Il docente, nel formulare il giudizio tecnico sulla preparazione dell’alunno, non applica scienze esatte che conducono a un risultato certo e univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. Ne consegue che, per censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale del docente, non è sufficiente dare rilievo a una valutazione differente e positiva, caratterizzata anch’essa dai medesimi margini di opinabilità.
Ciò vale anche rispetto alla prova degli addebiti mossi al comportamento dei docenti, nell’ambito dell’irrogazione della sanzione della censura per reiterate violazioni del dovere di correttezza.
Nel caso di specie, al docente era contestato di aver rinviato indebitamente ad altra sessione di laurea una studentessa candidata, ritenuta poi successivamente idonea dal relatore nominato in sostituzione, che aveva invece valutato la stessa tesi meritevole di essere portata in discussione.
TAR Lazio, sez. III, 21 ottobre 2021, n. 10830
N. 10830/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05841/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5841 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Cristiano [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Bitetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Mordini 14;
contro
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], -OMISSIS- [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Salvatore Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– del Decreto n.-OMISSIS-, con il quale il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “La Sapienza” ha irrogato “nei confronti della -OMISSIS–OMISSIS- la sanzione della censura”, ai sensi del “Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori”, approvato con Decreto rettoriale n.-OMISSIS-;
– di ogni altro atto, cognito o incognito, comunque connesso quello impugnato in via principale riferimento, per quanto occorrer possa, al “Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori”, approvato con Decreto rettoriale n.-OMISSIS-; al Decreto rettoriale n.-OMISSIS-, avente ad oggetto “Declaratoria delle condotte attive e/o omissive passibili di rilievo disciplinare, allegata al Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori”; agli altri atti regolamentari applicati dall’Amministrazione resistente, nel procedimento amministrativo esitato con l’adozione dell’impugnato provvedimento ed al verbale n.-OMISSIS-, della Giunta di Facoltà di -OMISSIS-della suddetta Università “La Sapienza”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza del giorno 28 aprile 2021 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione la ricorrente, professore associato di -OMISSIS- presso il Dipartimento di -OMISSIS-” dell’Università “La Sapienza” di Roma, ha impugnato il Decreto n.- OMISSIS-, e gli atti ad esso connessi, con il quale il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “La Sapienza” le ha irrogato “la sanzione della censura” – ai sensi del “Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori”, approvato con Decreto rettorale n.-OMISSIS- – sul presupposto che la stessa -OMISSIS-“ha deciso di rinviare di una sessione la laurea della candidata -OMISSIS-, con un giudizio radicalmente negativo del suo elaborato, non corrispondente alla valutazione data da lei stessa sulla prima parte della tesi e che
precludeva ogni possibile impegno per rivedere e migliorare, nei tempi previsti e senza rinvii, il lavoro già svolto.”
1.1. Si costituiva in resistenza al ricorso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma, eccependo in [#OMISSIS#] l’irricevibilità del ricorso per manifesta tardività, in quanto il provvedimento era stato ricevuto dalla ricorrente il giorno -OMISSIS-, mentre il ricorso sarebbe stato notificato il -OMISSIS-, sebbene spedito in data -OMISSIS-. Contestava, inoltre, l’infondatezza nel merito dell’impugnativa della -OMISSIS-e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.
1.2 In prossimità dell’udienza del 28 aprile 2021 la ricorrente depositava memoria di replica con cui contestava le eccezioni della resistente ed insisteva per l’accoglimento della domanda di annullamento proposta.
2. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione resistente, dal cui esito discende la possibilità di passare all’esame del merito del ricorso.
2.1 L’eccezione è infondata.
2.2 Risulta dagli atti di causa che il decreto del Delegato del Rettore del -OMISSIS-qui impugnato, è stato notificato alla -OMISSIS-il giorno -OMISSIS-, onde il termine di proposizione del ricorso ai sensi dell’art.29 c.p.a. andava a scadere il -OMISSIS-. Vi è che il -OMISSIS- cadeva in giornata domenicale e festiva, ed era dunque prorogato al -OMISSIS-, stante il disposto dell’art.155, c.p.c. secondo il quale “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l’ora inziale” (comma 1) e “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” (comma 4).
2.3 Chiarito che il termine di scadenza dell’impugnazione era il -OMISSIS- va rilevato che il ricorso introduttivo è stato notificato alla resistente il giorno -OMISSIS-, sebbene, come riconosciuto dalla stessa amministrazione resistente, sia stato consegnato per la notificazione il giorno -OMISSIS-.
Ebbene, è noto che in materia di atti processuali opera il principio della “scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario”, come introdotto inizialmente dalla Corte Costituzionale con le sentenza n.477/2002 e n.28/2004, successivamente chiarito da SSUU della Corte di cassazione n.24822/2015 e di recente ribadito da Corte di cassazione 13 gennaio 2020 n.28 e dal Consiglio di Stato con sentenza 4 maggio 2020 n.2814.
Tale principio, teso a scongiurare per il notificante le conseguenze negative di possibili ritardi a lui non imputabili, separa appunto gli effetti della notificazione per il soggetto che la richiede da quelli riferiti al soggetto che la riceve, laddove ci si serva dell’ufficiale giudiziario e del caso anche del servizio postale. E, dunque, gli effetti della notifica per il notificante vengono fatti decorrere dalla consegna dell’atto processuale al soggetto che deve curare la notificazione, mentre, invece, per il destinatario essi decorrono dalla ricezione dell’atto stesso.
La notificazione del ricorso introduttivo è stata tempestivamente richiesta il giorno ultimo di scadenza del -OMISSIS- e per questo il ricorso è ricevibile.
3. Passando all’esame del merito della domanda, con i primi due motivi la -OMISSIS-lamenta l’illegittimità del Decreto n.-OMISSIS- del -OMISSIS-per assenza dei presupposti e travisamento dei fatti, per contraddittorietà manifesta rispetto alla deliberazione del Collegio di Disciplina dei Docenti del -OMISSIS-sotto due diversi profili.
Nella prospettazione della ricorrente il provvedimento del Delegato del Rettore sarebbe viziato da eccesso di potere per mancanza dei presupposti, per travisamento dei fatti e per contraddittorietà manifesta rispetto alla deliberazione del Collegio di Disciplina dei Docenti dell’Università “La Sapienza” di Roma del -OMISSIS-, il quale con riferimento alla candidata -OMISSIS- aveva escluso ogni addebito (motivo 1), e perché esso si traduce comunque in una violazione della sua autonomia didattica (motivo 2). Il provvedimento sarebbe anche illegittimo in quanto non si avrebbe tenuto conto che la stessa deliberazione del Consiglio di Disciplina aveva espressamente riconosciuto l’infondatezza “dell’addebito mosso alla -OMISSIS–OMISSIS- in riferimento al comportamento da lei tenuto a proposito della tesi di laurea della studentessa -OMISSIS-” e quindi era stato emesso in violazione del principio del ne bis in idem (motivo 3), mentre nessuna sanzione era stata applicata per il “caso della studentessa -OMISSIS-” al quale si riferiva la deliberazione del Consiglio di Disciplina (motivo 4). Inoltre, nel provvedimento impugnato il Delegato del Rettore non avrebbe motivato e spiegato a quale delle fattispecie previste dall’art.3 del r.d. 31 agosto 1933 n.1592 debba essere ascritto il comportamento imputato alla ricorrente (motivo 5) ed avrebbe omesso di considerare talune circostanze che avrebbero dovuto condurre alla archiviazione del procedimento disciplinare (motivo 6).
In ultimo perché non avrebbe comunque tenuto conto della email che la ricorrente il -OMISSIS-, di per sé sola già idonea ad escludere l’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare imputatole.
4. Le principali doglianze su cui si appunta il ricorso introduttivo si riferiscono alla discordanza tra il Decreto n.-OMISSIS- del -OMISSIS-che le ha irrogato la sanzione della censura rispetto alla deliberazione del Collegio di Disciplina dei Docenti dell’Università la Sapienza di Roma del -OMISSIS-.
L’organo di disciplina era stato investito di pronunciarsi sull’addebito mosso a carico della -OMISSIS–OMISSIS-, incolpata di aver accomunato “due suoi comportamenti, consistenti, rispettivamente, nell’aver invitato la studentessa -OMISSIS- a cancellare la propria .prenotazione all’esame su Infostud e nell’aver rinviato a una successiva sessione l’esame di laurea della studentessa -OMISSIS-, sulla premessa che si tratti di iniziative volte a ritardare l’esame di laurea delle candidate, nel primo caso indirettamente e nell’altro direttamente, cosi configurando una reiterata violazione del dovere di correttezza del docente ai sensi e per gli effetti del D.R. 663/2015”.
Terminata la discussione, il Collegio di disciplina aveva unanimemente ritenuto che “i due comportamenti oggetto della contestazione alla -OMISSIS–OMISSIS- si basano su presupposti i fatto molto diversi e tali comunque da non poter configurare una reiterata violazione dei ·doveri di correttezza di un docente universitario, non risultando provato l’addebito mosso al comportamento tenuto nei confronti della studentessa -OMISSIS-, e potendo l’addebito mosso al comportamento tenuto nei confronti della studentessa -OMISSIS- ricondursi non all’intento di ritardarne l’esame di laurea, bensì alla assai peculiare condizione nella quale la -OMISSIS–OMISSIS- è venuta a trovarsi in ordine all’esame relativo alla sua materia di insegnamento” .
Lo stesso organo di disciplina aveva poi ritenuto non fondato l’addebito mosso rispetto alla studentessa -OMISSIS- osservando che “La studentessa aveva ultimato il suo corso di esami a metà gennaio 2017, senza aver a quella data ancora compiuto la prima parte della tesi. Ciò risulta dimostrato da una nota del 20 febbraio invita per posta elettronica dalla Prof. -OMISSIS- alla studentessa, nella quale le comunicava che la prima parte della tesi era accettabile, e che doveva ancora approfondirne il resto, nella legittima convinzione che fosse ancora insufficiente. A fronte della replica della studentessa di volersi laureare comunque a marzo anche con altro relatore, la Prof. -OMISSIS- aderiva a tale soluzione, come certamente non sarebbe accaduto se avesse voluto impedire che la studentessa si laureasse. Né si può inferire un suo intento dilatorio dagli eventi successivi: non dal fatto che il relatore nominato in sostituzione della -OMISSIS–OMISSIS- abbia ritenuto che la tesi meritasse di essere portata in discussione in sede di laurea, trattandosi di opinione scientifica altrettanto legittima, ma non più né meno probante in questa sede, della opinione della -OMISSIS–OMISSIS-, né dall’aumento di sei punti rispetto alla media degli esami assegnato alla tesi dalla Commissione di laurea, che in termini quantitativi rientra nella prassi, e che sempre nella prassi risulta spesso decisivamente influenzato dall’avviso dello stesso relatore.” .
Secondo lo stesso organo di disciplina, poi, nel ben diverso caso della studentessa -OMISSIS- (che la -OMISSIS-aveva invitato a cancellare la prenotazione di esame relativa al suo canale (M-Z) registrata su Infostud), per il quale “in una propria lettera, il Prof. -OMISSIS-, direttore del Dipartimento di Scienze biochimiche, affermava che l’invito era tale da recare danno alla carriera della studentessa, la quale superava l’esame di biochimica con altra Commissione appositamente costituita. Ma l’affermazione del Prof. -OMISSIS- si riferisce al fatto oggettivo del danno alla carriera della studentessa, non anche all’intento di procurarglielo, perché altrimenti la si dovrebbe ritenere frutto di un processo alle intenzioni della -OMISSIS–OMISSIS-; né, in ogni caso, basta di per sé a dimostrare che l’incolpata, invitando a cancellare la prenotazione dell’esame, mirasse a ritardare l’esame di: laurea della studentessa. Ciò non autorizza quindi questo Collegio a ritenere che la vicenda si possa connettere, sotto il profilo soggettivo, a quella concernente l’altro caso in contestazione.”
E lo stesso organo di disciplina ricostruisce gli eventi, mostrando una condotta della stessa studentessa, la quale aveva effettuato una doppia prenotazione non consentita all’esame del corso di – OMISSIS- per la sessione di settembre 2017, tanto per il canale (A-L), con il Prof. -OMISSIS- per il 20 settembre, quanto per il secondo canale (M-Z), di cui è titolare la -OMISSIS–OMISSIS-, per il giorno 26 settembre.
Ed essendo inammissibile una contemporanea iscrizione a due diversi canali in una stessa sessione di esami, la docente invitò la studentessa a cancellare la propria prenotazione su Infostud per il canale M-Z relativamente alla sessione di settembre, dandole la disponibilità ad esaminarla nella sessione successiva, a partire dal 13 novembre. E, in effetti il 22 settembre, due giorni dopo la richiesta di cambio di cattedra e non prima di essa (come aveva sostenuto nella richiesta) la studentessa -OMISSIS- sostenne la prova col Prof. -OMISSIS-, senza peraltro riuscire a superarla.
E, nella ricostruzione del Collegio di Disciplina, si evidenzia anche che in un messaggio di posta elettronica del 21 settembre alla -OMISSIS–OMISSIS- e alla -OMISSIS–OMISSIS-, incaricata dei cambi di cattedra il prof. -OMISSIS- scriveva: “Sono profondamente amareggiato per il comportamento della studentessa -OMISSIS-. Intendo informare sia la -OMISSIS–OMISSIS- che la – OMISSIS–OMISSIS- del comportamento scorretto della studentessa verso i docenti della -OMISSIS-. L’esame della -OMISSIS- era fissato per Mercoledi 20.09 (ultimo studente da esaminare), ma non si è presentata…… Questa mattina la -OMISSIS- tramite citofono del Dipartimento mi ha comunicato che per gravi motivi familiari non si era potuta presentare all’esame ….le ho risposto di sentirci nel pomeriggio, facendo del mio meglio per risolvere il problema”, ma concordato l’appuntamento nel pomeriggio la -OMISSIS-, gli comunicava di non poterlo incontrare, ancora una volta per motivi familiari, onde, secondo il docente “dalle mails sotto riportate emerge che la -OMISSIS- si è servita di motivare la sua assenza all’esame per gravi motivi familiari, ma in effetti stava contattando la -OMISSIS–OMISSIS- chiedendo un cambio di canale, non consentito, quando le sessioni sono già in corso. Ancora una volta assistiamo ad un comportamento scorretto di una studentessa di Farmacia, la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- verso un comportamento deontologico e professionale esemplare dei due docenti della -OMISSIS-, proff. -OMISSIS- ed -OMISSIS-, che con la loro dedizione all’attività didattica cercano di aiutare tutti gli studenti, anche quelli che non si comportano correttamente, come la -OMISSIS-”.
In conclusione il Collegio di Disciplina, all’unanimità, esprimeva parere ritenendo di non riscontrare a carico della -OMISSIS-l’addebito di reiterata violazione dei doveri di correttezza e rimetteva il procedimento al delegato al delegato del rettore ogni valutazione in merito all’irrogazione della sanzione della censura.
5.Sennonché, ricevuto il parere, con il provvedimento impugnato il Delegato del Rettore ha irrogato la sanzione della censura, dopo aver valutato che “la deliberazione conclusiva espressa dal collegio di disciplina all’unanimità dei componenti …. nella quale il Collegio stesso decide di rimettere il procedimento al Delegato del Rettore per ogni valutazione in merito all’irrogazione della sanzione della censura non ravvisando nei comportamenti della docente una reiterata violazione dei doveri di correttezza; considerato che “il giudizio negativo della docente è stato nettamente smentito dalle successive valutazioni formulate dalla prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, Presidente del Consiglio del corso di laurea in Farmacia, e dal prof. -OMISSIS-, direttore del Dipartimento, ai quali la studentessa si era rivolta, ritenendo immotivato (e per lei ingiustamente penalizzante) il rinvio della discussione della tesi;” e ritenuto che “queste valutazioni positive sono state condivise dalla Commissione di laurea, la quale ha deliberato, al termine dell’esame, un aumento del punteggio rispetto alla media pari a sei punti, esprimendo così – secondo i criteri comunemente adottati dalla nella determinazione del voto di laurea – un apprezzamento per il lavoro svolti dalla candidata e concludendo dunque la vicenda con una valutazione collegiale diametralmente opposta a quanto era stato deciso dalla prof.ssa -OMISSIS-”.
6. Nel far ciò, sebbene nelle premesse abbia richiamato entrambi gli addebiti contestati alla prof.ssa -OMISSIS-, sia quello relativo alla studentessa -OMISSIS- -OMISSIS-, sia quello riferito alla studentessa -OMISSIS-, nella parte valutativa il provvedimento ha preso in esame ai fini della irrogazione della sanzione la sola contestazione riferita alla candidata -OMISSIS-. Ha tuttavia ignorato gli esiti dell’istruttoria svolta dal Collegio di Disciplina (organo preposto a svolgere la fase istruttoria nei procedimenti disciplinari e ad esprimere parere conclusivo ex art.10 legge n.240/2010), che aveva espressamente affermato di “di non poter ritenere fondato l’addebito mosso alla -OMISSIS–OMISSIS- in riferimento al comportamento da lei tenuto a proposito della tesi di laurea della studentessa -OMISSIS-”.
7. Inoltre, ha disatteso le conclusioni ed il parere del Collegio di Disciplina che aveva espressamente ritenuto “non (risultando) provato l’addebito mosso al comportamento tenuto nei confronti della studentessa -OMISSIS-” e, nonostante dall’istruttoria svolta dal Collegio stesso fosse emersa “una nota del 20 febbraio invita per posta elettronica dalla Prof. -OMISSIS- alla studentessa, nella quale le comunicava che la prima parte della tesi era accettabile, e che doveva ancora approfondirne il resto, nella legittima convinzione che fosse ancora insufficiente. A fronte della replica della studentessa di volersi laureare comunque a marzo anche con altro relatore, la Prof. -OMISSIS- aderiva a tale soluzione”, ha, affermato che fosse stata la -OMISSIS-a decidere “di rinviare di una sessione di laurea della candidata -OMISSIS-, con un giudizio radicalmente negativo sul suo elaborato, non corrispondente alla valutazione da lei stessa data sulla prima parte delle tesi e che precludeva ogni possibile impegno per rivedere e migliorare, nei tempi previsti e senza rinvii il lavoro già svolto”.
8. Fondata, risulta, quindi, la deduzione difensiva al riguardo svolta dalla ricorrente, non potendo l’organo deputato ad adottare la decisione conclusiva esprimere il proprio convincimento di fondatezza dei rilievi disciplinari, utilizzando a motivazione del suo opposto giudizio (negativo per la ricorrente), argomentazioni già ritenute non fondate e non decisive dal consiglio di disciplina remittente.
9. Fondata si rivela anche la collegata deduzione difensiva svolta dalla ricorrente secondo cui il Delegato del Rettore per giustificare il giudizio opposto – rispetto a quello del Collegio di Disciplina – abbia contrapposto alla valutazione negativa espressa dalla -OMISSIS-sulla tesi della candidata -OMISSIS-, il giudizio del nuovo relatore favorevole alla studentessa. Essa, infatti, si risolve in una violazione dell’autonomia didattica e della libertà di insegnamento.
10. Segnala il Consiglio che lo stesso Collegio di disciplina, nel parere del -OMISSIS-ha considerato non influente ed irrilevante “che il relatore nominato in sostituzione della -OMISSIS– OMISSIS- abbia ritenuto che la tesi meritasse di essere portata in discussione in sede di laurea, trattandosi di opinione scientifica altrettanto legittima, ma non più né meno probante in questa sede, della opinione della -OMISSIS–OMISSIS-, né dall’aumento di sei punti rispetto alla media degli esami assegnato alla tesi dalla Commissione di laurea, che in termini quantitativi rientra nella prassi, e che sempre nella prassi seguita spesso decisivamente influenzato dall’avviso dello stesso relatore”.
E tale opzione si pone in linea con quanto il Collegio ha dianzi posto in risalto circa l’equiordinazione dei giudizi dei due diversi professori avvicendatisi come relatori.
Perché, infatti, il docente nel formulare il giudizio tecnico sulla preparazione dell’alunno non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. Onde, per censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale del docente, non è sufficiente dare rilievo ad una valutazione differente e positiva, caratterizzata anch’essa dai medesimi margini di opinabilità (cfr. Tar Puglia – Lecce , 5 febbraio 2016 n.257; Consiglio di Stato, sez. IV, 10 dicembre 2015, n.5613).
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni tutte fin qui svolte, il ricorso si profila fondato e va conseguentemente accolto.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, in persona del Rettore pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in €.2.000,00 oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 in videoconferenza da remoto ex art. 25, d.l. n. 137/2020 conv. con l. n. 176/2020, con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL PRESIDENTE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 21/10/2021