N. 00108/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00861/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 861 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli studi di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentate pro tempore, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-diniego di abilitazione all’esercizio delle funzioni di Professore di II fascia nel settore concorsuale 12/E3 – Diritto dell’economia, dei mercati finanziari agroalimentari e della navigazione espresso nei confronti del prof. -OMISSIS-dalla Commissione nominata per l’abilitazione scientifica nazionale 2018 indetta con decreto direttoriale 09.08.2018, n. 217-OMISSIS- – V quadrimestre, diniego pubblicato sulla pagina del [#OMISSIS#] del MUR dedicata all’abilitazione scientifica nazionale (ASN) in data 09.11.2020 ed ivi ancora pubblicato alla data della notificazione del presente ricorso (ex art. 8, co. 9, d.P.R. n. 9-OMISSIS-/2016);
-giudizi, collegiale e individuali, riservati al prof. -OMISSIS-;
-verbali dei lavori della Commissione giudicatrice e, segnatamente, di: verbale -OMISSIS-;
-verbale n. -OMISSIS-OMISSIS-; verbale n. -OMISSIS-; verbale n.-OMISSIS-;
-verbale n. -OMISSIS–OMISSIS-, nonché – per quanto occorrer possa – verbale n. -OMISSIS-;
nonché, nei limiti dell’interesse del ricorrente:
-decreto direttoriale 29.10.2018, n. 2793 (Nomina della Commissione);
-decreto direttoriale 22.07.2020, n. 11-OMISSIS-2 (Integrazione della Commissione);
-e, per quanto occorrer possa, del decreto direttoriale 09.08.2018, n. 217-OMISSIS- (Indizione della procedura ASN 2018-2020);
oltre che:
-della non accettazione della domanda di abilitazione di I fascia, stesso SSD, presentata dal ricorrente in data 07.11.2020 opposta automaticamente dal sistema informatico a seguito del diniego di abilitazione alla II fascia;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS–OMISSIS-il 16/2/2021, nei limiti dell’interesse del ricorrente:
-decreto rettorale dell’Università di -OMISSIS- prot. 86976 del 21.09.2018 di attestazione di positiva valutazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8, l. n. 240/2010 del prof. -OMISSIS-, conosciuto mediante accesso in data 23.12.2020;
-per quanto occorrer possa, dell’autocertificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7, l. n. 240/2010 datata 18.09.2018 e sottoscritta dal prof. -OMISSIS-, conosciuta mediante accesso in data 28.12.2020;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS–OMISSIS-il 12/3/2021, per l’annullamento, nei limiti dell’interesse del ricorrente:
-attestazione a firma del Rettore della -OMISSIS-, prof. -OMISSIS-, denominata “Attestazione ai fini dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. 240/10”, datata 13.09.2018 e conosciuta mediante accesso in data 23.12.2020;
-per quanto occorrer possa, dell’“autocertificazione dell’effettivo svolgimento dei compiti didattici e di servizio [#OMISSIS#] studenti presentata dalla prof.ssa -OMISSIS-”, citata nell’attestazione rettorale supra indicata e mai conosciuta;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il presente gravame, notificato il 7 gennaio 2021 al Ministero dell’Università e della Ricercae al Prof. -OMISSIS-qualificato come controinteressato, il ricorrente impugna il mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di II fascia per il settore concorsuale “12/E3 – Diritto dell’economia, dei mercati finanziari agroalimentari e della navigazione” nell’ambito della procedura ([#OMISSIS#] quadrimestre) indetta con decreto direttoriale del 9 agosto 2018, n. 217-OMISSIS-.
1.1 Il ricorrente chiede, in particolare, l’annullamento dei presupposti provvedimenti di nomina della Commissione, nonché del giudizio con cui la Commissione ha ritenuto all’unanimità che egli “non possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di Professore di II fascia”.
Lamenta in via principale l’illegittimità della nomina della Commissione di valutazione per “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, co. 3, lett. h) l. 30.12.2010, n. 240, e, a quanto consta, dei regolamenti d’Ateneo. Eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta”; in subordine lamenta l’illegittimità del diniego di abilitazione per i seguenti motivi: a) “per eccesso di potere determinato da contraddizioni patenti e sviamento di potere”; b) “per assoluta inattendibilità del giudizio gravato, carenza, insufficienza, perplessità della motivazione e dell’istruttoria in ordine alla valutazione delle pubblicazioni. Violazione e/o falsa applicazione di: art. 16, co. 3, lett. a), l. 30.12.2010, n. 240; art. 8, co. 6, d.P.R. 04.04.2016, n. 9-OMISSIS-; artt. 3, co. 1, 4 e -OMISSIS- D.M. 07.06.2016, n. 120; art. -OMISSIS- decreto direttoriale 09.08.2018, n. 217-OMISSIS-. Violazione della disciplina normativa di cui [#OMISSIS#] artt. 1, 3 l. 07.08.1990, n. 241.Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento (artt. 3, 97 Cost. e art. 1 l. 07.08.1990, n. 241).
Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, contraddittoria o perplessa. Sviamento. Ingiustizia manifesta.”; c)” per carenza, insufficienza, perplessità della istruttoria e della motivazione in ordine alla valutazione della produzione scientifica ex art. 4 DM n. 120/2016.
Violazione e/o falsa applicazione di: art. 16, co. 3, lett. a), l. 30.12.2010, n. 240; art. 8, co. 6, d.P.R. 04.04.2016, n. 9-OMISSIS-; art. 4 D.M. 07.06.2016, n. 120; art. -OMISSIS- decreto direttoriale 09.08.2018, n. 217-OMISSIS-.
Violazione della disciplina normativa di cui [#OMISSIS#] artt. 1, 3 l. 07.08.1990, n. 241. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento (artt. 3, 97 Cost. e art. 1 l. 07.08.1990, n. 241). Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, contraddittoria o perplessa. Sviamento. Ingiustizia manifesta.7 Cost. e art. 1 l. 07.08.1990, n. 241).”
1.2 Si è costituito con atto del 4 febbraio 2021 il controinteressato Prof. -OMISSIS-chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3 Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 1-OMISSIS- febbraio 2021 all’Università degli Studi di -OMISSIS- e al Prof. -OMISSIS-e depositato il giorno successivo, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto del Rettore dell’Università di -OMISSIS- del 21.9.2018 di attestazione della positiva valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240 del 2010 del prof. -OMISSIS-, componente della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
1.4 Con atto di stile si è costituito il Ministero dell’Università e della ricerca in data 17 febbraio 2021.
1.-OMISSIS- Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato il 22 febbraio 2021 nei confronti della Università -OMISSIS-e della Prof.ssa -OMISSIS- e depositato il 12 marzo 2021, il ricorrente ha chiesto, altresì, l’annullamento della “Attestazione ai fini dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. 240/10”, resa dal Rettore della -OMISSIS- in data 13.9.2018, relativa alla prof.ssa -OMISSIS- e della previa autocertificazione sull’effettivo svolgimento dei compiti didattici e di servizio [#OMISSIS#] studenti presentata dalla stessa professoressa.
1.6 Si è costituita l’Università -OMISSIS-con atto del 2-OMISSIS- marzo 2021 chiedendo il rigetto del ricorso per motivi aggiunti perché inammissibile e infondato.
1.7 Con memoria del 12 ottobre 2021 la resistente Università -OMISSIS-ha insistito per il rigetto del ricorso per motivi aggiunti.
1.8 Con memoria del 1-OMISSIS- ottobre 2021 il legale di parte ricorrente, subentrato ai precedenti difensori, rinunciatari del mandato, ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti riportandosi [#OMISSIS#] atti.
1.9 All’udienza pubblica del 16 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso introduttivo e quelli per motivi aggiunti non meritano accoglimento.
2.1 In via preliminare, deve essere affrontata la questione sollevata già con il ricorso introduttivo e poi ulteriormente specificata con i due ricorsi per motivi aggiunti, relativa all’illegittima composizione della Commissione per violazione dell’art. 16, co. 3, lett. h) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2.2 Parte ricorrente sostiene con il primo motivo di ricorso che i professori componenti della Commissione per il riconoscimento dell’ASN in questione, non fossero muniti di attestazione della positiva valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 7, della richiamata legge n. 240 del 2010.
Sostiene, in particolare, che non vi fossero prove dell’esistenza dei regolamenti di Ateneo sulla valutazione ex art. 6 della legge n. 240 del 2010 all’epoca delle selezioni dei Commissari.
La censura per come proposta, oltre ad essere inammissibilmente generica, è ad ogni modo infondata atteso che risulta dagli atti depositati in giudizio, peraltro dalla stessa parte ricorrente, che gli Atenei di riferimento hanno rilasciato le attestazioni sulla positiva valutazione dei Commissari.
Tali attestazioni sono state difatti ostese allo stesso ricorrente, a seguito di accesso [#OMISSIS#] atti, dal Ministero in data 23 dicembre 2021 e depositate nel presente giudizio.
2.3 Con il medesimo motivo parte ricorrente contesta poi, [#OMISSIS#] specifico, le attestazioni di tre Commissari: 1) quella della prof. ssa -OMISSIS-rilasciata dall’Università di Pisa sarebbe non conforme alla normativa perché a firma di un amministrativo della Direzione servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico; 2) l’attestazione del Prof. -OMISSIS-rilasciata dal Rettore dell’Università di -OMISSIS- sarebbe illegittima perché carente della previa verifica da operarsi in base al Regolamento di cui al D.R. n. 287-OMISSIS- del 18.9.2018 da parte del Direttore di Dipartimento competente; 3) l’attestazione della prof.ssa -OMISSIS-rilasciata dal Rettore dell’Università -OMISSIS-sarebbe viziata da incompetenza perché in base al regolamento di Ateneo avrebbe dovuto essere rilasciata dal Direttore di Dipartimento.
Tuttavia la censura così proposta appare inammissibile poiché il ricorso introduttivo non è stato notificato [#OMISSIS#] Atenei che hanno rilasciato i provvedimenti di cui si sostiene l’illegittimità da parte del ricorrente, né, a dire il vero, tali attestazioni sono indicate come oggetto di gravame.
3. Successivamente la medesima censura è stata ripresa ed ampliata con i due ricorsi per motivi aggiuntivi, che per ragioni di connessione logica e chiarezza il Collegio ritiene di trattare preliminarmente rispetto alle altre censure contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.
3.1 Con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato all’Università di -OMISSIS- e al Prof. -OMISSIS-in data 1-OMISSIS- febbraio 2021 e depositati il successivo 16 febbraio, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto rettorale dell’Università di -OMISSIS- prot. 86976 del 21.9.2018 di attestazione di positiva valutazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8, l. n. 240/2010 del prof. -OMISSIS-e della previa autocertificazione.
Adduce, riguardo all’illegittimità dei gravati atti, il vizio proprio determinato dalla considerazione che il Regolamento d’Ateneo, ivi richiamato ed in esecuzione del quale è stata rilasciata l’attestazione, secondo parte ricorrente, non era vigente a quell’epoca, essendo stato emanato con D.R. n. 287-OMISSIS- del 18. 9.2018, ossia solo tre giorni prima il rilascio dell’attestazione (recante la data del 21.9.2018) ed essendo previsto dallo Statuto d’Ateneo che i regolamenti entrino in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla loro pubblicazione, fatta eccezione per casi di necessità e urgenza (art. 66, co. -OMISSIS-).
Inoltre l’attestazione di positiva valutazione prodotta dal prof. -OMISSIS-sarebbe da considerarsi illegittima in quanto emessa solo sulla base dell’autocertificazione del docente e in assenza della verifica da parte del Direttore di Dipartimento prescritta dallo stesso Regolamento.
3.2 I motivi di ricorso non meritano accoglimento.
L’art. 6 comma 7 della legge n. 240 del 2010 così dispone: “Le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio [#OMISSIS#] studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma 8.”
Il citato comma 8 statuisce che in [#OMISSIS#] di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori “sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico”.
Dal combinato disposto delle predette disposizione si desume che, per essere inseriti nelle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale, i commissari devono essere valutati esclusivamente dalle Università di appartenenza, secondo le modalità definite con regolamento di ateneo e nel rispetto dei criteri indicati dall’ANVUR.
La giurisprudenza si è espressa nel senso che “con regolamento di ateneo sono definite le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio [#OMISSIS#] studenti dei professori e dei ricercatori nel rispetto dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10.2. 2017, n. -OMISSIS-81; id sez. VI, 1.9.2016 n. 3788).
Nel [#OMISSIS#] in esame la valutazione positiva del Rettore dell’Università di -OMISSIS- risulta compiuta secondo il regolamento di Ateneo, che prevede la previa autocertificazione da parte del docente sullo svolgimento delle attività didattiche e di servizio [#OMISSIS#] studenti (lett.a), sugli incarichi di responsabilità gestionale (lett.b) e sui risultati dell’attività di ricerca (lett.c).
Il mancato richiamo nel provvedimento rettorale alla verifica da parte del Direttore di dipartimento, prescritta nel regolamento peraltro solo limitatamente alle attività di cui alla lett.a), intanto non prova che effettivamente tale verifica fosse mancante, ma ad ogni modo espone unicamente il Rettore ad una [#OMISSIS#] responsabilità, non avendo al più potuto costui potuto usufruire del filtro di controllo del Dipartimento competente.
Rispetto all’autocertificazione del docente la fase di verifica da parte del Direttore del Dipartimento si [#OMISSIS#] come momento di controllo al fine di rilevare eventuali dichiarazioni non veritiere ai sensi del D.P.R. n. 44-OMISSIS- del 2000 con tutte le conseguenze che possono derivarne sia in termini di responsabilità del dichiarante, sia anche di provvedimenti da adottarsi in autotutela, tra cui anche la esclusione dalla commissione di abilitazione.
La stessa indicazione di un [#OMISSIS#], il 31 gennaio di ogni anno, previsto nel Regolamento perché il Direttore provveda a tale verifica, rende evidente che si tratta di un adempimento calendarizzato nel tempo e che può essere incompatibile con le esigenze di celerità richieste per la partecipazione a procedure con [#OMISSIS#] di scadenza.
Quanto poi all’entrata in vigore del Regolamento emanato in data 21 settembre 2018 deve rilevarsi che l’urgenza fosse insita [#OMISSIS#] necessità di consentire ai docenti dell’Università di poter partecipare alla procedura per la formazione delle Commissioni nazionali 2018-2020 per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, indetta con decreto direttoriale n. 10-OMISSIS-2 del 30 aprile 2018, come modificato con dd n. 2119 dell’8.8.2018, il quale prevedeva come [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per presentare la relativa domanda (con allegata attestazione della positiva valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge n. 240/2010) il 2-OMISSIS- settembre 2018.
Il primo ricorso per motivi è, dunque, infondato e non può trovare accoglimento.
3.3 Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 22 febbraio 2021 all’Università -OMISSIS-e alla professoressa -OMISSIS-e depositato il successivo 12 marzo 2021, parte ricorrente ha insistito per l’annullamento dell’attestazione a firma del Rettore dell’Università recante la data del 13.9.2018 e della previa autocertificazione della docente.
Adduce al riguardo l’illegittimità dei gravati atti per violazione della normativa nazionale in quanto l’Università resistente non avrebbe adottato il necessario regolamento sull’autocertificazione e verifica dello svolgimento dell’attività didattica, di servizio [#OMISSIS#] studenti e di ricerca dei professori e di ricerca ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8, l. n. 240/2010. Il Regolamento citato dal Rettore [#OMISSIS#] propria attestazione si riferirebbe difatti ai “Criteri oggettivi di verifica dei risultati delle attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010” e non recepirebbe i criteri definiti dall’ANVUR con deliberazione n. 132 del 2016.
Inoltre il regolamento d’Ateneo relativo ai compiti didattici e di servizio [#OMISSIS#] studenti e all’impegno orario annuo dei professori di ruolo -OMISSIS-, vigente all’epoca, secondo la prospettazione di parte ricorrente sarebbe stato quello di cui al D.R. 10.01.2017, n. 1, il quale all’art. 4 prevede che sia il Direttore del dipartimento a provvedere alla verifica delle autocertificazioni e alla loro validazione, conseguendone l’illegittimità dell’attestazione gravata per incompetenza del Rettore.
3.4 La resistente Università -OMISSIS-ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti avverso l’attestazione della positiva valutazione della Prof.ssa -OMISSIS-per tardività della notificazione del ricorso per motivi aggiunti e poiché il ricorso principale, già contenente la relativa censura, non è stato notificato anche ad essa Università.
3.-OMISSIS- L’eccezione è fondata.
Dagli atti depositati in giudizio risulta che la conoscenza da parte del ricorrente delle attestazioni di positiva valutazione dei docenti componenti della Commissione è avvenuta in data 23 dicembre 2020, a seguito di ostensione da parte del Ministero, mentre il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato alla resistente Università solo in data 22 febbraio 2021, ossia allorchè era decorso il [#OMISSIS#] decadenziale di sessanta giorni.
Pertanto tale ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente notificato.
Ad ogni modo il ricorso sarebbe infondato.
Risulta difatti dagli atti depositati in giudizio dall’Università che l’attestazione di positiva valutazione della Prof.ssa -OMISSIS-, a firma del Rettore della -OMISSIS-e recante la data 13.9.2018, è stata rilasciata sulla base dell’autocertificazione della professoressa e delle verifiche effettuate dal Direttore del Dipartimento di afferenza (atto del 12.9.2018). Né può ritenersi che il Regolamento escluda la competenza del Rettore, organo di vertice dell’Ateneo, limitandosi esso a prevedere che il Direttore del Dipartimento procede alla verifica delle autocertificazioni relative al complesso delle attività svolte dai docenti.
4. Superata la preliminare questione sulla illegittima composizione della Commissione che per ragioni di stretta connessione logica hanno portato il Collegio ad affrontare anche la fondatezza dei due ricorsi per motivi aggiunti, restano da analizzare i motivi di doglianza proposti in subordine con il ricorso introduttivo e tutti riferiti all’illegittimità del giudizio collegiale e di quelli individuali espressi dalla Commissione nei confronti del ricorrente.
4.1 Con il primo di essi parte ricorrente lamenta l’illegittimità per eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddizione e dello sviamento di potere, del giudizio collegiale [#OMISSIS#] parte in cui la Commissione così conclude: “…la Commissione, all’unanimità, ritiene che…il Candidato non presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca”.
Sostiene che tale giudizio sarebbe smentito da molteplici risultanze obiettive, quali in particolare il riconoscimento di ben nove titoli per cui la valutazione negativa dovrebbe al più essere circoscritta alle pubblicazioni.
4.2 Con riferimento alla valutazione di queste ultime con un ulteriore articolato motivo di ricorso parte ricorrente ne lamenta l’illegittimità “per assoluta inattendibilità del giudizio gravato, carenza, insufficienza, perplessità della motivazione e dell’istruttoria”, specie con riferimento al criterio della “qualità elevata” di cui alla lett. c) dell’art. 4 del DM n. 12 del 2016.
Tale doglianza può essere così sinteticamente riassunta per punti: 1) la Commissione avrebbe omesso di citare analiticamente tutti i contributi sottoposti a valutazione; 2) nel giudizio collegiale e in quelli individuali sarebbero presenti errori da cui si evincerebbe che la Commissione non ha neppure letto le opere del ricorrente o comunque le ha solo superficialmente considerate; 3) la prima monografia non sarebbe stata valutata dalla Commissione con uno specifico giudizio; 4) il giudizio collegiale espresso sulla seconda monografia sarebbe errato; -OMISSIS-) i singoli giudizi individuali conterrebbero tutti [#OMISSIS#] di errore e contraddittorietà; 6) il giudizio collegiale sulle pubblicazioni diverse dalle monografie sarebbe privo di motivazione e di istruttoria, mentre i singoli giudizi individuali peccherebbero di insufficienza istruttoria e di contraddittorietà.
4.3 Infine con l’[#OMISSIS#] motivo di ricorso il ricorrente si duole dell’illegittimità del giudizio nell’applicazione dei criteri della collocazione editoriale e della continuità della produzione scientifica.
In particolare ritiene l’illegittimità del giudizio [#OMISSIS#] parte in cui ha ritenuto la collocazione editoriale soltanto “buona” e lamenta l’illegittimità per eccesso di potere del giudizio della Commissaria prof.ssa -OMISSIS-che si esprime ritenendo la “mancata continuità temporale”, tanto anche in palese difformità di trattamento rispetto ad altri aspiranti all’abilitazione [#OMISSIS#] stessa tornata, allegando tutta la documentazione relativa al loro profilo.
-OMISSIS-. I motivi, come sopra riassunti, non meritano accoglimento.
La stretta connessione logica che li caratterizza ne consente la trattazione congiunta.
-OMISSIS-.1 Preliminarmente preme rammentare che il giudizio di valore, su cui è chiamata ad esprimersi la Commissione, non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico, o erroneo in fatto (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. -OMISSIS-016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. -OMISSIS-880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013).
Il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità.
Difatti, “sebbene sia stata oramai definitivamente accantonata l’opinione tradizionale che escludeva si potesse riconnettere alla sentenza del [#OMISSIS#] amministrativo l’effetto di imporre una disciplina del rapporto tra amministrazione e cittadino “sostitutiva” della disciplina dettata dall’atto annullato, [#OMISSIS#] il fatto che non sempre il contenuto ordinatorio della sentenza di accoglimento consente una definizione della fattispecie sostanziale;
– ciò accade nell’ipotesi in discussione, in cui il fatto presupposto del potere di accertamento della Commissione ‒ la sussistenza della piena maturità scientifica degli aspiranti professori ‒ viene preso in considerazione dalla [#OMISSIS#] attributiva del potere, non [#OMISSIS#] dimensione oggettiva di “fatto storico” (accertabile in via diretta dal [#OMISSIS#]), bensì di fatto “mediato” e “valutato” dalla pubblica amministrazione.
– in questi casi, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il [#OMISSIS#] non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’[#OMISSIS#] rientri o meno [#OMISSIS#] ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto;
– l’intangibilità del nucleo “intimo” della decisione discrezionale consegue alla stessa mancanza di un parametro giuridico di valutazione, essendosi al cospetto di attività, sì giuridicamente rilevante, ma non disciplinata da norme di diritto oggettivo (in tal senso, va letto l’art. 31, comma 3, c.p.a.);
– è ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare il contenuto della decisione pubblica, ma in tal [#OMISSIS#] deve accollarsi l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente del tutto inaccettabile;
– fino a quando invece si fronteggiano soltanto “opinioni” divergenti, il [#OMISSIS#], per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione “individuale” dell’interessato…” (Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 19-OMISSIS-).
-OMISSIS-.2 Posti questi principi, il Collegio rileva, in punto di fatto che, nel [#OMISSIS#] di specie, il ricorrente è stato valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, “atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono i tre valori soglia previsti dal D.M. -OMISSIS-89/2018”.
Inoltre gli è stato riconosciuto il possesso di almeno tre dei titoli individuati e definiti in base all’allegato A, dal n. 2 al n. 11 (per l’esattezza ben nove).
Tale riconoscimento rende palese l’irrilevanza della doglianza (secondo motivo di ricorso) con cui parte ricorrente sostiene l’illegittimità del giudizio finale solo perché [#OMISSIS#] parte finale di esso la Commissione riferisce il mancato possesso di una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca anche alla valutazione dei titoli.
Ciò che, invece, appare aver determinato l’esito negativo del giudizio sulla abilitazione è la valutazione sulle pubblicazioni scientifiche presentate ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 120 del 2016.
Sul punto la Commissione, all’unanimità, così si esprime nel giudizio collegiale: “Le pubblicazioni risultano continuative e di buona collocazione editoriale. La monografia del 2019 (-OMISSIS-) riepiloga le [#OMISSIS#] problematiche discusse in relazione al bail-in come introdotto ad opera della -OMISSIS-, con trattazione che rifluisce nel secondo libro. La monografia del 2020 (-OMISSIS-) torna sul tema delle crisi bancarie. La prima parte è dedicata alla descrizione del quadro normativo; la seconda alla analisi dello strumento del bail-in con riferimento al suo impatto sul diritto di proprietà e sul principio di tutela del risparmio; la terza alle tutele riservate ai creditori degli istituti di credito soggetti a risoluzione. Nel complesso il lavoro, che tenta una ricostruzione sistematica del fenomeno delle crisi bancarie, rivela l’utilizzo di argomentazioni non sempre centrate rispetto a ciò che si vuole dimostrare e, soprattutto, la difficoltà di qualificare alla luce della disciplina interna la concatenazione di fatti e situazioni che compongono le procedure di risoluzione. Gli scritti minori presentano carattere compilativo, limitandosi a ricognizioni più o meno estese di posizioni ampiamente acquisite, e presentano i medesimi limiti evidenziati con riferimento alla produzione monografica.”
Il giudizio collegiale si [#OMISSIS#] in perfetta aderenza con quanto ritenuto dai Commissari nei giudizi individuali di cui costituisce un’adeguata e completa sintesi delle posizioni ivi espresse dai commissari: in essi infatti è sempre presente la considerazione sulla parziale sovrapposizione dei [#OMISSIS#] trattati nelle due monografie, sulla valutazione negativa in ordine alla qualità delle pubblicazioni sia per l’assenza di rigore sistematico, profilo che non può ritenersi contraddetto, come invece fa il ricorrente, solo perché una parte della monografia interessata dal giudizio negativo reca il titolo “-OMISSIS-”, sia per il carattere compilativo e ricognitivo delle pubblicazioni minori.
Particolarmente importante per la trattazione che tutti i Commissari vi dedicano appare l’aspetto della carenza di sistematicità: nel giudizio della prof.ssa -OMISSIS-tale profilo è valutato negativamente anche per le ripercussioni sulle “coordinate disciplinari di base”; il Prof. -OMISSIS-scrive a proposito delle due monografie che “Pur dimostrando conoscenza delle tematiche affrontate, sono lavori carenti sul piano ricostruttivo e sistematico, che avrebbero richiesto un maggior approfondimento, e che non pervengono a risultati originali.”
La Prof.ssa -OMISSIS-con riferimento alle monografie così si esprime: “L’esame della qualificazione giuridica di questo strumento viene collocata all’interno di una opera di ricostruzione che si vorrebbe sistematica della crisi della banca. Entrambi gli scritti presentano uno sviluppo non organico, mancano di un adeguato approfondimento e sono privi di spunti di originalità”.
Particolarmente motivati ed articolati sono poi i giudizi delle Professoresse -OMISSIS-sulle due monografie.
Parte ricorrente ritiene tuttavia che i Commissari non abbiano letto con sufficiente attenzione le opere o addirittura non le abbiano affatto lette poiché sarebbero incorsi in macroscopici errori di ricostruzione e analisi delle stesse
La tesi non può trovare accoglimento.
Appare difatti piuttosto irreale che tutti e cinque i Commissari, ciascuno sia pure con riferimento a singoli [#OMISSIS#], siano incorsi in errori di lettura delle opere.
Inoltre anche con riferimento a quelli che vengono tacciati da parte ricorrente come macroscopici errori oggettivi, come ad esempio la riferita articolazione in tre parti della seconda monografia, che invece risulta composta da cinque parti, non sembrano doversi intendere nel significato che parte ricorrente ad esse attribuisce per metterne in risalto l’erroneità, quanto piuttosto come espressioni imposte dalla necessaria sintesi che l’onerosità della procedura richiede e che comunque consentono [#OMISSIS#] lettura d’insieme di comprendere chiaramente l’iter istruttorio e logico seguito dai Commissari.
Palesemente inammissibili, posti i sopra richiamati principi e limiti del sindacato giurisdizionale, sono poi le censure con le quali il ricorrente finisce col sostituire proprie autonome valutazioni a quelle affermate dai commissari sulla rilevanza ed il tenore degli studi condotti dal candidato nelle opere sottoposte a valutazione.
-OMISSIS-.3 Le medesime considerazioni in ordine alla sufficienza della motivazione ed alla non contraddittorietà delle conclusioni cui perviene la Commissione devono ritenersi con riferimento alla valutazione delle c.d. opere minori.
Nei giudizi individuali sono richiamate anche le singole opere, talvolta tutte, talaltra solo alcune, ma sempre sono indicanti gli aspetti posti a fondamento del giudizio negativo, ripresi poi in maniera coerente nel giudizio finale.
Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza l’art. 3, D.M. n. 120 del 2016 non pretende una valutazione analitica – titolo per titolo, pubblicazione per pubblicazione – che sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella in controversia che richiedono l’esame di centinaia di candidati in un ristretto lasso di tempo. La disposizione citata, in realtà, si limita a prevedere che “La Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.“
Ciò significa che, mentre è necessario che vi sia da parte dei Commissari un previo esame analitico delle singole pubblicazioni presentate (e degli altri titoli esibiti), [#OMISSIS#] formulazione del giudizio, che è “basato” su tale valutazione analitica, la Commissione può legittimamente esprimersi anche in termini sintetici e sommari.
-OMISSIS-.4 Emerge, dunque, giudizio negativo sull’abilitazione, che nel [#OMISSIS#] di specie, si palesa pluri-motivato e che, pertanto, appare anche solo per le ragioni sin qui trattate legittimamente espresso ed idoneo a sorreggere la valutazione di non abilitazione del ricorrente e dunque conseguendone il non accoglimento del gravame.
-OMISSIS-.-OMISSIS- Infine inammissibili perché prive del necessario interesse, oltre che infondate, sono le doglianze sulla applicazione dei criteri relativi alla collocazione editoriale e alla continuità della produzione scientifica, entrambi in realtà ritenuti soddisfatti nel giudizio finale della Commissione per cui non si vede quale interesse possa avere il ricorrente a lamentarne l’illegittimità.
Ad ogni modo palesemente infondata è la considerazione del ricorrente per cui non residuerebbero spazi alla valutazione discrezionale della Commissione sulla collocazione editoriale delle pubblicazioni, una volta che risulti, come nel [#OMISSIS#] di specie, la collocazione delle pubblicazioni su riviste di rilievo nazionale e internazionale di fascia A e delle monografie, ospitate in sedi editoriali di prestigio.
Come ha più volte avuto modo di chiarire la Giurisprudenza: “Quanto ai criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, il comma 3 dell’articolo 4 stabilisce che la commissione si attenga a diversi parametri, tra cui quello concernente l’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale (lettera b), da valutare – come previsto dal successivo articolo 6, comma 1 – sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato A.
La disposizione è chiara nel distinguere il giudizio qualitativo, in ordine alla maturità scientifica del candidato e alla qualità della sua produzione scientifica, tenuto conto dell’originalità, del carattere innovativo e del rigore metodologico, dagli indicatori meramente quantitativi dei quali pure la commissione si avvale in sede di valutazione delle pubblicazioni.
Sotto questo profilo, il decreto risulta coerente con l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui originalità e innovatività scientifica delle pubblicazioni (che, vale rimarcarlo, sono l’oggetto preminente di questo tipo di giudizio) non possono essere misurate con parametri quantitativi.” (Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2016 n. -OMISSIS-471).
Le commissioni, oltre [#OMISSIS#] indici bibliometrici (cd. mediane) e quindi al numero delle pubblicazioni, sono chiamate a valutare anche numerosi altri [#OMISSIS#] e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici misurati dall’Anvur (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 36-OMISSIS-3).
Pertanto, nessun valore può avere il fatto che il ricorrente ha superato le mediane ed è in possesso di più titoli (9 su 9) rispetto a quelli richiesti per l’accesso alla valutazione. Né alcun automatismo può attribuirsi tra collocazione scientifica delle pubblicazioni su riviste di fascia A e grado di soddisfazione di tale criterio, ritenuto nel [#OMISSIS#] di specie ad ogni modo “[#OMISSIS#]” dalla Commissione.
6. In conclusione il ricorso introduttivo deve essere respinto, così come il ricorso per motivi aggiunti depositato il 16 febbraio 2021, mentre va dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso per motivi aggiunti notificato il 22 febbraio 2021.
7. Le spese del giudizio sono in parte compensate e in parte seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate e della difesa meramente formale del Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge nei termini di cui in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Università -OMISSIS- e del controinteressato prof. -OMISSIS-, che liquida forfetariamente in euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge se dovuti; [#OMISSIS#] nei confronti dell’Università di -OMISSIS- e spese compensate nei confronti del Ministero resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo -OMISSIS-2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore