La censura risulta infondata, in quanto nella fattispecie in esame non si ravvisano gli estremi per ritenere che il Presidente della Commissione avrebbe dovuto astenersi in ragione della circostanza – dedotta in ricorso – di aver partecipato ad un progetto di ricerca al quale ha preso parte anche il controinteressato.
In proposito il Collegio intende richiamarsi alle pertinenti considerazioni esposte nell’ambito dei precedenti pronunciamenti della Sezione (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 12 gennaio 2018, n. 392 e sent. 2 ottobre 2019, n. 11498, non appellate) resi in materia di concorsi universitari alla luce delle affermazioni di principio espresse dal Consiglio di Stato, che di seguito si riportano nel loro contenuto essenziale: “… a) la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente previste (salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c.), a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4858); b) perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale “connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013 relativa a procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario); c) … Per un diffuso indirizzo giurisprudenziale, non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio” (Cons. Stato, Sez. VI, 29 agosto 2017, n. 4105, relativa a procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario di ruolo, la quale cita, ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366; id., sez. III, 20 settembre 2012, n. 5023; id., sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276); d) si è altresì osservato che “nei concorsi universitari, l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituiscono ipotesi frequenti nel mondo accademico, che non sono tali da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati” (Cons. St., sez. II, 7 marzo 2014, n. 3768) …”.
TAR Lazio, sez. III, 9 gennaio 2022, n. 119
Procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore di II fascia - art. 24, commi 5 e 6, L. n. 240/2010 - Composizione della Commissione - Incompatibilità
N. 00119/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03743/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3743 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Napoli, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Quaranta, [#OMISSIS#] Scalabrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Salvatore Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Per l’annullamento, previa sospensione cautelare
− Del Decreto Rettorale n. 177/2021 del 19.1.2021, recante approvazione atti della procedura;
− Del D.R. n. 1820/2019 del 13.6.2016 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia;
− Del D.R. n. 1222/2020 del 6.5.2020 con cui è stata indetta la procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare – Facoltà di Medicina e Psicologia: Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare Facoltà di Medicina e Psicologia per il Settore Concorsuale 06/D2 – Settore scientifico disciplinare MED/13 CODICE CONCORSO 2020PAR010;
− Del D.R. n. 2351/2020 del 24.9.2020 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice;
− Dei verbali e della relazione finale trasmessi dal presidente della commissione giudicatrice, acquisiti al prot. univ. n. 86178 del 24.11.2020;
− Del verbale n. 1 (riunione preliminare) del 10.11.2020 e dell’Allegato 1;
− Del D.R. n. 2750 del 3.11.2020 con cui è stata modificata la composizione della commissione giudicatrice;
− Del verbale n. 2 (valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica) e degli Allegati 1 e 2, della relazione finale e degli allegati 1 e 2;
− Delle dichiarazioni attestanti l’insussistenza di situazioni di incompatibilità dei commissari e del presidente della commissione;
− Della nota prot. n. 11415 del 12.2.2020 con cui l’Università ha riscontrato l’istanza di accesso;
− Della nota, di estremi non conosciuti, con cui la Sapienza ha rigettato l’istanza di scioglimento della commissione;
− Del provvedimento di chiamata del Prof. [#OMISSIS#] in qualità di vincitore della procedura valutativa, di estremi e contenuti non conosciuti;
− Del provvedimento, di estremi e contenuti non conosciuti, che ha concesso la proroga per lo svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali della Commissione giudicatrice;
− di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli impugnati;
E per la condanna
dell’ente a dichiarare la Prof.ssa Napoli vincitrice della procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare – Facoltà di Medicina e Psicologia per il Settore Concorsuale 06/D2 – Settore scientifico disciplinare MED/13 CODICE CONCORSO 2020PAR010; in subordine, a disporre la rivalutazione della posizione della Prof.ssa Napoli ad opera di una commissione in diversa composizione, indicando sin d’ora un termine per la conclusione del procedimento.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Napoli [#OMISSIS#] il 31/5/2021:
Per l’annullamento e per il risarcimento dell’ingiusto danno
– Del Decreto Rettorale n. 177/2021 del 19.1.2021, recante approvazione atti della procedura;
– Del D.R. n. 1820/2019 del 13.6.2016 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia;
– Del D.R. n. 1222/2020 del 6.5.2020 con cui è stata indetta la procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare – Facoltà di Medicina e Psicologia: Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare Facoltà di Medicina e Psicologia per il Settore Concorsuale 06/D2 – Settore scientifico disciplinare MED/13 CODICE CONCORSO 2020PAR010;
– Del D.R. n. 2351/2020 del 24.9.2020 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice;
– Dei verbali e della relazione finale trasmessi dal presidente della commissione giudicatrice, acquisiti al prot. univ. n. 86178 del 24.11.2020;
– Del verbale n. 1 (riunione preliminare) del 10.11.2020 e dell’Allegato 1;
– Del D.R. n. 2750 del 3.11.2020 con cui è stata modificata la composizione della commissione giudicatrice;
– Del verbale n. 2 (valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica) e degli Allegati 1 e 2, della relazione finale e degli allegati 1 e 2;
– Delle dichiarazioni attestanti l’insussistenza di situazioni di incompatibilità dei commissari e del presidente della commissione;
– Della nota prot. n. 11415 del 12.2.2020 con cui l’Università ha riscontrato l’istanza di accesso;
– Della nota, di estremi non conosciuti, con cui la Sapienza ha rigettato l’istanza di scioglimento della commissione;
– Del provvedimento di chiamata del Prof. [#OMISSIS#] in qualità di vincitore della procedura valutativa, di estremi e contenuti non conosciuti;
– Del provvedimento, di estremi e contenuti non conosciuti, che ha concesso la proroga per lo svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali della Commissione giudicatrice;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli impugnati;
– del decreto rettorale n. 792/2021 prot. 20806 del 17.3.2021, comunicato a mezzo pec il 19.3.2021, recante collocamento a riposo della Dott.ssa Napoli;
– del diniego opposto il 15.4.2021 alla richiesta della Dott.ssa Napoli di mantenimento in servizio;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli impugnati;
E per la condanna
dell’ente a dichiarare la Prof.ssa Napoli vincitrice della procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare – Facoltà di Medicina e Psicologia: Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare Facoltà di Medicina e Psicologia per il Settore Concorsuale 06/D2 – Settore scientifico disciplinare MED/13 CODICE CONCORSO 2020PAR010; in subordine, a disporre la rivalutazione della posizione della Prof.ssa Napoli ad opera di una commissione in diversa composizione, indicando sin d’ora un termine per la conclusione del procedimento.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Napoli [#OMISSIS#] il 31/5/2021:
Per l’annullamento
e per il risarcimento dell’ingiusto danno
– Del Decreto Rettorale n. 177/2021 del 19.1.2021, recante approvazione atti della procedura;
– Del D.R. n. 1820/2019 del 13.6.2016 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia;
– Del D.R. n. 1222/2020 del 6.5.2020 con cui è stata indetta la procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare – Facoltà di Medicina e Psicologia: Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare Facoltà di Medicina e Psicologia per il Settore Concorsuale 06/D2 – Settore scientifico disciplinare MED/13 CODICE CONCORSO 2020PAR010;
– Del D.R. n. 2351/2020 del 24.9.2020 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice;
– Dei verbali e della relazione finale trasmessi dal presidente della commissione giudicatrice, acquisiti al prot. univ. N. 86178 del 24.11.2020;
– Del verbale n. 1 (riunione preliminare) del 10.11.2020 e dell’Allegato 1;
– Del D.R. n. 2750 del 3.11.2020 con cui è stata modificata la composizione della commissione giudicatrice;
– Del verbale n. 2 (valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica) e degli Allegati 1 e 2, della relazione finale e degli allegati 1 e 2;
– Delle dichiarazioni attestanti l’insussistenza di situazioni di incompatibilità dei commissari e del presidente della commissione;
– Della nota prot. n. 11415 del 12.2.2020 con cui l’Università ha riscontrato l’istanza di accesso;
– Della nota, di estremi non conosciuti, con cui la Sapienza ha rigettato l’istanza di scioglimento della commissione;
– Del provvedimento di chiamata del Prof. [#OMISSIS#] in qualità di vincitore della procedura valutativa, di estremi e contenuti non conosciuti;
– Del provvedimento, di estremi e contenuti non conosciuti, che ha concesso la proroga per lo svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali della Commissione giudicatrice;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli impugnati;
– del decreto rettorale n. 792/2021 prot. 20806 del 17.3.2021, comunicato a mezzo pec il 19.3.2021, recante collocamento a riposo della Dott.ssa Napoli;
– del diniego opposto il 15.4.2021 alla richiesta della Dott.ssa Napoli di mantenimento in servizio;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli impugnati;
– di tutti gli atti depositati dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza il 7 maggio 2021, ivi inclusi: Allegato 6 controdeduzioni tecniche commissione giudicatrice; Allegato 7 Delibera Consiglio di Amministrazione n. 43 del 11.2.2021 limitatamente alla parte di interesse; Allegato 8 Delibera Consiglio Dipartimento di proposta di chiamata del candidato utilmente selezionato per il prosieguo della procedura; Allegato 9 Decreto Rettorale n. 597 del 23.2.2021; Allegato 10 presa di servizio vincitore della procedura;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli impugnati;
E per la condanna
dell’ente a dichiarare la Prof.ssa Napoli vincitrice della procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare – Facoltà di Medicina e Psicologia: Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare Facoltà di Medicina e Psicologia per il Settore Concorsuale 06/D2 – Settore scientifico disciplinare MED/13 CODICE CONCORSO 2020PAR010; in subordine, a disporre la rivalutazione della posizione della Prof.ssa Napoli ad opera di una commissione in diversa composizione, indicando sin d’ora un termine per la conclusione del procedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza e di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto gravame la ricorrente, avendo partecipato in qualità di ricercatore universitario in servizio presso l’Ateneo resistente alla procedura valutativa di chiamata (in epigrafe indicata) indetta dall’Università medesima per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, L. n. 240/2010, ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti relativi alla procedura valutativa conducente all’individuazione come vincitore dell’odierno controinteressato, unitamente agli atti connessi.
2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di doglianza, articolato in più censure, rubricato nei termini di seguito riportati: “I. Violazione e falsa applicazione DR 1222/2020 del 6.5.2020; violazione e falsa applicazione DR 1820/2019 del 13.6.2019; violazione e falsa applicazione DM 120/2016; violazione e falsa applicazione DM Miur 1110/2019; violazione e falsa applicazione DM 589/2018; violazione e falsa applicazione L. 240/2010; violazione e falsa applicazione art. 1, 3 e 6 bis della Legge n. 241/1990; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, non trovandosi i Commissari in condizione di imparzialità nei confronti del candidato risultato vincitore; Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell’art. 6 bis della l. n. 241/1990, e degli artt. 51 e 52 c.p.c.; violazione e falsa applicazione art. 3 e 97 della Costituzione; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso e sviamento di potere; travisamento dei fatti; illogicità e non proporzionalità dell’azione amministrativa”.
2.1. Parte ricorrente censura il difetto di motivazione relativamente alla valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche prodotte dai due partecipanti alla procedura (rispettivamente, il candidato risultato vincitore, odierno controinteressato, e la medesima ricorrente) deducendo che il giudizio espresso dalla commissione, in quanto estremamente sintetico e recando affermazioni generiche prive di riferimenti oggettivi alle specifiche risultanze istruttorie, non consentirebbe di ricostruire le ragioni che hanno condotto a preferire il controinteressato.
Lamenta l’illogicità e contraddittorietà della valutazione resa dalla commissione sui profili dei candidati con esito favorevole al controinteressato, deducendo al riguardo il carattere lusinghiero del giudizio espresso nei confronti della ricorrente medesima sul piano qualitativo nell’ambito delle valutazioni individuali effettuate, nel cui contesto la commissione stessa avrebbe evidenziato tra l’altro la continuità dell’attività assistenziale svolta dalla ricorrente per circa 40 anni, rispetto al periodo nettamente inferiore maturato dal controinteressato, di circa 25 anni, censurando la mancata valorizzazione di tale aspetto da parte della commissione, nonché contestando l’omessa considerazione della circostanza che la produzione scientifica del controinteressato sarebbe numericamente inferiore a quella della ricorrente medesima (con 56 pubblicazioni a fronte di 105).
Deduce, inoltre, la sussistenza del vizio di sviamento di potere inficiante il giudizio di preferenza espresso dalla commissione nei riguardi del controinteressato, censurando l’intervenuta valorizzazione – ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche prodotte dai candidati – di aspetti meramente quantitativi ed empirici basati sugli indici bibliometrici e il mancato svolgimento di un giudizio di tipo qualitativo ai sensi del D.M. n. 120/2016.
Contesta altresì in proposito che la commissione avrebbe impiegato – nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche del candidato – una banca dati citazionale non contemplata dal bando della procedura selettiva né dai D.M. n. 120/2016 e n. 589/2018.
Deduce, inoltre, la violazione dei principi e delle regole sull’incompatibilità dei membri della commissione, sostenendo che il componente con funzione di presidente avrebbe dovuto astenersi in ragione della recente collaborazione professionale con il controinteressato relativa ad uno specifico progetto di ricerca.
Lamenta altresì il difetto di istruttoria inficiante l’operato della commissione, in quanto la valutazione comparativa dei candidati non sarebbe stata condotta alla luce dei parametri individuati dalla stessa commissione come “altri indicatori di attività scientifica”.
Denuncia, inoltre, il travisamento fattuale (oltre che il difetto di istruttoria) in cui sarebbe incorsa la commissione nel rendere il suo giudizio in merito al profilo della ricorrente medesima, deducendo al riguardo determinati aspetti – specificamente individuati in ricorso – che sarebbero stati omessi nell’ambito della valutazione effettuata dalla commissione, riguardanti alcuni profili inerenti alle dodici pubblicazioni selezionate, all’attività assistenziale, all’attività didattica, di aggiornamento clinico e di diffusione scientifica, alla partecipazione a board nazionali e internazionali, alle applicazioni costituenti il “trasferimento tecnologico” dell’attività scientifica, nonché assumendo la mancata valutazione di molteplici pubblicazioni presentate.
2.2. Parte ricorrente conclude avanzando domanda di annullamento degli atti impugnati e di condanna dell’Ateneo a dichiarare la ricorrente medesima vincitrice della procedura selettiva, ovvero in subordine chiedendo che venga disposta la rivalutazione della posizione della ricorrente stessa da parte di una diversa commissione.
3. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso l’Università intimata e il controinteressato, depositando rispettiva memoria difensiva contenente l’articolazione delle ragioni a sostegno della dedotta inammissibilità e infondatezza del proposto gravame.
3.1. Si è altresì costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Università e della Ricerca, con comparsa di stile.
4. Alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare il Collegio, prendendo atto della dichiarata intenzione di parte ricorrente di depositare motivi aggiunti, ha fissato – concordi le parti e previa rinuncia alla domanda cautelare – la trattazione nel merito del ricorso alla data dell’udienza pubblica del 14 luglio 2021.
5. Con successivo atto di motivi aggiunti parte ricorrente ha avanzato domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della pretesa illegittimità degli atti relativi alla procedura comparativa svolta dall’Ateneo, riproponendo al riguardo le medesime censure articolate nel ricorso introduttivo.
Espone in punto di fatto che è stato disposto il suo collocamento a riposo con decorrenza dal 1° agosto 2021 per raggiungimento del limite massimo di permanenza in servizio fissato per il personale inquadrato nel ruolo dei ricercatori universitari; in proposito deduce che l’illegittimo esito della procedura valutativa di chiamata (oggetto di contestazione) le avrebbe impedito di beneficiare della più favorevole disciplina pensionistica prevista per gli appartenenti al ruolo universitario (ex art. 15-nonies del Dlgs 502/1992 e art. 5-bis del D.L. 162/2019), con conseguente danno patrimoniale, morale e d’immagine asseritamente prodotto nella sua sfera giuridica.
6. Con ulteriore atto di motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato, inoltre, gli atti depositati nel corso del giudizio dall’Università resistente (in data 7 maggio 2021) includenti anche le controdeduzioni tecniche articolate dalla commissione giudicatrice, deducendone l’illegittimità in via derivata per i medesimi motivi di doglianza già formulati nell’ambito del ricorso introduttivo.
6.1. La ricorrente ha altresì depositato apposita documentazione, includente una consulenza tecnica di parte sulle perdite economiche conseguenti alla mancata assegnazione del posto di Professore associato.
7. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione nel merito del ricorso, parte ricorrente e l’Università resistente hanno depositato rispettiva memoria e relative repliche; il controinteressato ha depositato memoria.
8. All’udienza pubblica del 14 luglio 2021, al termine della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo, unitamente ai due atti di motivi aggiunti proposti, risulta infondato e va pertanto respinto.
1.1. Il Collegio ritiene di poter procedere alla disamina congiunta del ricorso e dei successivi atti di motivi aggiunti, in quanto incentrati sulle medesime censure.
1.2. I profili di doglianza formulati nell’unico complessivo motivo di impugnazione, in particolare, possono ricondursi essenzialmente a due ordine di censure: la dedotta violazione dei principi in tema di incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice; il preteso difetto di motivazione e la denunciata carenza di istruttoria, unitamente alla contestata illogicità e contraddittorietà del giudizio reso nei riguardi di parte ricorrente, nell’ambito della valutazione individuale e comparativa effettuata con esito favorevole al controinteressato.
2. La prima censura indicata risulta infondata, in quanto nella fattispecie in esame non si ravvisano gli estremi per ritenere che il Presidente della Commissione avrebbe dovuto astenersi in ragione della circostanza – dedotta in ricorso – di aver partecipato ad un progetto di ricerca al quale ha preso parte anche il controinteressato.
In proposito il Collegio intende richiamarsi alle pertinenti considerazioni esposte nell’ambito dei precedenti pronunciamenti della Sezione (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 12 gennaio 2018, n. 392 e sent. 2 ottobre 2019, n. 11498, non appellate) resi in materia di concorsi universitari alla luce delle affermazioni di principio espresse dal Consiglio di Stato, che di seguito si riportano nel loro contenuto essenziale:
“… a) la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente previste (salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c.), a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4858);
b) perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale “connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013 relativa a procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario);
c) … Per un diffuso indirizzo giurisprudenziale, non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio” (Cons. Stato, Sez. VI, 29 agosto 2017, n. 4105, relativa a procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario di ruolo, la quale cita, ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366; id., sez. III, 20 settembre 2012, n. 5023; id., sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276);
d) si è altresì osservato che “nei concorsi universitari, l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituiscono ipotesi frequenti nel mondo accademico, che non sono tali da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati” (Cons. St., sez. II, 7 marzo 2014, n. 3768) …” (in tal senso, cfr. sent. TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 11498/2019, cit.).
3. Parimenti infondate risultano le ulteriori censure articolate nel proposto gravame relativamente alla valutazione individuale e comparativa effettuata dalla commissione giudicatrice in riferimento alle rispettive posizioni di parte ricorrente e del controinteressato.
Al riguardo il Collegio ritiene di dover richiamare, in via preliminare, l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa sui limiti che incontra il sindacato del giudice amministrativo qualora abbia ad oggetto valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto espressione della discrezionalità tecnica propria dell’Amministrazione, che attengono quindi alla sfera del merito e dell’opinabile, da ritenere riservata agli organi amministrativi dotati della necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare e scientifico.
Di conseguenza, il giudizio amministrativo non può rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 6 maggio 2015, n. 2269 e TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 11 ottobre 2018, n. 9921, confermata in appello).
4. Ciò posto, il Collegio ritiene che le deduzioni sul punto articolate non integrino profili di evidente travisamento fattuale ovvero di manifesta irragionevolezza inficianti gli atti della procedura valutativa oggetto di contestazione.
4.1. Le censure proposte appaiono, infatti, essenzialmente riconducibili alla contestazione della valutazione in concreto effettuata dalla Commissione giudicatrice in relazione al profilo della ricorrente medesima (con riguardo sia alle pubblicazioni scientifiche selezionate e a quelle prodotte, sia all’attività di docenza e di ricerca nonché a quella svolta in ambito assistenziale), lamentando da un lato l’omessa considerazione di una serie di aspetti e di alcuni titoli allegati nel curriculum e la conseguente sotto-valutazione del profilo della ricorrente medesima, dall’altro l’insufficiente motivazione (nell’ambito della valutazione comparativa) alla base del giudizio di prevalenza reso in favore del controinteressato, assumendo che una corretta valutazione sotto i profili censurati avrebbe dovuto condurre alla prevalenza del giudizio in favore della ricorrente stessa, in luogo del controinteressato.
4.2. Alla luce della documentazione depositata in giudizio, la prospettazione in ricorso non trova corrispondenza – per quanto attiene all’ambito, sopra evidenziato, suscettibile di sindacato nella presente sede giurisdizionale – nel contenuto dei verbali relativi alle operazioni di valutazione svolte dalla Commissione, tenuto conto dei criteri fissati dalla lex specialis della procedura selettiva.
Emerge, infatti, dalla documentazione in atti relativa alle operazioni concorsuali (cfr., in particolare, allegati 1 e 2 al verbale n. 2), che i giudizi riportati dai due candidati in riferimento alla produzione scientifica – rispettivamente, “buono” per la ricorrente e “molto buono” per il controinteressato quanto al complesso delle pubblicazioni presentate, nonché “molto buono” per la ricorrente e “ottimo” per il controinteressato relativamente alle 12 pubblicazioni selezionate – rappresentano l’esternazione in chiave sintetica delle valutazioni condotte sul piano qualitativo e quantitativo dalla Commissione giudicatrice alla luce dei parametri fissati dal bando della procedura e richiamati nell’ambito della riunione preliminare (cfr. allegato 1 al verbale 1), in collegamento alle considerazioni espresse per ciascun candidato nel contesto della valutazione effettuata su base individuale e comparativa dalla Commissione medesima.
Quanto alla posizione della ricorrente, infatti, risulta esplicitamente riportato, per ciascuno degli ambiti sopra evidenziati, all’esito delle corrispondenti indicazioni contenute nel profilo curriculare esteso dalla Commissione sul punto relativo alle pubblicazioni, che “il livello delle pubblicazioni è buono in termini bibliometrici e di originalità, innovatività e rigore metodologico con una buona percentuale di esse di tipo clinico/traslazionale basata su casistiche, in cui il contributo determinante della candidata si evince chiaramente dalla posizione di primo/ultimo autore in numerose pubblicazioni, comprese 2 con impact factor >5” e che “Le 12 pubblicazioni selezionate, tutte congruenti con il SSD MED/13 Endocrinologia e comprendenti anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni, sono di livello e impatto molto Buono … quasi tutte (10 su 12) con la candidata stessa in posizione di primo/ultimo autore (2 con impact factor >5, che tuttavia sono Letters) e una discreta percentuale di articoli originali”.
Quanto alla posizione del controinteressato, relativamente ai profili in esame, risulta testualmente riportato che “Il livello delle pubblicazioni è molto buono in termini bibliometrici e di originalità, innovatività e rigore metodologico, con una congrua percentuale di esse di tipo clinico/traslazionale basata su casistiche o biologico/traslazionale basata su modelli in vitro, in cui il contributo determinante del candidato si evince chiaramente dalla posizione di primo/ultimo autore in diverse pubblicazioni, comprese 3 con impact factor >5. Le 12 pubblicazioni selezionate, tutte congruenti con il SSD MED/13 Endocrinologia e comprendenti anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni, sono di livello e impatto ottimo … quasi tutte (10 su 12) con il candidato stesso in posizione di primo/ultimo autore (3 con impact factor >5) e con assoluta prevalenza di articoli originali”.
Nell’ambito della valutazione comparativa sul punto relativo alla produzione scientifica è riportata, inoltre, l’ulteriore specifica considerazione resa dalla Commissione giudicatrice in merito alla generalità delle pubblicazioni presentate, secondo cui il controinteressato “… ha un numero di pubblicazioni complessive (e come primo/ultimo autore) minore, ma il numero di articoli originali su riviste impattate in lingua inglese e l’impact factor totale sono sovrapponibili. Invece, l’impact factor medio per pubblicazione e soprattutto l’HI complessivo e il numero di citazioni totali e medie per pubblicazione sono maggiori. Queste conclusioni si basano non soltanto sull’analisi bibliometrica eseguita dalla commissione per rendere confrontabili i due profili, pur se a distanza di qualche mese dalla data di scadenza dei termini delle candidature, ma anche sui dati autocertificati dai candidati per quanto riguarda elenco delle pubblicazioni, HI e numero di citazioni totali secondo Scopus”.
È altresì riportata, quanto alle dodici pubblicazioni selezionate, la conclusione raggiunta alla stregua delle considerazioni esposte in seno alla valutazione condotta – nell’ambito del profilo curriculare esteso e della valutazione collegiale resa – secondo cui le pubblicazioni del controinteressato “… sono di maggiore rilevanza, per livello e tipologia”.
Dal contenuto della documentazione depositata (di cui ai menzionati allegati 1 e 2 al verbale n. 2) relativa alle operazioni concorsuali – nei termini sopra riportati – emerge dunque che il giudizio collegiale oggetto di contestazione richiama e sintetizza i singoli giudizi individuali, per cui non è possibile ravvisare il dedotto difetto di motivazione ove lo stesso giudizio venga letto nel complesso dei suoi elementi, mostrando la sua idoneità a giustificare la decisione finale della Commissione.
4.3. Inoltre, la censurata mancata inclusione nell’ambito del profilo curriculare esteso dalla Commissione giudicatrice e della relativa valutazione espressa – contenuti negli allegati 1 e 2 al verbale 2 – di tutte le attività e/o titoli riportati nel curriculum della medesima ricorrente non può di per sé ritenersi elemento sufficiente ad attestare una omessa valutazione degli aspetti non menzionati, rispondendo piuttosto alla modalità descrittiva comunemente utilizzata nella stesura dei profili dei singoli candidati, improntata ad esigenze di sinteticità.
D’altra parte, il tenore della valutazione collegiale espressa dalla Commissione in merito al profilo curriculare e all’attività di ricerca della ricorrente mostra un giudizio in termini di pregevolezza, che appare dunque coerente al complesso delle attività e dei titoli dichiarati.
Sul punto, la Sezion