TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 26 agosto 2021, n. 9392

Abilitazione scientifica nazionale - obbligo di motivazione - valutazione delle pubblicazioni - dissonanza tra giudizi individuali e giudizio collettivo - valore delle mediane

Data Documento: 2021-08-26
Area: Giurisprudenza
Massima

In relazione alla spaccatura tra i componenti della Commissione, il Collegio sottolinea che: a) i singoli componenti della Commissione sono chiamati ad esprimere un proprio autonomo ed esaustivo giudizio sui titoli e sulle pubblicazioni presentate dal singolo candidato; b) il giudizio finale deve rappresentare unicamente una sintesi coerente e logicamente raccordata con i giudizi della maggioranza dei componenti la Commissione; c) in simile contesto non è in alcun modo necessario che il giudizio finale contenga un’ulteriore motivazione in cui devono essere indicate le ragioni in base alle quali la maggioranza dei componenti non ha ritenuto di adeguarsi alle argomentazioni dei componenti minoritari, in quanto in tal caso il suddetto giudizio verrebbe a costituire una sorta di ulteriore rielaborazione dei giudizi individuali e non una fedele sintesi degli stessi.

Sulla necessità di una sorta di motivazione rafforzata conseguente al possesso di elevati indici bibliometrici, atteso che la consolidata giurisprudenza della Sezione (ex plurimis n.13693/2020) ha evidenziato che: I) ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo e risultando dunque preminente il giudizio di merito reso dalla Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, 11 marzo 2019, n. 3194), atteso che le commissioni, oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane) e quindi al numero delle pubblicazioni, sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici misurate dall’Anvur (sent. 3653/2019 cit.); II) in tale contesto, quindi, il possesso degli indici de quibus non comporta in alcun modo una sorta di motivazione rafforzata rispetto a quella che la Commissione è tenuta ordinariamente ad effettuare in sede di valutazione della qualità scientifica delle pubblicazioni.

Circa l’identità testuale tra il giudizio di due Commissari nonché l’identità testuale tra il giudizio collegiale e quello di uno dei Commissari, il Collegio non ritiene rilevante la riferita identità testuale in quanto ciò che assume rilevanza non è la necessaria differenziazione testuale tra tutti i giudizi ma la piena riconducibilità di tutti i giudizi al giudizio collegiale in modo tale da consentire la piena identificazione dell’iter logico seguito dalla Commissione nella formulazione del giudizio. Il fatto che, per motivi di sintesi e speditezza dei lavori della Commissione, il giudizio collegiale riprenda passaggi di giudizi individuali non assume un carattere lesivo né decisivo ai fini della valutazione della legittimità del giudizio stesso (cfr sentenza n.8249/2021).

In riferimento alla asserita contraddittorietà del giudizio, si rileva che il riconoscimento di alcuni elementi positivi nelle pubblicazioni del ricorrente non esclude una valutazione finale negativa che, se ben argomentata come nel caso di specie, è del tutto legittima e costituisce altresì prova di una valutazione imparziale, analitica e ponderata.

La normativa non pretende una motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l’esame analitico delle singole pubblicazioni presentate, essendo possibile, nella successiva formulazione del giudizio che rappresenta il risultato di tale valutazione, che la Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi del candidato” In altre parole, non è il grado più o meno elevato di sinteticità utilizzato dalla Commissione nella redazione del giudizio collegiale a determinare l’illegittimità della determinazione per difetto di motivazione, quanto piuttosto l’impossibilità che tale illustrazione della volontà dell’organo collegiale non renda conoscibili le ragioni che ne costituiscono il sostrato, non potendosi desumere, neppure dai giudizi resi dai singoli commissari, le ragioni per cui la stessa è addivenuta ad una valutazione di segno negativo.”

Contenuto sentenza

N. 09392/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00444/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 444 del 2021 proposto dal professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale espresso dalla competente Commissione che ha ritenuto di non abilitare il ricorrente come Professore di I fascia per il settore concorsuale 12/B1 “Diritto Commerciale”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio con cui la competente Commissione ha ritenuto con il voto di 3 componenti contro 2 di non abilitare il professor [#OMISSIS#], professore di seconda fascia, come Professore di I fascia per il settore concorsuale 12/B1 “Diritto Commerciale”.
Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:
Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 240 del 2010, violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 95/2016; violazione degli artt. 4 e 6 del D.M. n. 120/2016. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione, travisamento; sviamento della funzione amministrativa; difetto di istruttoria.
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla udienza del 19 luglio 2021 il gravame è stato assunto in decisione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità, dopo aver dato atto che il professor [#OMISSIS#] aveva raggiunto tutti e tre i valori soglia previsti dal DM n.602/2016 per gli indicatori bibliometrici [#OMISSIS#] produzione scientifica globale e risultava in possesso di ben 5 titoli tra i 7 individuati dalla Commissione, aveva sottoposto a valutazione 15 contributi, pubblicati tra il 2005 ed il 2020 (a testimonianza di una sicura continuità [#OMISSIS#] produzione), di cui 3 “monografie”, 7 “articoli in rivista”, 3 “Contributi in volume” e 2 “Note a sentenza” formulando con la maggioranza di 3 componenti su 5 il seguente giudizio:
“La monografia più risalente – “Contratto autonomo di garanzia e Garantievertrag. Categorie civilistiche e prassi del commercio”, Frankfurt am Mein, 2005, pp. 1-233 – è un’analisi di diritto comparato, tra gli ordinamenti italiano e tedesco, del contratto autonomo di garanzia. Il lavoro è una evoluzione della tesi di dottorato, caratterizzata da sufficiente completezza, con la quale si espongono diverse delle più ricorrenti questioni che afferiscono al contratto autonomo di garanzia in una dimensione diacronica tra Italia ed in [#OMISSIS#]. Anche alla luce del fatto che già nel 2005 il contratto autonomo di garanzia era istituto noto che aveva generato un intenso dibattito, all’utile corredo informativo, non si aggiunge tuttavia un significativo apporto di originalità.
La monografia temporalmente intermedia – “L’addebito diretto”, Milano, 2014, p. 1-210, pubblicato in Collana – si occupa di una specifica modalità di pagamento. Il contributo è decisamente informato e ricco di spunti ricognitivi con particolare riguardo al rapporto fra l’ordinamento italiano e quello tedesco; sennonché, per larghi tratti il contributo assume una veste sostanziale di commentario al d.lgs. n. 11/2010, il che rende oscuro se vi fosse una volontà di ricerca, ovvero se non fosse stata fatta, implicitamente, la scelta di comporre un testo espositivo.
L’[#OMISSIS#] monografia – “Poteri di gestione e poteri di rappresentanza degli amministratori di enti non profit. Tra codice del terzo settore e diritto societario”, Torino, 2020, pp. 1-321, edita in Collana – ha ad oggetto, nelle premesse, la disciplina dell’organo di amministrazione degli enti non profit, anche se per buona parte – in un’ottica di confronto – l’attenzione è rivolta alle società di capitali. La ricerca è orientata a porre in evidenza le relazioni tra disciplina societaria e disciplina civilistica (questa riferita sia al codice civile che alla legislazione speciale). La tecnica espositiva appare omogenea a quella dei precedenti contributi monografici, pur se il volume lascia intravedere un [#OMISSIS#] apporto critico del candidato, non tale, però, secondo la maggioranza dei componenti della Commissione, a disvelare in modo chiaro l’obiettivo della ricerca con un approdo caratterizzato da originalità.
Quanto ai cc.dd. “scritti minori”, alcuni riprendono o anticipano i lavori monografici (“La responsabilità degli amministratori di fondazioni tra diritto societario e Codice del terzo settore”; “Garanzie bancarie e crediti documentari nel commercio internazionale”; “Clausola a «prima richiesta», prova della frode e condictio indebiti nelle garanzie autonome tra commercio interno e internazionale”; “I servizi di pagamento «armonizzati» e l’addebito diretto nel panorama bancario italiano. Altri contributi, invece, assumono un taglio essenzialmente divulgativo o ricognitivo (“Il trasferimento dei servizi di pagamento”; “Impresa familiare e forma societaria: due modelli incompatibili”; “Fideiussione prestata dal socio di società in nome collettivo per obbligazioni contrate dalla società: autonomia patrimoniale e rafforzamento delle garanzie ai creditori”; “Usucapione di azienda al vaglio delle Sezioni Unite: un importante precedente”; “Responsabilità da attività di direzione e coordinamento di società e azioni del curatore”), e pur apprezzabili per completezza, accuratezza della ricerca e attenzione al diritto straniero, non sono in grado di dimostrare uno spiccato approdo originale. Diversa è la valutazione per altri contributi (“Consorzi fidi tra diritti dell’impresa e regole di vigilanza”; “Pegno non possessorio e patto marciano: dalla tutela statica del credito alle nuove forme di garanzia”; “Performance bond tra contrattazione d’impresa e «ricommercializzazione» del diritto commerciale”), rispetto ai quali si apprezza un più significativo apporto critico del candidato e una più evidente razionalità [#OMISSIS#] sequenza della ricerca. Nel complesso, tuttavia, [#OMISSIS#] maggior parte delle pubblicazioni sembra, alla maggioranza dei componenti della Commissione, che il candidato fosse preso dalla preoccupazione per la completezza dell’elaborato piuttosto che dalla volontà di prevedere un percorso di ricerca con chiarezza degli obiettivi da conseguire.
Pur dovendosi dare atto della coerenza con le tematiche del settore concorsuale, della dimostrata attitudine alla ricerca delle fonti, alla più che apprezzabile attenzione alla comparazione (in particolare col diritto tedesco), alla spesso opportuna attenzione alla casistica concreta, la Commissione, a maggioranza, ritiene che la qualità della produzione scientifica – valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; della collocazione editoriale dei prodotti scientifici; del numero e del tipo delle pubblicazioni presentate nonché della continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; della rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, – complessivamente valutata non dimostri un grado di originalità tale da contribuire al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca affrontati sì che le pubblicazioni non possono essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale di riferimento.
Pertanto, vista la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed in considerazione di quanto stabilito dall’art. 6 D.M. n. 120/2016, si ritiene di non riconoscere, a maggioranza, l’idoneità del candidato alle funzioni di professore di prima fascia, in quanto non ne risulta accertata la piena maturità scientifica, «attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca» [art. 3, co. 2, lett. a), D.M. n. 120/2016].”
In primis il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e 7 del DM n.120/2016; più in particolare:
I) l’art.7 stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale);
II) l’art.4 a sua volta prevede che: 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
In tale quadro normativo in primis è fondamentale sottolineare che l’abilitazione scientifica debba essere riconosciuta al candidato che sia in possesso dei tre requisiti autonomi di cui all’art.7.
Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che:
a) l’art.4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri;
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto;
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo;
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in [#OMISSIS#] contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità;
e) il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge alla Commissione, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo dalla stessa possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Con i primi due [#OMISSIS#] di doglianza, meglio precisati in sede di memoria conclusionale, il ricorrente ha prospettato il difetto di motivazione sostenendo che:
I) il contestato giudizio finale non contiene alcuna argomentazione sulla base de quali è stata superata la valutazione ampiamente positiva degli altri due componenti della Commissione che si erano espressi favorevolmente al riconoscimento dell’abilitazione;
II) avendo superato ampiamente tutte e tre le mediane ed avendo un numero di titoli ampiamente superiore a quello minimo (n.3) richiesto dalla normativa in materia era necessaria una motivazione molto rigorosa in ordine alle ragioni che potevano giustificare il mancato riconoscimento dell’abilitazione.
Relativamente al primo profilo di doglianza, regolarmente prospettato quando sussiste una spaccatura tra i componenti della Commissione, il Collegio sottolinea che:
a) i singoli componenti della Commissione sono chiamati ad esprimere un proprio autonomo ed esaustivo giudizio sui titoli e sulle pubblicazioni presentate dal singolo candidato;
b) il giudizio finale deve rappresentare unicamente una sintesi coerente e logicamente raccordata con i giudizi della maggioranza dei componenti la Commissione;
c) in simile contesto non è in alcun modo necessario che il giudizio finale contenga un’ulteriore motivazione in cui devono essere indicate le ragioni in base alle quali la maggioranza dei componenti non ha ritenuto di adeguarsi alle argomentazioni dei componenti minoritari, in quanto in tal [#OMISSIS#] il suddetto giudizio verrebbe a costituire una sorta di ulteriore rielaborazione dei giudizi individuali e non una [#OMISSIS#] sintesi degli stessi.
Alla luce di quanto sopra esposto il profilo di doglianza in esame deve essere rigettato.
Pure infondato è il successivo profilo di doglianza prospettante la necessità di una sorta di motivazione rafforzata conseguente al possesso di elevati indici bibliometrici, atteso che la consolidata giurisprudenza della Sezione (ex plurimis n.13693/2020) ha evidenziato che:
I) ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo e risultando dunque preminente il giudizio di merito reso dalla Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, 11 marzo 2019, n. 3194), atteso che le commissioni, oltre [#OMISSIS#] indici bibliometrici (cd. mediane) e quindi al numero delle pubblicazioni, sono chiamate a valutare anche numerosi altri [#OMISSIS#] e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici misurate dall’Anvur (sent. 3653/2019 cit.);
II) in tale contesto, quindi, il possesso degli indici de quibus non comporta in alcun modo una sorta di motivazione rafforzata rispetto a quella che la Commissione è tenuta ordinariamente ad effettuare in sede di valutazione della qualità scientifica delle pubblicazioni.
Pure da rigettare è la censura con cui il ricorrente denuncia l’identità testuale tra il giudizio di due Commissari nonché l’identità testuale tra il giudizio collegiale e quello di uno dei Commissari.
Al riguardo il Collegio non ritiene rilevante la riferita identità testuale in quanto ciò che assume rilevanza non è la necessaria differenziazione testuale tra tutti i giudizi ma la piena riconducibilità di tutti i giudizi al giudizio collegiale in modo tale da consentire la piena identificazione dell’iter logico seguito dalla Commissione [#OMISSIS#] formulazione del giudizio. Il fatto che, per motivi di sintesi e speditezza dei lavori della Commissione, il giudizio collegiale riprenda passaggi di giudizi individuali non assume un carattere lesivo né decisivo ai fini della valutazione della legittimità del giudizio stesso (cfr sentenza n.8249/2021).
Passando all’esame delle censure prospettate avverso i singoli giudizi individuali in primis il Collegio sottolinea che l’eventuale valutazione positiva formulata nei confronti delle pubblicazioni da parte di una diversa Commissione non può rappresentare di per sé un elemento tale da inficiare la legittimità della nuova valutazione negativa in quanto trattandosi di una nuova valutazione da parte di una diversa Commissione ciò implica che quest’[#OMISSIS#] abbia una piena autonomia [#OMISSIS#] valutazione senza essere legata al precedente giudizio. (ex plurimis Tar Lazio, Sez.III bis, n.4859/2021).
Pure da rigettare è la censura dedotta avverso i giudizi dei tre commissari che si erano espressi negativamente formulati nei confronti delle tre monografie presentate dal ricorrente di cui ne è stata prospettata la contraddittorietà.
Al riguardo in primis deve essere rilevato che in casi identici la Sezione ha affermato che “In riferimento alla asserita contraddittorietà del giudizio, si rileva che il riconoscimento di alcuni elementi positivi nelle pubblicazioni del ricorrente non esclude una valutazione finale negativa che, se ben argomentata come nel [#OMISSIS#] di specie, è del tutto legittima e costituisce altresì prova di una valutazione imparziale, analitica e ponderata.
In proposito, la giurisprudenza di questa sezione ha precisato che “l’art. 4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinché la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri” (n. 5633/2019; n.2622/2021).”
[#OMISSIS#] fattispecie in esame si evince dalla mera lettura dei giudizi de quibus che i commissari, pur avendo riscontrato la sussistenza di elementi positivi nelle pubblicazioni presentate, tuttavia hanno sempre evidenziato motivatamente l’assenza di originalità ovvero la presenza di ulteriori criticità, analiticamente indicate, in grado di giustificare razionalmente ed autonomamente la formulazione del giudizio negativo sulle monografie.
Da rigettare sono infine le doglianze prospettate avverso i giudizi resi sui contributi non monografici.
Preliminarmente il Collegio osserva in ordine all’esame degli scritti minori che sia la Commissione che i singoli commissari hanno effettuato una distinzione tra gli scritti che hanno trattato i medesimi argomenti oggetto delle monografie e quelli che invece hanno trattato argomenti diversi.
Relativamente ai primi la valutazione negativa è stata correttamente motivata essendo state riscontrate le medesime criticità che erano state ravvisate nelle tre monografie.
Per quanto concerne l’altra categoria degli scritti minori il ricorrente afferma che nei giudizi individuali dei Commissari emergono incongruenze ed errori di fatto che dimostrano come la valutazione non sia stata preceduta ad un’analisi compiuta ed autonoma delle pubblicazioni.
Al riguardo il Collegio sottolinea, in linea con quanto affermato nelle sentenze nn. 2509/2021 e 8569/2021, che “non sia necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale, ma quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla Commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei Commissari prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione. Deve invero precisarsi che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza la normativa non pretende una motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l’esame analitico delle singole pubblicazioni presentate, essendo possibile, [#OMISSIS#] successiva formulazione del giudizio che rappresenta il risultato di tale valutazione, che la Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi del candidato”
In altre parole, non è il grado più o meno elevato di sinteticità utilizzato dalla Commissione [#OMISSIS#] redazione del giudizio collegiale a determinare l’illegittimità della determinazione per difetto di motivazione, quanto piuttosto l’impossibilità che tale illustrazione della volontà dell’organo collegiale non renda conoscibili le ragioni che ne costituiscono il sostrato, non potendosi desumere, neppure dai giudizi resi dai singoli commissari, le ragioni per cui la stessa è addivenuta ad una valutazione di segno negativo.”
Ciò doverosamente premesso deve essere rilevato che i giudizi dei Commissari [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] non risultano inficiati dalle illegittimità prospettate in quanto:
a) il giudizio del professor [#OMISSIS#] contiene un analitico esame delle pubblicazioni minori con specifica indicazione del contenuto delle stesse (pag.7 dell’allegato giudizio finale) e con una sintetica esposizione delle ragioni in base alle quali sono state valutate prive di spunti di originalità ovvero di carattere meramente divulgativo senza spiccate inserzioni critiche;
b) il giudizio del professor [#OMISSIS#] è altrettanto analitico in ordine al contenuto delle pubblicazioni minori e seppure afferma che alcune pubblicazioni minori presentate risultano essere più interessanti rispetto alle altre, ritenute divulgative o incapaci di giungere a risultati particolarmente apprezzabili, tuttavia non le ha esplicitamente considerate di qualità elevata sotto il profilo dell’originalità e dell’apporto critico.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra il proposto gravame deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore del resistente Ministero delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (Euro duemila0)
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 luglio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
IL [#OMISSIS#], ESTENSORE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/08/2021