Le mansioni proprie dei ricercatori universitari – come desumibili dalla definizione del relativo stato giuridico operata in via legislativa – consistono nello svolgimento di “attività di ricerca e di aggiornamento scientifico”, nonché dei connessi “compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato” nonché “l’attività di verifica dell’apprendimento” (cfr. articolo 6, comma 3, L. n. 240/2010), come confermato anche dal d.P.R n. 382/1980, con il quale è stato istituito “il ruolo dei ricercatori universitari” (articolo 1), con la declinazione di compiti sostanzialmente riconducibili all’espletamento di funzioni “di ricerca scientifica universitaria” e di “funzioni didattiche” (articolo 32).
Viceversa, come desumibile dall’indicazione dei compiti spettanti a tale figura professionale, alla luce dell’articolo 35 del medesimo D.P.R. n. 382/1980, le mansioni attribuite ai tecnici laureati – oggi appartenenti alle corrispondenti categorie del personale tecnico amministrativo in servizio presso gli Atenei – appaiono riconducibili alle attività volte a coadiuvare il personale docente “per il funzionamento di laboratori dotati di attrezzature scientifiche di particolare complessità per le esigenze della ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni degli istituti e (…) dei dipartimenti”, nonché a quelle di “direzione dell’attività del personale tecnico assegnato al laboratorio”.
Emerge dunque una diversità specifica delle funzioni e dei compiti rispettivamente assegnati, con la conseguenza che non può ravvisarsi nel dato positivo alcun elemento per sostenere la pretesa assimilazione sul piano sostanziale del personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Università con la figura dei ricercatori universitari, così come, alla diversità dello statuto professionale inerente alle mansioni riconosciute alle rispettive figure, si aggiunge un differente trattamento giuridico previsto. I tecnici laureati, infatti, appartengono al personale amministrativo del comparto universitario in regime di privatizzazione, mentre il rapporto di impiego dei ricercatori universitari, al pari di quello dei professori e unitamente a quello di altre categorie professionali in regime di diritto pubblico, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti (art. 3 d.lgs. n. 165/2001).
L’impossibilità di una siffatta equiparazione esclude la sospetta incostituzionalità per disparità di trattamento del decreto ministeriale n. 364/2019 recante il “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, che assegna risorse stanziate a valere sul fondo per il finanziamento ordinario per consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, per un numero complessivo di circa 676 progressioni di carriera” (comma 1), dettando poi i criteri di riparto e di utilizzo delle risorse assegnate (cfr., rispettivamente, articolo 1, comma 2, e articolo 2 del predetto D.M., unitamente alla tabella 1 allegata).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 gennaio 2022, n. 619
Equiparazione tra ricercatori universitari e tecnici laureati. Inammissibilità.
N. 00619/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11086/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11086 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
nei confronti
per l’annullamento
del decreto ministeriale n. 364 dell’11 aprile 2019, recante “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto gravame i ricorrenti in epigrafe indicati – pari complessivamente a trentotto soggetti – riferendo di essere tutti inquadrati nel ruolo del personale tecnico- amministrativo di diverse Università e di essere stati assunti in qualità di “tecnici laureati” previo superamento di apposito concorso, hanno impugnato il decreto ministeriale n. 364 del 11 aprile 2019, pubblicato sul [#OMISSIS#] istituzionale del MIUR in data 27 [#OMISSIS#] 2019, recante «Piano straordinario per la progressione di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale».
1.1. In via preliminare il ricorso riporta l’evoluzione della disciplina normativa intervenuta relativamente alla suddetta figura professionale, esponendo poi per ciascun ricorrente lo stato di servizio e il settore di ricerca, rappresentando a livello generale l’appartenenza di tutti i soggetti interessati alle categorie “D” o “EP” di cui all’allegato A del vigente contratto collettivo nazionale – per l’accesso alle quali è richiesto, rispettivamente, il possesso del diploma di laurea ovvero anche di una determinata qualificazione professionale – e l’avvenuto conseguimento di una o più abilitazioni professionali nei settori concorsuali di rispettivo interesse.
2. Ciò premesso, il proposto gravame denuncia l’illegittimità in via derivata del decreto ministeriale oggetto di impugnazione in quanto risentirebbe della incostituzionalità afferente sia l’articolo 1, comma 401, della Legge n. 145/2018, sia l’articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per i motivi di seguito riportati (secondo quanto indicato [#OMISSIS#] relativa rubrica e seguendo l’ordine individuato in ricorso): “1. Violazione dell’art. 3 Cost.”; “2. Violazione dell’art. 4 e dell’art. 35 Cost.”; “1. Violazione degli artt. 9, 33 e 97 Cost.”; “2. Violazione dell’art. 2 Cost.”.
2.1. Parte ricorrente assume la sostanziale equivalenza delle mansioni pertinenti alla figura dei tecnici laureati in servizio presso le Università rispetto a quelle previste per i ricercatori universitari a tempo indeterminato ex art. 6, co. 3, L. n. 240/2010.
In proposito richiama le iniziative legislative assunte in più occasioni per consentire ai tecnici laureati (ora personale tecnico-amministrativo di categoria D ed EP di cui all’allegato A del vigente contratto collettivo nazionale) l’accesso ai ruoli dei professori o dei ricercatori universitari (in specie: art. 50 d.P.R. n. 382/1980, art. 16, comma 1, L. n. 341/1990, art. 1, comma 10, L. n. 4/1999), nonché i principi affermati nell’ambito della giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare [#OMISSIS#] sentenza n. 78/2013 con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità – per violazione dell’art. 3 Cost. – dell’art. 1, comma 10, della Legge n. 230/2005, [#OMISSIS#] parte in cui non ricomprendeva il «personale tecnico amministrativo» nel suo ambito soggettivo di applicazione, così precludendo al suddetto personale la possibilità di essere destinatario degli incarichi di insegnamento universitari ivi previsti.
Parte ricorrente denuncia quindi che l’esclusione del personale tecnico-amministrativo (ove in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale) dalla possibilità di essere destinatari della procedura di chiamata di cui all’art. 24, comma 6, L. n. 240/2010, in conseguenza del fatto che la suddetta procedura è riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, avrebbe introdotto un trattamento differenziato che non rinviene «alcuna ragionevole ratio giustificatrice».
Al riguardo, muovendo dall’assunto che la finalità della [#OMISSIS#] invocata sarebbe quella di consentire al personale già in servizio presso gli Atenei, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, di aspirare attraverso un canale agevolato ad una posizione migliorativa, parte ricorrente deduce la manifesta irragionevolezza della scelta legislativa [#OMISSIS#] misura in cui avrebbe negato tale possibilità al personale tecnico-amministrativo universitario a tempo indeterminato, stabilmente impiegato in attività di ricerca scientifica e in attività didattica, del tutto assimilabili a quelle svolte dai ricercatori universitari, ove il suddetto personale abbia conseguito il “pre- requisito” rappresentato dal possesso dell’abilitazione scientifica nazionale.
Lamenta altresì, sulla base delle medesime argomentazioni esposte, la manifesta irragionevolezza della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 401, L. n. 145/2018, [#OMISSIS#] misura in cui ha previsto l’introduzione di concorsi, ai sensi dell’articolo 18 della L. n. 240/2010, riservati ai soli ricercatori universitari a tempo indeterminato, destinando a tal fine la metà delle risorse complessivamente assegnate in sede di legge di [#OMISSIS#], pregiudicando il tecnico laureato che – a differenza del ricercatore universitario, il quale avrebbe a disposizione anche una doppia corsia preferenziale per l’accesso al ruolo di professore associato (quella di cui all’art. 24, comma 6, L. n. 240/2010 e quella dei concorsi riservati ai sensi dell’art. 1, comma 401, L. n. 145/2018) – potrebbe avvalersi soltanto della procedura ordinaria dell’art. 18 L. n. 240/2010, estesa a tutti gli abilitati del settore (inclusi i soggetti esterni all’Università) e per la quale non risulterebbe stanziato alcun finanziamento straordinario.
2.2. Con il secondo ed il terzo profilo di doglianza articolati, parte ricorrente sostiene che la circostanza per cui i tecnici laureati risultano esclusi dalla possibilità di essere chiamati nel ruolo dei professori associati ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. n. 240/2010 ove abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, costituirebbe un impedimento alla loro elevazione professionale, privo di alcuna giustificazione, nonché li avrebbe posti in condizione di non vedersi riconosciuto il merito del lavoro di ricerca scientifica svolto con inevitabili ricadute sul loro rendimento, denunciando in proposito l’integrata violazione degli articoli 4 e 35 della Costituzione, nonché degli articoli 9, 33 e 97 della Costituzione medesima.
2.3. Con il quarto ed [#OMISSIS#] profilo di doglianza formulato, parte ricorrente deduce la violazione dell’articolo 2 della Costituzione in quanto la discriminazione asseritamente subita dai ricorrenti risulterebbe in contrasto con il principio personalista nel contesto della formazione sociale integrata dalla dimensione associativa delle Università.
2.4. I ricorrenti concludono quindi con la richiesta al Tribunale adito “… di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 401, della l. n. 145 del 2018, nonché dell’art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010, nei termini illustrati” e per l’effetto di accogliere il proposto gravame.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituire per resistere al ricorso con comparsa di stile.
4. Con ordinanza 28 ottobre 2019 n. 6950 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare avanzata.
5. All’esito dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso fissata a fronte delle istanze di prelievo avanzate, la Sezione con ordinanza 6 [#OMISSIS#] 2021, n. 529, ha disposto l’acquisizione in via istruttoria di una documentata relazione di chiarimenti delle Amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva pertinenza, in merito ai [#OMISSIS#] di doglianza prospettati in ricorso.
6. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha provveduto al deposito in giudizio della richiesta relazione di chiarimenti.
7. All’udienza pubblica del 14 luglio 2021, al [#OMISSIS#] della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Le questioni di legittimità costituzionale che parte ricorrente chiede al Tribunale di sollevare, sulle quali sono incentrati i [#OMISSIS#] di doglianza articolati nel proposto
gravame, sono manifestamente infondate.
1.1. Le questioni prospettate possono essere trattate congiuntamente, in quanto comune alle stesse è l’assunto alla base delle dedotte violazioni delle previsioni costituzionali invocate, riconducibile alla pretesa assimilazione sul piano sostanziale delle figure professionali in considerazione – quella di “tecnico laureato” (ora riconducibile nell’ambito del personale denominato come “tecnico-amministrativo”) in servizio a tempo indeterminato presso le Università, alla quale appartengono gli odierni ricorrenti, rispetto alla evocata figura dei ricercatori universitari a tempo indeterminato – fondata sulla presunta equivalenza delle mansioni rispettivamente assegnate a ciascuna figura professionale.
2. Alla disamina delle questioni prospettate giova anteporre una breve ricostruzione del contenuto del provvedimento impugnato, nonché l’indicazione del testo delle previsioni legislative oggetto della dedotta questione di costituzionalità.
2.1. Il decreto ministeriale n. 364/2019 – oggetto di gravame – recante il “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, all’articolo 1 dispone che “In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 401, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di [#OMISSIS#] 2019), le risorse stanziate a valere sul fondo per il finanziamento ordinario, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, sono assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate “Istituzioni”, per consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, per un numero complessivo di circa 676 progressioni di carriera” (comma 1), dettando poi i criteri di riparto e di utilizzo delle risorse assegnate (cfr., rispettivamente, articolo 1, comma 2, e articolo 2 del predetto D.M., unitamente alla tabella 1 allegata).
2.2. La Legge n. 145/2018, recante “[#OMISSIS#] di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e [#OMISSIS#] pluriennale per il triennio 2019-2021”, prevede all’articolo 1, comma 410 – oggetto della dedotta questione di legittimità costituzionale e del quale il decreto ministeriale gravato costituisce attuazione, secondo quanto espressamente previsto nell’ambito della suddetta [#OMISSIS#] di fonte primaria – che “A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: … b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: …”.
Inoltre, l’articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 – parimenti costituente oggetto della dedotta questione di legittimità costituzionale – dispone che “Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, [#OMISSIS#] restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del [#OMISSIS#] anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dall’undicesimo anno l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5”, riferendosi in particolare alla procedura contemplata al comma 5 del medesimo articolo 24 secondo cui “Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e)”.
3. Tanto premesso, il ricorso non è meritevole di accoglimento per l’assorbente ragione costituita dalla manifesta infondatezza delle questioni prospettate inerenti alla pretesa incostituzionalità delle previsioni legislative individuate in ricorso asseritamente inficiante il provvedimento impugnato in termini di illegittimità in via derivata. L’assunto alla base delle questioni prospettate, come sopra riportato nei suoi termini essenziali, non trova infatti alcun fondamento nel dato positivo, alla cui stregua non è possibile sostenere l’asserita equivalenza delle mansioni proprie, rispettivamente, di ciascuna delle figure professionali in rilievo né la conseguente pretesa assimilazione sul piano sostanziale delle relative posizioni.
4. In base al quadro normativo di riferimento, le mansioni proprie dei ricercatori universitari – come desumibili dalla definizione del relativo stato giuridico operata in via legislativa – consistono [#OMISSIS#] svolgimento di “attività di ricerca e di aggiornamento scientifico”, nonché dei connessi “compiti di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato” nonché “l’attività di verifica dell’apprendimento” (cfr. articolo 6, comma 3, L. n. 240/2010).
Il dato evidenziato trova altresì corrispondenza nelle analoghe previsioni contemplate dal d.P.R n. 382/1980, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica”, con il quale è stato istituito “il ruolo dei ricercatori universitari” (articolo 1), con la declinazione dei compiti pertinenti a tale figura professionale, sostanzialmente riconducibili all’espletamento di funzioni “di ricerca scientifica universitaria” e di “funzioni didattiche” (articolo 32).
Viceversa, le mansioni attribuite ai tecnici laureati – oggi appartenenti alle corrispondenti categorie del personale tecnico amministrativo in servizio presso gli Atenei – appaiono riconducibili alle attività volte a coadiuvare il personale docente “per il funzionamento di laboratori dotati di attrezzature scientifiche di particolare complessità per le esigenze della ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni degli istituti e … dei dipartimenti”, nonché a quelle di “direzione dell’attività del personale tecnico assegnato al laboratorio”, come desumibile dall’indicazione dei compiti spettanti a tale figura professionale alla luce dell’articolo 35 del medesimo D.P.R. n. 382/1980, sopra richiamato.
Dallo statuto giuridico delle figure professionali in considerazione, come disegnato dal quadro normativo di riferimento, emerge dunque la diversità delle funzioni e dei compiti rispettivamente assegnati, con la conseguenza che non può ravvisarsi nel dato positivo alcun elemento per sostenere la pretesa assimilazione sul piano sostanziale del personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Università con la figura dei ricercatori universitari.
4.2. Alla diversità dello statuto professionale inerente alle mansioni riconosciute alle rispettive figure si aggiunge, inoltre, il differente trattamento giuridico previsto quanto alla natura del regime applicabile: i tecnici laureati, infatti, appartengono al personale amministrativo del comparto universitario in regime di privatizzazione, mentre il rapporto di impiego dei ricercatori universitari, al pari di quello dei professori e unitamente a quello di altre categorie professionali in regime di diritto pubblico, [#OMISSIS#] disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti (art. 3 d.lgs. n. 165/2001).
5. Ad una conclusione in senso opposto non può neppure pervenirsi sulla base della disposizione – invocata in ricorso – contemplata al comma 4 del richiamato articolo 6 della Legge n. 240/2010, laddove è previsto che “Ai ricercatori a tempo indeterminato … e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, … sono affidati, con il loro consenso e [#OMISSIS#] restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici …”.
Il riconoscimento della possibile assegnazione ai “tecnici laureati” di determinati compiti inerenti alla funzione didattica – al pari dei ricercatori universitari – al ricorrere di specifiche condizioni non costituisce, infatti, elemento per ciò solo sufficiente a determinare la parificazione delle rispettive figure, che restano distinte quanto al relativo statuto professionale e giuridico.
5.1. La previsione richiamata, peraltro, appare in linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale nell’ambito della sentenza n. 78/2013 – invocata in ricorso – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge n. 230 del 2005, per violazione dell’art. 3 Cost., sulla base della considerazione che “Il divieto introdotto dalla [#OMISSIS#] impugnata” – in forza del quale il personale tecnico-amministrativo delle università era escluso dalla possibilità di ottenere incarichi di insegnamento da parte delle università stesse – “è diretto esclusivamente nei confronti di una particolare categoria di dipendenti pubblici, nell’ambito delle diverse categorie dei dipendenti delle università, quale si configura il personale tecnico amministrativo, e non già nei confronti di una categoria generale”.
I principi affermati [#OMISSIS#] menzionata pronuncia della Corte costituzionale, riguardando la specifica ipotesi concernente l’imposizione di una [#OMISSIS#] di divieto (afferente il conferimento di singoli incarichi di insegnamento) rivolta esclusivamente nei riguardi di una particolare categoria di dipendenti delle Università (quale il personale tecnico- amministrativo), non possono estendersi – al fine di sostenere la dedotta illegittimità costituzionale delle previsioni oggetto di censura in ricorso alla luce dell’invocato parametro rappresentato dall’articolo 3 Cost. – alla fattispecie in esame, ove le previsioni censurate attengono, viceversa, alla distinta ipotesi concernente la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, quale ruolo ad esaurimento (secondo quanto previsto dall’articolo 7 L. n. 230/2005 e, di seguito, in relazione all’articolo 29, comma 1, L. n. 240/2010), tramite l’autorizzazione degli Atenei – a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università – all’indizione di procedure riservate ai medesimi ricercatori a tempo indeterminato per la chiamata di professori di seconda fascia, alle condizioni ivi espressamente stabilite.
Tali disposizioni rispondono, in particolare, alla finalità di favorire il progressivo esaurimento della figura dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso gli Atenei, in linea con la scelta legislativa di abolire il suddetto ruolo alla luce delle previsioni sopra richiamate.
6. Per le ragioni illustrate, le dedotte questioni di legittimità costituzionale in relazione ai parametri invocati risultano manifestamente infondate e, pertanto, il ricorso proposto va respinto.
7. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in causa, attesa la peculiarità e la novità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Chiara [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE Chiara [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/01/2022