Nell’ambito del procedimento innanzi al MIUR per il rilascio dell’abilitazione a istituire e attivare un corso di specializzazione ai sensi dell’art. 2 del regolamento adottato con D.M. n. 509/1998 e secondo le modalità stabilite dall’art. 3 dell’ordinanza ministeriale n. 304/2004, le doglianze legate alla pretesa assenza di considerazione delle ragioni addotte dalla ricorrente in una sua seconda istanza di riconoscimento non possono essere accolte laddove il Ministero abbia adeguatamente documentato che la commissione, nell’esercizio del potere tecnico discrezionale che caratterizza il suo operato valutativo, ha chiaramente affermato che le integrazioni istruttorie effettuate nella seconda istruttoria non hanno prodotto elementi di novità rispetto alla procedura svolta in seguito alla presentazione della prima istanza.
Il giudice amministrativo non può infatti non tener conto del margine di valutabilità dell’operato di una commissione tecnica, e il suo sindacato è significativamente limitato dalla caratterizzazione discrezionale tecnica del potere che la commissione esprime nello svolgimento del proprio mandato.
Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2021, n. 249
Rilascio dell’abilitazione a istituire e attivare corsi di specializzazione. Limiti del sindacato giurisdizionale e discrezionalità tecnica.
N. 00249/2022REG.PROV.COLL.
N. 08841/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8841 del 2018, proposto dall’Associazione [#OMISSIS#] – Istituto di psicoterapia integrata e scienze umane, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliata presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via E. Q. Visconti, n. 11;
contro
il Ministero dell’istruzione (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III, 11 settembre 2018 n. 9260, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione;
Vista l’ordinanza della Sezione 17 dicembre 2018 n. 6115, con la quale è respinta la domanda cautelare proposta dall’associazione appellante;
Esaminate le ulteriori memorie e le note di udienza depositate dalla parte appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 14 ottobre 2021 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. Si registra il deposito di note di udienza con richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione da parte dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ai sensi del protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” in stato di emergenza del 20 luglio 2021;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso in appello (n. R.g. 6841/2018) l’Associazione [#OMISSIS#] – Istituto di psicoterapia integrata e scienze umane ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III, 11 settembre 2018 n. 9260, con la quale è stato respinto il ricorso (R.g. n. 1190/2017) proposto dalla predetta associazione ai fini dell’annullamento del decreto n. 3133 del 29 novembre 2016, del Ministero dell’istruzione (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), recante il diniego dell’istanza volta ad ottenere l’abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in [#OMISSIS#]; oltre [#OMISSIS#] atti presupposti, connessi e
consequenziali, tra i quali, in particolare, il parere formulato dalla Commissione tecnico-consultiva in data 11 novembre 2016.
2. – In particolare l’Associazione [#OMISSIS#] – Istituto di psicoterapia integrata e scienze umane aveva rappresentato al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che:
– la predetta associazione, composta da psicoterapeuti professionisti che operano nel campo della salute mentale e che svolge attività di studio, ricerca, didattica e divulgazione di argomenti inerenti alla diagnosi e all’integrazione dei modelli di cura della salute psichica, aveva presentato al MIUR, in un primo tempo, in data 23 febbraio 2015, istanza di abilitazione tesa ad ottenere il riconoscimento per istituire ed attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in [#OMISSIS#], per un numero [#OMISSIS#] di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l’intero corso, a 80 unità, ai sensi dell’art. 2 del regolamento adottato con D.M. n. 509/1998 e secondo le modalità stabilite dall’art. 3 dell’ordinanza ministeriale n. 304/2004;
– alla presentazione di tale (prima) istanza non conseguiva un esito favorevole, poiché (dopo una istruttoria caratterizzata anche da una doppia integrazione documentale con note datate 27 aprile 2015 e 1 luglio 2015) la richiesta veniva respinta dal MIUR con decreto prot. n. 462 del 16 marzo 2016, in conformità con il parere negativo con il quale la commissione tecnico consultiva aveva rilevato, in data 17 febbraio 2016, “molteplici carenze strutturali quali l’assenza della validazione scientifica del modello presentato, l’assenza nel piano didattico della psicoterapia individuale e la supervisione integrata da docenti esterni al modello, nonché la mancanza di docenti universitari incardinati nell’organico della scuola”;
– successivamente l’associazione riproponeva la domanda con istanza 21 aprile 2016, deducendo elementi nuovi rispetto al modello previamente proposto, atti a sanare le lacune evidenziate con il diniego n. 462/2016;
– dopo una integrazione documentale, effettuata dalla parte interessata in data 17 giugno 2015 nel corso dell’istruttoria, il MIUR, con decreto n. 3133 del 29 novembre 2016, denegava anche la nuova richiesta di abilitazione, sulla scorta di un nuovo parere sfavorevole, dell’11 novembre 2016, reso dalla commissione tecnico consultiva, nel quale era ribadita la non idoneità del modello di psicoterapia integrata proposto dall’istituto “rilevando che il modello di riferimento teorico ed operativo di psicoterapia integrata proposto dalla Scuola non ha avuto un’ampia diffusione rispetto all’ambito locale di elaborazione e non ha prodotto alcuna prova documentata di efficacia; che la Scuola ha proposto un progetto che non aggiunge elementi di originalità al modello originario; che il modello teorico proposto, non supportato da alcuna evidenza scientifica, dimostra di non apportare alcun elemento utile a comprovare la sua diffusione, applicazione e validazione, neppure parzialmente”.
3. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con la sentenza n. 9260/2018 ha respinto il ricorso proposto dalla odierna associazione appellante perché:
– dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale, il diniego oggetto di impugnazione, fondato sul parere vincolante della commissione tecnico consultiva (espresso ai sensi dall’art. 3, comma I del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509), è stato formulato sulla base di specifici e predefiniti criteri di valutazione, all’altezza di ciascuno dei quali l’organo consultivo ha espresso il proprio giudizio;
– le conclusioni alle quali è [#OMISSIS#] l’organo consultivo non si presentano irragionevoli sicché, dovendosi considerare tale espressione valutativa come informata a discrezionalità tecnica dell’organo consultivo e, pertanto, non sindacabile nel merito dal [#OMISSIS#] amministrativo, esse danno luogo ad una esauriente motivazione del provvedimento gravato, dal quale è agevole evincere le ragioni del diniego;
– neppure le doglianze legate alla pretesa assenza di considerazione delle ragioni addotte dalla associazione [#OMISSIS#] sua seconda istanza di riconoscimento possono essere accolte, atteso che, anche in questo [#OMISSIS#], il MIUR ha adeguatamente documentato come la commissione abbia, nell’esercizio del potere tecnico discrezionale che caratterizza il suo operato valutativo, chiaramente affermato che le integrazioni istruttorie effettuate dall’associazione, anche in tale seconda istruttoria, non hanno prodotto elementi di novità rispetto alla procedura svolta in seguito alla presentazione della prima istanza, avendo finito quindi l’associazione, [#OMISSIS#] sostanza, riproposto il medesimo modello a proposito del quale già [#OMISSIS#] prima occasione l’organo tecnico si era espresso in termini non favorevoli all’abilitazione.
4. – L’Associazione [#OMISSIS#] – Istituto di psicoterapia integrata e scienze umane propone ora appello nei confronti della sentenza di primo grado ritenendola errata e tornando a chiedere l’accoglimento del ricorso in quella sede proposto e l’annullamento dell’atto di diniego impugnato dinanzi al TAR per il Lazio.
L’appellante affida il mezzo di gravame alle seguenti traiettorie contestative:
I) in primo luogo il TAR per il Lazio ha erroneamente associato, [#OMISSIS#] scrutinare i motivi di ricorso, le valutazioni tecniche espresse dalla commissione tecnica in occasione della procedura seguita alla presentazione della prima istanza e quindi in occasione del primo diniego espresso dal Ministero (procedura peraltro non oggetto del giudizio), con quelle contenute nel decreto impugnato, finendo per non esprimere alcun giudizio legale in ordine alla sufficienza e all’adeguatezza della motivazione che accompagna il provvedimento di diniego (effettivamente) impugnato in primo grado;
II) il TAR per il Lazio, [#OMISSIS#] sentenza qui oggetto di appello, non ha considerato, determinando così una palese disparità di trattamento, l’irragionevolezza della valutazione della commissione giudicatrice laddove ha posto, quale presupposto del diniego impugnato, l’ampia diffusione nell’ambito locale del modello, non indicata tra i criteri di valutazione stabiliti al D.M. 509/98;
III) con riferimento ai motivi dedotti in primo grado e respinti con la sentenza qui oggetto di appello, l’associazione appellante riteneva necessario riproporli. Con riferimento ad essi si può, sinteticamente, ricordare che il decreto ministeriale di diniego impugnato va ritenuto illegittimo perché: a) è stato adottato in carenza di qualsivoglia predeterminazione dei criteri o parametri di valutazione del giudizio demandato alla commissione tecnico consultiva, di cui all’art. 3 D.M. 509/1998. Infatti la predetta commissione ha emesso il proprio giudizio sulla validità dell’indirizzo metodologico-culturale dell’istituto e sull’efficacia del metodo in modo approssimativo e sulla base di argomentazioni non sorrette da un univoco criterio di valutazione, visto che, [#OMISSIS#] riunione dell’11 novembre 2016, la commissione ha espresso parere negativo, senza la previa specificazione dei criteri adottati, indispensabili per definire la validità scientifica e l’efficacia del modello proposto dalla [#OMISSIS#], certamente riconosciuto sia in sede nazionale che internazionale; b) con la nuova istanza l’associazione aveva ampiamente documentato la diversità del modello proposto rispetto a quello formulato con la prima istanza (e, in particolare: 1) di avere istituito l’obbligo di svolgere n. 80 ore di psicoterapia come condizione per il conseguimento del diploma di specializzazione; 2) di avere specificato che detta psicoterapia potrà essere svolta con psicoterapeuti di altri orientamenti teorici; 3) di avere istituito l’obbligo di svolgere 50 ore di supervisione clinica; 4) di avere specificato che tale supervisione e la stessa supervisione di gruppo, parte integrante del monte ore della formazione, sarà svolta con il contributo di docenti di altri orientamenti teorici; 5) di avere modificato la composizione del corpo docente inserendo n. 5 professori ordinari che si aggiungono a tre professori incaricati di diverse università e aumentato l’organico complessivo dei docenti; 6) di avere redistribuito il carico orario di alcune materie senza modificare la sostanza del percorso didattica, se non aggiungendo un modulo sulla ricerca in psicoterapia e un secondo modulo sul rapporto tra neuroscienze e psicoterapia, entrambi ritenuti competenze significative dello psicoterapeuta del futuro; 7) di avere impostato la validazione del modello strutturale integrato riportando studi recenti che attestano la validità dell’orientamento umanistico e la tradizione scientifica che lo caratterizza), sicché, dinanzi a tale dettagliata riformulazione della domanda, l’istruttoria svolta dall’amministrazione e il contenuto della motivazione che accompagna il diniego di abilitazione si presentano fortemente carenti e inadeguate ad esprimere le ragioni di non accoglimento della domanda.
5. – Si è costituito in giudizio il Ministero appellato.
Con ordinanza 17 dicembre 2018 n. 6115, la Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dall’associazione appellante per carenza del requisito del periculum in mora.
Nel corso del processo l’associazione appellante ha depositato memoria e note d’udienza con le quali ha confermato le conclusioni già rassegnate negli atti processuali precedentemente prodotti.
6. – Va premesso che la questione oggetto del presente contenzioso poggia su una domanda di abilitazione, presentata dall’associazione oggi appellante, al fine di poter attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in [#OMISSIS#].
Il procedimento di riconoscimento è disciplinato dal decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 (Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96, della legge 15 [#OMISSIS#] 1997, n. 127), i cui passaggi preminenti possono così essere riassunti:
a) gli istituti per ottenere il riconoscimento devono documentare, insieme con il possesso dei requisiti strutturali, la “validità del proprio indirizzo metodologico e teorico – culturale ed evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia” (art. 2, comma 2);
b) allo scopo di effettuare la valutazione, nel senso suindicato, delle domande è istituita una commissione tecnico consultiva, composta da membri scientificamente qualificati scelti tra individuate categorie di studiosi e professionisti specializzati, avente il compito di “esprimere parere vincolante in ordine alla idoneità degli istituti per la istituzione e attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia” (art. 3, commi 1 e 2);
c) entro trenta giorni dal ricevimento l’istanza di riconoscimento è trasmessa alla commissione (e all’osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano) ai fini del parere che deve essere reso entro i novanta giorni successivi, salve necessità istruttorie (articolo 2, commi 3, 4 e 6, articolo 3, comma 1);
d) i provvedimenti di riconoscimento o di diniego sono adottati su conforme parere della commissione (art. 2, commi 5 e 7);
e) “Gli istituti ai quali sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza [#OMISSIS#] quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilità, elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il relativo provvedimento di inammissibilità è adottato previo parere della commissione” (art. 5, comma 1). Appare evidente quindi, come ha già affermato la Sezione in alcuni precedenti specifici in materia (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 13 ottobre 2015 n. 4691), che per il giudizio di idoneità dell’indirizzo metodologico degli istituti richiedenti il riconoscimento si applicano, in esercizio di discrezionalità tecnica, parametri e regole di [#OMISSIS#] caratterizzati da un rilevante margine valutativo; non di meno il giudizio deve essere fondato su presupposti esplicitati e su tale base propriamente motivato, in modo da consentire ai destinatari del provvedimento di ricostruire l’iter della valutazione e al [#OMISSIS#] amministrativo di sindacarla secondo un criterio di attendibilità, indicandosi con ciò, in modo sintetico, sia il requisito estrinseco della non illogicità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti alla base della valutazione, sia anche quello, intrinseco, della correttezza dei criteri utilizzati e applicati, restando “comunque [#OMISSIS#] il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo quindi il [#OMISSIS#] amministrativo censurare la sola valutazione che si [#OMISSIS#] al di fuori dell’ambito di opinabilità cosicché il suo sindacato non resti estrinseco ma non divenga sostitutivo con l’introduzione di una valutazione parimenti opinabile” (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 17 giugno 2014 n. 7053).
7. – Nel merito, in via preliminare debbono essere illustrati i documenti che il Ministero ha prodotto, in particolare, nel primo grado del presente giudizio.
Nel parere espresso dalla commissione tecnico consultiva si legge che:
– ([#OMISSIS#] sezione del documento “Modello scientifico e sua applicazione concreta”) “La scuola propone un modello scientifico integrato. Dalla documentazione appaiono evidenti i riferimenti cui il suddetto modello si ispira. Tuttavia la validità scientifica, la diffusione e l’efficacia della sua applicazione concreta non appaiono giustificate (…)”;
– ([#OMISSIS#] sezione del documento “Ordinamento didattico”) “L’ordinamento didattico è ben organizzato e dettagliato. Tuttavia la parte relativa in senso stretto alla applicazione del modello di riferimento alle varie patologie psichiche non appare sufficiente supportato dal fatto che tale modello sia universalmente applicabile”;
– (nel “giudizio istruttorio”) “L’audizione con i rappresentanti della Scuola proposta ha riguardato soprattutto il modello di riferimento. È apparso chiaro come la proposta attuale si basi su un modello messo a punto in sede locale, che non ha avuto diffusione e che non ha generato alcuna prova di efficacia. È apparso notevole lo sforzo dei proponenti di rendere il modello clinico di riferimento più adatto ai tempi attuali, in cui il poter raccogliere dati attendibili è il fondamento per costruire la qualità del modello stesso. Si tratta evidentemente di un lavoro ancora tutto da fare che quindi non aggiunge nell’attualità alcun elemento per far ritenere che il modello di riferimento sia diffuso, applicato e testato, almeno parzialmente. Ne consegue che la Commissione ha optato per il diniego della proposta”.
– in conclusione, infine, la commissione tecnico consultiva ha espresso parere negativo sull’istanza di riconoscimento rilevando che “il modello di riferimento teorico ed operativo di psicoterapia integrata proposto dalla Scuola non ha avuto un’ampia diffusione rispetto all’ambito locale di elaborazione e non ha prodotto alcuna prova documentata di efficacia; che la Scuola ha proposto un progetto che non aggiunge elementi di originalità al modello originario; che il modello teorico proposto, non supportato da alcuna evidenza scientifica, dimostra di non apportare alcun elemento utile a comprovare la sua diffusione, applicazione e validazione, neppure parzialmente”.
8. – Chiarito quanto sopra in punto di fatto, va ricordato ulteriormente che l’associazione odierna appellante aveva già presentato una domanda di abilitazione poi denegata sicché la commissione tecnica non poteva non tenere conto di quanto aveva già esaminato nel corso della procedura e ciò al fine di poter discernere quali mutamenti si fossero prodotti [#OMISSIS#] presentazione della nuova istanza rispetto alla inadeguatezza tecnica della prima. La commissione dunque – e quanto sopra si è riportato lo dimostra ampiamente – si è fatta carico di cogliere i [#OMISSIS#] di novità che, anche attraverso l’integrazione istruttoria procedimentale e l’audizione degli interessati, sono stati riversati nel nuovo procedimento, finendo però per concludere con un giudizio di non sufficienza, che poco ha spostato rispetto al giudizio sfavorevole rispetto alla prima istanza.
La circostanza che la commissione possa avere effettuato una comparazione tra i due procedimenti (e non il primo [#OMISSIS#], come invece mostra di ritenere l’odierna appellante) costituisce un modo di operare, da parte dell’organo tecnico-consultivo del Ministero, assolutamente fisiologico, attesa la sovrapponibilità sostanziale tra le due istanze e la necessità per il predetto organo di cogliere quelle novità (non tanto [#OMISSIS#] nuova istanza presentata, quanto) nei documenti prodotti nel nuovo procedimento che potessero essere utili a corroborare un eventuale accoglimento della richiesta.
Ma ciò, come si è sopra riportato, non si è realizzato, per ragioni tecnico scientifiche collegate alla valutazione espressa dall’organo tecnico-consultivo con modalità e contenuti che ad avviso del Collegio, ictu oculi, non si manifestano né illogici, né insufficienti, né irragionevoli, tenuto conto delle espressioni utilizzate [#OMISSIS#] stesura del parere e dell’accuratezza con la quale l’organo consultivo si è espresso in ordine alle singole sfumature della domanda proposta, soffermandosi in particolare sui deficit strutturali avvertiti con riferimento al modello clinico di riferimento proposto dall’associazione insieme con la seconda istanza.
Deriva da quanto sopra che, tenuto conto anche del margine di valutabilità dell’operato di una commissione tecnica rimesso al [#OMISSIS#] amministrativo, seppure significativamente limitato dalla caratterizzazione discrezionale tecnica del potere che la commissione esprime [#OMISSIS#] svolgimento del proprio mandato, il Collegio ritiene che non si apprezzino quelle patologie segnalate dall’associazione appellante con il mezzo di gravame, dovendosi considerare adeguata l’istruttoria svolta dal predetto organo e congruamente manifestata, sui singoli elementi oggetto di approfondimento, la compatibilità del modello clinico proposto dall’associazione al fine di ottenere l’abilitazione all’attivazione del corso di specializzazione.
D’altronde la circostanza che il modello proposto possa avere una diffusione in un ambito esclusivamente locale ovvero che la sua efficacia sia stata testata in un ambito territoriale limitato, costituiscono considerazioni che si pongono in evidente supporto alla valutazione complessiva espressa dalla commissione di non ammissibilità dell’istanza. Appare poi evidente che i criteri applicati dai componenti della commissione sono quelli che derivano dai risultati scientifici apprezzabili in letteratura e, comunque, di comune dominio [#OMISSIS#] comunità scientifica, escludendosi che possa derivare la illegittimità dello scrutinio valutativo espresso dalla commissione dalla mera circostanza che tali riferimenti scientifici, proprio perché di comune dominio [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, non siano stati riprodotti negli atti che formano il parere espresso dalla commissione.
9. – Ritenuti quindi infondati i motivi dedotti in secondo grado dall’associazione appellante (sia con riferimento ai motivi con i quali si è prospettata la erroneità della sentenza di primo grado sia con riguardo ai motivi già proposti nel corso del primo grado di giudizio e in questa sede reiterati e che, stante la loro stretta contiguità, sono stati esaminati congiuntamente), il ricorso in appello va respinto potendosi, per l’effetto, confermare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III, 11 settembre 2018 n. 9260 e la reiezione del ricorso (R.g. n. 1190/2017) proposto in primo grado.
Va precisato che la presente decisione è stata [#OMISSIS#] tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a [#OMISSIS#] dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza [#OMISSIS#], ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 [#OMISSIS#] 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021 n. 6209 e 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e [#OMISSIS#] imputate a carico dell’Associazione [#OMISSIS#] – Istituto di psicoterapia integrata e scienze umane e in favore del Ministero dell’istruzione, potendosi liquidare le stesse [#OMISSIS#] misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe (n. R.g. 8841/2018), lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III, 11 settembre 2018 n. 9260 e la reiezione del ricorso (R.g. n. 1190/2017) proposto in
primo grado.
Condanna l’Associazione [#OMISSIS#] – Istituto di psicoterapia integrata, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese del grado di appello in favore del Ministero dell’istruzione, in persona del Ministro pro tempore, che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 13/01/2022