N. 12094/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03372/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3372 del 2020, proposto da
Martino Pepe, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino n.47;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
1) giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia espresso, nei confronti del ricorrente, dalla Commissione giudicatrice per il settore concorsuale 06/N1 “Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate”, pubblicato sul sito web istituzionale del M.I.U.R. il 13 gennaio 2020, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non;
2) giudizi individuali e collegiali espressi, nei confronti di parte ricorrente, nell’anzidetta procedura di abilitazione.
per la condanna
al rilascio dell’Abilitazione scientifica nazionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/N1 “Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate”.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dei dd.mm. nn. 120/2016 e 589/2018. Violazione della lex specialis (art. 3 comma 1 d.d. 29 luglio 2016, n. 1532). Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della contraddittorietà e manifesta irragionevolezza. 2. Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta e del difetto di motivazione.
Sostiene il ricorrente: che la valutazione dell’impatto della ricerca dei candidati è rimesso all’accertamento obiettivo del superamento di almeno due valori-soglia su tre per gli indicatori individuati dal d.m.; che non è stato motivato in ordine alla insufficienza o inidoneità del superamento degli altri «valori-soglia» al fine di consentire una valutazione positiva dell’impatto; che non è possibile comprendere per quale ragione il c.d. “Indice H” sia tanto rilevante da determinare da solo, ove inferiore al «valore – soglia», un giudizio di limitatezza dell’impatto della ricerca; che il legislatore ha individuato tre indicatori utili a verificare l’impatto della ricerca senza imporre il possesso completo degli stessi ma di soli due su tre; che la medesima commissione, ha più volte ritenuto idonei candidati che raggiungevano o superavano i «valori-soglia» solo in due degli indicatori.
L’Amministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.
Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio osserva che l’art. 16, comma 3, lett. a), l. 240/2010, e l’art. 3, d.m. 120/2016 prevedono che, nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, la Commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
Inoltre, l’art. 3, comma 2, lett. b), d.m. 120/2016 specifica che “la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate è volta ad accertare, per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Secondo il disposto dell’art. 4, d.m. 120/2016, la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
L’art. 6, d.m. 120/2016, dispone che “la Commissione conferisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambi le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 5; b) presentano, ai sensi dell’art. 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’Allegato B”.
L’Allegato B al citato d.m. 120/2016 chiarisce, inoltre, che per pubblicazione di qualità elevata deve intendersi la pubblicazione che, per livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.
L’art. 8, d.P.R. 95/2016 stabilisce poi che “…. Nell’ipotesi in cui il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, preveda che il possesso di adeguati indicatori dell’attività scientifica dei candidati costituisca condizione necessaria per il conseguimento dell’abilitazione, la commissione può motivare il diniego di abilitazione limitatamente all’assenza di tale requisito”.
Per quanto precede, l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
– siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
– ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione (art. 6 d.m. 120/2016);
– presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, d.m.120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato.
Per quanto riguarda la valutazione dell’impatto scientifico, è da rilevare che l’Allegato C “Impatto della produzione scientifica pubblicata”, stabilisce quali sono gli indicatori bibliometrici, prevedendo, per il settore in questione, “a) il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science», rispettivamente nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti; b) il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science», rispettivamente nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti; c) l’indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science» con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti”.
Posti questi principi è da rilevare che nel giudizio in esame la Commissione ha rilevato che “il candidato non abbia ancora raggiunto la maturità necessaria ad ottenere l’abilitazione scientifica per la II fascia nel SC 06/N1, poiché gli indici citazionali descrivono un impatto limitato della sua produzione scientifica”.
La Commissione, quindi, ha ritenuto di non abilitare il ricorrente in quanto questo non ha ottenuto la valutazione positiva dell’impatto scientifico secondo quanto determinato nell’Allegato C, sopra riportato, attraverso l’utilizzo dell’indicatore bibliometrico c) e quindi l’indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science».
In sostanza, risulta esente da vizi il giudizio della Commissione, posto che il ricorrente, pur avendo superato le mediane, non soddisfa le condizioni previste dall’art. 6, d.m. 120/2016 (sopra richiamato) che richiede il possesso congiunto di tre titoli, di una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica e di un giudizio positivo delle pubblicazioni.
Per quanto riguarda la dedotta disparità di trattamento subita nei confronti di altri candidati e, si rileva che i giudizi della Commissione in sede di ASN non hanno carattere comparativo tra i candidati ma sono unicamente volti ad accertare, per ciascun candidato, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa sopra esaminata per ottenere l’abilitazione (cfr. sentenza di questa Sezione n. 3947/2021).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese eseguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Emiliano [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Sapone
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/11/2021