TAR Lombardia, Milano, sez. I, 24 gennaio 2022, n. 142

Discrezionalità tecnica della Commissione - sindacato giurisdizionale

Data Documento: 2022-01-24
Area: Giurisprudenza
Massima

Va ricordato l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa sui limiti che incontra il sindacato del giudice amministrativo qualora abbia ad oggetto valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto espressione di discrezionalità tecnica, che attengono quindi alla sfera del merito e dell’opinabile, da ritenere riservata agli organi amministrativi dotati della necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare e scientifico. Di conseguenza, il giudizio amministrativo non può rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio – Roma sez. III, 24 dicembre 2021, n.13501; Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2015, n. 2269 e T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 11 ottobre 2018, n. 9921).

La Commissione, nell’esercizio della tipica discrezionalità tecnica, ha compiuto la propria valutazione tenendo conto di quanto indicato dal bando in relazione al settore scientifico disciplinare messo a concorso, alle funzioni didattiche e scientifiche richieste nonché ai criteri di valutazione indicati, che, con particolare riferimento alle pubblicazioni, richiedevano “la congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientificodisciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate”. Nel caso di specie, l’attività della Commissione non è passibile di censura sotto i profili dedotti nel ricorso, avendo valutato, tra le diverse attività svolte ed esperienze maturate dal controinteressato, quelle – che risultano presenti e documentate – riconducibili al profilo messo a concorso.

Contenuto sentenza

N. 00142/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02113/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2113 del 2020, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale eletto presso la sua [#OMISSIS#] PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, via Bergamo, n. 12/A; 
contro
Università degli Studi Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso gli Uffici della stessa in Milano, via Freguglia, n.1; 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, non costituito; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito; 
per l’annullamento
del decreto di nomina a ricercatore universitario a tempo determinato mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. B della L. 2402010 presso il dipartimento dei beni culturali ed ambientali, settore concorsuale 10a1- archeologia, settore scientifico disciplinare L-ANT7- archeologia classica – codice concorso 4277, pubblicato il 9.9.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto del Rettore nr.12592020 del 6 marzo 2020 l’Università degli Studi di Milano ha bandito la selezione pubblica di n. 23 ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010, tra cui quello presso il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali per il settore concorsuale 10/A1 – Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 – Archeologia Classica – Codice procedura 4277.
La ricorrente ha preso parte alla procedura.
La Commissione all’uopo nominata si è riunita in data 23 giugno 2020 per predeterminare i criteri e le procedure per la valutazione dei candidati.
In base alla valutazione dei titoli e dei curricula sono stati ammessi al colloquio sei candidati, all’esito del quale la Commissione ha proposto per la chiamata il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Con Decreto del 9 settembre 2020 il Rettore, accertata la regolarità formale degli atti della selezione pubblica, ha dichiarato vincitore il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
La ricorrente ha impugnato tale decreto, chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Milano, resistendo al ricorso di cui ha contestato la fondatezza con separata memoria.
Con ordinanza n. 1580 del 21 dicembre 2020 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
In vista della trattazione nel merito la ricorrente ha depositato scritti difensivi, insistendo nelle proprie conclusioni.
Indi all’udienza pubblica del 17 novembre 2021 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
1) eccesso di potere; errata ed incongrua valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]: gran parte della produzione scientifica del vincitore sarebbe afferente al settore scientifico disciplinare L-ANT/06 – Etruscologia ed Antichità Italiche, e non già al settore scientifico disciplinare oggetto di bando, L- ANT/07 – archeologia classica. Questo emergerebbe chiaramente dalla puntuale disamina delle pubblicazioni del dott. [#OMISSIS#];
2) eccesso di potere in ordine alla graduatoria finale: la Commissione avrebbe fatto cattivo uso del proprio potere discrezionale avendo valutato elementi inconferenti rispetto all’oggetto del bando;
3) violazione di legge in relazione all’art 97 della Costituzione e alla legge 240/2010: la Commissione avrebbe violato il bando, preferendo un candidato con un curriculum non aderente al settore scientifico disciplinare messo a bando.
I motivi di ricorso, intimamente connessi, ruotano intorno ad una medesima censura: i titoli del candidato dichiarato vincitore, ed in particolare le pubblicazioni, attesterebbero una attinenza “interamente inquadrabile” (si veda pag. 1 memoria depositata il 22 luglio 2021) in un settore scientifico disciplinare diverso (L-ANT/06 – Etruscologia ed Antichità Italiche) da quello oggetto della selezione (L- ANT/07 – archeologia classica).
Il Collegio osserva che il bando ha indicato quali Funzioni didattiche la “copertura di insegnamenti del SSD L-ANT/07 – Archeologia Classica con particolare riferimento all’archeologia [#OMISSIS#], afferenti all’offerta didattica del Dipartimento e della Scuola di specializzazione in Beni Archeologici” e quali Funzioni scientifiche la “attività scientifica nell’ambito dell’archeologia classica con particolare riferimento all’archeologia [#OMISSIS#]”.
La procedura di selezione in questione si articola [#OMISSIS#] fase preliminare della valutazione ed attribuzione di punteggio, per ogni candidato ammesso, dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche, al [#OMISSIS#] della quale la Commissione formula un motivato giudizio analitico sui titoli e sul curriculum, nonché sulle pubblicazioni, e [#OMISSIS#] successiva fase della discussione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati ammessi.
I criteri e i parametri di valutazione sono stati definiti [#OMISSIS#] prima seduta del 23 giugno 2020, ove la Commissione ha stabilito di ripartire il punteggio complessivo di 100 punti in [#OMISSIS#] 30 punti per i titoli, [#OMISSIS#] 50 punti per le pubblicazioni nonché [#OMISSIS#] 20 punti per la consistenza complessiva, l’intensità e la continuità temporale della produzione scientifica di ogni candidato.
In sede di esame preliminare la Commissione ha rilevato, con riferimento alla produzione scientifica, quanto alla ricorrente: “La Candidata presenta tre monografie (una con tre coautori) e articoli in volumi miscellanei, atti di convegno e riviste italiani, anche di qualità. I [#OMISSIS#] di ricerca riguardano principalmente la architettura, la scultura e la pittura romane, con particolare attenzione [#OMISSIS#] anfiteatri, alla cui decorazione è dedicata una notevole monografia; la Cisalpina [#OMISSIS#] costituisce un altro polo di interesse scientifico, con risultati interessanti. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è molto positivo”; quanto al controinteressato: “Fra gli 11 contributi ammessi alla valutazione dalla Commissione, il Candidato presenta una monografia presso un editore straniero, vari articoli in riviste e in volumi miscellanei, in alcuni casi con altri autori. I [#OMISSIS#] di ricerca sono incentrati prevalentemente sull’archeologia dell'[#OMISSIS#]~Romagna di età arcaica e classica, con studi sui materiali ceramici sia di importazione [#OMISSIS#] (si veda ad es. la monografia) sia locale. La produzione scientifica è, inoltre, caratterizzata da alcuni contributi sui manufatti di età [#OMISSIS#] e sull’edilizia residenziale della stessa area geografica e culturale. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è molto positivo”.
All’esito della valutazione l’odierna ricorrente ha riportato 24 punti per i titoli, 34 punti per le pubblicazioni e 17 punti per la consistenza, l’intensità e la continuità della produzione scientifica.
Il controinteressato Dott. [#OMISSIS#], invece, ha riportato 28 punti per i titoli, 36 punti per le pubblicazioni e 18 punti per la consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica.
Va innanzi tutto rilevato che l’affermazione della ricorrente circa l’esclusiva ascrivibilità delle pubblicazioni e dei titoli del controinteressato all’ambito del settore scientifico disciplinare “Etruscologia ed Antichità Italiche” non corrisponde alla realtà. Ed invero, dalla documentazione prodotta in atti, risultano contributi scientifici riguardanti gli antichi romani, la romanizzazione e i materiali di epoca [#OMISSIS#] (cfr. pubblicazioni nn. 4, 6, 7 e 8), e altri contributi sull’archeologia classica (ad esempio la monografia n. 2, la pubblicazione n. 12). Dal curriculum prodotto inoltre emergono esperienze di insegnamento accademico, di scavi archeologici e di partecipazione a convegni nazionali ed internazionali nell’ambito dell’archeologia [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#].
Posto dunque che certamente l’attività scientifica del controinteressato è stata esercitata anche nell’ambito del settore scientifico disciplinare “archeologia classica”, l’impostazione impugnatoria dell’atto introduttivo del giudizio sconta un errore di fondo, soprapponendo la personale valutazione della ricorrente a quella della Commissione. 
In proposito va ricordato l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa sui limiti che incontra il sindacato del [#OMISSIS#] amministrativo qualora abbia ad oggetto valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto espressione di discrezionalità tecnica, che attengono quindi alla sfera del merito e dell’opinabile, da ritenere riservata [#OMISSIS#] organi amministrativi dotati della necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare e scientifico.
Di conseguenza, il giudizio amministrativo non può rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, [#OMISSIS#] il [#OMISSIS#] in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio – Roma sez. III, 24 dicembre 2021, n.13501; Consiglio di Stato, sez. V, 6 [#OMISSIS#] 2015, n. 2269 e T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 11 ottobre 2018, n. 9921).
Nel [#OMISSIS#] di specie non sono emersi [#OMISSIS#] di irragionevolezza [#OMISSIS#] valutazione operata dalla Commissione.
Va considerato che il Settore concorsuale 10/A1 – Archeologia viene così descritto nell’allegato B del DM n. 255 del 30 ottobre 2015: “Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nel campo dello studio delle società del passato in una prospettiva diacronica compresa tra la preistoria e l’età moderna, a partire dalle tracce materiali individuabili, sia di origine antropica che naturale (archeologia preistorica e protostorica, [#OMISSIS#], classica, post classica, etruscologia, numismatica, topografia e metodologia). Tale studio, finalizzato alla conoscenza e alla ricostruzione storica, storico-artistica, socioantropologica e culturale, alla conservazione e valorizzazione anche economica del patrimonio archeologico, si realizza attraverso l’analisi dei contesti ambientali, territoriali e [#OMISSIS#], dei sistemi insediativi, delle testimonianze architettoniche, della produzione artistica, e di tutti i resti materiali che permettano la ricostruzione dei modi di [#OMISSIS#], delle attività e delle relazioni interne ed esterne delle società indagate. Esso presuppone padronanza e impiego di procedure di ricerca integrate che comprendano i sistemi delle conoscenze storiche, storico- artistiche, etnoantropologiche, linguistiche, letterarie, epigrafiche e numismatiche, le metodologie delle indagini territoriali urbane e architettoniche, dello scavo archeologico, della classificazione e studio delle testimonianze materiali di origine antropica e naturale, avvalendosi delle analisi storiche e culturali, e dei risultati scaturiti dalla stretta relazione interdisciplinare con le scienze e le tecnologie applicate all’archeologia”. 
La declaratoria del settore concorsuale sopra riportato si caratterizza dunque per una [#OMISSIS#] interdisciplinarietà degli ambiti di indagine. 
Non stupisce pertanto che uno studioso con abilitazione scientifica nazionale in Archeologia – quale è il controinteressato – presenti nel proprio curriculum una pluralità di settori di esperienza nell’ambito appunto dell’archeologia e non soltanto nell’archeologia classica.
In tale ampio contesto di attività didattica, convegnistica e di produzione scientifica la Commissione, nell’esercizio della tipica discrezionalità tecnica, ha compiuto la propria valutazione tenendo conto di quanto indicato dal bando in relazione al settore scientifico disciplinare messo a concorso, alle funzioni didattiche e scientifiche richieste nonché ai criteri di valutazione indicati, che, con particolare riferimento alle pubblicazioni, richiedevano “la congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientificodisciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate”.
La Commissione ha infatti considerato che i [#OMISSIS#] di ricerca del controinteressato hanno avuto particolare riguardo all’archeologia dell'[#OMISSIS#]-Romagna di età arcaica e classica, con studi sui materiali ceramici sia di importazione [#OMISSIS#] sia locale, con contributi sui manufatti di età [#OMISSIS#] e sull’edilizia residenziale della stessa area geografica e culturale. 
Non è dunque sostenibile affermare – pena un’inammissibile ingerenza nel merito delle valutazioni effettuate – che la Commissione abbia valutato [#OMISSIS#] non attinenti con il settore scientifico – disciplinare messo a concorso.
D’altro canto che la Commissione non abbia acriticamente ed immotivatamente valutato le pubblicazioni (e in generale l’attività) del controinteressato, come sembra prospettare la ricorrente, risulta dall’attribuzione di 0 punti per la pubblicazione n. 3.
In sintesi quindi l’attività della Commissione non è passibile di censura sotto i [#OMISSIS#] dedotti nel ricorso, avendo valutato, tra le diverse attività svolte ed esperienze maturate dal controinteressato, quelle – che risultano presenti e documentate – riconducibili al profilo messo a concorso. 
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso non è meritevole di accoglimento e va pertanto rigettato.
Tenuto conto della particolarità della questione, la spese di giudizio possono essere compensate tra le parti costituite. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO