N. 11793/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01594/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, Bando D.D. 2175/2018, Settore Concorsuale 10/L1, Lingue, Letterature e Culture [#OMISSIS#] e Anglo-Americana, comunicato alla dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con mail del 24 novembre 2020, e di ogni altro atto connesso, collegato o comunque presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente ha presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, Bando D.D. 2175 del 2018, Settore Concorsuale 10/L1, “Lingue, Letterature e Culture [#OMISSIS#] e Anglo-Americana”.
All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità della ricorrente; la quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale espresso dalla Commissione, affidando il ricorso ad un unico motivo di ricorso così rubricato: “Violazione degli art. 5, co. 1 lett. b) e 2 e 6, co. 1 lett. a) del D.M. n. 120/2016; eccesso di potere per errore sui presupposti e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità grave e manifesta, contraddittorietà; violazione dell’artt. 41 e 97 della Costituzione; violazione di legge; violazione della “lex specialis”, bando di concorso”.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “[#OMISSIS#] peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, previste sia per i titoli che per le pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza.
In particolare per la seconda fascia la disposizione fissa i criteri per l’accertamento della “maturità scientifica”, la quale deve essere attestata dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza anche con riferimento all’accertamento del possesso dei titoli.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.
Si tratta al riguardo di indicatori oggettivi, distinti dallo stesso legislatore a seconda che si tratti di settori bibliometrici o non bibliometrici, e rispetto ai quali la discrezionalità della commissione si esaurisce [#OMISSIS#] previa individuazione dei valori-soglia.
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, [#OMISSIS#] seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
In assenza di tale specifica definizione dei criteri di valutazione dei titoli da parte della Commissione, deve ritenersi che la discrezionalità di quest’[#OMISSIS#] al riguardo resti comunque delimitata dai criteri di carattere generale indicati dal legislatore al richiamato comma 2 dell’art. 3 che letteralmente riferisce la valutazione tesa ad accertare il possesso della “maturità scientifica” sia alle pubblicazioni che ai titoli.
Nel complesso la valutazione dei candidati si compone di tre momenti che tuttavia possono arrestarsi all’accertamento del primo requisito. Difatti la normativa prevede che la Commissione, laddove accerti che il candidato non supera positivamente la soglia dell’impatto della produzione scientifica (raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3) , può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016, di non procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e conseguentemente motivare il diniego di abilitazione unicamente con riferimento all’assenza del requisito di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica).
Per i candidati che invece superano positivamente tale valore, la Commissione procede con le due successive fasi relative alla valutazione dei titoli (tra quelli scelti nell’ambito dei titoli indicati dai numeri 2 a 11 dell’allegato A) e delle pubblicazioni.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è, dunque, attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale , ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”
2.2 Inoltre in via preliminare deve rammentarsi che il giudizio di valore, il quale investe come s’è visto sia la valutazione delle pubblicazioni che quella dei titoli di cui ai nn. da 2 a 11 dell’allegato A, e su cui è chiamata ad esprimersi la Commissione, non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico, o erroneo in fatto (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013).
Difatti, “sebbene sia stata oramai definitivamente accantonata l’opinione tradizionale che escludeva si potesse riconnettere alla sentenza del [#OMISSIS#] amministrativo l’effetto di imporre una disciplina del rapporto tra amministrazione e cittadino “sostitutiva” della disciplina dettata dall’atto annullato, [#OMISSIS#] il fatto che non sempre il contenuto ordinatorio della sentenza di accoglimento consente una definizione della fattispecie sostanziale;
– ciò accade nell’ipotesi in discussione, in cui il fatto presupposto del potere di accertamento della Commissione ‒ la sussistenza della piena maturità scientifica degli aspiranti professori ‒viene preso in considerazione dalla [#OMISSIS#] attributiva del potere, non [#OMISSIS#] dimensione oggettiva di “fatto storico” (accertabile in via diretta dal [#OMISSIS#]), bensì di fatto “mediato” e “valutato” dalla pubblica amministrazione.
– in questi casi, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il [#OMISSIS#] non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’[#OMISSIS#] rientri o meno [#OMISSIS#] ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto;
– l’intangibilità del nucleo “intimo” della decisione discrezionale consegue alla stessa mancanza di un parametro giuridico di valutazione, essendosi al cospetto di attività, sì giuridicamente rilevante, ma non disciplinata da norme di diritto oggettivo (in tal senso, va letto l’art. 31, comma 3, c.p.a.);
– è ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare il contenuto della decisione pubblica, ma in tal [#OMISSIS#] deve accollarsi l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente del tutto inaccettabile;
– fino a quando invece si fronteggiano soltanto “opinioni” divergenti, il [#OMISSIS#], per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione “individuale” dell’interessato…” (Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 195).
3. Premesso tutto quanto sopra esposto con riferimento sia alla normativa applicabile, sia ai limiti del sindacato giurisdizionale, il Collegio rileva in punto di fatto che, nel [#OMISSIS#] di specie, la ricorrente è stata valutata positivamente con riferimento solo al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, “atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono due su tre valori soglia previsti dal D.M. 589/2018”.
Con un giudizio unanime la Commissione non ha, invece, valutato positivamente il possesso di almeno tre dei titoli individuati e definiti in base all’allegato A, dal n. 2 al n. 11, avendone riconosciuti solo due sui quattro prodotti.
Per quanto concerne le pubblicazioni la Commissione, atteso il mancato superamento della fase relativa alla valutazione dei titoli, si è limitata ad esprimere un giudizio piuttosto scarno: “In collocazione editoriale nazionale, le pubblicazioni sono tutte coerenti con le tematiche del settore concorsuale e spaziano dalla linguistica alla traduzione, [#OMISSIS#] studi letterari (analizzati specialmente in relazione all’impatto delle nuove tecnologie sul discorso narrativo). Non è possibile valutare la traduzione per ragazzi (# 10) poiché non è accompagnata da alcuna riflessione traduttologica o apparato critico. La solida monografia (# 4) analizza due opere brevi di Beckett, focalizzandosi sul fenomeno dell’autotraduzione ed evidenziando la creatività anche [#OMISSIS#] traduzione intersemiotica. La pubblicazione più recente (# 1) presenta un’utile rassegna di studi sui termini ‘shifts’ e ‘markedness’ nei Translation Studies. Nel complesso la candidata dimostra buone potenzialità di ricerca, ma considerato che il possesso di almeno 3 titoli costituisce requisito, ancorché non sufficiente, necessario per il conseguimento dell’abilitazione, la Commissione, all’unanimità, ritiene che [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] NON possieda ancora la maturità scientifica richiesta per le funzioni di docente di seconda fascia nel settore concorsuale 10/L1.”.
3.1 Le censure di parte ricorrente, benchè non le siano stati riconosciuti anche altri titoli tra quelli dichiarati, si appuntano unicamente sul ritenuto mancato possesso del titolo di cui alla lettera f, riferito alla “Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”.
Sostiene la ricorrente che, nonostante avesse indicato con riferimento a tale titolo più “voci”, solo “due” di esse sarebbero state prese in esame dalla Commissione nel giudizio impugnato e pertanto l’esclusione della rimanente sarebbe illegittima perché priva di motivazione. Inoltre illegittima per eccesso di potere sarebbe altresì la motivazione addotta per ritenere “non pertinenti” le altre due voci, considerate dalla Commissione.
3.2 Il motivo è palesemente infondato.
Il Collegio, prendendo le mosse da quanto riportato [#OMISSIS#] domanda dalla ricorrente, rileva in primo luogo che il corso “English for Academic Purposes – Academic Writing” appare essere il medesimo sia pure rivolto ai dottorandi di due diversi corsi di dottorato di ricerca.
Difatti [#OMISSIS#] domanda sono indicate le seguenti attività:
“1) Didattica per dottorandi all’interno del “DOTTORATO DI RICERCA IN LETTERATURE E CULTURE CLASSICHE E MODERNE” – due incontri (26 settembre/ 13 ottobre 2016). Tema: “La ri-mediazione dei testi letterari: romanzo e nuovi media” – due incontri per un totale di 5 ore con verifica delle competenze tramite elaborati individuali – presentazioni individuali.;
2) Docente nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero.
Ideazione, preparazione materiali e realizzazione di un corso di “English for Academic Purposes –
Academic Writing” rivolto a studentesse e studenti del “DOTTORATO DI RICERCA IN DIGITAL
HUMANITIES” dall’anno accademico 2016-2017 al 2020 con calendari calibrati sugli impegni
didattico-seminariali in accordo con il collegio docenti. Il corso a frequenza monitorata prevede una valutazione in itinere e una prova finale. La valutazione in itinere è articolata sulle seguenti voci: frequenza minima richiesta del 70%; partecipazione attiva in aula; elaborazione di attività guidate da svolgere individualmente o in gruppo sia in aula che a casa. Prova finale: svolgimento di un ‘final assignment’ articolato su attività legate all’analisi del discorso accademico, a strutture sintattiche formali, all’individuazione di strutture e forme grammaticali e sintattiche marcate o che rivelano ‘hedging’. I contenuti focalizzano l’attenzione sugli aspetti formali, linguistico-sintattici, della scrittura accademica in lingua [#OMISSIS#] in ambito umanistico e degli studi interdisciplinari legate al mondo digitale e elettronico. Il lavoro in aula prevede analisi su sintassi complessa, su aspetti standard e marcati della punteggiatura, sintesi sui fattori salienti del registro formale; riflessione su “politeness” e “stance” [#OMISSIS#] scrittura accademica; focus sulle modalità di citazione e inclusione dei “social actors”; analisi delle strategie stilistiche che spostino il fuoco del discorso (“markedness”), che tendano alla creazione di strutture enfatiche o marcate o offrano posizioni critiche e conflittuali, attivando strategie di “hedging”. Attività di “reading comprehension” realizzare a partire da passaggi complessi di volumi o saggi accademici di interesse specifico dei dottorandi frequentanti e altri esempi a campione. Analisi e stesura di abstract. Analisi e realizzazione di presentazioni accademiche orali brevi (con supporto visivo, pdf/ppt), formato poster o breve intervento orale, “5-minute talk”. [#OMISSIS#] prima edizione il corso di “Academic Writing 2016-2017” si è svolto sull’arco di tre mesi (dicembre-febbraio) per un totale di 16 ore con elaborato finale in consegna entro il 28 febbraio 2017. [#OMISSIS#] seconda edizione il corso di “Academic Writing 2017-2018” si è svolto sull’arco di un mese (febbraio 2018) per un totale di 14 ore, con elaborato finale in consegna entro l’8 marzo 2018. [#OMISSIS#] terza edizione il corso di “Academic Writing 2018-2019” si è svolto sull’arco di due mesi (gennaio-febbraio 2019) per un totale di 18 ore (+2) con elaborato finale in consegna entro il 28 febbraio 2019. La quarta edizione è partita il 22 gennaio 2020 per un totale di 18 ore, con elaborato finale in consegna entro la prima settimana di marzo 2020.”
3) Docente nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero. Ideazione, preparazione materiali e realizzazione di un corso di “English for Academic Purposes -Academic Writing” rivolto a studentesse e studenti del “DOTTORATO DI RICERCA IN LETTERATURE E CULTURE CLASSICHE E MODERNE” dall’anno accademico 2016-2017 al 2020 con calendari calibrati sugli impegni didattico-seminariali in accordo con il collegio docenti…..”
Deve, dunque, rilevarsi che in sostanza le attività indicate [#OMISSIS#] domanda di partecipazione per la valutazione del titolo di cui alla lett. f) erano i due incontri seminariali all’interno del “Dottorato di ricerca in Letterature e culture classiche e moderne” e la docenza del corso di “English for Academic Purposes -Academic Writing” rivolto ai dottorandi dei due corsi di dottorato ivi indicati.
Sostiene parte ricorrente con un unico motivo di ricorso che la Commissione nel giudizio impugnato, in primo luogo, avrebbe senza esprimere alcuna motivazione omesso di valutare l’attività indicata al primo punto (due incontri sul Tema: “La ri-mediazione dei testi letterari) ed in secondo luogo avrebbe illegittimamente ritenuto non pertinenti i corsi di “English for Academic Purposes -Academic Writing”.
3.3 Con riferimento alla prima doglianza rileva il Collegio che sia la definizione del titolo dato dalla normativa (allegato A del DM. 120 del 2016), sia la specificazione di esso contenuta nel verbale n. 1 del 23 novembre 2018 della Commissione che con riferimento alla lett. f (“Partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”) così si esprime: “Partecipazione al collegio dei docenti, ovvero in qualità di tutor di una tesi dottorale, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”, portano ad escludere in maniera palese che la mera tenuta di due incontri seminariali, sia pure all’interno di un corso di dottorato di ricerca, possa essere ritenuta equivalente all’affidamento di un “incarico di insegnamento”, non fosse altro che per i diversi presupposti e modalità mediante procedura pubblica che l’affidamento di incarichi di docenza richiede.
Pertanto, se è vero che anche per i titoli la Commissione è tenuta ad esplicitare le ragioni del mancato riconoscimento a seguito della valutazione effettuata, è altresì vero che deve trattarsi di titoli che siano quantomeno riconducibili nell’ambito della definizione datane dalla dallo stesso legislatore, sussistendo al riguardo anche un onere collaborativo dello stesso candidato nell’indicare ai fini della valutazione esclusivamente titoli pertinenti o che quantomeno possano essere tali.
Ne consegue che la palese inconferenza dell’attività indicata rispetto al titolo richiesto rendeva superflua, nel [#OMISSIS#] di specie, ogni motivazione al riguardo da parte della Commisione.
3.4 Non coglie nel segno neppure la censura rivolta alla illegittimità del giudizio, laddove con riferimento alle ulteriori attività indicate la Commissione motiva il non riconoscimento del titolo f) così esprimendosi “perché le esercitazioni di Lingua [#OMISSIS#] o di Academic English non si configurano come seminari di ricerca dottorale.”
Al riguardo il Collegio, richiamati i sovraesposti limiti che il [#OMISSIS#] incontra nel sindacare della legittimità della decisione discrezionale, ritiene che la valutazione espressa in ordine alla non configurabilità come “seminari di ricerca dottorale” di corsi che indubbiamente afferiscono all’insegnamento della scrittura della lingua [#OMISSIS#] e non alla “ricerca” e che la Commissione qualifica difatti in termini di “esercitazioni”, non appare affetta da quegli indici di eccesso di potere tali da rendere “inaccettabile” il giudizio di valore espresso.
Parte ricorrente evidenzia nel ricorso che per tali corsi è prevista l’attribuzione di crediti formativi universitari (cfu), tuttavia anche tale rilievo non appare idoneo a provare che si tratti di incarichi di insegnamento curriculari nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca, atteso che la frequenza dei corsi ed i relativi cfu non sono riferiti al percorso di dottorato, ma aggiuntivi rispetto ad esso e a questo collegato unicamente perché rivolto a studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca.
4. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Ministero resistente delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 15/11/2021