N. 02829/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00671/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#]’ D'[#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#]’ D'[#OMISSIS#] in Catania, p.zza Lanza 18/A;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
della deliberazione del Senato Accademico dell’Università degli studi di Catania n. 21 2012-2013 adottata nell’ adunanza 28 dicembre 2012;
ove occorra di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ivi comprese le deliberazioni del senato accademico del 20/07/2012 e del Consiglio di Amministrazione del 28/12/2012, e gli artt. 7 e 8 dello statuto dell’ Università predetta, adottato con d.r. n. 4957 del 28/11/2011 e successive modifiche.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#], già professore ordinario presso l’Università degli Studi di Catania, e cessato dal servizio attivo presso tale Ateneo per collocamento in quiescenza al raggiungimento del 70° anno di età a far data dal 01/11/2011, veniva proposto per il conferimento del titolo di professore emerito per iniziativa del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche. L’avviato procedimento non si concludeva però favorevolmente per il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#], in quanto il Senato Accademico, competente a definirlo, statuiva con il numero di 18 voti favorevoli su 30 votanti, non raggiungendo così la percentuale dei 4/5 dei voti richiesta invece per l’attribuzione della qualifica di Professore Emerito dalle delibere del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Catania del 20/07/2012 e del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Catania del 28/09/2012.
Ritenendosi pregiudicato dalla mancata attribuzione della qualifica di professore emerito e ritenendo essersi svolto in modo illegittimo il procedimento che aveva condotto ad un tale esito, il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#] proponeva ricorso con atto notificato il 02/03/2013 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 19/03/2013, al cui interno deduceva le seguenti censure:
1) difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
2) difetto assoluto di motivazione;
3) difetto assoluto di motivazione per ricorso al voto segreto anzicchè palese nello statuire sul conferimento del titolo di Professore Emerito;
4) illegittimità delle delibere del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Catania del 20/07/2012 e del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Catania del 28/09/2012 per incompetenza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, illogicità ed irragionevolezza, nonché ove occorra e per il ricorrere di un vizio di incongruenza, degli artt. 7 e 8 dello Statuto dell’Università degli Studi di Catania;
5) illegittimità parziale delle delibere del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Catania del 20/07/2012 e del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Catania del 28/09/2012, nella misura in cui esse richiedono la maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto al voto per il conferimento del titolo di Professore Emerito.
Si costituiva per l’intimato Ateneo la Difesa Erariale, con deposito di memoria in segreteria il 08/06/2013.
Sulla domanda cautelare incidentalmente proposta si pronunciava negativamente il Collegio, per la rilevata insussistenza del periculum in mora, con ordinanza n. 551/2013.
parte Frattanto, l’Università degli Studi di Catania, la quale in data 20/12/2013 approvava – pel tramite di delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, e su parere del proprio Senato Accademico del 05/12/2013 – un nuovo “Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito”.
Tale regolamento veniva impugnato con motivi aggiunti notificati il 04/02/2014, ritualmente depositati presso gli uffici di segreteria.
Nella udienza pubblica del 08/10/2014, il ricorso veniva rimesso in decisione senza ulteriore discussione delle parti processuali che si sono limitate a richiamare le argomentazioni già svolte depositati negli scritti difensivi.
DIRITTO
I) Il collegio deve innanzitutto dar atto che il nuovo “Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito”, approvato con delibera del 20/12/2013 del Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico del 05/12/2013 dell’Università degli Studi di Catania, non può comunque trovare applicazione nei confronti del Prof. D’[#OMISSIS#], la cui situazione risulta definita con la deliberazione del Senato accademico del 28/12/2012 ben anteriore al detto regolamento.
La non applicabilità del nuovo regolamento al caso di specie esclude il sussistere di una lesione attuale del ricorrente il che impone al Collegio di dichiarare, in limine, inammissibile il ricorso per motivi aggiunti (per il principio secondo cui gli atti regolamentari sono impugnabili autonomamente solo quando sono suscettibili di produrre, in via diretta e immediata, una concreta e attuale lesione dell’interesse di un determinato soggetto, altrimenti vanno impugnati congiuntamente al provvedimento applicativo, cfr. ex multis T.A.R. Bari, sent. n. 1227 del 6 agosto 2013).
II.1) Con il primo motivo del ricorso principale è stato denunciato il vizio di difetto d’istruttoria (e di consequenziale travisamento dei fatti), in quanto il Senato accademico avrebbe deliberato senza mai aver conosciuto il curriculum vitae ac studiorum del Professor D’[#OMISSIS#]..
L’argomento non è fondato.
Il Collegio osserva che risulta acquisita agli atti del procedimento, anteriormente alla deliberazione del Senato accademico, un dettagliatissimo ed analitico documento, al cui interno sono esposti tutti i pregi dell’attività scientifica e didattica del ricorrente, anche in relazione agli specifici aspetti degni di considerazione secondo le previsioni di cui al regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito allora in vigore [fra i quali, in particolare la rilevanza ed il numero delle pubblicazioni del Prof. D’[#OMISSIS#] (superiore a 300) , e la menzione degli attestati di stima provenienti da studiosi non operanti presso l’Università degli Studi di Catania].
Del resto, la disponibilità della precitata relazione di per sé stessa esclude la sussistenza del postulato vizio di difetto di istruttoria (e di consequenziale travisamento dei fatti), in quanto il suo successivo esame rientra nell’ambito degli oneri a carico dei componenti del Senato Accademico nell’esercizio del potere/dovere di partecipazione informata ai lavori dell’Organo collegiale di appartenenza. Assumono quindi pregnante valore le incontestate considerazioni svolte dalla Difesa Erariale in segreteria, all’interno della memoria depositata il 08/06/2013, secondo cui “… la documentazione relativa agli argomenti portati all’esame del Senato accademico è trasmessa dagli uffici competenti alla segreteria degli OO.CC., che provvede a renderla disponibile ai componenti del collegio prima delle relative deliberazioni”.
Il ricorrente afferma, altresì, che il postulato vizio di difetto di istruttoria (e di consequenziale travisamento dei fatti) sussisterebbe in quanto non sarebbe stata data lettura della precitata relazione del Prof. Fiore. Ma la “relazione” in questione, secondo quanto risulta dalla documentazione disponibile agli atti, corrisponde ad una (mera) nota integrativa prot. n. 124241 del 21/12/2012 redatta dal Prof. Fiore nella propria qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Pediatriche presso l’Università degli Studi di Catania, con la quale si comunicava che “come da autodichiarazione acclusa, non ha rapporti di parentela o affinità sino al quarto grado compreso con docenti afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche e Pediatriche, proponente”; la quale evidentemente non può comportare alcun contributo alla valutazione dei meriti accademici del Prof. [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#] – né quindi incidere negativamente sul provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe per vizi di difetto d’istruttoria e/o travisamento dei fatti. E fermo restando che per altra documentazione acquisita agli atti di causa (quale allegato n. 6 alla produzione effettata dal ricorrente con deposito in segreteria del 19/03/1013) ed egualmente redatta a firma del Prof. Fiore, la quale concernente l’attestazione del deposito in archivio di determinati atti, la mancanza di estremi che ne identifichino in modo certo la data di formazione (in uno con una anonima annotazione a margine che riporta il prot. n. 15249 e la data del 13/02/2013), ne esclude ogni rilevanza.
Infine, e per le medesime ragioni, deve essere escluso che il vizio di difetto di istruttoria (e di consequenziale travisamento dei fatti) possa esser desunto, come invece vuole il ricorrente, da un “anticipo della trattazione ad opera del Rettore”. Anche in questo caso, infatti, il Senato accademico ben avrebbe potuto – se lo avesse ritenuto necessario – procedere ad ulteriori approfondimenti, previa proposizione di una “questione sospensiva (di rinvio della discussione)” ad opera di uno dei suoi componenti, nell’esercizio della facoltà di cui comma terzo dell’art. 66 del Regolamento d’Ateneo dell’Università degli Studi di Catania.
Conclusivamente, il Collegio esclude esclude il sussistere del postulata vizio di difetto d’istruttoria (e di consequenziale travisamento dei fatti).
II.2) Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotto il vizio di difetto assoluto di motivazione.
In contrario il Collegio fa rilevare come nell’ipotesi di atti adottati da Organo collegiale, per quanto gli intendimenti dell’organo stesso possano essere chiariti anche “attraverso l’enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi che formano oggetto della discussione “, rimane in ogni caso fermo che “la votazione costituisce (…) strumento di manifestazione finale della volontà del collegio” (C.G.A., sent. 14 gennaio 2009, n. 20). Nel caso di specie, non essendosi svolta alcuna discussione preliminare alla deliberazione in seno all’Organo collegiale, la motivazione del provvedimento impugnato coincide interamente con il risultato delle dichiarazioni di voto riportato in verbale, senza che ciò determini alcuna violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
II.3) Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente si duole del fatto che la impugnata determinazione definitiva del Senato accademico sia stata assunta a scrutinio segreto, anziché per voto palese.
il Collegio non condivide tale argomento ed osserva che l’atto regolamentare in esecuzione del quale la delibera impugnata è stata assunta non viola alcuno dei limiti posti dall’art. 2 della L. n. 240/2010 al potere statutario e regolamentare dei singoli Atenei; né viola la regola generale posta dall’art. 66, quinto comma, del Regolamento di Ateneo circa la facoltatività del voto segreto (secondo il quale “le votazioni sono assunte a voto palese. Tranne diverse disposizioni di legge, quelle riguardanti persone debbono essere adottate a scrutinio segreto, qualora anche un solo componente del Collegio ne faccia richiesta”), in quanto previsione di specie destinata a trovare preferenziale applicazione rispetto alla prima per l’operare del principio di specialità. E d’altra parte, poiché la votazione ha ad oggetto fatti strettamente inerenti alla persona del valutato, non è né abnorme né irregolare il fatto che il regolamento abbia tramutato in obbligo quella che altrimenti, a norma del quinto comma dell’art. 66 del Regolamento d’Ateneo dell’Università di Catania, sarebbe stata una semplice facoltà esercitabile anche da uno soltanto dei componenti del Senato accademico. Si veda in proposito, esemplificatamente, quanto previsto dagli artt. 49 del Regolamento della Camera dei Deputati e dall’art. 113 del Regolamento del Senato, alla cui stregua, rispettivamente, “sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell’articolo 51, quelle che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all’articolo 32, comma secondo, della Costituzione”, e “sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all’articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato”.
II.4) Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente si duole distintamente del fatto che:
1) il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Catania, con la propria delibera del 28/09/2012, abbia esercitato poteri in un ambito concernente l’attività didattica dell’Ateneo, interferendo con le competenze esclusive del Senato accademico;
2) la deliberazione del Senato accademico sia stata assunta a maggioranza di 4/5;
3) siano stati ammessi a deliberare in Senato accademico anche gli eventuali professori associati che ne facessero parte, nonché le componenti studentesca ed amministrativa dello stesso
Il Collegio respinge il motivo in esame osservando:
II.4.1) che la statuizione del Consiglio di Amministrazione ha fatto seguito ad una precedente deliberazione del Senato accademico del 20/07/2012, il cui contenuto è stato recepito in ragione delle competenze spettanti al Consiglio di Amministrazione in materia di “vigila (nza) sulla sostenibilità finanziaria dell’attività dell’Ateneo” ex art. 8, comma 1, lettera a) della Statuto dell’Università degli studi di Catania (ripetitivo delle previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera i), della L. n. 240/2010); competenze che risultano interessate dal procedimento per il conferimento del titolo di professore emerito in ragione della possibilità – garantita dalla delibera n. 84 del 03/12/2009 del Senato Accademico soltanto a chi, fra i docenti universitari in quiescenza, quello status possieda – di utilizzare locali e beni dell’Ateneo.;
II.4.2) che non appare abnorme la previsione di quorum differenziati per l’approvazione di delibere da parte di organi collegiali in particolari ambiti. Del resto, la peculiarità del procedimento di cui all’art. 111 del R.D. 1593/1933 ha condotto non solo l’Università degli Studi di Catania, ma molti altri Atenei italiani, a prevedere quorum rinforzati per il conferimento del titolo del professore emerito, senza che ciò sia stato scrutinato negativamente nei giudizi che hanno riguardato l’applicazione della summenzionata norma (così, in particolare, TAR Emilia Romagna – Bologna, sez. I, sent. 5 ottobre 2012, n. 605; TAR Puglia – Bari, sez. I, sent. 23 settembre 2013, n. 1332).
II.4.3) che:
a) da un lato non ha ragion d’essere la postulata mancanza del diritto al voto in Senato accademico dei professori universitari associati. La immaginata discriminazione di questi ultimi a vantaggio dei professori ordinari non trova infatti alcun riscontro nella legislazione vigente, che già dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 382/1980 si era evoluta verso una tendenziale parificazione di regime fra le due categorie (vedi, in proposito, il suo art. 22. Le minori garanzie di stabilità dei professori universitari associati, discendenti dalla loro necessità di conferma da parte dell’Ateneo di appartenenza secondo la previsione di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 378/1980, non hanno dunque alcuna influenza quanto alla possibilità di valutazione del merito accademico di un professore universitario ordinario cessato dal servizio; essendo semmai proprio quest’ultima condizione, specificamente richiesta dall’art. 111 del R.D. n. 1592/1933 per il conferimento del titolo di professore emerito, ad escludere in radice la possibilità di condizionamenti suscettibili di incidere sul libero esercizio del voto da parte dei professori associati in Senato accademico;
b) per altro verso, la legittimazione delle categorie dei non docenti che pure confluiscono nella formazione del Senato accademico si giustifica col fatto che il conferimento del titolo di professore emerito, oltre che rilevare come astratta dignità accademica, ha delle ben precise refluenze – in base alle previsioni della delibera n. 84 del 03/12/2009 dell’Università degli Studi di Catania – sulla gestione delle risorse dell’Ateneo: in ragione delle quali è perfettamente legittimo che abbiano titolo a manifestare il proprio intendimento anche le componenti studentesche ed amministrative del Senato accademico, sia pur nell’ambito di un procedimento amministrativo più complesso, che ha al suo centro la dignità accademica del valutato, piuttosto che in modo immediato e diretto l’utilizzazione di risorse materiali.
II.5) Il quinto motivo di ricorso non presenta censure di autonomo rilievo coincidendo il suo contenuto con le censure considerate sub II.4.2). Pertanto il Collegio respinge anche tale motivo rinviando, per la esternazione delle ragioni della propria decisione, al punto poco prima indicato.
III) In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere respinto siccome privo di giuridico fondamento; il ricorso per motivi aggiunti deve dichiararsi inammissibile per carenza di lesione attuale.
Tenuto conto della peculiare natura degli interessi in conflitto e delle valutazioni discrezionali rimesse agli organi collegiali di cui sopra, il Collegio ritiene ricorrere giustificati motivi per disporre la totale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Guzzardi, Consigliere
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)