TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 luglio 2021, n. 5058

Procedura di chiamata - art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 - Incompatibilità dei membri della Commissione

Data Documento: 2021-07-21
Area: Giurisprudenza
Massima

Non è rinvenibile in capo al presidente della commissione la dedotta incompatibilità, dal momento che, in tema di concorsi a posti di professore universitario, perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi è più stretti di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio. Giova, al riguardo, richiamare le pertinenti osservazioni formulate in tema dal massimo giudice amministrativo, alle quali il Collegio integralmente si riporta: “L’art. 51, primo comma, Cod. proc. civ., prevede che il giudice ha il dovere di astenersi nei seguenti casi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. Il secondo comma dello stesso art. 51 dispone, infine, che il giudice ha la facoltà di richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi in ogni altro caso in cui ravvisi gravi ragioni di convenienza. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che «le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51, c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa (…) rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa» (si veda Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4015, e le altre sentenze ivi citate). Chiarito ciò, la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha poi provveduto, avuto riguardo a quanto stabilito dall’art. 51 ad identificare – perché gli atti non siano illegittimi – alcune regole di condotta in capo all’amministrazione in specifici settori e, in particolare, in quello dei concorsi pubblici. In particolare, si è affermato che: – «la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c. »; – «la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali»; – «perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio», essendo «rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico» (Cons. Stato, sez. VI, n. 4015 del 2013). In definitiva, affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.” (così Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2017 n. 3373; nello stesso senso cfr. da ultimo Consiglio di Stato, Sez. III, 31 gennaio 2020 n. 796).

Non costituisce causa di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici (come visto, non dimostrata nella specie), di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2021 n. 31 e 29 agosto 2017 n. 4105).

Contenuto sentenza

N. 05058/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01249/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’Avv. [#OMISSIS#] Di Lieto, con domicilio eletto in Napoli alla Via dei Mille n. 16 presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI [#OMISSIS#] II, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliata per legge in Napoli alla Via A. [#OMISSIS#] n. 11;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 4 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
per l’annullamento
a) del decreto rettorale dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II (d’ora in seguito per brevità “UNINA”) n. 4946 del 4 dicembre 2019, con il quale sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice ed è stata individuata la D.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale vincitrice della procedura comparativa finalizzata alla copertura di un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare (d’ora in seguito per brevità “SSD”) Diritto [#OMISSIS#] e Diritti dell’Antichità presso il Dipartimento di Giurisprudenza;
b) dei verbali della commissione giudicatrice e del decreto rettorale dell’UNINA n. 2773 del 10 luglio 2019, recante la nomina della predetta commissione;
c) del decreto rettorale dell’UNINA n. 97 del 10 gennaio 2020, con il quale è stata disposta la chiamata della D.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nel posto di professore di seconda fascia per il SSD Diritto [#OMISSIS#] e Diritti dell’Antichità presso il Dipartimento di Giurisprudenza;
d) di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ove e per quanto lesivo dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e della controinteressata;
Viste le memorie e le note difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2021 il dott. [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#] e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in trattazione, incardinato presso questo Tribunale a seguito di trasposizione di ricorso straordinario al [#OMISSIS#] della Repubblica, la D.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] impugna l’esito della procedura comparativa finalizzata alla copertura di un posto di professore di seconda fascia per il SSD Diritto [#OMISSIS#] e Diritti dell’Antichità presso il Dipartimento di Giurisprudenza – cristallizzatosi nel decreto rettorale dell’UNINA n. 4946 del 4 dicembre 2019, di approvazione degli atti della commissione giudicatrice e di individuazione della vincitrice [#OMISSIS#] persona della D.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – e gli atti della relativa serie procedimentale attinenti alla valutazione delle candidature e alla finale chiamata in servizio di detta vincitrice, atti tutti meglio in epigrafe indicati.
La medesima rappresenta di aver partecipato alla procedura comparativa insieme alla D.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], al Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e al Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ma di non essere risultata vincitrice avendo conseguito un punteggio complessivo che la poneva in seconda posizione dopo la D.ssa [#OMISSIS#]; in particolare, la D.ssa [#OMISSIS#] otteneva il punteggio totale di 9,47 (di cui 2,97 per l’attività didattica, 6 per l’attività di ricerca scientifica e 0,5 per le attività gestionali), mentre la D.ssa [#OMISSIS#] quello di 8,52 (di cui 3,32 per l’attività didattica, 4,8 per l’attività di ricerca scientifica e 0,4 per le attività gestionali).
1.1 Più in dettaglio, come si ricava dalla lettura del verbale conclusivo delle operazioni valutative (n. 5 del 31 ottobre 2019), la commissione giudicatrice, nell’esprimere il giudizio finale comparativo su tutte le quattro candidature, ha reputato di attribuire alla D.ssa [#OMISSIS#] il [#OMISSIS#] punteggio e di indicarla quale candidato maggiormente qualificato per il posto messo a concorso sulla scorta della seguente motivazione: “La commissione esprime unanime apprezzamento per tutti i candidati,, sottolineandone la loro qualità scientifica, in particolare per la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], sia sotto il profilo scientifico e soprattutto didattico. Parimenti all’unanimità esprime la comune preferenza per la candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. La produzione della candidata [#OMISSIS#], infatti, denota una continuità d’impegno e una [#OMISSIS#] cultura di base, senza trascurare che la lettura delle fonti romane è condotta [#OMISSIS#] prospettiva di individuare soluzioni utili alla moderna realtà giuridica. Lodevole l’attività didattica e gestionale.”.
1.2 La ricorrente, preso atto del risultato sfavorevole del giudizio comparativo, fonda la sua impugnativa sulla prospettazione di una serie di irregolarità commesse in sede di valutazione delle singole candidature, anche attinenti all’incompatibilità del [#OMISSIS#] della commissione.
L’università intimata e la controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], costituitisi in giudizio, concludono nei rispettivi scritti difensivi per la reiezione del ricorso.
All’udienza pubblica del 2 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Si riassume di seguito il corredo delle censure dedotte in gravame:
a) il [#OMISSIS#] della commissione giudicatrice, Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], avrebbe dovuto astenersi, ai sensi dell’art. 51 c.p.c. e in applicazione della normativa sul conflitto di interessi (art. 6-bis delle legge n. 241/1990), dal valutare la candidatura della vincitrice, avendo quest’[#OMISSIS#] svolto la sua carriera quale diretta allieva del predetto docente, con il quale da svariati anni intrattiene “relazioni accademiche di discepolato scientifico”;
b) il giudizio reso dalla commissione sull’attività didattica svolta dalla ricorrente è affetto da difetto di motivazione e carenza di istruttoria, essendo tale attività stata equiparata, in termini di punteggio, a quella disimpegnata dalla D.ssa [#OMISSIS#], “senza tenere in adeguata considerazione le attività didattiche svolte dalla prof. [#OMISSIS#] da oltre 30 anni all’interno della Facoltà [#OMISSIS#] II e di altri atenei che le hanno conferito come emerge dal curriculum numerosi incarichi didattici proprio per le sue elevate capacità didattiche come emerge dal profilo curricolare tracciato dalla Commissione”;
c) il giudizio finale comparativo espresso dalla commissione è inficiato da motivazione apparente e contraddittoria, non evincendosi dallo stesso le ragioni poste alla base della preferenza manifestata per la D.ssa [#OMISSIS#] e ponendosi in contrasto con l’eccellente valutazione ottenuta dalla D.ssa [#OMISSIS#] sia per la prova didattica sia per le pubblicazioni scientifiche, apprezzate per “l’originalità e l’innovatività delle tesi”.
Tutte le prefate doglianze non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate.
3. Non è rinvenibile in capo al [#OMISSIS#] della commissione la dedotta incompatibilità, dal momento che, in tema di concorsi a posti di professore universitario, perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi è più stretti di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano [#OMISSIS#] stesso ufficio. Giova, al riguardo, richiamare le pertinenti osservazioni formulate in tema dal [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] amministrativo, alle quali il Collegio integralmente si riporta: “L’art. 51, primo comma, Cod. proc. civ., prevede che il [#OMISSIS#] ha il dovere di astenersi nei seguenti casi: 1) se ha interesse [#OMISSIS#] causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio [#OMISSIS#] causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse [#OMISSIS#] causa. Il secondo comma dello stesso art. 51 dispone, infine, che il [#OMISSIS#] ha la facoltà di richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi in ogni altro [#OMISSIS#] in cui ravvisi gravi ragioni di convenienza. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è [#OMISSIS#] nel ritenere che «le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51, c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa (…) rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa» (si veda Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4015, e le altre sentenze ivi citate). Chiarito ciò, la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha poi provveduto, avuto riguardo a quanto stabilito dall’art. 51 ad identificare – perché gli atti non siano illegittimi – alcune regole di condotta in capo all’amministrazione in specifici settori e, in particolare, in quello dei concorsi pubblici. In particolare, si è affermato che: – «la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c. »; – «la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali»; – «perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano [#OMISSIS#] stesso ufficio», essendo «rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico» (Cons. Stato, sez. VI, n. 4015 del 2013). In definitiva, affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.” (così Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2017 n. 3373; [#OMISSIS#] stesso senso cfr. da [#OMISSIS#] Consiglio di Stato, Sez. III, 31 gennaio 2020 n. 796).
Ebbene, in merito alla sussistenza concreta di rapporti professionali o personali di tal fatta, capaci di determinare il condizionamento dell’attività valutativa del [#OMISSIS#] della commissione con conseguente doverosità dell’astensione, non viene addotto in gravame alcunché di indicativo, se non le riferite relazioni di tipo accademico notoriamente foriere di rapporti di collaborazione scientifica.
Tuttavia, anche tale elemento è scarsamente significativo, alla luce del consolidato orientamento secondo il quale non costituisce causa di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici (come visto, non dimostrata [#OMISSIS#] specie), di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2021 n. 31 e 29 agosto 2017 n. 4105).
3.1 Inoltre, nemmeno è predicabile la ricorrenza di una situazione di conflitto di interessi, non essendo state allegate dalla ricorrente concrete circostanze fattuali da cui inferire che il [#OMISSIS#] della commissione potesse coltivare, attraverso la procedura concorsuale, un proprio personale interesse.
4. La contestata equiparazione di giudizio che sarebbe intervenuta per l’attività didattica di entrambe le candidate è smentita in fatto dal punteggio complessivo riportato dalla D.ssa [#OMISSIS#] in relazione a tale parametro valutativo, punteggio che ha assunto, avendo questa sostenuto una più convincente prova didattica, un valore più elevato rispetto a quello conseguito dalla D.ssa [#OMISSIS#] (3,32 a fronte di 2,97).
4.1 Peraltro, anche prendendo in considerazione l’attività didattica in senso stretto, ossia quella espletata prima della selezione a prescindere dalla prova didattica, l’equivalenza di punteggio ottenuta dalle due candidate, pari in valore assoluto a 9 (giudizio di ottimo), trova congrua giustificazione nel dato, emergente dai rispettivi [#OMISSIS#] professionali, che sia la D.ssa [#OMISSIS#] sia la D.ssa [#OMISSIS#] sono state destinatarie, sin dall’inizio della loro carriera accademica quali ricercatrici, di svariati incarichi di docenza universitaria culminati nell’affidamento, almeno a partire dagli ultimi dieci anni, degli ordinari moduli curricolari di insegnamento in qualità di professori incaricati o di professori aggregati; e ciò senza contare l’ulteriore aspetto del livello di eccellenza attribuito ad entrambe nel servizio svolto come relatrici di tesi di laurea e di laurea magistrale.
In definitiva, da qualunque angolo visuale venga riguardato il giudizio formulato dalla commissione sull’attività didattica svolta dalle candidate in questione, non sono ravvisabili le lamentate carenze motivazionali ed istruttorie.
5. Infine, [#OMISSIS#] escluse apparenza e contraddittorietà della motivazione del giudizio finale comparativo, se solo si considera che l’opzione per la D.ssa [#OMISSIS#] trova sufficiente e logica giustificazione in espressioni che, sebbene sintetiche, sono la diretta risultante dei [#OMISSIS#] analitici formulati dalla commissione in relazione ai parametri valutativi indicati nel bando (attività didattica, attività di ricerca scientifica e attività gestionali).
Ebbene, tali giudizi analitici hanno dato conto che, pur avendo la D.ssa [#OMISSIS#] maturato significative esperienze in campo didattico e nell’ambito della produzione scientifica, la D.ssa [#OMISSIS#] possedeva un valore aggiunto costituito dalla più spiccata rilevanza della sua attività di ricerca scientifica, in termini di innovatività, maturità ed autonomia di [#OMISSIS#], al punto da aver meritato in relazione a detto parametro il giudizio di eccellenza, pari in valore assoluto a 10, a fronte del solo “[#OMISSIS#]” conseguito dalla D.ssa [#OMISSIS#], equivalente in valore assoluto a 8.
In altri termini, la preferenza espressa dalla commissione in favore della D.ssa [#OMISSIS#], pur in presenza di giudizi lusinghieri per la caratura didattica e scientifica della D.ssa [#OMISSIS#], trova agevole e razionale spiegazione [#OMISSIS#] più elevata qualità della produzione scientifica presentata dalla prima in sede concorsuale, e tanto [#OMISSIS#] a fugare ogni dubbio in ordine ai denunciati vizi motivazionali, dimostrando l’inconsistenza della tesi attorea.
6. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto siccome infondato.
Sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della relativa complessità della vicenda contenziosa e della natura dei contrapposti interessi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 2 febbraio 2021 e 20 aprile 2021, tenutesi con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Dell'[#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Dell'[#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 21/07/2021