato non irragionevolmente considerato preminente dalla commissione in ragione anche del suo essere stata “membro della redazione della rivista scientifica Index, redattore scientifico e membro promotore per la realizzazione di opere scientifiche collettanee e membro di comitati scientifici per l’organizzazione di incontri di studio” (vedi pag. 12 del verbale n. 3 del 30 ottobre 2019), a fronte, peraltro, delle meno significative esperienze in tal senso maturate dal [#OMISSIS#] nel corso degli anni.

9.1 Le relazioni indicate nel curriculum della D.ssa [#OMISSIS#], seppure meno numerose di quelle segnalate nel curriculum del Dott. [#OMISSIS#], sono state evidentemente reputate di qualità superiore rispetto a queste ultime, come si evince dal giudizio espresso al riguardo dalla commissione, nel quale si è sottolineato che “la candidata ha partecipato come relatrice su invito a convegni di interesse internazionale di assoluto rilievo scientifico”, giudizio che è insindacabile nel merito da parte di questo [#OMISSIS#] e che si contrappone all’apprezzamento di minor valore manifestato dalla commissione nei confronti del [#OMISSIS#], del quale si è rimarcata la partecipazione come relatore a convegni di semplice rilievo scientifico (vedi pag. 12 e pag. 25 del verbale n. 3 del 30 ottobre 2019).

9.2 In tale ottica complessiva, è chiaro che la lamentata mancata valutazione delle sette borse di studio indicate dal Dott. [#OMISSIS#] assume un rilievo assolutamente marginale, inidoneo a sovvertire il giudizio di preferenza formulato in favore della D.ssa [#OMISSIS#], attesa, comunque, la [#OMISSIS#] consistenza qualitativa dell’attività didattica e di ricerca scientifica disimpegnata dalla medesima in ambito universitario.

10. Infine, quanto ai giudizi espressi sulle pubblicazioni del Dott. [#OMISSIS#], è evidente che, nonostante la non eccessiva chiarezza del verbale al riguardo, il sostantivo “diffusione” vada collegato, in armonia con i criteri valutativi fissati dal bando, alla singola pubblicazione presa in esame e non alla collocazione editoriale di quest’[#OMISSIS#], la quale, appunto, attiene alla rilevanza della casa editrice nel panorama scientifico di riferimento.

10.1 Parimenti, è evidente che i “risultati metodologici” [#OMISSIS#] connessi [#OMISSIS#] obiettivi della ricerca e spiegano, secondo il senso comune delle parole, che le conclusioni di quella specifica ricerca sono state raggiunte con rigore metodologico.

Perdono consistenza, quindi, anche le ultime doglianze inerenti alla denunciata confusione di giudizio in cui sarebbero incorsi i commissari.

11. Restano da scrutinare le rimanenti censure articolate in gravame avverso la posizione della seconda classificata D.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].

Tutte tali censure sono palesemente inammissibili per carenza di interesse, giacché, quand’anche fosse appurata la loro fondatezza, non permetterebbero comunque al ricorrente di sopravanzare la posizione della vincitrice [#OMISSIS#], che [#OMISSIS#] comunque inattaccabile.

12. Nelle memorie difensive depositate il 17 aprile 2020 e il 1° gennaio 2021, il ricorrente muove nuove doglianze avverso gli atti della procedura comparativa, deducendo ulteriori [#OMISSIS#] di incompatibilità del [#OMISSIS#] della commissione giudicatrice, asseritamente attinenti a “stretti vincoli di collaborazione professionale e scientifica” esistenti con la D.ssa [#OMISSIS#] in termini di affidamento di moduli didattici presso la cattedra del Prof. [#OMISSIS#] e del “sigillo” impresso da quest’[#OMISSIS#] a larga parte delle pubblicazioni dalla medesima redatte, evidenziando nuove ipotesi di scarsa originalità della produzione scientifica della D.ssa [#OMISSIS#] (in relazione all’articolo “Note sul riparto del rischio contrattuale nelle obligationes consensu contractae”), nonché soffermandosi sull’obbligo di astensione del maestro di uno dei candidati quando, come [#OMISSIS#] specie, mancherebbe il carattere di ristrettezza degli appartenenti ad una determinata comunità scientifica.

Le prefate censure sono tutte inammissibili essendo state introdotte con meri atti difensivi non notificati alle controparti, in dispregio delle regole del contraddittorio processuale.

Invero, nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del [#OMISSIS#] decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1715).

13. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto siccome infondato.

Sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della rilevante complessità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 2 febbraio 2021 e 20 aprile 2021, tenutesi con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] Dell'[#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario