N. 10514/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10232/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10232 del 2015, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, [#OMISSIS#] Zama, 37;
contro
Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico indetto per l’ammissione al tirocinio formativo attivo, ii ciclo, classe a051 (materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) per l’a.a. 2014/2015 – ricorso in riassunzione tar campania napoli n.r.g. 2013/2015
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti hanno presentato la loro candidatura per l’immissione al Tirocinio Formativo attivo (TFA) per i posti in “materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale” presso l’Università degli studi di Napoli, [#OMISSIS#] II, indetto con D.R. n. 14.11.2014 per l’anno accademico 2015.
All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità delle ricorrenti, escludendole dalle prove orali; le quali, contestandone l’illegittimità, hanno impugnato il giudizio finale, affidando il ricorso ai seguenti motivi di doglianza: I. “Violazione di legge – Violazione dell’art. 2, co. 416 L. 24.12.07 n. 244 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 D.P.R. 9.5.1994 n. 487 – Illegittimità in via autonoma ed in via derivata – Eccesso di potere per omessa ponderazione – Straripamento – Difetto di motivazione – Carenza dei presupposti ed altri aspetti. II “Violazione di legge – Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 e dei connessi principi in materia di trasparenza dell’azione amministrativa”.
1.2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di stile chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3. All’udienza del 24 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
3. Le ricorrenti hanno agito per contestare la soglia minima, individuata nel D.M. 249/10, pari ad una votazione [#OMISSIS#] o uguale a 21/30 affinché il candidato possa essere ammesso alla prova orale, asserendo che tale requisito costituisca una violazione dell’art. 2 Co. 416 della L. n. 244 del 24.12.2007.
La censura è infondata dal momento in cui la disposizione normativa, appena citata, delega il Ministro della Pubblica istruzione ed il Ministro dell’università e della ricerca ad adottare un provvedimento di riforma della formazione iniziale e per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari con cadenza biennale, al fine di assumere il personale docente sulla base del numero dei posti vacanti, senza stabilire preventivamente specifiche modalità di ammissione o di valutazione delle prove scritte dei candidati ma con l’indicazione di assumere il personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati , eliminando le cause che determinano la formazione del precariato.
Inoltre, non emerge alcuna contraddittorietà rinvenibile [#OMISSIS#] determinazione, risalente al D.M. del Ministero dell’Istruzione n. 249/10, di stabilire l’accesso per le prove orali la soglia di 21/30, pedissequamente mutuata dall’art. 7, comma 1 del d.p.r. n. 487/1994, che generalizza il principio invalso in forza del quale nelle procedure concorsuali per l’accesso all’impiego pubblico la soglia di idoneità per l’ammissione alla prova orale deve essere superiore alla semplice sufficienza.
Per di più, nell’ambito di un concorso pubblico, come nel [#OMISSIS#] di specie, la Commissione d’esame gode di ampia discrezionalità [#OMISSIS#] scelta dei criteri valutativi della prova; pertanto, il [#OMISSIS#] può sindacarne la legittimità solo nel [#OMISSIS#] in cui sia fornita la prova di concreti elementi dai quali possa desumersi il carattere illogico della scelta.
4. Con il secondo motivo di doglianza le parti ricorrenti si lamentano dell’assenza di elementi utili ad individuare l’iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le loro prove scritte al di sotto della sufficienza.
Ebbene, secondo il granitico orientamento del Consiglio di Stato, già solo il punteggio numerico costituisce espressione analitica ma eloquente della valutazione tecnica compiuta dalla commissione che contiene in sé la propria motivazione. Il semplice valore numerico attribuito all’elaborato di un candidato nell’ambito delle operazioni di valutazione delle prove scritte effettuate da una commissione concorsuale è ritenuto di per sé sufficiente a soddisfare l’esigenza di trasparenza, imparzialità e non contraddittorietà del giudizio tecnico finale quando, come nel [#OMISSIS#] di specie, il punteggio è stato determinato sulla base di criteri rigidamente predeterminati, facendo ricorso ad apposite griglie di valutazione, non necessitando quindi dell’apposizione di ulteriori elementi quali note a margine o segni specifici che consentano di individuare i [#OMISSIS#] delle prove valutati negativamente ( Cons. Stato n. 4367/2021).
5. Con l’[#OMISSIS#] censura le ricorrenti contestano l’esiguità del tempo impiegato dalla commissione nel correggere gli elaborati.
La censura è infondata.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Con. Stato, Sez. VI, 8 gennaio 2019, n. 178; Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2006, n.3924 non può formare materia di censura l’asserita eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla Commissione esaminatrice per correggere tutti gli elaborati, non essendo sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione alla valutazione delle prove d’esame di candidati, mancando una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, non essendo inoltre possibile, di [#OMISSIS#], stabilire quali concorrenti abbiano fruito di [#OMISSIS#] o minore considerazione, e se quindi il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
In ragione dell’andamento del giudizio le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 24 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/10/2021