TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 4 agosto 2021, n. 726

Ricercatore di tipo B - Legittimità della proroga del contratto

Data Documento: 2021-08-04
Area: Giurisprudenza
Massima

Il Collegio reputa sufficiente, per esigenze di economia espositiva, richiamare le ampie considerazioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 24 luglio 2020 n. 165 (con particolare riferimento al paragrafo 4.2. terzo capoverso), in cui la Corte, all’esito di una complessiva approfondita ricostruzione dell’istituto in parola e della ratio della procedura valutativa qui in esame, ha affermato espressamente il principio della non rinnovabilità dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della L. 240 del 30 dicembre 2010 (a differenza di quelli di cui alla lettera a), illustrandone diffusamente le ragioni “storiche” e sistematiche.

Contenuto sentenza

N. 00726/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 657 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Universita’ degli Studi -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via S. [#OMISSIS#], 6;

per l’annullamento

– della delibera del Consiglio di Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica (DICATAM) dell’Università degli studi di -OMISSIS- n. 5 del 12.10.2020 – Prot. n. -OMISSIS- del 12.10.2020 (doc. 1);

– della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di -OMISSIS- n. 222 del 30.10.2020 – Prot. n. -OMISSIS- del 03.11.2020 (doc. 2);

– del decreto del Direttore del Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica (DICATAM) dell’Università degli studi di -OMISSIS- n. 1088/2020 – Prot. n. -OMISSIS-del 12.10.2020 (doc. 3);

– dei verbali n. 1 del 18.09.2020, n. 2 del 25.09.2020 e relativi allegati della Commissione della procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, riservata ad un ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 08/Bl, settore scientifico disciplinare ICAR/07 – “Geotecnica” – pubblicati sull’Albo Pretorio dell’Università degli Studi di -OMISSIS- con Prot. n. -OMISSIS-del 12.10.2020 (doc. 4);

– ove occorrer possa, dei verbali n. 1 del 18.09.2020, n. 2 del 25.09.2020 e verbale n. 3 del 10.10.2020 e relativi allegati della Commissione della procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, riservata ad un ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 08/Bl, settore scientifico disciplinare ICAR/07 – “Geotecnica” – Prot. n. -OMISSIS-del 12/10/2020, [#OMISSIS#] versione non pubblicata all’Albo Pretorio e conosciuta solo in esito all’accesso [#OMISSIS#] atti perfezionatosi in data 4.11.2020 (doc. 4 bis);

– ove occorrer possa, della nota del Direttore Generale dell’Università degli Studi di -OMISSIS- del 12.10.2020, attestante la regolarità formale dei verbali della Commissione giudicatrice – Prot. n. -OMISSIS-del 12.10.2020 (doc. 5);

– ove occorrer possa, del verbale del Collegio dei Revisori dei conti dell’Università degli studi di -OMISSIS- n. 56 del 14.10.2020 – Prot. n. -OMISSIS-del 16.10.2020 (doc. 6);

– ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021, svoltasi con discussione orale mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 25, I comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, e 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, e così uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Il ricorrente, dopo aver conseguito nel 2006 il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Geotecnica e nell’aprile del 2017 l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per il Settore Concorsuale 08/BI Geotecnica, Fascia II, in data 2 novembre 2017 prendeva servizio quale titolare di contratto per il ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato (c.d. RTDB), ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. n. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica (DICATAM) dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, con scadenza 31 ottobre 2020.

2. Il 6 luglio 2020 l’Università degli Studi di -OMISSIS- indiceva, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della L. n. 240 del 2010, la procedura di valutazione interna per la chiamata di un professore di seconda fascia riservata ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro a tempo determinato e in possesso di abilitazione scientifica nazionale; procedura avente quale unico candidato l’odierno ricorrente.

L’art. 24 comma 5 della L. n. 240 del 2010 prevede, infatti, che “Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In [#OMISSIS#] di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. (…)”.

3. Il ricorrente presentava nei termini la domanda di partecipazione.

4. Con decreto del Direttore del Dipartimento n. 876 del 4 agosto 2020, era nominata la commissione esaminatrice, composta da tre membri, tutti esterni all’Università di -OMISSIS- (Politecnico di Milano, Politecnico di Bari, la Sapienza di Roma).

5. [#OMISSIS#] prima seduta del 18 settembre 2020 (verbale n. 1) la commissione stabiliva i criteri di valutazione del candidato, richiamando integralmente i criteri di cui all’art. 11 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e quelli, di identico tenore, fissati dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del decreto di indizione della procedura (“La Commissione opera nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento di Ateneo e dal Decreto Ministeriale n. 344/2011”).

6. [#OMISSIS#] successiva seduta del 25 settembre 2020 (verbale n. 2), la commissione procedeva a redigere la sintesi del curriculum del candidato (Allegato B) e alla formulazione del giudizio collegiale (Allegato C), giudicando conclusivamente il candidato, all’unanimità, “non adeguato al passaggio al ruolo di professore di II fascia” e dichiarando che il medesimo “non è valutato positivamente ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge n. 240/2010” .

Queste le conclusioni sintetiche del (più ampio) giudizio collegiale, allegato C) al verbale n. 2 della commissione:

“L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti svolta dal candidato è giudicata positivamente.

Tuttavia, la commissione osserva che alla data odierna la complessiva produzione scientifica del candidato risulta di modesta consistenza e intensità. È altrettanto evidente che la consistenza e intensità della produzione scientifica si è molto indebolita negli anni. In particolare, la produzione scientifica presentata dal candidato, riferita al periodo di tre anni nel quale questi ha ricoperto il ruolo di ricercatore di tipo B, è giudicata di consistenza, intensità e qualità inadeguate al ruolo di professore di II fascia.

Complessivamente, la commissione valuta che l’attività svolta dal candidato, nell’ambito del contratto di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 e nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell’articolo 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto, non sia adeguata al passaggio al ruolo di professore di seconda fascia”.

7. Con comunicazione del 7 ottobre 2020 il Direttore Generale dell’Università di -OMISSIS- restituiva gli atti alla commissione rilevando che alcuni passaggi dei giudizi formulati nel verbale, in particolare quello nel quale si giudicava il candidato “non idoneo al passaggio al ruolo di professore di seconda fascia”, apparivano in contraddizione con l’avvenuto conseguimento da parte del candidato dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e avrebbero potuto costituire possibile motivo di contenzioso.

8. La commissione si riuniva nuovamente in data 10 ottobre 2020 (verbale n. 3) e in quell’occasione stabiliva di sostituire l’espressione “non idoneo al passaggio al ruolo di professore di seconda fascia” con “non adeguato a ricoprire la posizione messa a bando”, modificando in tal senso il verbale n. 2.

9. Il Direttore Generale, ricevuti gli atti dalla commissione, con comunicazione del 12 ottobre 2020 attestava la regolarità formale della procedura.

10. Di seguito, con decreto n. 1088 del 12 ottobre 2020, il Direttore del Dipartimento approvava gli atti della commissione concludendo la procedura.

11. Peraltro, con delibera del 12 ottobre 2020, il Consiglio del Dipartimento proponeva di prorogare di un anno il contratto di RTDB del ricorrente, ma tale proposta, pur ricevendo valutazione positiva da parte del Senato Accademico, si scontrava con il parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale rilevava che la normativa vigente non prevede la possibilità di prorogare un contratto di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 [#OMISSIS#] alla sua naturale scadenza triennale, tanto meno in [#OMISSIS#] di valutazione negativa da parte della competente commissione nominata per la procedura di chiamata nel ruolo di professore associato.

12. Pertanto, con delibera del 30 ottobre 2020, il Consiglio di Amministrazione deliberava di non prorogare il contratto di RTDB del ricorrente.

13. Con ricorso notificato il 16 novembre 2020 e depositato in pari data, l’interessato impugnava dinanzi a questo TAR l’esito della procedura valutativa e l’atto di diniego della proroga annuale del contratto di RTDB, con gli ulteriori atti indicati in epigrafe, e ne chiedeva l’annullamento sulla base di otto motivi, con i quali deduceva vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi [#OMISSIS#].

14. L’Università degli Studi di -OMISSIS- si costituiva in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.

15. Con ordinanza n. 393 dell’11 dicembre 2020 la Sezione, pronunciandosi ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., fissava l’udienza pubblica di discussione del merito per il giorno 14 luglio 2021, ritenendo che “in relazione alla peculiarità della vicenda sottoposta all’esame del Tribunale e alla complessità delle censure dedotte dalla parte ricorrente (…), le esigenze della parte ricorrente possano essere meglio tutelate attraverso la sollecita definizione del merito del giudizio (…), impregiudicata, peraltro, ogni valutazione di merito”.

16. In prossimità dell’udienza di merito, la parte ricorrente integrava la propria documentazione e depositava una memoria conclusiva.

17. All’udienza pubblica del 14 luglio 2021, dopo la discussione orale del difensore di parte ricorrente, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è stato affidato ad otto motivi, sei dei quali riferiti all’esito della procedura valutativa e due al diniego di proroga del contratto di RTDB.

Il ricorso è infondato sotto tutti i [#OMISSIS#] dedotti.

A) Quanto all’esito della procedura valutativa.

1. Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato l’esito della procedura di valutazione sul rilievo che, avendo egli conseguito nell’anno 2017 l’Abilitazione Scientifica Nazionale e avendo avuto accesso al contratto da RTDB (Ricercatore a Tempo Determinato di Tipo B) con l’Università degli Studi di -OMISSIS- proprio in forza di detta abilitazione, la commissione avrebbe dovuto limitare la valutazione della propria produzione scientifica al triennio contrattuale 2017-2020, mentre invece l’avrebbe estesa illegittimamente anche al periodo pregresso dal 2006 in poi; in tal modo la commissione avrebbe finito per sovrapporre la propria valutazione a quella già svolta, in relazione al medesimo periodo (dal 2006 al 2017, in cui il ricorrente era titolare di assegni di ricerca) dalla commissione per il conseguimento dell’ASN, peraltro giungendo a conclusioni opposte a quelle formulate da quest’[#OMISSIS#], avendo giudicato la produzione scientifica del ricorrente, in relazione a tale periodo, di modesta consistenza e intensità, con un indebolimento nel grado di continuità dal 2013 in poi, laddove invece la commissione dell’ASN l’aveva ritenuta “di elevata qualità” e “abbastanza continua sotto il profilo temporale”.

La censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.

1.1. Al riguardo, appare già di per sé dirimente la constatazione che la valutazione anche del periodo pregresso al triennio contrattuale come RTDB è prevista e imposta sia dalla normativa di settore di rango [#OMISSIS#], sia dalla normativa regolamentare applicabile alla fattispecie concorsuale qui in esame, rappresentata dal regolamento di Ateneo, dal decreto di indizione della procedura valutativa e dal verbale di predeterminazione dei criteri di valutazione redatto dalla commissione esaminatrice.

1.1.1. In particolare, l’art. 24 comma 5 della L. 30 dicembre 2010 n. 240, del disciplinare la procedura in esame, prevede che “La valutazione si svolge in conformità [#OMISSIS#] standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”.

1.1.2. In attuazione di tale disposizione, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha adottato il D.M. 4 agosto 2011 n. 344 con il quale ha dettato i “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”. L’art. 2 comma 1 di tale decreto (“Oggetto della valutazione”) prevede che “La valutazione di cui l’art. 1 riguarda l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto di cui all’articolo 24, comma 3 lettera b), della legge n. 240 del 2010. E’ altresì oggetto di valutazione l’attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell’articolo 29 comma 5 della legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto”.

1.1.3. L’Università degli Studi di -OMISSIS- si è dotata di un proprio “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia”, adottato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 105 del 14 febbraio 2020. Tale Regolamento, all’art. 11, disciplina la “Procedura valutativa si sensi dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010”, oggetto del presente giudizio. Il comma 4 dell’art. 11 prevede che “La Commissione stabilisce preliminarmente i criteri e le modalità di valutazione del candidato, nel rispetto delle disposizioni ministeriali (…)”.

1.1.4. L’art. 11 del Regolamento di Ateneo e il Decreto Ministeriale n. 344/2011 sono stati espressamente richiamati dall’art. 5 del decreto di indizione della procedura oggetto del presente giudizio (Decreto Direttore di Dipartimento n. 737 del 7 luglio 2020), laddove si è previsto che “La Commissione opera nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento di Ateneo e dal Decreto Ministeriale n. 344/2011 ed è tenuta a concludere i lavori entro 45 giorni dalla scadenza del contratto di cui in premessa”.

1.1.5. Ebbene, in conformità a quanto previsto da tutte le norme testé citate, [#OMISSIS#] procedura qui in esame la commissione esaminatrice, riunendosi [#OMISSIS#] prima seduta del 18 settembre 2020, ha dato atto preliminarmente che “la presente procedura si svolge ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata per professori di prima e seconda fascia (…)”, e ha quindi precisato che “La Commissione giudicatrice prende atto dei criteri fissati dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344, come previsto dall’art. 5 del provvedimento di indizione, che si intendono qui integralmente richiamati, e conferma di avvalersi degli stessi, senza modifiche, per la formulazione dei giudizi del candidato”.

1.1.6. In definitiva, nel prendere in considerazione non soltanto la produzione scientifica del candidato [#OMISSIS#] il triennio contrattuale da RTDB, ma anche l’attività pregressa in virtù della quale il medesimo ha potuto accedere a tale contratto, la commissione esaminatrice ha fatto corretta e doverosa applicazione dei criteri di valutazione di cui al citato art. 2 del D.M. 244/2001, secondo cui costituiscono oggetto di valutazione [#OMISSIS#] procedura in questione, non soltanto le attività svolte dal ricercatore “nell’ambito del contratto di cui all’articolo 24, comma 3 lettera b), della legge n. 240 del 2010”, ma anche “l’attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali (…) il ricercatore ha avuto accesso al contratto”.

In ossequio a tali disposizioni, la commissione ha dato atto nel verbale n. 2 (giudizio collegiale) di aver valutato le attività svolte dal ricorrente non soltanto nel triennio del contratto quale RTDB (dal 2 novembre alla data della valutazione, 25 settembre 2020), ma anche quella svolta “nel corso dei precedenti periodi, anche non consecutivi, cumulativamente di almeno tre anni, in cui il candidato è stato titolare di assegni di ricerca, che sulla base del curriculum Vitae del candidato si sono susseguiti dal giugno 2011 al 30 novembre 2015”.

Alla luce di tali considerazioni, la circostanza che la Commissione abbia valutato anche il periodo pregresso non costituisce un profilo di illegittimità della procedura, bensì, al contrario, la corretta e doverosa applicazione di norme di rango sovraordinato, recepite nel regolamento di Ateneo, nel decreto di indizione della procedura e nel verbale della Commissione di predeterminazione dei criteri.

1.1.7. Non si condividono, al riguardo, le (succinte) valutazioni in senso contrario svolte dal TAR [#OMISSIS#], I, [#OMISSIS#] sentenza 11 febbraio 2019 n. 253 richiamata dalla difesa di parte ricorrente, secondo cui “la commissione può valutare esclusivamente l’attività svolta dal ricercatore nel corso del triennio, senza poter effettuare una impropria riconsiderazione delle valutazioni che hanno in precedenza condotto al conseguimento della abilitazione scientifica nazionale e al superamento del concorso a ricercatore confermato”, e ciò sul rilievo che “il sopra riportato articolo 24, comma 5, non ha attribuito – né ragionevolmente avrebbe potuto attribuire – all’Università il potere di ripetere valutazioni già in precedenza effettuate da altri collegi amministrativi, ma ha unicamente attribuito il potere di valutare ‘il titolare del contratto’, cioè l’attività da questi svolta quale ricercatore, nel periodo di efficacia del contratto”. La sentenza sembra non considerare che la [#OMISSIS#] in questione ha demandato la determinazione dei criteri di valutazione ad un apposito decreto ministeriale, che è stato successivamente adottato (D.M. 344/2001) e che all’art. 2 ha previsto esplicitamente che [#OMISSIS#] procedura in questione la valutazione del candidato non debba essere limitata al solo triennio contrattuale come RTDB, ma debba essere estesa anche ai “rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell’articolo 29 comma 5 della legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto”.

1.2. Né, d’altra parte, sembra potersi individuare una effettiva contraddittorietà e incompatibilità logica tra le valutazioni (positive) formulate nel 2017 dalla commissione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e quelle parzialmente diverse espresse dalla commissione [#OMISSIS#] procedura qui in esame, dal momento che la prima ha ritenuto che il candidato possedesse “la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia”, e quindi ha valutato, per così dire, l’idoneità in astratto del candidato a svolgere le funzioni di professore di seconda fascia, mentre la seconda è stata chiamata a valutare se, in concreto, il candidato si sia “guadagnato sul campo” l’idoneità concreta a svolgere le funzioni in questione in virtù dell’attività complessivamente svolta [#OMISSIS#] il proprio percorso accademico.

1.3. Peraltro, anche analizzando il merito delle valutazioni formulate dalla commissione in ordine alla produzione scientifica del ricorrente, non si rilevano [#OMISSIS#] di effettiva contrapposizione o sovrapposizione rispetto alle diverse valutazioni operate dalla commissione dell’ASN.

1.3.1. Intanto, la commissione della procedura qui in esame ha valutato aspetti non considerati dalla commissione dell’ASN, in attuazione dei criteri di valutazione dell’attività di ricerca scientifica previsti dall’art. 3 del D. M. 344/2010, in particolare là dove ha giudicato il candidato carente dei requisiti di cui ai punti a), b), c), d) dell’art. 4 comma 1 del D.M. 344/21011 (organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione [#OMISSIS#] stessi; conseguimento della titolarità di brevetti; partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca).

1.3.2. L’unico criterio in relazione al quale potrebbe osservarsi una qualche disomogeneità con il giudizio della Commissione dell’ASN è quello di cui al comma 2 dell’art. 4 del D.M. 344/2011, relativo alla consistenza complessiva, all’intensità, alla continuità temporale e alla qualità della produzione scientifica; ma anche sotto tale profilo il Collegio non rileva una effettiva sovrapposizione dei giudizi, tenuto conto che:

– quanto alla consistenza complessiva, la commissione ha dato atto che la produzione scientifica del candidato “si è notevolmente indebolita dal 2013 in poi, risultando oggi complessivamente di bassa intensità e notevole discontinuità”, in sostanza riconoscendo che in passato (nel periodo valutato ai fini dell’ASN) era più consistente, mentre più di recente si sarebbe affievolita;

– quanto alla qualità della produzione scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione), se è vero che la Commissione dell’ASN l’aveva giudicata complessivamente “elevata” mentre invece la commissione della procedura qui in esame ha formulato giudizi non particolarmente elogiativi, è anche vero – e dirimente – che le due commissioni hanno preso in considerazioni periodi totalmente diversi, perché la commissione dell’ASN ha preso in considerazione le pubblicazioni del candidato fino al 2017, mentre la commissione della procedura in esame ha preso in considerazione pubblicazioni tutte concentrate tra il 2018 e il 2020 (si rimanda, al riguardo, al giudizio collegiale della commissione riportato nel verbale n. 2 del 25 settembre 2020, nel quale è riprodotto l’elenco delle varie pubblicazioni valutate, con l’indicazione dell’anno di edizione di ciascuna di esse).

1.4. D’altra parte, che il giudizio della commissione sulla produzione scientifica del candidato non sia stato influenzato in maniera determinante dalla valutazione del periodo antecedente al contratto da RTDB appare confermato dalle stesse conclusioni sintetiche a cui è pervenuta la commissione [#OMISSIS#] formulazione del proprio giudizio collegiale (verbale n. 2), là dove ha sottolineato che, anche limitando la valutazione al solo triennio contrattuale da RTDB, la produzione scientifica del candidato non è giudicata adeguata alla posizione messa a bando (“In particolare, la produzione scientifica presentata dal candidato, riferita al periodo di tre anni nel quale questi ha ricoperto il ruolo di ricercatore di tipo B, è giudicata di consistenza, intensità e qualità non adeguate alla posizione messa a bando”.

Alla luce di tali considerazioni, la censura in esame deve essere disattesa.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato nel merito il giudizio della commissione esaminatrice, deducendo la sussistenza di [#OMISSIS#] di macroscopica illogicità, irragionevolezza e travisamento del fatto; in particolare:

– benchè in base al D.M. 344/2001 l’attività didattica e la produzione scientifica del candidato costituiscano criteri paritari di valutazione, nel giudizio conclusivo della commissione sarebbe stata sottostimata l’attività didattica svolta dal ricorrente (valutata positivamente in appena sei righe) ed enormemente sovrastimata, in negativo, la produzione scientifica (valutata negativamente in ben cinque pagine di motivazione);

– la sottovalutazione dell’attività didattica sarebbe confermata dal grave travisamento del fatto in cui sarebbe incorsa la commissione [#OMISSIS#] parte in cui ha rilevato che il ricorrente non avrebbe svolto attività di tutoraggio degli studenti relativamente alla predisposizione delle tesi di laurea, mentre invece il ricorrente avrebbe svolto [#OMISSIS#] sua carriera il ruolo di relatore o correlatore per oltre trenta tesi di laurea, di cui sedici [#OMISSIS#] il contratto da RTDB;

– analogo travisamento del fatto inficerebbe la produzione scientifica, [#OMISSIS#] parte in cui la commissione ha affermato che il ricorrente non avrebbe partecipato a convegni e congressi nazionali e internazionali in qualità di relatore, mentre invece dall’elenco di pubblicazioni allegato dal ricorrente risulterebbe la sua partecipazione a diversi convegni nazionali e internazionali;

– nel merito, la valutazione (negativa) della produzione scientifica sarebbe in contrasto con il giudizio positivo formulato dalla commissione per l’ASN; inoltre, il giudizio sarebbe stato esteso illegittimamente anche al periodo dal 2015 al 2017 in cui il ricorrente non era titolare di assegno di ricerca e, dovendo reperire altrove il proprio reddito, è stato impossibilitato a svolgere attività di produzione scientifica, ciò in violazione dell’art. 4 comma 2 del DM 344/2011 che sottrae alla valutazione della produzione scientifica “i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca”; inoltre la commissione non avrebbe considerato, quanto alla intensità della produzione, che le sette pubblicazioni allegate dal candidato, di cui sei giudicate valutabili, sono state prodotte in appena 2 anni (visto che successivamente è subentrata l’emergenza COVID ad interrompere l’intera attività), periodo nel quale egli ha svolto anche attività didattica; le pubblicazioni sono state giudicate “buone” mentre avrebbero meritato il giudizio di “ottimo” perché pubblicate su riviste scientifiche appartenenti ai migliori quartili a livello internazionale; la commissione ha ritenuto erroneamente “paritetico” il contributo individuale del ricorrente nelle pubblicazioni svolte il collaborazione, mentre invece egli era primo autore e quindi principale responsabile del lavoro di ricerca.

Il Collegio ritiene che le censure del ricorrente non possano essere condivise.

2.1. Nel giudizio collegiale conclusivo la commissione ha dato atto che l’attività didattica del ricorrente è stata giudicata “positivamente”, anche a prescindere dal profilo relativo all’asserito mancato svolgimento di attività didattiche o di tipo seminariale o di tutoraggio “nell’ambito dei dottorato di ricerca”: profilo che, evidentemente, nel complesso, non ha inficiato la valutazione positiva di questo settore di attività preso in considerazione (l’attività didattica, appunto). Né l’asserita sottovalutazione dell’attività didattica rispetto a quella scientifica può essere desunta dal numero di parole o di righe dedicati dalla commissione all’uno e all’altro settore di attività, apparendo ragionevole che la formulazione di un giudizio complessivamente positivo necessiti di minori giustificazioni rispetto ad un giudizio negativo, che invece richiede di essere adeguatamente argomentato a tutela dell’interessato, nel rispetto dei principio di imparzialità e di trasparenza amministrativa.

2.2 Non è documentato in atti che il ricorrente abbia partecipato a convegni e congressi nazionali e internazionali “in qualità di relatore”, così come richiesto dall’art. 4 comma 1 lett. c) del d.m. 344/2011; a tale requisito non sembrano equiparabili i meri contributi scritti presentati dal ricorrente in tali occasioni e allegati nel presente giudizio.

2.3. Sull’assenza di contraddizione tra i giudizi espressi dalla commissione dell’ASN e quelli formulati dalla commissione [#OMISSIS#] procedura valutativa qui in esame, si è già detto in relazione al primo motivo di ricorso.

2.4. L’asserita incidenza (negativa) sull’esito della procedura dei periodi di assenza non volontaria dall’attività di ricerca sembra smentita dalla constatazione che la commissione, a tutela del candidato, ha preso in considerazione i periodi pregressi “anche non consecutivi, cumulativamente di almeno tre anni in cui il candidato è stato titolare di assegni di ricerca” (cfr. giudizio collegiale, Allegato C al verbale n. 2, primo capoverso).

2.5. Quanto al merito delle valutazioni svolte dalla commissione, è noto che esse costituiscono espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale e delle specifiche competenze solo da esso possedute; come tali, essi non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità; e ciò in quanto nei giudizi che abbiano ad oggetto l’esito di procedure concorsuali, in special modo quelle svolte in ambito universitario, il [#OMISSIS#] amministrativo non è chiamato a svolgere le funzioni di una commissione esaminatrice di secondo grado, a cui devolvere il riesame delle valutazioni di merito svolte dalla commissione di concorso; esso non svolge questo compito, e non può svolgerlo, non solo perché [#OMISSIS#] quasi totalità dei casi non ne avrebbe le competenze tecniche, ma soprattutto perché, per farlo, dovrebbe esercitare un potere di cui non dispone, dal momento che la legge lo riserva in via esclusiva alla Pubblica amministrazione; né potrebbe affidare questo compito ad un proprio consulente, esperto [#OMISSIS#] specifica materia oggetto della procedura concorsuale, dal momento che, anche in tal [#OMISSIS#], sarebbe il consulente del [#OMISSIS#] a sostituirsi indebitamente all’Amministrazione, esercitando un potere amministrativo che solo ad essa compete, e per di più senza alcuna garanzia che il consulente d’ufficio disponga effettivamente di competenze specialistiche superiori a quelle dei componenti della commissione esaminatrice. In definitiva ciò che il [#OMISSIS#] amministrativo può fare, e ciò che gli si può chiedere di fare, è verificare, nei limiti delle censure proposte, se la procedura concorsuale sia stata condotta nel rispetto delle prescrizioni di legge e del bando di concorso nonché, quanto ai giudizi formulati dalla commissione, se questi siano affetti da vizi macroscopici di illogicità, irragionevolezza o di travisamento del fatto, vizi cioè di tale immediata evidenza da poter essere percepiti dal [#OMISSIS#] senza la necessità di possedere particolari competenze specialistiche [#OMISSIS#] materia oggetto delle prove concorsuali.

[#OMISSIS#] specie in esame, il ricorrente reclama l’intervento del [#OMISSIS#] al fine di ottenere una migliore e (a suo dire) più equa valutazione della propria produzione scientifica, senza però evidenziare [#OMISSIS#] di macroscopica illogicità o irragionevolezza o travisamento del fatto nelle valutazioni della commissione, ma semplicemente contrapponendo la propria personale “opinione” a quella della commissione e chiedendo al [#OMISSIS#] di avallarla, sovrapponendo a sua volta la propria personale opinione a quella dell’organo tecnico chiamato per legge a pronunciarsi sulla meritevolezza del candidato.

In altre parole, il Collegio ritiene che la genericità delle censure di merito formulate dal ricorrente non consentano di individuare [#OMISSIS#] di macroscopica illegittimità delle valutazioni della commissione e debbano, pertanto, essere disattese.

2.6. L’unico profilo su cui le censure del ricorrente sembrerebbero cogliere nel segno, almeno in parte, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10/09/2020, n. 5424; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 03/12/2019, n. 13813) sono quelle relative al mancato riconoscimento del titolo di “primo autore” in relazione a talune delle pubblicazioni allegate [#OMISSIS#] procedura valutativa, tenuto conto sia della collocazione prioritaria del nome del ricorrente rispetto [#OMISSIS#] altri autori (o all’altro autore) sia della oggettiva preminenza del ruolo del ricorrente (ricercatore in possesso di ASN) rispetto al coautore (dottore di ricerca).

Tuttavia, a parte che tale rilievo sembra applicarsi soltanto ad una delle pubblicazioni del ricorrente (“-OMISSIS-, A., Danesi, E.G. (2019). Behaviour of screw micropiles subjected to axial tensile and compressive loading”), e non a tutte, si tratta, in ogni [#OMISSIS#], di un profilo del tutto inidoneo ad incidere sulla legittimità del giudizio conclusivo della commissione, incentrato su una valutazione complessivamente negativa della qualità della produzione scientifica del ricorrente e in relazione al quale, pertanto, la posizione di “primo autore” dell’interessato potrebbe persino aggravare la quota di responsabilità a lui imputabile.

3-4. Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, ponendo censure intimamente connesse:

– con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato che la commissione avrebbe travisato il proprio ruolo, estendendo la propria valutazione all’intera carriera del ricorrente al fine di valutare la sua idoneità al passaggio a professore di seconda fascia, laddove tale valutazione era stata già compiuta, con esito positivo, dalla Commissione per l’ASN; lo dimostrerebbe il verbale n. 2 della commissione dove il ricorrente è stato giudicato “non adeguato al passaggio al ruolo di professore di seconda fascia”, poi corretta nel verbale n. 3, a seguito dei rilievi del Direttore Generale, con un’operazione meramente formale; anche le operazioni di correzione del verbale sarebbero gravemente viziate e contrarie a principi generali;

– con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della nota del Direttore Generale del 12 ottobre 2020 per aver attestato la regolarità formale dei verbali della commissione sebbene quest’[#OMISSIS#] avesse emendato il verbale n. 2 attraverso modifiche meramente verbali e non sostanziali, e per di più attraverso modalità inammissibili (sostituzione del verbale n. 2 con un nuovo verbale n. 2 con testo emendato).

Il Collegio osserva che entrambe le censure sono infondate.

Per ciò che attiene alla non sovrapponibilità delle valutazioni delle due commissioni, si è già detto in occasione dell’esame del primo motivo di ricorso.

Quanto invece alla modifica del verbale n. 2, si è trattato di una operazione meramente lessicale, e non sostanziale, sollecitata dal Direttore Generale al solo fine di conferire [#OMISSIS#] chiarezza al giudizio conclusivo della commissione e prevenire l’insorgere di contenzioso; tale operazione è consistita nel sostituire l’espressione conclusiva “non idoneo al passaggio al ruolo di professore di seconda fascia” (che avrebbe potuto ingenerare equivoci, avendo il ricorrente già conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore di seconda fascia) con l’espressione “non adeguato a ricoprire la posizione messa a bando”, in tal modo rendendo l’inciso conclusivo del giudizio collegiale del tutto coerente con le sue premesse analitiche, e quindi limitando la valutazione negativa del candidato alla sola idoneità “in concreto” a svolgere le funzioni di professore di seconda fascia alla luce dell’attività concretamente svolta nel periodo oggetto di valutazione, [#OMISSIS#] restando la maturità scientifica (idoneità “in astratto”) già dimostrata dal medesimo in occasione del conseguimento dell’ASN.

In tale contesto, la modifica formale del verbale n. 2 non appare operazione illegittima perché, oltre ad essere stata sollecitata dal Direttore Generale, è dipesa dalla ragionevole esigenza dell’Amministrazione di emendare il testo del giudizio collegiale della commissione riformulando un’espressione ritenuta impropria e possibile fonte di equivoci e rendendola più corrispondente alla sostanza delle sue premesse motivazionali.

5. Con il [#OMISSIS#] motivo, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del decreto del Direttore di Dipartimento del 12 ottobre 2020 con cui, in recepimento della predetta comunicazione in pari data del Direttore Generale, sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice; secondo il ricorrente, il Direttore del Dipartimento si sarebbe limitato a recepire la nota del Direttore Generale senza compiere alcuna autonoma attività valutativa circa la regolarità formale degli atti della commissione.

Anche tale cesura non può essere condivisa.

5.1. Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, “Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Direttore del Dipartimento, previa verifica sulla regolarità formale degli atti da parte del Direttore Generale”.

5.2. In forza di tale previsione, il potere di controllo circa la regolarità formale degli atti della procedura valutativa compete al Direttore Generale, che nel [#OMISSIS#] di specie l’ha esercitato in modo appropriato, in prima battuta rinviando gli atti alla Commissione affinchè modificasse il profilo di incongruità lessicale sopra evidenziato, e successivamente, a seguito della modifica formale apportata dalla Commissione ai verbali di gara, attestando la regolarità formale della procedura e trasmettendo gli atti al Direttore del Dipartimento ai fini della definitiva adozione del decreto di approvazione; decreto che, alla luce delle previsioni regolamentari, assume in sostanza la natura di mera ratifica delle valutazioni operate dal Direttore Generale, senza margini per nuove e diverse considerazioni.

5.3. D’altra parte, la censura di parte ricorrente non evidenzia quale profilo di irregolarità formale il Direttore del Dipartimento (o il Direttore Generale) avrebbero omesso di rilevare, al di fuori della modifica lessicale apportata al verbale n. 2 nei termini anzidetti, ma che, come sopra evidenziato, è consistita in un’operazione meramente lessicale giustificata da esigenze ragionevoli debitamente evidenziate negli atti della procedura.

La censura va quindi disattesa.

6. Con il sesto motivo, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della delibera del Consiglio di Dipartimento n. 5 del 12 ottobre 2020 di approvazione dell’esito della procedura valutativa, per violazione dell’art. 11 comma 1 del Regolamento di Ateneo, il quale attribuisce al Consiglio il potere di “valutare” l’attività svolta dal titolare del contratto nel terzo anno del contratto medesimo, mentre invece il Consiglio di Dipartimento si sarebbe limitato a recepire le valutazioni (negative) della Commissione; peraltro il medesimo Consiglio, contraddittoriamente, nel proporre la proroga di un anno del contratto di RTDB, avrebbe espresso valutazioni ampiamente positive circa l’attività didattica e di ricerca scientifica svolta dal ricorrente nel triennio contrattuale, così confermando la fondatezza dei motivi di ricorso; il Consiglio, proprio alla luce di tali valutazioni, avrebbe dovuto discostarsi dal giudizio della Commissione, invece di adottare la soluzione “pilatesca” di proporre la proroga del contratto da RTDB.

Anche tali censure, osserva il Collegio, non possono essere condivise.

6.1. Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo, “nel terzo anno di contratto del ricercatore assunto ai sensi dell’art. 24, c. 3 lett. b) della Legge 240/2010, il Consiglio di Dipartimento valuta l’attività svolta dal titolare del contratto stesso in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale” (comma 1). Tale valutazione, peraltro, “è affidata ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Consiglio, composta da tre docenti” (comma 3).

6.2. In sostanza, nell’ambito della procedura di cui si discute, il Consiglio di Dipartimento non ha alcun potere valutativo, ma svolge unicamente compiti propulsivi di attivazione della procedura, mentre il compito di procedere all’esame del candidato e alla formulazione dei giudizi di merito compete unicamente ad una commissione esaminatrice costituita da tre docenti, di cui almeno due esterni all’Ateneo (nel [#OMISSIS#] di specie, erano esterni tutti e tre).

6.3. Quanto alla proposta di proroga annuale del contratto RTDB formulata dal Consiglio di Dipartimento – ma sfociata, come detto, in un [#OMISSIS#] di fatto a seguito del parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti – non è dato rilevare i [#OMISSIS#] di contraddittorietà denunciati dalla parte ricorrente rispetto all’esito della procedura valutativa, dal momento che, come chiarito dalla difesa erariale, essa è stata ispirata dall’intento del Dipartimento, non di contestare le valutazioni di merito della commissione, ma soltanto di garantire ad un proprio collaboratore, del quale evidentemente si apprezzano le qualità, ulteriore tempo per integrare le eventuali lacune curriculari.

B) Quanto al diniego di proroga annuale del contratto RTDB.

7. Infine, il settimo e l’ottavo motivo attengono al diniego di proroga annuale del contratto da RTDB adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università con delibera n. 222 del 30 ottobre 2020 a seguito del parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti:

– in particolare, con il settimo motivo il ricorrente ne ha denunciato l’illegittimità, in primo luogo, per invalidità derivata, alla luce dell’illegittimità degli atti della Commissione, le cui valutazioni negative avrebbero influenzato l’operato del Collegio dei Revisori inducendolo a formulare il parere negativo sulla proroga; in secondo luogo, per erroneità della valutazione del Collegio dei Revisori, laddove ha ritenuto la sussistenza di una preclusione normativa alla prorogabilità del contratto, mentre invece la proroga sarebbe ammissibile in quanto l’espressione originaria “contratti triennali non rinnovabili” (art. 24 comma 3 lett. b) è stata successivamente espunta con la novella del 2016, il che avrebbe ricondotto i contratti in questione alla disciplina generale in materia di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al d. lgs. n. 81 del 2015, che prevede la rinnovabilità per un [#OMISSIS#] di 12 mesi;

– con l’ottavo motivo il ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione del diniego di proroga, sul rilievo che, in presenza di due pareri favorevoli (del Consiglio di Dipartimento e del Senato Accademico) e di uno solo contrario (del Collegio dei Revisori dei Conti), il diniego di proroga avrebbe necessitato di approfondita motivazione.

8. A confutazione di entrambi i motivi di ricorso, il Collegio reputa sufficiente, per esigenze di economia espositiva, richiamare le ampie considerazioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 24 luglio 2020 n. 165 (con particolare riferimento al paragrafo 4.2. terzo capoverso), in cui la Corte, all’esito di una complessiva approfondita ricostruzione dell’istituto in parola e della ratio della procedura valutativa qui in esame, ha affermato espressamente il principio della non rinnovabilità dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della L. 240 del 30 dicembre 2010 (a differenza di quelli di cui alla lettera a), illustrandone diffusamente le ragioni “storiche” e sistematiche.

9. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni fin qui esposte, il ricorrente va respinto.

10. Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la novità e la complessità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l’intervento dei signori magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] Tagliasacchi, Primo Referendario