N. 09796/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00630/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] Mastellone, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Sarracino, [#OMISSIS#] Zeoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Avv. Romano in Roma, via Valadier 43;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
-del provvedimento della Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, nominata con Decreto Direttoriale n.2925 del 29.10.2018, contenente il giudizio collegiale negativo, espresso a maggioranza di 3 su 5, rispetto alla domanda di abilitazione scientifica per l’accesso al ruolo dei professori di seconda fascia per il settore concorsuale 07H1 “ ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA” di cui al Bando Decreto Direttoriale n.2175 del 2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
– nonché, in parte qua e per quanto di interesse, per l’annullamento dei singoli verbali della Commissione, specificatamente di quello collegiale finale da cui è scaturito il giudizio negativo di non abilitazione, nonchè di quelli contenenti i giudizi individuali negativi, oltre che di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente a quelli innanzi specificati, previa sospensione dell’esecutorietà degli stessi, atteso il grave danno consistente nell’impossibilità per il ricorrente di partecipare alle prossime selezioni per l’abilitazione scientifica a professore di II fascia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2021, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 conv. in legge n.176 del 2020, la dott.ssa [#OMISSIS#] Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha presentato la propria candidatura nella procedura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 07H1 “Anatomia e fisiologia veterinaria”.
All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto, a maggioranza di tre componenti su cinque, la non idoneità del ricorrente, il quale ha impugnato il giudizio collegiale espresso dalla Commissione, sostenendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I) “Violazione e/o errata e/o falsa applicazione della legge n.240/2010 art.16, dpr n.95/2016 artt.3 e 4, del decreto MIUR 855/2015 sulla rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali del decreto MIUR 589, tabella 1, dell’8.8.2018 sui valori soglia degli indicatori per i candidati all’abilitazione scientifica, del decreto MIUR n. 120 7.6.2016 artt.3, comma ii, lette b), 4,5,6 e 7, in rapporto all’art.2, comma IV lett c) e art. 5, comma 5, della lex specialis di cui al decreto direttoriale MIUR n.2175/2018 contraddittorieta’ ed illogicita’ manifesta. Carenza assoluta di motivazione. Motivazione apparente. Erroneità manifesta.”
Il giudizio della Commissione risulterebbe viziato in quanto privo di una “rigorosa” motivazione, nonostante il constatato superamento delle tre ‘mediane’ da parte del ricorrente. Inoltre il giudizio di non coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale sarebbe contraddittorio rispetto al già ritenuto superamento delle mediane di cui la coerenza con il settore concorsuale costituisce presupposto.
II) “Violazione e/o errata e/o falsa applicazione della legge n.240/2010 art..16, dpr n.95/2016 artt.3 e 4, decreto MIUR n.120 7.6.2016 artt.3, comma II, lette b), 4,5,6 e 7, artt.2, comma IV lett c) e 5, comma 5, della lex specialis di cui al decreto direttoriale MIUR n.2175/2018 carenza assoluta di motivazione. motivazione apparente. Erroneità manifesta. la somma dei giudizi individuali (almeno 3 su 5) certifica in realtà la sussistenza del requisito di congruità in sede di valutazione di qualità.”
Il giudizio finale nel ritenere che la maggior parte (ossia almeno 7 su 12) delle pubblicazioni non è coerente con il settore disciplinale non troverebbe riscontro alcuno nei giudizi individuali in cui i singoli commissari riferiscono il giudizio di non coerenza solo a tre pubblicazioni e in un caso a cinque, ma comunque mai alla maggioranza delle pubblicazioni, e pertanto non corrisponderebbe ad una valutazione espressa a maggioranza dalla Commissione.
III) “Violazione e/o errata e/o falsa applicazione della legge n.240/2010 art..16, dpr n.95/2016 artt.3 e 4, del decreto MIUR n.120 7.6.2016 artt.3, comma II, lette b), 4,5,6 e 7, degli artt.2, comma IV lett c) e 5, comma 5, della lex specialis del verbale del 19.11.2018. Sviamento di potere. Falsa causa e falso scopo. Motivazione illegittima. Irragionevolezza manifesta.”
Il giudizio negativo (e decisivo ai fini del raggiungimento della maggioranza) di uno dei Commissari, nel ritenere che il candidato “non abbia ancora una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, avrebbe utilizzato illegittimamente un criterio di valutazione (sulla rilevanza internazionale) previsto per il riconoscimento dell’abilitazione per la prima fascia e non per la seconda cui aspirava il ricorrente.
IV) “Violazione e/o errata e/o falsa applicazione della legge n.240/2010 art..16, dpr n.95/2016 artt.3 e 4, del decreto MIUR n.120 7.6.2016, artt.3, comma II, lette b), 4,5,6 e 7, degli artt.2, comma IV lett c) e 5, comma 5, della lex specialis di cui al decreto direttoriale MIUR n.2175/2018. Carenza assoluta di motivazione. motivazione apparente. Erroneità manifesta. Travisamento dei fatti.”
Il giudizio della Commissione sarebbe ad ogni modo immotivato nella parte in cui riferisce la valutazione di non congruità ad un gran numero di pubblicazioni, senza specificare quali e senza riportate le ragioni a fondamento di siffatta conclusione. Inoltre il giudizio fa riferimento ad un concetto di “non piena” congruità, non escludendo pertanto che le stesse pubblicazioni potessero ritenersi almeno sufficientemente congruenti tanto da consentire un giudizio positivo.
Produce al riguardo, parte ricorrente, pareri di esperti nel settore che attestano la congruenza con il SSD “Fisiologia veterinaria” delle proprie pubblicazioni. Sostiene, inoltre, che le tematiche afferenti la nutrizione degli animali costituiscono un fondamentale e codificato aspetto di studio intrinseco al macro-settore della Medicina veterinaria e argomento intersettoriale ai vari SSD in cui è articolato quest’ultimo.
V) “Violazione e/o errata e/o falsa applicazione della legge n.240/2010 art..16, dpr n.95/2016 artt.3 e 4, del decreto MIUR n.120 7.6.2016 artt.3, comma II, lette b), 4,5,6 e 7, degli artt.2, comma IV lett c) e 5, comma 5, della lex specialis di cui al decreto direttoriale MIUR n.2175/2018 della contraddittorieta’ manifesta – della carenza assoluta di motivazione rispetto al giudizio di limitata
rilevanza delle pubblicazioni.”
Il giudizio di limitata rilevanza delle pubblicazioni per il settore sarebbe formulato in assenza di qualsiasi motivazione in quanto riferito in maniera illogica e avulsa solo alla coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale.
VI) “Violazione e/o errata e/o falsa applicazione della legge n.240/2010 art..16, dpr n.95/2016 artt.3 e 4, del decreto MIUR n.120 7.6.2016 artt.3, comma ii, lette b), 4,5,6 e 7, degli artt.2, comma IV lett c) e 5, comma 5, della lex specialis di cui al decreto direttoriale miur n.2175/2018
travisamento dei fatti- erroneo presupposto- carente istruttoria- erronea motivazione.”
I singoli giudizi così come quello collegiale conterrebbero riferimenti ad elementi di fatto, falsamente rappresentati, e che sarebbero indicativi di uno scarso livello di puntualità ed accuratezza con cui i commissari hanno analizzato il percorso di ricerca del ricorrente.
VII) “Violazione e/o errata e/o falsa applicazione della legge n.240/2010 art..16, dpr n.95/2016 artt.3 e 4, del decreto MIUR n.120 7.6.2016 artt.3, comma II, lette b), 4,5,6 e 7, degli artt.2, comma IV lett c) e 5, comma 5, della lex specialis di cui al decreto direttoriale MIUR n.2175/2018
motivazione carente- omessa valutazione di ciascuno degli elementi di valutazione per la qualità del lavoro di ricerca.”
Il giudizio collegiale sarebbe privo di adeguata e rigorosa motivazione anche laddove fonda la valutazione negativa esclusivamente su due dei sei criteri previsti dall’art.4 del DM 120 del 2016, omettendo di considerare, in maniera contraddittoria, l’esito positivo cui giungerebbero i Commissari con riferimento agli altri criteri.
VIII) “Violazione e/o errata e/o falsa applicazione della legge n.240/2010 art..16, dpr n.95/2016 artt.3 e 4, del decreto MIUR n.120 7.6.2016 artt.3, comma II, lette b), 4,5,6 e 7, degli artt.2, comma IV lett c) e 5, comma 5, della lex specialis di cui al decreto direttoriale MIUR n.2175/2018
motivazione carente – illogicità manifesta- falsa causa e falso scopo.”
Il giudizio collegiale sarebbe viziato da palese illogicità laddove la Commissione sembra esprimere una valutazione di eterogeneità degli argomenti trattati nelle pubblicazioni partendo, senza alcuna ratio, dalla valutazione del ruolo svolto e del contributo apportato alle pubblicazioni dal ricorrente, piuttosto che dalle tematiche trattate.
1.2 L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, con mero atto di stile, depositando altresì una relazione del Ministero in cui si riferisce di controdeduzione della Commissione.
1.3 All’esito della camera di consiglio del 9 febbraio 2021 l’istanza cautelare è stata rigettata.
1.4 Con memoria del 3 giugno 2021 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
1.5 All’udienza del 6 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui di seguito.
2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.
Si tratta al riguardo di indicatori oggettivi, distinti dallo stesso legislatore a seconda che si tratti di settori bibliometrici o non bibliometrici, e rispetto ai quali la discrezionalità della commissione si esaurisce nella previa individuazione dei valori-soglia.
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La Commissione, laddove accerti che il candidato non supera positivamente la soglia dell’impatto della produzione scientifica (raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3) , può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016, di non procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e conseguentemente motivare il diniego di abilitazione unicamente con riferimento all’assenza del requisito di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica).
Per i candidati che, invece, superano positivamente tale valore e per i quali viene altresì valutato positivamente il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione e ricompresi tra i numeri 2 e 11 dell’allegato A, la Commissione procede con la valutazione delle pubblicazioni.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”
2.1 Nel caso di specie, il ricorrente è stato valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016: “La produzione scientifica del Dr. Mastellone, considerata ai fini del calcolo degli indicatori, gli consente di superare 3 valori soglia su 3 riferibili al SC 07/H1 (Indicatore 1: 26 vs 12; Indicatore 2: 371 vs 156; Indicatore 3: 10 vs 8)”.
Inoltre è risultato in possesso di almeno tre titoli (quattro su dieci per l’esattezza) tra quelli individuati e definiti dalla Commissione.
La Commissione ha poi espresso un giudizio sulle pubblicazioni scientifiche così articolato: “Le 12 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono tutte multi-autoriali. Il contributo individuale del Dr. Mastellone alle attività di ricerca, secondo la posizione del nome tra i coautori, risulta intermedio, con un ruolo di ricercatore principale in 5 lavori e in un caso dimostra una funzione di coordinamento. In 2 pubblicazioni viene indicato come “corresponding author”, che identifica comunque un ruolo particolare rispetto agli altri coautori in posizione inframezzata. Gli argomenti trattati, di conseguenza, sono piuttosto eterogenei.
Impatto della produzione scientifica
Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono e superano i valori soglia previsti dal D.M. 589/2018.
Pubblicazioni scientifiche ex art. 7 D.M. 120/2016
La Commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016, esprime il seguente giudizio: Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato ai sensi Art. 7 D.M. 120/2016 consistono in 12 articoli scientifici originali. Un gran numero di essi, tuttavia, A MAGGIORANZA, non è considerato congruo con i temi di ricerca propri del settore concorsuale e con quelli interdisciplinari ad esso pertinenti.
Sono considerate A MAGGIORANZA pienamente congruenti il SSD VET/02 le pubblicazioni n. 2 (socializzazione capra-uomo) e 7 (coniglio in allevamento) che riguardano temi di natura comportamentale e le pubblicazioni n. 11 e 12 che sono studi sul trasferimento passivo dell’immunità colostrale nel bufalo (n. 11) e nel capretto (n. 12). Le altre pubblicazioni A MAGGIORANZA sono considerate di scarsa rilevanza per il SC ed il SSD.
Il candidato presenta una attività pubblicistica, su riviste internazionali con peer review anonima censite dalle principali banche dati, con 10 pubblicazioni nella fascia alta (Q1 e Q2) di cui 9 (1- 5, 7, 8, 10, 12) su riviste posizionate in Q1 secondo la banca dati JCR, 1 in Q2 (6), mentre solo 2 in quella bassa, 1 in Q3 (11) e 1 in Q4 (9). Tuttavia A MAGGIORANZA la rilevanza di tali pubblicazioni per il settore concorsuale 07/H1, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico disciplinari in esso ricompresi, viene considerata molto limitata.
In linea con le osservazioni fin qui riportate si sottolinea che anche il superamento formale degli indicatori avviene grazie a pubblicazioni per la maggior parte considerate A MAGGIORANZA non coerenti con il settore concorsuale.
Pertanto, A MAGGIORANZA, il candidato non dimostra ancora di avere la piena maturità scientifica necessaria ad ottenere l’abilitazione al ruolo di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 07/H1.”
Il giudizio collegiale conclude per la non idoneità del ricorrente sostanzialmente perché vengono ritenute non coerenti, con il settore concorsuale e con le materie interdisciplinari, le pubblicazioni del ricorrente.
2.2 Al riguardo il Collegio nel ribadire quanto già ritenuto in altre occasioni (sentenza n. 1726 del 2019) sul carattere preclusivo che il criterio della coerenza assume ai fini del riconoscimento dell’abilitazione, non può tuttavia non rilevare come, nel caso di specie, il giudizio finale sul punto appaia del tutto immotivato e non supportato da quanto ritenuto dai singoli commissari nei giudizi individuali, tanto da minare la stessa collegialità della decisione finale.
2.3 Colgono pertanto nel segno, anche per la stretta connessione che ne consente una trattazione unitaria, il primo, sia pure in parte, il secondo ed il quinto motivo di ricorso.
Se, infatti, da un lato deve ritenersi che al mero superamento delle c.d. “mediane” non consegua automaticamente anche il riconoscimento della stessa coerenza della produzione scientifica del ricorrente rispetto al SSD, come in parte sostenuto dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, è tuttavia vero che la valutazione di non coerenza della produzione scientifica del candidato deve essere supportata da idonea motivazione. Inoltre sul punto il giudizio finale non trova riscontro nei giudizi individuali, in cui quattro commissari riferiscono il giudizio di non coerenza alle pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 7 del D.M. 120 del 2016 (limitandolo tuttavia a tre pubblicazioni su dodici e solo in un caso a cinque) e dove solo un commissario si sofferma a valutare la non coerenza anche di tutta la produzione scientifica.
2.4 Nel giudizio finale, infatti, la valutazione di non coerenza viene riferita sia ad una parte (la “gran parte”) delle 12 pubblicazioni presentate ai fini della valutazione ex art. 7 del D.M. 120 del 2016, sia alla “maggior parte” di tutte le pubblicazioni prodotte per il superamento delle c.d. mediane di cui al titolo n. 1 dell’allegato A del D.M., tanto da sottolineare il mero superamento formale degli indicatori.
Tuttavia una siffatta valutazione sulla non coerenza in generale di tutte le pubblicazioni, per quanto possa essere correttamente svolta dalla Commissione onde valutare se il superamento delle mediane, rispondente a criteri meramente oggettivi, sia altresì veritiero perchè effettuato avendo riguardo ad una produzione scientifica attinente al settore scientifico disciplinare cui il candidato aspira, nel caso di specie non trova riscontro, come s’è detto, nei singoli giudizi individuali.
Difatti nei giudizi dei professori Bacci e De Rensis si fa riferimento alla non coerenza solo di tre delle dodici pubblicazioni presentate ex art. 7 D.M. 120/2016 (le n. 3, 4 e 10).
Il prof. Merighi è il solo a distinguere le pubblicazioni complessivamente valutate ai fini del possesso del titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, le quali sarebbero in gran parte non congruenti con il settore concorsuale tanto da falsare l’esito positivo del giudizio sul possesso di siffatto titolo, mentre, con riferimento alle pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 7 del D.M.120 del 2016, lo stesso individua solo tre pubblicazioni come non coerenti.
La professoressa Modina ritiene, invece, come non coerenti cinque pubblicazioni (Le altre pubblicazioni non vengono giudicate coerenti con l’SSD in quanto affrontano problematiche prettamente nutrizionistiche in cani affetti da leishmaniosi (lavoro n 3), in bovine da latte (lavoro n 5), in bufale gravide (9) e in ratti ZDF (10). Viene esclusa infine dalla valutazione anche la pubblicazione n 4 che tramite studi in vitro e in vivo sul topo come modello animale propone approcci tecnologici per migliorare la qualità dei succhi di frutta, preservandone l’attività biologica.”).
Infine il prof. Naitana ritiene in generale la coerenza della produzione scientifica del candidato, senza distinguere tra titoli valutati ai fini del raggiungimento delle mediane di cui all’allegato A del D.M. 120/2016 e pubblicazioni utili ai fini della valutazione di cui all’art. 7 (“Il dr. Mastellone, ricercatore universitario in fisiologia veterinaria dal 02/03/2006 presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, presenta complessivamente 40 prodotti di ricerca che risultano coerenti con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, valutate di buona qualità atteso il carattere innovativo e l’originalità delle stesse.”).
2.5 La lettura dei singoli giudizi individuali mette, dunque, in luce la parzialità del giudizio finale, che con riferimento al superamento delle mediane di cui all’allegato A del D.M. 120 del 2016 (“In linea con le osservazioni fin qui riportate si sottolinea che anche il superamento formale degli indicatori avviene grazie a pubblicazioni per la maggior parte considerate A MAGGIORANZA non coerenti con il settore concorsuale”) in realtà riprende una valutazione di non coerenza effettuata unicamente da un componente della Commissione (prof. Merighi).
Ne consegue che il giudizio collegiale nella parte in cui conclude per il superamento solo formale degli indicatori in ragione della non coerenza della maggior parte delle pubblicazioni con il settore concorsuale appare gravemente viziato del requisito della collegialità, inteso come espressione della maggioranza dei giudizi individuali, non trovando affatto riscontro nella maggioranza dei singoli giudizi individuali l’affermata valutazione (“a maggioranza”) della non coerenza.
2.6 Parimenti il giudizio finale non trova riscontro effettivo nella maggioranza dei giudizi individuali laddove ritiene che un “gran numero” delle dodici pubblicazioni non sia congruo con le tematiche di ricerca del settore concorsuale e con quelli interdisciplinari. S’è visto infatti come solo tre pubblicazioni su dodici sono ritenute non coerenti da quattro Commissari, tra cui uno (la professoressa Bacci) si esprime comunque per il riconoscimento dell’abilitazione.
Ora, in assenza dell’indicazione da parte della Commissione di altri criteri di riferimento in termini qualitativi, l’espressione “gran parte” non può che essere misurata secondo un metro puramente quantitativo, dove 3 pubblicazioni non sembra corrispondere alla gran parte di 12.
2.7 A quest’ultimo riguardo colgono tuttavia nel segno anche le censure (quinto motivo di ricorso) con le quali il ricorrente lamenta l’illogicità e la mancanza di motivazione del giudizio finale sulla scarsa rilevanza delle pubblicazioni rimanenti, la quale sembrerebbe anch’essa fondata sulla ritenuta non coerenza con il settore disciplinare.
Nel giudizio finale difatti così si legge: “Sono considerate A MAGGIORANZA pienamente congruenti il SSD VET/02 le pubblicazioni n. 2 (socializzazione capra-uomo) e 7 (coniglio in allevamento) che riguardano temi di natura comportamentale e le pubblicazioni n. 11 e 12 che sono studi sul trasferimento passivo dell’immunità colostrale nel bufalo (n. 11) e nel capretto (n. 12). Le altre pubblicazioni A MAGGIORANZA sono considerate di scarsa rilevanza per il SC ed il SSD.”
In sintesi, volendo distinguere solo in termini numerici le pubblicazioni presentate ex art. 7 del DM 120/2016 sembrerebbe che su 12 pubblicazioni, la gran parte (in realtà 3, se si fa riferimento a quanto riportato nei giudizi individuali) non sono coerenti con il SSD, 4 sono pienamente coerenti (ma nulla è detto sulla loro qualità) e le altre 5 (presumibilmente ritenute coerenti) sono valutate di scarsa rilevanza, ma senza che alcuna motivazione sia data al riguardo dalla Commissione nel giudizio finale.
Emerge, dunque, come la Commissione nel valutare le pubblicazioni abbia fatto uso, in maniera promiscua e quasi sovrapponendoli, di due criteri di cui all’art. 4 del richiamato D.M. 120 del 2016, quello della “coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti” (lett.a) e quello della “rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi” (lett. f), che in realtà sono nettamente distinti e di cui il secondo presuppone che vi sia stato l’accertamento positivo del primo e non viceversa.
La valutazione della rilevanza di una pubblicazione per un settore disciplinare non può infatti che attenere ad un momento logicamente successivo rispetto alla previa valutazione della “coerenza” delle tematiche trattate con quel settore. La stessa collocazione sistematica all’interno della disposizione è indice di tale presupposizione, oltre che della netta distinzione tra i due criteri.
Inoltre il giudizio di “scarsa rilevanza” oltre che genericamente riferito alle “altre” pubblicazioni, senza che si comprenda se tra esse siano ricomprese anche quelle ritenute non coerenti, appare privo del supporto maggioritario richiesto e altresì privo di qualunque motivazione, non soccorrendo al riguardo neppure i giudizi individuali.
Difatti tra questi ultimi solo i giudizi del prof. Merighi e, in minima parte (con riferimento a due sole pubblicazioni), della professoressa Modina si soffermano su aspetti valutativi utili a mettere in evidenza la scarsa rilevanza di alcune pubblicazioni (qualità e alla validità scientifica, marginalità dei temi di ricerca, approccio metodologico semplice,..), mentre un terzo componente della commissione (prof. De Rensis), pur concludendo per il non riconoscimento dell’abilitazione, si sofferma, sia pure molto sinteticamente, su altri aspetti (ruolo del candidato nelle pubblicazioni), non potendosi pertanto ritenere con riferimento alla valutazione di “scarsa rilevanza” delle pubblicazioni in alcun modo né raggiunta la maggioranza, né tantomeno integrata la motivazione attesa anche l’insufficienza sul punto di quanto espresso dai singoli Commissari.
In conclusione devono ritenersi fondati, nei limiti di cui sopra, il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso.
2.8 Il carattere assorbente dei motivi esaminati, in ragione della stretta continenza anche sul piano sostanziale e della connessione logica rispetto alle ulteriori censure articolate negli altri motivi, esonera il Collegio dal soffermarsi su questi ultimi e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifi