Nell’ambito della procedura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 10/B1 “Storia dell’Arte”, deve ritenersi palesemente illegittimo il giudizio di non idoneità che non consenta di evincere le ragioni del ritenuto non possesso della maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di prima fascia, se non con riferimento alla mera limitazione geografica dell’oggetto delle pubblicazioni, per violazione del DM n. 120 del 2016, ed in particolare dei criteri di cui all’art. 4 e all’art. 6 comma 1 lett. b, nonché in generale delle disposizioni sulla formulazione da parte della Commissione di un “motivato giudizio di merito” ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett.a) L. n. 240 del 2010 e dell’art. 3 del D.M. n.120 del 2016.
Nel caso di specie la valutazione negativa delle pubblicazioni tali da non dimostrare “una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca”, appare conseguire non dalla applicazione dei richiamati criteri e dell’assenza di originalità, rigore metodologico o contributo per il progresso della ricerca, bensì unicamente dall’essere le pubblicazioni “in massima parte troppo orientate su una circoscritta area geografica (Marche centromeridionali)”.
TAR Lazio, sez. III bis, 15 luglio 2021, n. 8468
Abilitazione scientifica nazionale: il giudizio di non idoneità non può basarsi su un mero riferimento alla limitazione geografica dell’oggetto delle tematiche delle pubblicazioni.
N. 08468/2021 REG.PROV.COLL. N. 14900/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14900 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Vecchio in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 15;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Milano Bicocca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Esaminatrice I.P. Legale Rappresentante c/o Università degli Studi Milano – Bicocca, Commissione Esaminatrice I.P. del Responsabile Unico del Procedimento c/o Università Milano – Bicocca non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento pubblicato il 6/09/2019 sugli esiti del procedimento riguardante l’abilitazione scientifica per l’accesso al ruolo dei professori universitari di prima fascia per il settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte di cui al Decreto Direttoriale n. 2836 del 29 ottobre 2018 e Decreto Direttoriale n. 217 del 9 agosto 2018, nonché del verbale di non abilitazione e di ogni altro atto della procedura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Milano Bicocca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 conv. in legge n.176 del 2020, la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente ha presentato la propria candidatura [#OMISSIS#] procedura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore di prima fascia nell’ambito della procedura
indetta con Decreto Direttoriale n. 2175 del 9 agosto 2018 per il settore concorsuale 10/B1 “Storia dell’Arte”.
All’esito della procedura la commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità della ricorrente, la quale ha impugnato il giudizio collegiale espresso dalla Commissione, nonché tutti i verbali della Commissione giudicatrice, [#OMISSIS#] parte in cui approvano il giudizio di non idoneità, affidando il ricorso ai seguenti motivi:
1) “Violazione di legge: Legge 240/2010- D.M. 120/2016- D.P.R. 95/2016. Erronea valutazione
dei presupposti.”
2) “Eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà del giudizio”.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e depositando una relazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca sui fatti di causa.
Con memoria del 7 [#OMISSIS#] 2021 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza dell’8 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui di seguito.
La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “[#OMISSIS#] peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A. Si tratta al riguardo di indicatori oggettivi, distinti dallo stesso legislatore a seconda che si tratti di settori bibliometrici o non bibliometrici, e rispetto ai quali la discrezionalità della commissione si esaurisce [#OMISSIS#] previa individuazione dei valori-soglia.
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, [#OMISSIS#] seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La Commissione, laddove accerti che il candidato non supera positivamente la soglia dell’impatto della produzione scientifica (raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3), può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016, di non procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e conseguentemente motivare il diniego di abilitazione unicamente con riferimento all’assenza del requisito di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica).
Per i candidati che invece superano positivamente tale valore e per i quali viene altresì valutato positivamente il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione e ricompresi tra i numeri 2 e 11 dell’allegato A, la Commissione procede con la valutazione delle pubblicazioni.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”. L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale , ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”
2.1 Nel [#OMISSIS#] di specie, la ricorrente è stata valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, “atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. 589/2018” ed è risultata in possesso di almeno tre titoli (sei su sette per l’esattezza) tra quelli individuati e definiti dalla Commissione.
Non sono state invece valutate positivamente ai fini della idoneità le pubblicazioni.
Difatti al riguardo il giudizio collegiale così si esprime: “..le pubblicazioni sono complessivamente coerenti con le tematiche del SC e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, ma in massima parte troppo orientate su una circoscritta area geografica (Marche centromeridionali). La candidata non dimostra di aver ancora raggiunto risultati di rilevante qualità e originalità tali da conferirle una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca. Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata, la commissione, all’unanimità, ritiene che la stessa non sia meritevole dell’abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia.”
Il giudizio collegiale fonda esclusivamente la valutazione di non idoneità sull’oggetto circoscritto ad un’area geografica (Marche centromeridionali) delle pubblicazioni, concludendo in maniera apodittica sull’assenza di risultati di rilevante qualità e originalità.
Al riguardo, tuttavia, colgono pienamente nel segno le censure sulla illegittimità di un siffatto criterio non contemplato nel richiamato D.M. n. 120 del 2016 e sull’assenza di motivazione del giudizio di non idoneità.
Né su quest’[#OMISSIS#] punto soccorrono i singoli giudizi individuali, di cui il giudizio finale dovrebbe costituire una sintesi e che dovrebbero consentire di ricostruire l’iter logico seguito dai singoli componenti della Commissione.
Estremamente lapidari e oltremodo sintetici con riferimento alle motivazioni della non idoneità appaiono i giudizi delle professoresse [#OMISSIS#] e De [#OMISSIS#].
La prof. ssa [#OMISSIS#], dopo aver apprezzato (buona produzione scientifica, coerenza con il settore, serio approccio archivistico-documentario e storico-culturale), affida l’esito negativo della valutazione unicamente alle considerazioni finali, in cui si legge: “La candidata è impegnata anche in ricerche di carattere museologico con attenzione alla fruizione e valorizzazione, incentrate soprattutto in ambito marchigiano. [#OMISSIS#] ancora un ulteriore saggio di ampio respiro che allarghi [#OMISSIS#] di ricerca sin qui affrontati.”
La prof.ssa De [#OMISSIS#], dopo aver ripercorso sinteticamente gli studi della candidata, così conclude: “A fronte di questa disamina, pur apprezzando il percorso della candidata dotato di titoli e di una produzione scientifica di qualità, si osserva altrimenti che i suoi studi sono circoscritti a un territorio e a un ambito ancora limitato per cui non la si ritiene pronta al ruolo di professore di I fascia.”
Più articolato, anche se comunque anch’esso molto focalizzato sul criterio della limitazione del contesto geografico (lo si ribadisce non contemplato tra i criteri di cui al richiamato art. 4 del D.M. n. 120 del 2016) è il giudizio del Prof. [#OMISSIS#].
Si distinguono, per una [#OMISSIS#] accuratezza nelle motivazioni, i giudizi della professoressa [#OMISSIS#] e del professor [#OMISSIS#] che pur evidenziando la limitazione geografica delle tematiche, non desumono unicamente da tale aspetto il giudizio di non idoneità, motivando anche in ordine alla assenza di “un’attitudine critica nei confronti del dibattito storiografico e alla capacità di proporre nuove personali vie di indagine”, “alla mancanza di una metodologia storiografica atta a far interagire in maniera significativa i documenti con il contesto storico artistico” (prof.ssa [#OMISSIS#]), nonché “il discreto livello metodologico e scientifico”, “la ristrettezza dell’ambito figurativo degli orizzonti di ricerca”, “taglio divulgativo, riproponendo in parte risultati già acquisiti [#OMISSIS#] comunità scientifica” (prof. [#OMISSIS#]).
Tuttavia si tratta di valutazioni che per quanto idonee ad evidenziare, in coerenza col dettato normativo, l’assenza di innovatività ed originalità delle pubblicazioni della candidata, emergono solo dalla lettura di due giudizi su cinque e non sono comunque in alcun modo, probabilmente perché minoritarie, riportate [#OMISSIS#] sintesi del giudizio finale.
Come si è visto in base all’art. 6 comma 1 lett. b) del richiamato D.M. la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che, oltre ad ottenere una valutazione positiva sull’impatto della produzione scientifica e ad essere in possesso di almeno tre titoli, presentano pubblicazioni valutate “in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’allegato B”, in base al quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
Tuttavia nel [#OMISSIS#] di specie la valutazione negativa delle pubblicazioni tali da non dimostrare “una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca” appare conseguire non dalla applicazione dei richiamati criteri e dell’assenza di originalità, rigore metodologico o contributo per il progresso della ricerca, bensì unicamente dall’essere le pubblicazioni “in massima parte troppo orientate su una circoscritta area geografica (Marche centromeridionali)”.
Deve ritenersi, pertanto, la palese illegittimità del giudizio di non idoneità, laddove non consente di evincere le ragioni del ritenuto non possesso della maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di prima fascia se non con riferimento alla mera limitazione geografica dell’oggetto delle pubblicazioni, per violazione del DM n. 120 del 2016, ed in particolare dei criteri di cui all’art. 4 e all’art. 6 comma 1 lett. b, nonché in generale delle disposizioni sulla formulazione da parte della Commissione di un “motivato giudizio di merito” ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett.a) L. n. 240 del 2010 e dell’art. 3 del D.M. n.120 del 2016.
2.2 Non colgono invece nel segno le diverse censure che muovono dal confronto con il giudizio positivo conseguito dalla ricorrente con riferimento ai medesimi titoli (in particolare l’incarico di docenza nell’ambito di uno scambio in Erasmus teachnig con l’Università di Zagabria) o alle medesime pubblicazioni, valutati positivamente nel 2017 nell’ambito della procedura per il conseguimento dell’abilitazione per la seconda fascia, essendo concettualmente diverso il grado di maturità scientifica (“piena”) da possedere per le funzioni di professore di prima fascia e dunque diverso anche il livello del parametro di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni perché possa pervenirsi ad un giudizio positivo in merito.
2.3 Parimenti infondate, ma prima ancora inammissibili, appaiono le censure, articolate nel secondo motivo di ricorso, volte a contestare nel merito le singole valutazioni dei Commissari (in particolare dei professori [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] e in parte anche [#OMISSIS#]).
3. In conclusione il ricorso deve essere accolto con riferimento al primo motivo nei limiti di cui in motivazione con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di I fascia nel settore concorsuale 10/B1 “Storia dell’Arte”.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata dovrà quindi essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il [#OMISSIS#] di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
4.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di
cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in parte motiva.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Contributo unificato a carico anch’esso della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 15/07/2021