Le università non possono legittimamente negare l’accesso agli atti ai genitori degli studenti opponendo il diritto alla riservatezza degli interessati, qualora la necessità che sostiene la richiesta di ostensione non è legata a ragioni di generale controllo, ma funzionalizzata alla tutela di interessi e diritti in sede giudiziaria, al fine della revisione eventuale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento avanti al giudice naturale.
L’utilizzo processuale che il ricorrente intenderà fare degli atti richiesti in ostensione esclude ogni sindacato dell’Amministrazione sulla fondatezza e pertinenza delle azioni che lo stesso ricorrente intende intraprendere, non essendo consentito alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe propone sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso.
Deve ritenersi legittimato all’accesso il ricorrente, in quanto titolare di una posizione giuridicamente rilevante e di interesse attuale, in virtù della sua posizione di padre che corrisponde un assegno di mantenimento
TAR Lazio, sez. III, 5 novembre 2021, n. 11413
Accesso agli atti dei genitori degli studenti per fini processuali.
N. 11413/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07434/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7434 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Virginia [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Bene, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Visconti, 55;
contro
Università Europea di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
nei confronti
per l’annullamento
– del provvedimento comunicato a mezzo p.e.c. in data -OMISSIS-, con cui l’Università Europea di Roma ha negato al Sig. -OMISSIS- di prendere visione ed estrarre copia della documentazione
indicata nell’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata in data -OMISSIS-tutta relativa alla controinteressata, Sig.ra -OMISSIS-, “in quanto, secondo quanto previsto dall’a[r]t. 24 co. 2 L.241/90 e dall’art. 10 del Regolamento interno per l’esercizio del diritto di accesso (allegato alla presente), i documenti relativi al curriculum vitae et studiorum e alla vita privata di studenti, dottorandi, specializzandi, borsisti, assegnisti, allievi di corsi di formazione professionale, o altri soggetti che svolgono comunque attività di studio o di ricerca presso l’Ateneo, sono sottratti all’accesso per motivi di riservatezza”;
– del “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso a dati, informazioni e documenti amministrativi detenuti dall’Università Europea di Roma”, comunicato al ricorrente lo stesso -OMISSIS-, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’UER n.-OMISSIS-, ed emanato con Decreto Rettorale n. -OMISSIS-, nella parte in cui statuisce che “sono sottratti all’accesso” “i documenti relativi al curriculum vitae et studiorum e alla vita privata di studenti, dottorandi, specializzandi, borsisti, assegnisti, allievi di corsi di formazione professionale, o altri soggetti che svolgono comunque attività di studio o di ricerca presso…” (cfr., articolo 10, comma 1, lett. e);
– in parte qua, della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’UER n.-OMISSIS-, e del Decreto Rettorale della stessa Università n. -OMISSIS-, con cui, rispettivamente, è stato approvato ed emanato il regolamento de quo;
nonché per l’accertamento
del diritto del medesimo Sig. -OMISSIS- a prendere visione ed estrarre copia della documentazione amministrativa indicata nella suddetta istanza del -OMISSIS-;
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
– del provvedimento Prot. n. -OMISSIS-a mezzo p.e.c. in pari data, con cui l’Università Europea di Roma-UER Gli ha opposto “un nuovo diniego all’accesso alla documentazione relativa alla iscrizione, allo stato dei relativi studi ed esami della sig.na -OMISSIS-”;
– della nota prot. n.-OMISSIS-, mai conosciuta e/o comunicata al ricorrente, con cui l’Università resistente ha “provveduto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso a dati informazioni e documenti amministrativi detenuti dall’Università Europea di Roma, a trasmettere alla sig.na -OMISSIS-, controinteressata, comunicazione della richiesta di accesso agli atti proposta” dal medesimo ricorrente, per consentirle di “presentare opposizione all’accesso”;
– della comunicazione acquisita dalla suddetta Università in data -OMISSIS-, conosciuta nei contenuti in data -OMISSIS-, con cui la Sig.ra -OMISSIS- si è opposta all’esercizio del diritto di accesso del ricorrente, giacché espressamente richiamata come motivazione nel provvedimento de quo;
nonché per l’accertamento
del diritto del medesimo Sig. -OMISSIS- a prendere visione ed estrarre copia della documentazione amministrativa indicata nell’istanza del -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università Europea di Roma, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 3 novembre 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che,
– ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. nel [#OMISSIS#] sull’”accesso” ai documenti amministrativi, il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
– con rituale ricorso a questo Tribunale ai sensi dell’art. 116 cit., il sig. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento del provvedimento in epigrafe con il quale – per le ragioni pure in epigrafe riportate – l’Università Europea di Roma (“UER”) aveva opposto diniego alla sua istanza di ostensione, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/90, di “…qualsivoglia documento, comunque denominato, detenuto e/o formato da codesto Ateneo, contenente informazioni sullo stato di iscrizione della Sig.na -OMISSIS- alla Facoltà di Economia o a qualsiasi altra Facoltà per gli anni accademici 2019- 2020 e 2020-2021; qualsivoglia documento, comunque denominato, detenuto e/o formato da codesto Ateneo, contenente i dati relativi alla carriera universitaria della Sig.na -OMISSIS-”;
– il ricorrente, genitore della sig.na -OMISSIS-, esponeva di aver basato la sua richiesta sul fatto di essere padre di due figlie, tra cui -OMISSIS-, entrambe nate dal matrimonio poi sciolto in data – OMISSIS-con sentenza del Tribunale di Roma con corresponsione del relativo assegno di mantenimento per le due figlie;
– il ricorrente precisava – ai fini del suo interesse – di aver tentato di partecipare alla vita educativa e formativa della figlia -OMISSIS-, che però aveva sempre omesso di informarlo sia delle sue scelte di vita, sia e soprattutto dell’andamento degli studi universitari intrapresi dopo la maggiore età, e di volere valutare la proporzionalità dell’assegno versato anche a tale scopo;
– in relazione al diniego impugnato, il ricorrente, quindi, in sintesi, lamentava con un primo motivo: “1) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 30 e 97, della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 147, 148, 315 bis e 337 septies c.c.. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i.. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 10, del “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso a dati, informazioni e documenti amministrativi detenuti dall’Università Europea di Roma”. Eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia e contraddittorietà manifeste, assenza e/o difetto di istruttoria, nonché apoditticità della motivazione”, in quanto esso contrastava con la piena ed effettiva tutela delle situazioni giuridiche soggettive delle quali il medesimo ricorrente era titolare, al fine di comprendere l’adeguatezza degli emolumenti corrisposti alla figlia rispetto all’andamento degli studi in corso, ovvero per eventualmente domandare al Tribunale la modificazione degli accordi economici, secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione che era richiamata; era invocata, pertanto, l’applicazione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/90 che consente ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, secondo l’applicazione [#OMISSIS#] del giudice amministrativo, che era riportata;
– con un secondo motivo, lamentava le medesime censure, sotto un diverso profilo riguardante la mancata considerazione, da parte dell’UER, dell’articolo 10, comma 1, lett. e), del “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso a dati, informazioni e documenti amministrativi detenuti dall’Università Europea di Roma”, che prevede, sì, l’esclusione dall’accesso documentale di documenti relativi al “curriculum vitae et studiorum” e alla vita privata di studenti, dottorandi, specializzandi, borsisti, assegnisti, allievi di corsi di formazione professionale, o altri soggetti che svolgono comunque attività di studio o di ricerca presso l’Ateneo, ma “…fermo restando il diritto di accedere ai documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente”;
– con un terzo, subordinato, motivo il ricorrente lamentava anche “Illegittimità dell’articolo 10, del “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso a dati, informazioni e documenti amministrativi detenuti dall’Università Europea di Roma”, per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 24, della Costituzione, nonché dell’articolo 24, della Legge 7 agosto 1990, n.241. Eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia, arbitrarietà e contraddittorietà manifeste, assenza e/o difetto di istruttoria. Invalidità derivata del provvedimento di diniego del -OMISSIS-”, legando tali censure alla denegata ipotesi in cui la suddetta disposizione di cui all’art. 10 cit. dovesse essere interpretata in maniera conforme a quanto operato dall’Università resistente sul divieto assoluto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti in questione “in ogni caso”;
– si costituiva in giudizio l’UER, affermando di aver trasmesso l’istanza all’interessata, la quale aveva formalizzato opposizione, contestando le modalità di corresponsione del contributo allo studio da parte del padre e ritenendo così di avere operato un corretto bilanciamento tra diritto all’accesso e diritto alla riservatezza;
– nella more, l’Università comunque comunicava al ricorrente un nuovo diniego di accesso alla documentazione richiesta sulla base dell’opposizione dell’interessata;
– con rituale atto di “motivi aggiunti”, il sig. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento – con correlato accertamento del suo diritto all’ostensione – anche di tale ulteriore diniego, ribadendo il suo interesse al ricorso e la fondatezza della sua domanda, contestando la posizione assunta dalla controinteressata in ordine alle corresponsione delle spese di istruzione e rilevando che l’eventuale mancato pagamento delle spese della università privata non fa venir meno in alcun modo il suo interesse ad agire, rilevando l’effettiva frequentazione della istituzione universitaria ai fini non solo delle spese straordinarie ma anche dello stesso obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento, secondo ulteriore giurisprudenza che era riportata;
– il ricorrente, nella sostanza, riportava i precedenti motivi di ricorso, aggiungendone uno ulteriore sull’inammissibile motivazione postuma del provvedimento amministrativo originario impugnato con il ricorso introduttivo;
– in prossimità della camera di consiglio l’UER depositava una seconda memoria, in cui insisteva sulle sue tesi, orientate a porre in evidenza di avere dato luogo a un corretto bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e di tutela della situazione giuridica soggettiva del ricorrente e le esigenze di riservatezza manifestate dalla controinteressata;
– il ricorrente, dal canto suo, depositava una memoria “di replica”, ribadendo le sue tesi, e, alla camera di consiglio del 3 novembre 2021, dopo discussione orale, la causa era trattenuta in decisione;
DIRITTO
Considerato che:
– il gravame si palesa fondato nei sensi che si vanno a precisare;
– le ragioni poste dall’UER a sostegno dei due dinieghi – riservatezza e opposizione dell’interessata, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento e dell’art. 24, comma 2, l. n. 241/90 – che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, prevarrebbero, non possono trovare condivisione in relazione al caso di specie;
– come rilevato e dimostrato dal ricorrente, la necessità che lo ha spinto alla richiesta di ostensione non era legata a ragioni generali di controllo ma erano funzionalizzate alla tutela dei suoi interessi e diritti in sede giudiziaria, al fine della revisione eventuale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento avanti al giudice naturale;
– in questa sede non può trovare ingresso l’esame delle contrapposte ragioni addotte nel merito della questione da parte ricorrente e dalla controinteressata nella nota richiamata dall’UER ma deve delibarsi solo il fondamento dell’azione proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/90 e 116 c.p.a.;
– l’utilizzo processuale che il ricorrente intenderà fare degli atti richiesti in ostensione esclude ogni sindacato dell’Amministrazione sulla fondatezza e pertinenza delle azioni che lo stesso ricorrente intende intraprendere, non essendo consentito alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe propone sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso (per tutte: TAR Lazio, Lt, 21.5.21, n. 355 e TAR Campania, Sa, Sez. II, 10.1.20, n. 36);
– nel caso di specie il sig. -OMISSIS- deve ritenersi legittimato all’accesso, in quanto titolare di una posizione giuridicamente rilevante e di interesse attuale, in virtù della sua posizione di padre che corrisponde un assegno di mantenimento;
– le stesse norme del Regolamento, pur impugnato, ammettono la prevalenza del diritto alla riservatezza sui documenti che attestano l’”iter” degli studi ma ciò può valere solo nel caso in cui l’ostensione sia richiesta da terzi che non possono dimostrare che la relativa conoscenza è necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente stesso, come d’altronde riconosciuto dallo stesso art. 10, comma 1, lett. e), del Regolamento in questione;
– la tesi dell’Ateneo, secondo la quale tutti i dati richiesti sono inerenti alla sfera personale e di riservatezza della studentessa e non possono essere rilasciati senza il suo consenso, non tiene in debito conto il rapporto padre-figlia che emerge nel caso di specie ed è intercorrente tra il sig. -OMISSIS- e la controinteressata, dato che il padre ha nei confronti dei figli, sia pure maggiorenni, non solo dei doveri, comprensivi anche dell’obbligo di contribuire alle spese per gli studi superiori universitari, ma anche dei diritti, ivi compreso quello di conoscere gli elementi salienti della loro “vita universitaria”, anche ai sensi dell’art. 30 Cost., che – appunto – sancisce il “diritto-dovere” dei genitori di istruire ed educare i figli (TAR Puglia, Ba, Sez. II, n. 872/2012);
– nella presente fattispecie, tale principio è rafforzato dalla prospettazione di un interesse attuale e personale del richiedente a tutelare in sede giudiziaria la propria sfera giuridica, posizione questa prevalente sull’invocato diritto alla riservatezza;
– il gravame deve dunque essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti di diniego impugnati e accertamento del diritto del ricorrente di estrarre copia della documentazione richiesta, che può individuarsi in certificazione comprovante gli anni di iscrizione a corso universitario della sig.ra -OMISSIS- presso l’UER, la permanenza attuale di tale iscrizione e gli esami finora sostenuti, con indicazione sia della data di svolgimento sia della relativa votazione riportata;
– le spese seguono la soccombenza dell’Ateneo e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
li accoglie e, per l’effetto:
a) annulla i provvedimenti di diniego impugnati;
b) ordina all’Università Europea di Roma di consentire al ricorrente l’accesso alla documentazione amministrativa richiesta, individuata in motivazione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura di parte, ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa.
Condanna la medesima Università a corrispondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la controinteressata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL PRESIDENTE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/11/2021