TAR Lazio, sez. III bis, 3 gennaio 2022, n. 2

Abilitazione scientifica nazionale - Natura qualitativa della valutazione sulle pubblicazioni

Data Documento: 2022-01-03
Area: Giurisprudenza
Massima

Nella fattispecie in esame la Commissione nel prevedere come criterio di valutazione della qualità delle pubblicazioni un criterio oggettivo correlato al mero dato numerico delle citazioni ha fatto cattivo uso del potere discrezionale di cui era titolare, in quanto il giudizio della qualità delle pubblicazioni, come delineato dal menzionato art.4, è un giudizio più articolato che deve tener conto di altri elementi (originalita’, rigore metodologico e carattere innovativo) che in nessun caso possono essere ritenuti sussistenti sulla base del numero delle citazioni, non potendosi, inoltre, in alcun modo contestare che il mero dato numerico possa essere condizionato da elementi esogeni quali la data di pubblicazione dei lavori scientifici, la lingua in cui sono stati scritti, la diffusione delle riviste in cui sono stati pubblicati o nel caso di monografie la rilevanza e la diffusione della casa editoriale e la specificità degli argomenti oggetto delle suddette pubblicazioni.”.

L’operato della Commissione è inficiato dalle prospettate illegittimità in quanto:
a) ha fatto riferimento unicamente ad un criterio quantitativo per formulare un giudizio negativo sulla rilevanza delle pubblicazioni;
b) non ha tenuto in alcuna considerazione quanto la stessa aveva previsto in sede di fissazione dei suddetti criteri integrativi in cui per valutare la rilevanza delle pubblicazioni occorreva far riferimento anche alle caratteristiche di originalità e di rigore metodologico delle stesse, caratteristiche, peraltro, che nel giudizio finale sono state immotivatamente non riconosciute, elementi che nella vicenda contenziosa in esame non sono stati invece in alcun modo presi in considerazione.

Contenuto sentenza

N. 00002/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08066/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8066 del 2021, proposto da [#OMISSIS#] Della [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale espresso dalla competente Commissione che ha ritenuto di non abilitare il ricorrente come Professore di I fascia per il settore concorsuale 06/B1 “ Medicina Interna”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio con cui la competente Commissione ha ritenuto unanimamente di non abilitare il dottor [#OMISSIS#] Della [#OMISSIS#], ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. come Professore di I fascia per il settore concorsuale 06/B1 “Medicina Interna.”
Il ricorso è affidato ai seguenti ed articolati motivi di doglianza: 
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. a), della L. n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95/2016. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1 e 4, comma 1 del D.M. n. 120/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.D. MIUR n. 2175/2018. Difetto di istruttoria. Insussistenza ed erroneità dei presupposti. Carenza della motivazione. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Perplessità dell’azione amministrativa. Sviamento di potere; 
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. a), della L. n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95/2016. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1 e 4, comma 1 del D.M. n. 120/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.D. MIUR n. 2175/2018. Difetto di istruttoria. Insussistenza ed erroneità dei presupposti. Carenza della motivazione. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Perplessità dell’azione amministrativa. Sviamento di potere.
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2021 il gravame è stato assunto in decisione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità in primis ha evidenziato che il candidato aveva superato i tre valori soglia degli indicatori Anvur e risultava in possesso di tutti i sei titoli previsti dalla Commissione.
Per quanto concerne le pubblicazioni scientifiche il suddetto giudizio ha ritenuto che “Le 16 pubblicazioni sottoposte a giudizio sono temporalmente continue. Adeguato in esse è il ruolo prioritario del candidato. Non soddisfacente invece risulta la loro rilevanza scientifica espressa dal 5-yr impact Factor medio e totale. Inoltre, i singoli contributi sono disomogenei per originalità e innovatività e nei 2/3 dei casi sono focalizzati su meccanismi molecolari e/o su strategie di studio non immediatamente trasferibili alla Medicina Interna, rendendo non sempre chiara congruenza delle tematiche affrontate con l’approccio multidisciplinare e traslazionale proprio del SC 06/B1.
In considerazione: a) della non sempre chiara congruenza delle tematiche affrontate con l’approccio multidisciplinare e traslazionale proprio del SC 06/B1, b) della non soddisfacente rilevanza scientifica delle 16 pubblicazioni sottoposte a giudizio, espressa dal 5-year impact factor medio e totale (e quindi della non adeguata enucleabilità della preminenza del candidato all’interno della comunità scientifica nazionale ed internazionale di riferimento), c) della disomogenea originalità ed innovatività delle 16 pubblicazioni sottoposte a giudizio, il candidato non è ancora maturo per le funzioni di Professore universitario di prima fascia nel SC 06/B1.”
In primis il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e 7 del DM n.120/2016; più in particolare: 
I) l’art.7 stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale); 
II) l’art.4 a sua volta prevede che: 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; 
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo; 
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
In tale quadro normativo in primis è fondamentale sottolineare che l’abilitazione scientifica debba essere riconosciuta al candidato che sia in possesso dei tre requisiti autonomi di cui all’art.7.
Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che: 
a) l’art.4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri; 
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto; 
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo; 
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in [#OMISSIS#] contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità; 
e) il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge alla Commissione, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo dalla stessa possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653). 
Ciò premesso, in primis deve essere sottolineato che il contestato giudizio di non abilitazione si basa su una valutazione negativa delle pubblicazioni, la quale a sua volta si fonda sui seguenti ed autonomi presupposti: 
a) non sempre chiara congruenza delle tematiche affrontate con l’approccio multidisciplinare e traslazionale proprio del SC 06/B1; 
b) non soddisfacente rilevanza scientifica delle 16 pubblicazioni sottoposte a giudizio, espressa dal 5-year impact factor medio e totale (e quindi della non adeguata enucleabilità della preminenza del candidato all’interno della comunità scientifica nazionale ed internazionale di riferimento); 
c) disomogenea originalità ed innovatività delle 16 pubblicazioni sottoposte a giudizio.
Fondato è il primo motivo di doglianza con cui il ricorrente in ordine all’affermata “disomogenea originalità ed innovativa delle pubblicazioni sottoposte a giudizio” ha prospettato l’illegittimità di tale valutazione per palese difetto di motivazione.
Al riguardo il Collegio sottolinea che la Commissione non ha proceduto ad alcuna sia pure sintetica descrizione dell’oggetto delle 16 pubblicazioni sottoposte a valutazione, essendosi limitata ad indicare sia pure genericamente l’oggetto della produzione scientifica presentata ai fini degli indicatori, ed è arrivata apoditticamente ad individuare le citate criticità senza addurre alcun elemento argomentativo a sostegno. 
Per quanto concerne il presupposto di cui al punto b (non soddisfacente rilevanza scientifica delle 16 pubblicazioni sottoposte a giudizio, espressa dal 5-year impact factor medio e totale), in primis deve essere evidenziato che la Commissione, la quale nell’ambito dei criteri che aveva fissato aveva previsto che “la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, oltre alle caratteristiche di originalità, di rigore metodologico e di impatto di ogni singola pubblicazione, verrà considerato il valore del 5-Year Impact Factor di Web of Knowledge (WoK), tenuto conto delle specifiche caratteristiche dei settori disciplinari compresi. Verrà anche tenuta in considerazione al riguardo la raccomandazione del documento del Collegio dei Docenti di Medicina Interna secondo la quale “il criterio della rilevanza delle pubblicazioni può considerarsi soddisfatto quando l’Impact Factor totale delle 16 pubblicazioni richieste per la prima fascia sia [#OMISSIS#] di 80 (Impact Factor medio [#OMISSIS#] di 5) e l’Impact Factor totale delle 12 pubblicazioni richieste per la seconda fascia sia [#OMISSIS#] di 42 (Impact Factor medio [#OMISSIS#] di 3.5)”, ha formulato la propria valutazione negativa facendo leva unicamente sul non soddisfacente valore del 5-year Impact factor.
Tale modus operandi è stato contestato con il primo profilo di doglianza, dedotto con la seconda censura il quale ha richiamato a tal fine quanto affermato dalla Sentenza di questa Sezione n.2506 del 1° marzo 2021, non appellata, la quale ha sottolineato che: 
“Relativamente alla ragione di cui al punto a) – l’impatto medio dei lavori è inferiore a 5 – in primis deve essere rilevato che:
I) tale criterio di carattere meramente quantitativo era stato fissato dalla Commissione per valutare la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale;
II) il suddetto organo aveva però previsto, al fine di evitare una sorta di automatismo che si doveva tener conto anche delle caratteristiche di originalità e di rigore metodologico della singola pubblicazione.
Ciò precisato deve essere sottolineato che in una vicenda contenziosa identica a quella in trattazione, la quale aveva ad oggetto il potere della Commissione di prevedere criteri di carattere meramente quantitativo integrativi a quelli previsti dal citato art.4 del DM 120/2016, la Sezione con la sentenza n.5633/2019 ha affermato che:
“a) non può essere contestato che anche nelle procedure de quibus, come in tutte le procedure concorsuali, sussista il potere della Commissione di individuare dei propri più dettagliati criteri di valutazione sulla base dei quali adottare il proprio giudizio;
b) [#OMISSIS#] materia delle abilitazioni scientifiche occorre tener conto, tuttavia, che i criteri di valutazione sono già stati previamente previsti dalle disposizioni regolamentari al fine di circoscrivere la discrezionalità dell’organo valutativo;
c) in simile contesto, quindi, il potere della Commissione di prevedere propri criteri di valutazione deve essere esercitato coerentemente con i criteri previsti in via generale, non potendosi ammettere che questi ultimi possano essere derogati e resi inapplicabili oppure stravolti da quelli individuati dalla Commissione;
d) in sostanza il suddetto organo potrà precisare e specificare i criteri individuati in via generale, ma giammai stabilire criteri in contrasto con questi ultimi tali da comportarne uno stravolgimento.
[#OMISSIS#] fattispecie in esame la Commissione nel prevedere come criterio di valutazione della qualità delle pubblicazioni un criterio oggettivo correlato al mero dato numerico delle citazioni ha fatto cattivo uso del potere discrezionale di cui era titolare, in quanto il giudizio della qualità delle pubblicazioni, come delineato dal menzionato art.4, è un giudizio più articolato che deve tener conto di altri elementi (originalita’, rigore metodologico e carattere innovativo) che in nessun [#OMISSIS#] possono essere ritenuti sussistenti sulla base del numero delle citazioni, non potendosi, inoltre, in alcun modo contestare che il mero dato numerico possa essere condizionato da elementi esogeni quali la data di pubblicazione dei lavori scientifici, la lingua in cui sono stati scritti, la diffusione delle riviste in cui sono stati pubblicati o nel [#OMISSIS#] di monografie la rilevanza e la diffusione della casa editoriale e la specificità degli argomenti oggetto delle suddette pubblicazioni.”.
La suddetta sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n.3728/2020 la quale ha affermato che:
“l’appello non può esser condiviso, anzitutto perché vi si predica un potere tecnico-discrezionale, in realtà non previsto dalla legge o dal DM 120/2016 in capo alla Commissione ed innominato, in virtù del quale essa può a proprio gusto eterointegrare, o meno, i criteri prestabiliti dalla [#OMISSIS#], a seconda dei casi, quando invece già la fonte regolamentare [#OMISSIS#] la Commissione in un modo ragionevolmente oggettivato [#OMISSIS#] valutazione della maturità del curriculum scientifico di ciascun candidato;
– per vero, se i criteri son predefiniti, [#OMISSIS#] migliore delle ipotesi, l’integrazione (e lo stesso dicasi della loro specificazione) se non oziosa, tende ad esser un esercizio di stile, contrario ai principi di speditezza, concentrazione ed efficacia dell’azione amministrativa, in generale ed alla necessità di oggettivazione dei giudizi sulla qualità dei candidati, [#OMISSIS#] specifico;
– la peculiare sensibilità della materia, affinché il giudizio non trasmodi se non nell’arbitrio, in un mero gradimento di affinità culturali, impone un’interpretazione stretta e prudente del DM stesso; – invero, di fronte al superamento delle mediane ed al dimostrato possesso di un numero più che sufficiente di titoli, tra quelli selezionati dalla Commissione, essa deve dar specifica contezza delle ragioni per le quali le pubblicazioni esaminate sono di livello non elevato, visto che già i criteri ex art. 4 del DM 120/2016 concorrono a formare il “macro-criterio” affinché s’esprima correttamente il giudizio sulla qualità delle pubblicazioni;
– il Ministero appellante non può allora non avvedersi che l’art. 4 del DM 120/2016 reca una griglia ben chiara entro la quale condurre la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, o che il relativo all. B) stabilisce a sua volta in modo rigoroso che cosa si deve intendere per pubblicazione di qualità elevata, poiché serve a far emergere, da ciascun commissario e dalla Commissione nel suo insieme, un giudizio slegato o non influenzato da preferenze quando non da impressioni soggettive;
– pertanto, non solo su tali aspetti il DM non offre possibilità di scelte discrezionali —d’altronde inutili, non avendo la P.A. appellante chiarito quali parti dell’art. 4 scontino ambiguità, incertezze o lacune tali da suggerirne l’integrazione per ben condurre la procedura di ASN per cui è causa”.
Applicando tali principi giurisprudenziali alla vicenda in esame, a prescindere dalla sussistenza del potere della Commissione di individuare criteri integrativi di quelli fissati dall’art.4 per valutare la qualità delle pubblicazioni, potere che la richiamata sentenza del Consiglio di Stato sembra escludere, l’operato della Commissione è inficiato dalle prospettate illegittimità in quanto:
a) ha fatto riferimento unicamente ad un criterio quantitativo per formulare un giudizio negativo sulla rilevanza delle pubblicazioni;
b) non ha tenuto in alcuna considerazione quanto la stessa aveva previsto in sede di fissazione dei suddetti criteri integrativi in cui per valutare la rilevanza delle pubblicazioni occorreva far riferimento anche alle caratteristiche di originalità e di rigore metodologico delle stesse, caratteristiche, peraltro, che nel giudizio finale sono state immotivatamente non riconosciute”, elementi che [#OMISSIS#] vicenda contenziosa in esame non sono stati invece in alcun modo presi in considerazione.
Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, anche la doglianza in esame deve essere accolta.
Per quanto concerne infine il terzo ed [#OMISSIS#] presupposto su cui si è basata la valutazione negativa delle 16 pubblicazioni presentate – non sempre chiara congruenza delle tematiche affrontate con l’approccio multidisciplinare e traslazionale proprio del SC 06/B1 – deve essere evidenziato che: 
I) la Commissione aveva previsto nell’ambito dei criteri che aveva fissato che “Le pubblicazioni dovranno essere congruenti con le tematiche di ricerca previste dalla declaratoria del Settore concorsuale 06/81. Saranno prioritariamente valorizzate le pubblicazioni derivanti da ricerche condotte con chiari obiettivi fisiopatologici, diagnostici e di efficacia terapeutica. Saranno altresì valorizzate le ricerche focalizzate sugli aspetti d’interazione e integrazione dei sistemi e degli organi, tipici della complessità clinica della Medicina Interna. Nel [#OMISSIS#] di pubblicazioni di ricerca di base, dovrà essere evidente la loro ricaduta traslazionale clinica.”, 
II) il citato organo ha fatto presente per giustificare la propria valutazione negativa in ordine all’aspetto in esame che i 2/ e dei contributi sono focalizzati su meccanismi molecolari e/o su strategie di studio non immediatamente trasferibili alla medicina interna.
Ciò posto, innanzitutto deve essere rigettato il profilo di doglianza dedotto con la seconda censura con cui il ricorrente ha sostenuto del tutto apoditticamente che la Commissione non avrebbe tenuto conto dell’integrale declaratoria del settore concorsuale 06/B1, atteso che la previsione di “valorizzare prioritariamente le pubblicazioni derivanti da ricerche condotte con chiari obiettivi fisiopatologici, diagnostici e di efficacia terapeutica” non esclude in alcun modo che le pubblicazioni vertenti su altri aspetti del settore concorsuale de quo non sarebbero state prese in considerazione. 
Tuttavia il Collegio sottolinea che: 
a) l’affermata valutazione di non inerenza al settore concorsuale in questione non risulta in alcun modo argomentata; 
b) una motivazione adeguata inoltre [#OMISSIS#] vicenda in esame era richiesta sia dalla circostanza che gran parte delle pubblicazioni de quibus erano state ritenute afferenti al settore concorsuale in questione in occasione del conferimento al ricorrente dell’ASN alle funzioni di Professore di II fascia, sia dalla circostanza che due componenti della Commissione (professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) avevano affermato chiaramente che le pubblicazioni erano attinenti anche al settore concorsuale 06/B1.
Ciò considerato, quindi, il proposto gravame deve essere accolto con annullamento del contestato giudizio e con conseguente obbligo in capo al Ministero resistente di far effettuare da parte di una diversa Commissione una nuova valutazione del ricorrente, da ultimare entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione della stessa.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n.8066 del 2021, come in epigrafe proposto lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’intimato Ministero al pagamento a favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.000,00=
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
IL [#OMISSIS#], ESTENSORE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 03/01/2022