L’art. 31, comma 3, D.P.R. 382/1980 impone una precisa cadenza per determinare i momenti in cui deve essere compiuto il giudizio di conferma che, in caso positivo, stabilizza il ricercatore con un contratto a tempo indeterminato.
E’ evidente che la comunicazione dell’esito del giudizio dovrebbe avvenire in un tempo il più prossimo alla scadenza del triennio indicato dall’art. 31 DPR 382/1980, ma ciò non significa che la decorrenza dell’eventuale ulteriore biennio da valutare in caso di primo giudizio negativo possa decorrere dalla comunicazione della prima valutazione.
Il ricorrente equivoca sulla ratio del secondo termine che non è offerto perché il ricercatore da stabilizzare possa prendere conoscenza della ragioni per cui non è stato ritenuto idoneo e correggere il tiro. Il ricercatore deve compiere la sua attività secondo quanto a lui richiesto nello specifico settore di impiego ed anche dopo il primo giudizio negativo deve svolgere il suo compito in base a ciò che ritiene più appropriato. Sarà alfine la Commissione che valuterà la bontà del suo operato ed esprimerà il suo giudizio.
Se si accedesse all’interpretazione del ricorrente (secondo cui un’interpretazione letterale della norma porterebbe a concludere che il biennio per la ripetizione del giudizio di conferma decorre dal primo giudizio sfavorevole), i tempi di effettuazione del secondo giudizio dipenderebbero dalla più o meno tempestiva comunicazione del primo giudizio negativo, mentre la legge intende che il periodo complessivamente da valutare sia predeterminato.
TAR Lazio, Sez. III, 9 luglio 2021, n. 8176
Riedizione del giudizio di conferma per ricercatori universitari a tempo indeterminato: termini e limiti.
N. 08176/2021 REG.PROV.COLL.
N. 11588/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11588 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] Chiricolo, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Roma Tor Vergata, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della nota a firma del Pro Rettore Vicario priva di data e di numero di protocollo, pervenuta al ricorrente, a mezzo mail, in data 26 giugno 2019, recante in oggetto: «Giudizio conferma nel ruolo. // Prof. aggr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ricercatore universitario per il s.s.d. MED/11 Malattie dell’apparato cardiovascolare, s.c. 06/D1 malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio»;
della nota, anch’essa priva di estremi e n. di protocollo, a firma di altro Pro-Rettore Vicario, con la quale, in riscontro ad un’apposita istanza di autotutela, è stato confermato il provvedimento di cui sopra;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è ricercatore universitario a tempo indeterminato nel settore concorsuale 06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, in servizio
presso l’Università degli Studi Roma Tor Vergata.
Dopo il primo triennio scaduto in data 12.10.2017 è stato sottoposto al giudizio di conferma ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 382/1980 con esito negativo da parte della Commissione nazionale ed è stato successivamente informato che la riedizione del giudizio di conferma sarebbe avvenuta allo scadere del successivo biennio e cioè al 13.10.2019.
Nell’unico motivo di ricorso si contesta la lettura data dall’Università resistente dell’art. 31, comma 3, D.P.R. 382/1980 ritenendo che un’interpretazione letterale della [#OMISSIS#] porti a concludere che il biennio per la ripetizione del giudizio di conferma decorre dal primo giudizio sfavorevole.
Tale interpretazione si giustifica anche sul piano logico poiché soltanto dopo che il ricercatore è stato messo in condizione di sapere per quali ragioni la Commissione nazionale ha ritenuto che non fosse meritevole di conferma, potrà, nel successivo biennio, adoperarsi nel senso di rimediare alle carenze riscontrate dall’organo valutativo.
Laddove il biennio per la ripetizione del giudizio dovesse decorrere dalla fine del primo triennio, si arriverebbe all’assurdo di non fornire al ricercatore alcuna effettiva possibilità di migliorare il proprio operato tenendo conto delle riserve espresse nel primo giudizio negativo.
Inoltre, in considerazione del ritardo con cui i giudizi di cui sopra vengono comunicati, il successivo biennio è quasi integralmente decorso al momento della comunicazione del primo giudizio negativo.
Si costituiva in giudizio l’Università degli Studi Roma Tor Vergata che chiedeva respingersi il ricorso.
Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 23.10.2019 veniva respinta l’istanza cautelare ritenendo che l’interpretazione proposta dal ricorrente amplierebbe arbitrariamente il lasso di tempo utile al conseguimento del giudizio di conferma.
Il Collegio non può che confermare il giudizio espresso in sede cautelare.
La [#OMISSIS#] impone una precisa cadenza per determinare i momenti in cui deve essere compiuto il giudizio di conferma che in [#OMISSIS#] positivo stabilizza il ricercatore, nel regime precedente a quello della riforma del 2010, con un contratto a tempo indeterminato.
E’ evidente che la comunicazione dell’esito del giudizio dovrebbe avvenire in un tempo il più prossimo alla scadenza del triennio indicato dall’art. 31 DPR 382/1980, ma ciò non significa che la decorrenza dell’eventuale ulteriore biennio da valutare in [#OMISSIS#] di primo giudizio negativo possa decorrere dalla comunicazione della prima valutazione.
Il ricorrente equivoca sulla ratio del secondo [#OMISSIS#] che non è offerto perché il ricercatore da stabilizzare possa prendere conoscenza della ragioni per cui non è stato ritenuto idoneo e correggere il tiro. Il ricercatore deve compiere la sua attività secondo quanto a lui richiesto [#OMISSIS#] specifico settore di impiego ed anche dopo il primo giudizio negativo deve svolgere il suo compito in base a ciò che ritiene più appropriato. Sarà alfine la Commissione che valuterà la bontà del suo operato ed esprimerà il suo giudizio.
Se si accedesse all’interpretazione del ricorrente, i tempi di effettuazione del secondo giudizio dipenderebbero dalla più o meno tempestiva comunicazione del primo giudizio negativo, mentre la legge intende che il periodo complessivamente da valutare sia predeterminato.
Il ricorso va respinto, ma possono compensarsi le spese di giudizio in considerazione che l’Università si è difesa esclusivamente con memoria degli uffici.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 luglio 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/07/2021