TAR Lazio, Sez. III bis, 7 settembre 2021, n. 9551

Procedura per il riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale

Data Documento: 2021-09-07
Area: Giurisprudenza
Massima

La procedura per il riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale si compone di tre fasi, di cui il superamento della soglia dell’impatto della produzione scientifica costituisce solo la prima, e a cui fanno seguito la valutazione dei titoli e quella delle pubblicazioni, affidate a criteri che inevitabilmente presentano margini di discrezionalità, ma le cui conclusioni restano intangibili da parte dell’Autorità giudiziaria se non nei limiti richiamati della “inaccettabilità scientifica”.
Nessun oggettivo automatismo può conseguire dal superamento dei c.d. valori soglia, né in termini generali di valutazione della qualità elevata delle pubblicazioni (allegato B al DM n. 120 del 2016), né relativamente ad aspetti specifici come la qualità della produzione scientifica e la rilevanza delle pubblicazioni (criteri di cui all’art. 4 del ridetto DM).
Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, l’art. 3, D.M. n. 120 del 2016 non pretende una valutazione analitica – titolo per titolo, pubblicazione per pubblicazione – che sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella in controversia che richiedono l’esame di centinaia di candidati in un ristretto lasso di tempo.
Ciò significa che mentre è necessario che vi sia da parte dei Commissari un previo esame analitico delle singole pubblicazioni presentate (e degli altri titoli esibiti), nella formulazione del giudizio, che è “basato” su tale valutazione analitica, la Commissione può legittimamente esprimersi anche in termini sintetici e sommari.
Non si richiede invece ai Commissari di esprimere nel proprio giudizio e in quello finale una valutazione completa, opera per opera, di tutte le pubblicazioni presentate dai candidati essendo sufficiente che dal giudizio emerga che vi è stata una previa attività di analisi dell’intero profilo del candidato e che la valutazione contenga in maniera, anche concisa, il riferimento ai profili che sorreggono sul piano motivazionale l’esito del giudizio.

Contenuto sentenza

N. 09551/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08002/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8002 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] Amendola, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito 41;
contro
Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per L’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 13/A1, c/o Università Studi Tor Vergata non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) del giudizio di inidoneità al conseguimento dell’ASN a professore di seconda fascia espresso dalla suddetta Commissione nei confronti del Prof. [#OMISSIS#] Amendola, pubblicato sul sito Web del MIUR in data 14.07.2017,
b) nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello gravato e sopra indicato, ivi compreso ogni verbale, valutazione o attività riconducibile alla predetta Commissione con riferimento alla posizione del ricorrente;
oltre che
i) a valere erga omnes, dell’intera procedura di ASN relativamente al settore concorsuale 13/A1 – Economia Politica, per la condanna dell’Amministrazione alla riedizione dell’intera procedura idoneativa;
ii) ovvero, in via subordinata rispetto a quanto sub i), per la condanna dell’Amministrazione alla nomina in tempi strettissimi di una diversa Commissione che proceda quanto prima alla rivalutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e degli altri titoli del Prof. [#OMISSIS#] Amendola, consentendo al medesimo di conseguire l’ASN a Professore Associato (II fascia) del predetto settore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2021, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 conv. in legge n.176 del 2020, la dott.ssa [#OMISSIS#] Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore di seconda fascia nell’ambito della procedura di abilitazione
per il settore concorsuale 13/A1 “Economia Politica”.
All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità del ricorrente; il quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale espresso dalla Commissione, unitamente ai singoli giudizi individuali della Commissione giudicatrice, affidando il ricorso ad un unico articolato motivo: “Violazione di legge per omessa “valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni” del candidato. difetto assoluto e contraddittorietà di motivazione sia nei “giudizi” individuali che in quello collegiale. Manifesta e inspiegabile omessa considerazione di circostanze fattuali determinanti per la valutazione del prof. Amendola. Eccesso di potere, in tutte le sue figure sintomatiche, per illogicità e arbitrarietà dei “giudizi” espressi dalla commissione circa il candidato Amendola, e per carenza di istruttoria. disparità di trattamento.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di stile chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha insistito con memorie del 13 novembre 2020 e del 21 maggio 2021 per l’accoglimento del gravame, nonché presentato memoria di replica in data 28 maggio 2021, sia pure inammissibile in quanto depositata in assenza di previa memoria di controparte cui replicare.
All’udienza del 22 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca
”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A. Si tratta al riguardo di indicatori oggettivi, distinti dallo stesso legislatore a seconda che si tratti di settori bibliometrici o non bibliometrici, e rispetto ai quali la discrezionalità della commissione si esaurisce nella previa individuazione dei valori-soglia.
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La Commissione, laddove accerti che il candidato non supera positivamente la soglia dell’impatto della produzione scientifica (raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3) , può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016, di non procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e conseguentemente motivare il diniego di abilitazione unicamente con riferimento all’assenza del requisito di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica).
Per i candidati che invece superano positivamente tale valore e per i quali viene altresì valutato positivamente il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione e ricompresi tra i numeri 2 e 11 dell’allegato A, la Commissione procede con la valutazione delle pubblicazioni.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi
”. L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale , ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.
2.2 Nel caso di specie, il ricorrente è stato valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016 ed è risultato in possesso di cinque titoli tra quelli individuati e definiti dalla Commissione in base all’allegato A, dal n. 2 al n. 11.
Non sono state invece valutate positivamente ai fini della idoneità le pubblicazioni, con tre giudizi negativi, su cinque, dei componenti della Commissione.
Il ricorrente con un unico articolato sostiene che il superamento delle soglie previste dal D.M. n. 120 del 2016 (“indicatori di attività scientifica”) con 0 libri dotati di ISBN, 5 articoli su rivista scientifiche dotate di ISSN e contributi in volumi dotati di ISBN e 3 articoli pubblicati su riviste di fascia A, avrebbe dovuto comportare una valutazione positiva da parte della Commissione “circa l’importanza e l’impatto della sua produzione scientifica”, inoltre ripercorre l’ampiezza dell’esperienza didattica e di ricerca maturata, tanto al fine di lamentare, con un unico articolato motivo di ricorso, l’illegittimità del giudizio finale e di quelli individuali, i quali sarebbero stati pertanto formulati in assenza di una valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentati dal candidato.
In particolare, poi, i giudizi negativi dei commissari Professori [#OMISSIS#], Cesaratto e Gallegati sarebbero pressoché identici e tutti privi di motivazione, omettendo qualunque analisi delle pubblicazioni. Inoltre il giudizio dei Commissari si porrebbe in evidente contrasto con la documentazione allegata alla domanda del Prof. Amendola, in quanto riferiti essenzialmente ad aspetti (continuità temporale; rilievo editoriale; mole della produzione scientifica; riconoscibilità del contributo individuale nei lavori presentati) oggettivamente erronei.
Allega a tal fine un parere espresso dai Professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fitoussi e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con il quale verrebbero smentite le conclusioni cui perviene la Commissione, specie sul pregio degli studi del prof. Amendola e sulla loro collocazione editoriale.
Dalla collocazione editoriale su riviste di fascia A conseguirebbe la stessa qualità elevata delle pubblicazioni, richiedendosi diversamente una adeguata motivazione da parte della Commissione.
Conclude, a quest’ultimo riguardo, parte ricorrente che altri candidati con pubblicazioni su riviste di fascia A sarebbero stati, difatti, valutati positivamente; di qui anche una manifesta disparità di trattamento che il giudizio avrebbe effettuato nei suoi confronti.
2.3 Così sintetizzate le censure mosse dal ricorrente, in via preliminare deve rammentarsi che il giudizio di valore, rimesso all’apprezzamento della Commissione, è intangibile da parte del Giudice se non nei ristretti confini della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013).
Difatti, “sebbene sia stata oramai definitivamente accantonata l’opinione tradizionale che escludeva si potesse riconnettere alla sentenza del giudice amministrativo l’effetto di imporre una disciplina del rapporto tra amministrazione e cittadino “sostitutiva” della disciplina dettata dall’atto annullato, resta il fatto che non sempre il contenuto ordinatorio della sentenza di accoglimento consente una definizione della fattispecie sostanziale;
– ciò accade nell’ipotesi in discussione, in cui il fatto presupposto del potere di accertamento della Commissione 
‒ la sussistenza della piena maturità scientifica degli aspiranti professori ‒ viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di “fatto storico” (accertabile in via diretta dal giudice), bensì di fatto “mediato” e “valutato” dalla pubblica amministrazione.
– in questi casi, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto;
– l’intangibilità del nucleo “intimo” della decisione discrezionale consegue alla stessa mancanza di un parametro giuridico di valutazione, essendosi al cospetto di attività, sì giuridicamente rilevante, ma non disciplinata da norme di diritto oggettivo (in tal senso, va letto l’art. 31, comma 3, c.p.a.);
– è ben possibile per l’interessato 
‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare il contenuto della decisione pubblica, ma in tal caso deve accollarsi l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente del tutto inaccettabile;
– fino a quando invece si fronteggiano soltanto “opinioni” divergenti, il giudice, per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione “individuale” dell’interessato…
” (Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 195).
Inoltre nessun oggettivo automatismo può conseguire, come pure talvolta sembra affermare parte ricorrente, dal superamento dei c.d. valori soglia, né in termini generali di valutazione della qualità elevata delle pubblicazioni (allegato B al DM n. 120 del 2016), né relativamente ad aspetti specifici come la qualità della produzione scientifica e la rilevanza delle pubblicazioni (criteri di cui all’art. 4 del ridetto DM).
La procedura per il riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in base alla normativa sopra richiamata, si compone di tre fasi, di cui il superamento della soglia dell’impatto della produzione scientifica costituisce solo la prima fase, e a cui fanno seguito la valutazione dei titoli e quella delle pubblicazioni, affidate a criteri che, s’è visto, inevitabilmente presentano margini di discrezionalità, ma le cui conclusioni restano intangibili da parte dell’Autorità giudiziaria se non nei limiti richiamati della “inaccettabilità scientifica”.
2.4 Posti questi principi, il giudizio reso dalla Commissione, nel caso di specie, non risulta affetto dalle censure dedotte, né può essere ritenuto privo di una sostanziale motivazione, come in estrema sintesi sostiene parte ricorrente.
Deve peraltro precisarsi che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza l’art. 3, D.M. n. 120 del 2016 non pretende una valutazione analitica – titolo per titolo, pubblicazione per pubblicazione – che sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella in controversia che richiedono l’esame di centinaia di candidati in un ristretto lasso di tempo. La disposizione citata, in realtà, si limita a prevedere che “La Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
Ciò significa che mentre è necessario che vi sia da parte dei Commissari un previo esame analitico delle singole pubblicazioni presentate (e degli altri titoli esibiti), nella formulazione del giudizio, che è “basato” su tale valutazione analitica, la Commissione può legittimamente esprimersi anche in termini sintetici e sommari.
In altre parole, non è il grado più o meno elevato di sinteticità utilizzato dalla Commissione nella redazione del giudizio collegiale a determinare l’illegittimità della determinazione per difetto di motivazione, quanto piuttosto l’impossibilità che tale illustrazione della volontà dell’organo collegiale non renda conoscibili le ragioni che ne costituiscono il sostrato, non potendosi desumere, neppure dai giudizi resi dai singoli commissari, le ragioni per cui la stessa è addivenuta ad una valutazione di segno negativo.
Ciò posto, non si richiede ai Commissari di esprimere nel proprio giudizio e in quello finale una valutazione completa, opera per opera, di tutte le pubblicazioni presentate dai candidati essendo sufficiente che dal giudizio emerga che vi è stata una previa attività di analisi dell’intero profilo del candidato e che la valutazione contenga in maniera, anche concisa, il riferimento ai profili che sorreggono sul piano motivazionale l’esito del giudizio.
In particolare, nel caso di specie, la Commissione ha valutato negativamente le pubblicazioni del ricorrente, ritenendo pertanto che non avesse raggiunto la maturità scientifica.Al riguardo il giudizio collegiale così riporta: “Il candidato presenta 10 pubblicazioni ai fini dell’Art. 7 D.M. 120/2016.
Si è occupato di vari argomenti applicati di economia dello sviluppo economico e economia monetaria con un approccio abbastanza coerente con quello del settore concorsuale 13/A1. La continuità temporale è molto limitata.
L’apporto individuale non è sempre facilmente riconoscibile.
Tenuto conto degli interessi di ricerca del candidato, di approccio metodologico, originalità, coerenza col settore concorsuale 13/A1 e diffusione all’interno della comunità scientifica internazionale e nazionale di riferimento, il giudizio sulle pubblicazioni presentate è che siano di livello insufficiente, in particolare per quanto riguarda il profilo scientifico, l’originalità, la numerosità e, almeno in parte, la riconoscibilità.
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato la Commissione a maggioranza (3 Commissari su 5) conclude che, pur costatando relativamente agli indicatori sull’impatto della produzione il raggiungimento di 3 valori soglia su 3 e il possesso di almeno 3 titoli, il candidato non presenta complessivamente pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.
Conseguentemente si ritiene che il candidato non possieda la maturità scientifica richiesta per le
funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13/A1.

Il giudizio collegiale per quanto effettivamente sintetico, appare tuttavia pluri-motivato nel richiamare i criteri di cui all’art. 4 del DM n. 120 del 2016 e rappresenta una adeguata e convergente sintesi dei giudizi individuali e non solo di quelli negativi, ma altresì dei giudizi che concludono per il riconoscimento dell’abilitazione.
Difatti su quest’ultimo aspetto deve rilevarsi che sia il giudizio del prof. Devincienti che quello del prof. Musella evidenziano profili negativi che non sembrerebbero idonei a consentire il rispetto dei criteri di cui alla normativa in materia di valutazione delle pubblicazioni, pur pervenendo, quasi in maniera contraddittoria, ad una conclusione positiva sia pure in termini di mera “sufficienza”, così esprimendosi:
Prof. Devicienti: “Le 10 pubblicazioni presentate riguardano prevalentemente l’economia monetaria e temi applicati di economia dello sviluppo economico. Tenuto conto del rigore dell’approccio metodologico, della originalità, della valutazione riguardante la qualità e diffusione all’interno della comunità scientifica soprattutto internazionale di riferimento, il giudizio sulle pubblicazioni è di sufficienza. Tra quelle presentate, non si segnalano pubblicazioni apparse nelle principali riviste di tipo generalista o nelle riviste generalmente considerate “top di field” nel consolidato panorama internazionale della ricerca relativo al settore concorsuale 13/A1. I lavori sulla misurazione e sull’evoluzione secolare della povertà evidenziano tuttavia spunti di apprezzabile originalità metodologica, anche con riferimento alla produzione di innovative serie storiche e di analisi dei dati. Tematiche affrontate, rigore dei metodi di indagine e principali collocazioni editoriali sono generalmente coerenti con quelle del settore concorsuale 13/A1. La continuità temporale è appena sufficiente, così come desumibile da una produzione complessiva che risulta ancora relativamente contenuta. Tuttavia, anche questo aspetto è da valutare alla luce dell’onerosa raccolta di dati storici di non agevole reperibilità e analisi. L’apporto individuale è sufficientemente riconoscibile. Complessivamente, il mio giudizio sulle pubblicazioni presentate è che esse siano comunque sufficienti per consentire di collocare il candidato in una posizione di riconoscimento nel panorama almeno nazionale della ricerca e valutare come sufficientemente raggiunta la sua maturità scientifica in relazione alla seconda fascia. Esprimo pertanto il mio voto favorevole per l’attribuzione al/la candidato/a dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di seconda fascia.
Prof. Musella: “Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: il candidato presenta 10 pubblicazioni (2 delle quali a firma singola) ai fini dell’Art. 7 D.M. 120/2016. Il candidato si è occupato di temi vari di economia dello sviluppo con approcci diversificati. Il suo lavoro è, quindi, abbastanza coerente con il settore concorsuale 13/A1. Non è sempre individuabile il contributo individuale dei lavori, e in particolare nei lavori 1, 2, 3. La continuità temporale è appena sufficiente. Sono, tuttavia, particolarmente apprezzabili i lavori sulla povertà e sviluppo umano dove si vedono spunti di originalità che, dati gli altri elementi del curriculum, possono essere più facilmente attribuiti al candidato. Nel complesso, tenuto conto di tutti gli elementi citati, valuto come sufficientemente raggiunta la maturità scientifica del candidato e voto in modo favorevole all’attribuzione allo stesso della abilitazione a professore di seconda fascia in economia politica.
In quest’ultimo giudizio il Commissario sembra solo desumere dagli altri elementi del curriculum che gli “spunti di originalità” di lavori, evidentemente in collaborazione, sulla povertà e sviluppo umano siano attribuibili al candidato, così come il prof. Devincienti ritiene di valutare positivamente la “relativamente contenuta” produzione complessiva alla luce dell’onerosa raccolta di dati storici.
Si tratta di aspetti particolarmente rilevanti (apporto individuale, originalità, quantità e qualità delle pubblicazioni e continuità della produzione scientifica) in cui la valutazione in termini negativi è superata dai due Commissari in virtù di considerazioni molto soggettive e in ordine alle quali deve ritenersi che l’obbligo di motivazione sia già adeguatamente adempiuto attraverso una implicita non condivisione da parte degli altri Commissari.
Inammissibile è poi la censura nella parte in cui sostanzialmente il ricorrente, anche attraverso la produzione di pareri di Professori emeriti, pretende di sostituire la valutazione effettuata dalla Commissione su aspetti quali la continuità temporale; il rilievo editoriale; la mole della produzione scientifica e la riconoscibilità del contributo individuale nei lavori presentati; aspetti, sui quali peraltro anche i giudizi positivi, s’è visto, sono formulati in termini di appena sufficienza, emergendo il profilo di un candidato che non appare nettamente (ed oggettivamente, come pure sostiene parte ricorrente) collocabile nell’ambito dei criteri per il riconoscimento della maturità scientifica.
Infine i dedotti profili di disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, a latere la loro genericità, non sono in grado di inficiare la legittimità degli atti impugnati, attese la natura non comparativa della procedura e la complessità di giudizi che investono molteplici e, inevitabilmente, differenti aspetti della maturità professionale di ciascun candidato e che pertanto, in assenza di una oggettiva equiparazione dei fatti valutati, non consentono il raffronto tra singoli profili estrapolati dal contesto più ampio dei giudizi formulati dalla Commissione.
Al riguardo le considerazioni effettuate con riferimento alla collocazione in fascia A delle pubblicazioni, dalla quale sarebbe derivata per altri candidati, ma non per il ricorrente, la valutazione positiva in ordine alla qualità elevata delle stesse, appare non solo una mera tautologica affermazione, ma soprattutto appare contraddetta dalla disciplina normativa che ne definisce in maniera molto più complessa e articolata il contenuto (“Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”, allegato B al DM n. 120 del 2016).
3. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Ministero resistente delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
Emiliano [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Piemonte, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] Piemonte
IL PRESIDENTE [#OMISSIS#] Sapone
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 07/09/2021