TAR Lazio, sez. III, 25 novembre 2021, n. 12176

Responsabilità disciplinare

Data Documento: 2021-11-25
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ in atti la circostanza che l’Università resistente era a conoscenza di tutti i fatti addebitati, quanto meno a far data del -OMISSIS- quando la -OMISSIS- ebbe a presentare istanza di ricostruzione della carriera. Sin da allora è stata invero contestata alla deducente la vicenda inerente il presunto mancato conseguimento del titolo di dottore di ricerca presso l’Istituto universitario europeo. Non convince il Collegio l’assunto difensivo speso dalla Università ove si argomenta che “solo alla data del 9 marzo 2018 (nota di richiesta di chiarimenti rivolta alla -OMISSIS- e rimasta senza riscontro alcuno) l’Ateneo ha potuto agire a seguito di notizia della stampa nazionale che evidenziava la insussistenza del titolo di dottore di ricerca in capo alla -OMISSIS- sulla quale si era accentrato l’interesse per il di lei impegno politico”. La notizia cui fa riferimento l’Ateneo è contenuta in un articolo intitolato «-OMISSIS- -OMISSIS-?» diffuso dall’agenzia giornalistica AGI del -OMISSIS-. Peraltro, come attentamente rileva la ricorrente in memoria, l’articolo in questione concerne unicamente l’insussistenza del titolo di dottore di ricerca ma non anche gli altri addebiti.
Ne consegue che alcun elemento di prova fornisce l’Università in ordine alla insussistenza della conoscenza dei fatti in data anteriore all’articolo in discorso. Il potere disciplinare era pertanto cessato al momento della contestazione degli addebiti, avvenuta il -OMISSIS-, ossia allorché era spirato il termine di trenta giorni dalla conseguita conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti. La doglianza è quindi fondata e va accolta.

Ove nel corso di un procedimento l’autorità amministrativa decidente richieda un parere ad un organo tecnico, sia esso un parere facoltativo o obbligatorio, qualora intenda dissentire e discostarsi dalla valutazione formulata dall’organo consultivo ed espressa nel parere, deve esternare una congrua ed adeguata motivazione che faccia luce sulle ragioni per le quali si sia ritenuto di non condividere il giudizio dell’organo consultivo, conseguendone, in difetto, il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione nel provvedimento conclusivo.” (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, 10/02/2012, n. 478).

Contenuto sentenza

N. 12176/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09047/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9047 del 2018, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via F. Paulucci de’ Calboli 9; 
contro
Unicusano, Universita’ degli Studi [#OMISSIS#]’ [#OMISSIS#]-Telematica Roma, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale [#OMISSIS#] n. 14; 
nei confronti
Universita’ degli Studi La Sapienza non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
previa adozione delle opportune misure cautelari 
– del decreto del Rettore dell’Università degli studi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Telematica Roma (Unicusano), -OMISSIS-, con il quale è stata inflitta alla -OMISSIS- la -OMISSIS- con decorrenza dalla fine del periodo di aspettativa a lei concesso fino alla conclusione del mandato parlamentare (doc. 1);
– del parere emesso dal -OMISSIS- dell’Unicusano in data -OMISSIS- a seguito dell’audizione svolta in pari data (doc. 2);
– della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Unicusano del -OMISSIS-, acquisita dalla ricorrente in data 29.5.2018 in esito
ad apposita istanza di accesso [#OMISSIS#] atti, limitatamente al punto n. 3 all’ordine del giorno riferito al -OMISSIS-, [#OMISSIS#] parte riferita all’esame della proposta del -OMISSIS- ed all’approvazione della -OMISSIS- nei confronti della -OMISSIS- (doc. 3);
– del provvedimento del -OMISSIS-, a firma del Rettore dell’Unicusano, -OMISSIS-, recante comunicazione di avvio del -OMISSIS-, acquisito dalla ricorrente in data 29.5.2018 in esito ad apposita istanza di accesso [#OMISSIS#] atti (doc. 4);
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ed in particolare della comunicazione a firma del Vice Direttore Generale dell’Unicusano, -OMISSIS-, consegnata brevi manu al Rettore e datata -OMISSIS-, che la ricorrente ha acquisito in data 29.5.2018 in esito ad apposita istanza di accesso [#OMISSIS#] atti (doc. 5), nonché della lettera datata -OMISSIS- a firma dell’-OMISSIS-, consegnata brevi manu alla ricorrente (doc. 6).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Unicusano, Universita’ degli Studi [#OMISSIS#]’ [#OMISSIS#]-Telematica Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente premette che è ricercatrice universitaria presso l’Università telematica [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (di seguito “Unicusano”) sin dal -OMISSIS-, ed in particolare a decorrere dall’adozione del decreto rettorale -OMISSIS- con cui ha ricevuto l’incarico, afferendo al settore concorsuale SPS/11. La professoressa è stata confermata, con il decreto rettorale -OMISSIS-, nel ruolo dei ricercatori presso la Facoltà di Scienze Politiche del medesimo Ateneo, con decorrenza dal -OMISSIS-. Nel -OMISSIS-, la stessa ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) di seconda fascia nel settore disciplinare della Sociologia Generale. Ha svolto, soprattutto negli anni antecedenti alla presa di servizio presso l’Unicusano, una corposa attività di ricerca scientifica in istituti e università sia italiane sia straniere: dopo aver conseguito la laurea in lettere – indirizzo etnologia presso l’Università degli studi La Sapienza (nel -OMISSIS-), ha vinto un concorso per una borsa di studio triennale come “ricercatore dottorale” presso l’Istituto Universitario Europeo (IUE) di Fiesole (-OMISSIS-); ha vinto un concorso per assegno di ricerca presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma (-OMISSIS-); negli anni seguenti è stata docente a contratto presso università italiane (La Sapienza di Roma, Sant’[#OMISSIS#] di Pisa) e straniere (Università di Prishtina in Kosovo, Istituto europeo di Studi internazionali di [#OMISSIS#]), nonché titolare come docente di modulo [#OMISSIS#] Monnet e Assegnista di Ricerca presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma.
La stessa ha infatti svolto, soprattutto negli anni antecedenti alla presa di servizio presso l’Unicusano, una corposa attività di ricerca scientifica presso istituti e università sia italiane sia straniere: dopo aver conseguito la laurea in lettere – indirizzo etnologia – presso l’Università degli studi La Sapienza (nel -OMISSIS-, con voto 110/110 e lode), ha frequentato il corso di dottorato come ricercatore dottorale, presso l’Istituto Universitario Europeo (IUE) di Fiesole (-OMISSIS-); negli anni seguenti è stata titolare di assegno di ricerca presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi La Sapienza (-OMISSIS-), nonché docente a contratto presso l’Università La Sapienza di Roma e docente in diverse Università italiane ed estere (S. [#OMISSIS#] di Pisa, Università di Prishtina in Kosovo, Istituto europeo di Studi internazionali di [#OMISSIS#]), nonché docente [#OMISSIS#] Monnet presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma. È autrice di oltre cento pubblicazioni, ha partecipato a numerosi progetti di ricerca internazionali e collaborato con diverse riviste scientifiche (“La Critica Sociologica”, “Limes”, “Gnosis”, “Security Dialogue” et al.), ottenendo riconoscimenti accademici, tra cui, in [#OMISSIS#], l’elezione nel -OMISSIS- a Coordinatore Nazionale della Sezione di Sociologia della Religione della Associazione Italiana di Sociologia.
1.1. Il provvedimento impugnato con il ricorso all’esame fa seguito ad interlocuzioni tra la -OMISSIS- e l’Unicusano, in parte riferite ad alcuni contenuti del curriculum vitae della docente – ritenuti dall’università non veritieri – in altra parte reiterative di contestazioni già mosse nei confronti della dottoressa nell’ambito di un altro e diverso -OMISSIS- pretestuosamente avviato nei suoi confronti. 4.1 In particolare, prendendo spunto da un articolo di stampa comparso in prossimità delle elezioni politiche alle quali la -OMISSIS- ha concorso come candidata, in data -OMISSIS- l’Unicusano ha trasmesso alla docente una richiesta di chiarimenti sulla veridicità di alcune (sedici) voci contenute in un suo curriculum pubblicato sul [#OMISSIS#] dell’Università degli Studi La Sapienza (doc. 6).
in data -OMISSIS-, l’Unicusano comunicava alla -OMISSIS- l’avvio di un -OMISSIS- (come si è detto, il terzo nell’arco di un anno e mezzo), fondato sulla contestazione delle seguenti condotte:
a) “aver falsamente dichiarato di essere in possesso del titolo di Dottore di ricerca conseguito presso l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole;
b) aver svolto attività di docenza in assenza di autorizzazione e, quindi, incompatibile con i doveri verso l’Ateneo di appartenenza, naturalmente dalla Sua presa di servizio (avvenuta in data -OMISSIS-) in poi;
c) avere, per quanto precede al punto b), arrecato pregiudizio al regolare svolgimento dell’attività didattica presso l’Unicusano”.
[#OMISSIS#] medesima comunicazione, l’Università affermava che la condotta tenuta dalla -OMISSIS- “costituisce una grave e abituale mancanza ai doveri di ufficio e genera irregolarità di equivalente livello in riferimento all’asserito possesso di un inesistente titolo di dottore di ricerca; integra, inoltre, una lesione della dignità e dell’onore di professore. È altresì lesiva dell’immagine dell’Ateneo; quest’[#OMISSIS#] infatti è notevolmente danneggiata dal fatto che un suo strutturato si attribuisca pubblicamente titoli ([#OMISSIS#] specie quello di dottore di ricerca) che non possiede”.
1.2. Nel corso del procedimento, l’odierna ricorrente produceva le proprie memorie difensive che venivano del tutto “accantonate” dall’Università e in particolare dal Collegio e in data -OMISSIS- si svolgeva l’audizione della -OMISSIS- dinanzi al medesimo -OMISSIS-.In esito a tale audizione, accertata la tempestività della contestazione mossa nei confronti della ricorrente, il Collegio ha contestato alla Dottoressa:
– di aver dichiarato falsamente di possedere il titolo di dottore di ricerca, mettendo in atto un “malizioso tentativo di indurre in errore non solo la pubblica opinione con il c.v., ma anche e direttamente, gli interessi anche economici dell’Ateneo di appartenenza oltre che del MIUR e, in prospettiva, anche dell’Ente di previdenza (INPS) quanto al calcolo del trattamento pensionistico, indicando falsamente [#OMISSIS#] istanza di ricostruzione della carriera il possesso di un titolo valutabile a tali fini”;
– di aver “millantato attività non svolte (riferendosi in particolare alla docenza presso le “Scuole di formazione della Presidenza del Consiglio” e in “Corsi di laurea e Corsi di dottorato”), ledendo in tal modo gravemente l’onore e la dignità del professore, oltre che l’immagine dell’Ateneo di appartenenza per aver tratto in inganno una platea indefinita di persone (oltre che l’Ateneo di appartenenza) inducendo a ritenere sussistenti titoli e prestigio non posseduti”;
– di aver svolto attività di ricerca comportanti missioni all’[#OMISSIS#] senza la necessaria autorizzazione dell’Ateneo di appartenenza (con particolare riferimento alla docenza presso l’Università di Prishtina in Kossovo nel -OMISSIS-).
Sulla base di tali argomentazioni, pur di fronte alla proposta formulata dal Rettore di -OMISSIS-, il -OMISSIS- ha proposto la -OMISSIS-, successivamente recepita e fatta propria dal Consiglio di amministrazione dell’Unicusano.
2. Insorge con il gravame in trattazione la ricorrente.
La Unicusano si è costituita in resistenza al ricorso producendo memoria il 18 [#OMISSIS#] 2021 e repliche il 25 [#OMISSIS#] 2021 e il 1 giugno 2021.
Anche la ricorrente ha prodotto memoria defensionale il 7 settembre 2018, il 20 [#OMISSIS#] 2021 e replica il 31 [#OMISSIS#] 2021.
2.1. Alla Udienza del 23 giugno 2021 uditi i procuratori delle parti la causa è stata trattenuta a sentenza.
3. Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta la tardività dell’avvio del -OMISSIS-, iniziato il -OMISSIS- allorché era elasso il [#OMISSIS#] di trenta giorni dalla conseguita conoscenza del fatti disciplinarmente rilevanti come prescritto dall’art. 3 del regolamento per lo svolgimento del -OMISSIS- (doc. 3 produz. Ricorr.) a termini del quale “l’avvio del -OMISSIS- spetta al Rettore che (…) invia la contestazione degli addebiti al -OMISSIS- entro trenta giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dei fatti, formulando motivata proposta”. 
Orbene, la conoscenza dei fatti da parte dell’Università deve collocarsi al più tardi nel -OMISSIS-. Infatti, proprio perché si tratta di elementi attinti dal curriculum della -OMISSIS-, sarebbe evidente che l’Università era in grado di averne piena conoscenza fin dal primo ingresso della ricorrente nell’Unicusano (ovvero dal -OMISSIS-) e certamente dal momento in cui la stessa dottoressa ha presentato istanza di ricostruzione della carriera ai fini stipendiali e pensionistici con la relativa allegazione documentale (il 1.7.-OMISSIS-). Precisa al riguardo la ricorrente che ogni docente strutturato presso l’Unicusano, è dedicata una pagina sul [#OMISSIS#] istituzionale dell’università, in cui sono sintetizzate le principali attività accademiche e pubblicato il relativo curriculum vitae. Nel [#OMISSIS#] della -OMISSIS-, inspiegabilmente, il curriculum è rimasto pubblicato sul [#OMISSIS#] dell’Unicusano fino al momento della revoca dell’incarico di insegnamento (ovvero fino al febbraio -OMISSIS-); da quel momento in poi il collegamento telematico al file contenente il curriculum è stato eliminato.
Oggetto di contestazione nel provvedimento disciplinare qui in esame, del resto, sono alcune vicende piuttosto risalenti nell’ambito del percorso professionale della -OMISSIS-, che dunque non potevano essere ignorate dall’Unicusano – se non per inerzia e superficialità della stessa università – fin dal primo ingresso della docente all’interno della struttura universitaria. Si tratta infatti di contestazioni riferite a: i) il periodo di studi presso l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole -OMISSIS-, ii) lo svolgimento di lezioni presso Scuole di formazione della Presidenza del Consiglio nel -OMISSIS-, presso corsi di laurea e di dottorato, iii) alla sua docenza presso l’Università di Prishtina in Kossovo nel corso di “Negotiation and Diplomacy” nel -OMISSIS-.
5.1- La doglianza persuade il Collegio e va accolta.
E’ in atti la circostanza che l’Università resistente era a conoscenza di tutti i fatti addebitati, quanto meno a far data del -OMISSIS- quando la -OMISSIS- ebbe a presentare istanza di ricostruzione della carriera. Sin da allora è stata invero contestata alla deducente la vicenda inerente il presunto mancato conseguimento del titolo di dottore di ricerca presso l’Istituto universitario europeo, questione fatta oggetto del ricorso r.g. 6095/2918 deciso alla stessa odierna udienza.
Non convince il Collegio l’assunto difensivo speso dalla Università già nel verbale del -OMISSIS- del -OMISSIS-(doc. 2 produz. Ricorr.) ove si argomenta che “solo alla data del 9 marzo 2018 (nota di richiesta di chiarimenti rivolta alla -OMISSIS- e rimasta senza riscontro alcuno) l’Ateneo ha potuto agire a seguito di notizia della stampa nazionale che evidenziava la insussistenza del titolo di dottore di ricerca in capo alla -OMISSIS- sulla quale si era accentrato l’interesse per il di lei impegno politico”. La notizia cui fa riferimento l’Ateneo è contenuta in un articolo intitolato «-OMISSIS- -OMISSIS-?» diffuso dall’agenzia giornalistica AGI del -OMISSIS-.
Peraltro, come attentamente rileva la ricorrente in memoria, l’articolo in questione concerne unicamente l’insussistenza del titolo di dottore di ricerca ma non anche gli altri addebiti, quali le attività svolte in assenza di previa autorizzazione, dei quali non è parola nell’articolo in oggetto.
Ne consegue che alcun elemento di prova fornisce l’Università in ordine alla insussistenza della conoscenza dei fatti in data anteriore all’articolo in discorso.
Il potere disciplinare era pertanto cessato al momento della contestazione degli addebiti, avvenuta il -OMISSIS-, ossia allorché era spirato il [#OMISSIS#] di trenta giorni dalla conseguita conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti.
La doglianza è quindi fondata e va accolta.
6. Con il terzo mezzo la deducente contesta la violazione dell’art. 10 della legge [#OMISSIS#] n. 240/-OMISSIS- e del regolamento dell’Ateneo -OMISSIS-/-OMISSIS- per immotivata discrepanza tra la proposta del Rettore e la decisione [#OMISSIS#] in via definitiva dal -OMISSIS-.
E’ infatti riportata nell’incipit del verbale del -OMISSIS-la circostanza che il Rettore abbia proposto a seguito di audizione della deducente, l’irrogazione di una sanzione disciplinare sospensiva pari a soli due mesi, laddove quella inflitta dal Collegio è di -OMISSIS-.
6.1. Anche tale censura presenta tratti di sicura fondatezza e va per l’effetto accolta.
Non rinviene, invero, il Collegio, traccia di alcuna motivazione che avesse potuto indurre l’organo collegiale a disattendere la proposta del Rettore.
E’ bensì vero che, come di recente il [#OMISSIS#] d’appello ha sancito, non vige nel settore disciplinare di cui alla l. n. 240/-OMISSIS- il principio del divieto di reformatio in peius. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 settembre 2016, n.3789).
Purtuttavia, la strutturazione testuale della [#OMISSIS#] impone che il parere del -OMISSIS- debba essere motivato.
A tanto induce il disposto dell’art. 10, l. n. 24/-OMISSIS- a termini del quale “3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché’ il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l’assunzione delle conseguenti deliberazioni.”.
Dovendo, dunque, le valutazioni del Collegio appuntarsi sulla rilevanza disciplinare dei fatti contestati e sul tipo di sanzione da irrogare, va da sé che tali valutazioni debbano essere corredate da congrua ed adeguata motivazione.
La quale si impone a maggior ragione a fronte di una proposta rettorale di irrogazione di soli -OMISSIS-.
Avendo, invece, il -OMISSIS- ritenuto di dover adottare una sanzione pari al triplo, non consente l’ordinamento vigente, anche costituzionale, di prescindere dalla esternazione delle ragioni di fatto e di dritto che militavano a suffragio dell’inflizione di una siffatta più elevata sanzione.
Obbligo di motivazione scaturente anche dalla disciplina generale sul procedimento amministrativo.
E’ infatti risalente in giurisprudenza la affermazione della necessità di congrua ed adeguata motivazione ove l’amministrazione procedente, titolare della funzione di amministrazione attiva, intenda dissentire dai pareri resi dall’amministrazione consultiva intervenuta nel procedimento : “Ove nel corso di un procedimento l’autorità amministrativa decidente richieda un parere ad un organo tecnico, sia esso un parere facoltativo o obbligatorio, qualora intenda dissentire e discostarsi dalla valutazione formulata dall’organo consultivo ed espressa nel parere, deve esternare una congrua ed adeguata motivazione che faccia luce sulle ragioni per le quali si sia ritenuto di non condividere il giudizio dell’organo consultivo, conseguendone, in difetto, il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione nel provvedimento conclusivo.” (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, 10/02/2012, n. 478).
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni tutte fin qui svolte, il secondo ed il terzo motivo di ricorso si prospettano fondati ed assorbono ogni altra questione dedotta con le restanti censure e consentono di accogliere il ricorso con annullamento della sanzione disciplinare irrogata alla -OMISSIS- -OMISSIS-.
Le spese debbono accedere all’ordinario canone di riparto fondato sulla soccombenza e sono quantificate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna la Unicusano a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dei giorni 23 giugno 2021, 14 luglio 2021, in videoconferenza da remoto ex art. 25, d.l. n. 137/2020, conv. con l. n. 176/2020, con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 25/11/2021