N. 05549/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04825/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4825 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Felice [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Felice [#OMISSIS#] in Napoli, via [#OMISSIS#] N.15;
contro
Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] Ii, rappresentato e difeso per legge dall’Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
per l’annullamento
della nota prot.0050686 del 3.6.14 a firma del rettore dell’università degli studi di napoli [#OMISSIS#] ii recante in oggetto “rigetto definitivo delle istanze di trattenimento in servizio avanzate ai sensi dell’art.16 del d.lgs.n.503/1992 e s.m.i. acquisite al prot. dell’ateneo con il n.90930 del 2013 e del decreto rettorale del 18/06/14 con il quale si dispone il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1/11/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] Ii;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato quanto segue.
Oggetto del presente giudizio – l’odierna ricorrente è in servizio presso l’Università di Napoli “[#OMISSIS#] II” in qualità di Professore di prima fascia – è il provvedimento di diniego di permanenza in servizio per il periodo di un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo adottato dal Rettore alla stregua dei criteri stabiliti dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 24 marzo e, rispettivamente, del 25 marzo 2014, e cioè dopo la presentazione da parte dell’interessato delle istanze di trattenimento in servizio (di cui alle note 30 novembre 2005, 4 luglio e 30 ottobre 2013): lamenta, in buona sostanza, la ricorrente, l’insussistenza dei presupposti per negare il trattenimento in servizio e, comunque, la lesione del principio “tempus regit actum” riferito al momento di presentazione dell’istanza.
Orbene, premesso che nel caso di compimento dell’età pensionabile da parte del dipendente pubblico l’Amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell’interessato di permanere in servizio oltre il compimento stesso (l’effetto dissolutorio del rapporto di servizio opera, infatti, “ex lege” con il raggiungimento del limite di età, e la disposizione che consente ai pubblici impiegati di rimanere in servizio oltre il limite fissato dal legislatore costituisce eccezione che deve essere opportunamente giustificata), la ratio dell’art. 16 del DLgs n. 503/1992, nella versione vigente, è essenzialmente di contenimento finanziario (cfr., ex multis, CdS, VI, 24.10.2013 n. 5147): la disposizione non contempla più un diritto soggettivo alla permanenza in servizio del pubblico dipendente, ma prevede che l’istanza, che quest’ultimo ha facoltà di presentare, vada valutata discrezionalmente dall’Amministrazione, la quale ha facoltà di accoglierla, e possa trovare accoglimento solo in presenza degli specifici presupposti individuati dalla disposizione, i primi dei quali legati ai profili organizzativi generali dell’Amministrazione medesima (“in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali”), e quelli seguenti alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente (“in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti”). È, quindi, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione che va incentrata la scelta, non richiedendosi, ove tali esigenze non vengano riscontrate, una speciale esplicitazione circa la particolare esperienza professionale dell’interessato.
L’esternazione di una tale giustificazione della scelta – insieme a quella sugli altri elementi richiesti dalla disposizione – è necessaria per dar conto di come e perché l’Amministrazione si determini, in deroga alle esigenze di risparmio perseguite dalla legge, a seguire questa speciale via. Non è così, invece, quando l’Amministrazione si determini negativamente, ricorrendo allora la situazione ordinaria di normale estinzione del rapporto lavorativo per raggiungimento dei limiti di età, che non richiede una speciale esternazione circa la particolare esperienza professionale dell’interessato. La ratio della norma è, come si è detto, essenzialmente di contenimento finanziario e questo prevale, perché così vuole la legge, sulla qualità professionale del docente: sicché è nella prima valutazione che va incentrata la scelta e ne va, se positiva rispetto alla disponibilità offerta dall’interessato, manifestata la ragione.
Ciò precisato, e passando all’esame del caso concreto, la determinazione rettorale di insussistenza di particolari ragioni che potessero giustificare il trattenimento in servizio è coerente e congruamente motivata alla stregua dei criteri assunti dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione dell’Università nelle sedute del 24 marzo e, rispettivamente del 25 marzo 2014, non potendo in ogni caso il giudice di legittimità sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dagli organi a ciò deputati. A tal proposito, peraltro, va osservato che nei rapporti di durata si deve aver riguardo al regime giuridico-normativo esistente alla data in cui viene esaminata l’istanza presentata dal soggetto interessato (secondo, appunto, il principio “tempus regit actum” riferito all’assumendo atto) e, altresì, alla data in cui il bene della vita richiesto con l’istanza diviene efficace. Attribuire un beneficio con riferimento alla disciplina vigente nel momento di presentazione della domanda, senza tener conto della normativa sopravvenuta nel periodo temporale alla scadenza del quale il beneficio stesso può avere concreta attuazione e spiegare i propri effetti, è, infatti, pacificamente lesivo del principio della “par condicio”, in quanto discriminatorio di situazioni identiche.
Né tali considerazioni sono superate dalle argomentazioni dell’interessato tese a dare risalto alla particolare esperienza professionale acquisita, asseritamente trascurata in sede valutativa. Come si è detto, la qualità professionale del docente che chiede il trattenimento in servizio oltre il limite di età non è suscettibile di rilevare di per sé sola, a prescindere dal ricorso di esigenze organizzative e funzionali non altrimenti adeguatamente fronteggiabili e laddove l’Amministrazione abbia indicato che l’efficiente andamento dei servizi non sarebbe stato compromesso dal suo collocamento in quiescenza.
È appena il caso di rilevare, peraltro – e tale rilievo è dirimente in causa – che nelle more è intervenuto l’art. 1, I comma del DL n. 90/2014 che ha abrogato, senza alcuna deroga, l’art. 16 del DLgs n. 503/1992, norma quest’ultima di generale applicazione al settore del pubblico impiego (ove sono compresi i docenti universitari) a cui si è appellata l’odierna ricorrente per ottenere il beneficio del trattenimento biennale in servizio.
Né la predetta norma appare tacciabile di incostituzionalità in ragione della mancata previsione di una gradualità nella soppressione dell’istituto, preordinata a salvaguardare le esigenze organizzative delle Università (come è stato previsto per il personale di magistratura ed assimilato): nel caso di specie, invero, il legislatore ha valutato che soltanto per la categoria magistratuale ed assimilata sussistevano particolari esigenze operative tali da giustificare una modulazione temporale nella soppressione dell’istituto, né tale giudizio – in considerazione dell’oggettiva diversità delle situazioni – appare irragionevole o discriminatorio.
Per le suesposte considerazioni il ricorso è, dunque, infondato e va respinto.
Apprezzate le circostanze, peraltro, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Pasanisi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)